I termini processuali relativi alla giustizia ordinaria e amministrativa sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. La sospensione feriale è prevista dall'articolo 1 della legge 742/1969.
La pausa si applica a tutte le fasi del processo, incluse la notifica degli atti, la presentazione di ricorsi e memorie, e la fissazione delle udienze.
I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° settembre. Tuttavia, nel caso in cui il termine iniziale coincide con un giorno compreso tra il 1° e il 31 agosto, questo comincerà a decorrere solo dal 1° settembre.
Ad esempio, un avviso di accertamento notificato il 6 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l'impugnativa avverso l'atto decorre comunque dal prossimo 1° settembre e, dunque, scadrà il 28 ottobre (che slitta al 30 in quanto cade di sabato). Nel diverso caso di notifica avvenuta l'8 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, stop feriale dal 1° al 31 agosto, 37 giorni dal 1° settembre al 7 ottobre.
La sospensione feriale non si applica agli adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, quali i termini di versamento delle imposte e quelli di notifica degli atti impositivi.
Per i contribuenti residenti, domiciliati o con sede nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto "Alluvioni" (Dl n. 61/2023), i termini processuali sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio. La sospensione vale anche nel caso in cui un difensore abbia le stesse peculiarità, a patto che l'incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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