Con la risposta all'interpello n. 171 del 9 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa il regime di imponibilità delle borse di studio, riferendosi al caso particolare di una contribuente residente in Svizzera che ha ricevuto una borsa di studio della durata di 18 mesi erogata dal Fondo nazionale svizzero e percepita dal 2019 per attività di ricerca, e che si è trasferita, dall'ottobre dello stesso anno, nel nostro Paese.
L'Istante afferma di aver ricevuto una prima tranche della borsa di studio nel corso del 2019 mentre, la seconda tranche, la riceverà nel corso del 2020. Chiede quindi se quest'ultima tranche debba essere tassata in Italia.
L'Agenzia Entrate, nella risposta all'interpello, chiarisce che, ai sensi dell'art. 20 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell'altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia) se erogata da un Ente non appartenente a quest'ultimo, ma solo nell'ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale".
Dunque, qualora la contribuente abbia trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l'attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, il compenso che riceverà nell'anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà qui assoggettato a tassazione; in caso contrario, la borsa di studio in argomento sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale (art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
Richiesta dati per il modello 730/2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2025.
Nuova classificazione ATECO 2025
Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
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