Entrerà in vigore il 1 gennaio 2022 il regolamento per l'esercizio in forma societaria della professione forense.
Si è infatti concluso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'iter di approvazione Ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione.
Come è noto la STA deve essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto dal C.O. ove ha sede la società. I Consigli dell'Ordine devono quindi comunicare telematicamente a Cassa Forense, entro 30 giorni dall'adozione della delibera, le iscrizioni delle STA; in caso di mancata comunicazione da parte dell'Ordine, la STA è comunque tenuta a registrarsi in un'apposita sezione del sito di Cassa, che verrà istituita a breve.
Tra gli adempimenti obbligatori delle STA iscritte nella sezione speciale dell'Albo, anche se per frazione di anno, vi è l'invio telematico del Modello 5-ter, da effettuare entro il 30/9 di ciascun anno (a partire dal 30/09/2022). L'invio del Mod. 5 ter è obbligatorio e va trasmesso sempre, spiega Cassa Forense, anche in caso di reddito zero.
Nel Modello è necessario indicare:
In sede di compilazione del Mod.5/ter la STA dovrà versare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il contributo integrativo nella misura del 4% sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.
L'obbligo del pagamento del contributo soggettivo, viceversa, ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
A questo scopo il regolamento precisa che la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale.
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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