Lunedì 20 gennaio 2025

RICHIESTA DATI PER LA DICHIARAZIONE IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate:

  • il Quadro VM è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per fare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati utilizzando il modello F24 elementi identificativi, come disposto dalla legge di bilancio 2024;
  • nel Quadro VO:
    • nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014;
    • nella sezione 2, è stato invece introdotto il rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/ 2024.
  • il quadro VW è stato integrato con l’aggiunta del campo 2 nel rigo VW 26 per consentire l’indicazione dei crediti ritrasferiti alla controllante dalle società del gruppo che non rientrano più nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.

Ricorda: anche per quest’anno è confermata la possibilità di trasmettere la comunicazione della liquidazione periodica di chiusura d’anno (LIPE IV trimestre) con la dichiarazione IVA annuale; l’invio della dichiarazione deve essere effettuato entro la scadenza del 28 febbraio.
 
Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti e fogli di lavoro in MSWord organizzati per l’invio della lettera ai clienti per la richiesta dei dati e dei documenti per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA per il periodo 2024.

Si tratta di documenti da personalizzare, in formato Word, con allegati:

  • Check List dei controlli e dei principali documenti necessari
  • Raccordo Volume d'affari
  • Plafond esportatori abituali


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  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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