L’ordinanza n. 29076 del 18.12.2020 si occupa di un caso abbastanza curioso.
Il ricorrente aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della CTR Piemonte che lo vedeva soccombente e non avendo più nulla saputo dell'esito di tale ricorso, decise di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in I. n. 111 del 2011.
Da quel che gli constava, infatti, la lite era ancora pendente in Cassazione.
In seguito egli ricevette una cartella di pagamento, sul presupposto che la controversia in relazione alla quale il contribuente aveva manifestato l'adesione alla definizione agevolata era stata già definita dalla Corte di Cassazione con provvedimento emesso prima dell’entrata in vigore della legge agevolatrice.
Secondo la tesi del contribuente la lite era pendente al momento in cui egli aderì alla procedura di definizione delle liti pendenti, visto che egli non aveva mai avuto comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha ritenuto tale motivo infondato.
Rileva la Corte che l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 111 del 2011, è entrato in vigore il 6 luglio
2011, il giorno stesso della sua emanazione e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 41 del citato d.I.).
Il ricorso per cassazione proposto nel 2009, dal canto suo, è stato deciso con ordinanza depositata il 9/6/2011.
La CTR correttamente ha quindi affermato che, quando ai contribuenti la legge ha attribuito il diritto di definire in via agevolata le controversie pendenti, quella che interessava definire al ricorrente non era più pendente, in quanto chiusa irrevocabilmente con provvedimento giudiziario nel giugno 2011.
Né rileva che il ricorrente non avesse avuto comunicazione della fissazione dell'udienza nella quale il ricorso si sarebbe dovuto decidere, in violazione dell'art. 377 c.p.c.: ai fini dell'esercizio del diritto alla definizione agevolata attribuito dalla legge, la pendenza della lite (anche) al tempo dell'entrata in vigore della norma che quella definizione agevolata consente costituisce un presupposto indispensabile, visto che se la controversia non fosse pendente verrebbe meno la stessa ratio dell'istituto della definizione agevolata.
Se il ricorrente avesse voluto tentare di avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza della Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c. ed ottenere almeno una pronuncia rescindente del provvedimento impugnato.
In conclusione, il ricorso viene rigettato.
A volte non basta conoscere bene solo le norme fiscali, è importante sapersi districare anche con la procedura civile.
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DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).
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