La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13090 del 14.05.2021 affronta un caso più frequente di quanto non si pensi, ovvero la mancata comunicazione della data dell’udienza di discussione del ricorso ad una delle parti costituite.
La Cassazione rileva, dall'esame degli atti del fascicolo processuale di merito, cui il Collegio può accedere direttamente quando, come nella fattispecie, vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, che, come affermato dalla contribuente, l'udienza innanzi alla CTP si tenne senza la partecipazione del difensore della parte ricorrente al quale non era stata inviata dalla segreteria della Commissione la prescritta comunicazione dell'avviso di trattazione.
Peraltro diede atto il Presidente della CTP che, a fronte della doglianza avanzata dalla ricorrente: "pur considerando l'esattezza del rilievo del difensore osserva che la violazione del diritto di difesa costituisce motivo di impugnazione perché soltanto il giudice di secondo grado può dichiarare la nullità della decisione di I° grado".
La violazione del contraddittorio davanti alla CTP è stata fatta oggetto di impugnazione avendo la contribuente, con il primo motivo di appello, eccepito "Irregolare costituzione nel primo grado del contraddittorio - Violazione insanabile dell'art. 31 - D.Lgs. 546/92": la CTR ha omesso di prendere in esame l'eccezione e di dare ad essa risposta.
Rileva la Corte che la Commissione tributaria ha l'obbligo, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, di comunicare la data di trattazione della causa e che l'omissione ha determinato una lesione del diritto di difesa della parte non avvisata e assente.
La Cassazione, risultando evidente, quindi, la nullità della sentenza di secondo grado, per aver omesso di prendere in esame l'eccezione di nullità della sentenza della CTP, e di quella di primo grado per omessa comunicazione dell'avviso di udienza in questione, con estensione all'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTP iniziale.
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DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).
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