Newsletter Garante Privacy n. 532 del 21 maggio 2024.
Il Garante per la protezione dei dati personali, a seguito della recente riforma dell’articolo 110 del Codice privacy, ha individuato le prime garanzie da adottare per il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca medica, biomedica e epidemiologica, riferiti a pazienti deceduti o non contattabili.
La modifica del suddetto articolo prevede, infatti, che chi effettua attività di ricerca medica, quando risulta impossibile informare gli interessati o l’obbligo implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di pregiudicare gravemente i risultati dello studio, non debba più sottoporre il progetto di ricerca e la relativa valutazione di impatto alla consultazione preventiva, essendo sufficiente rispettare le specifiche garanzie previste dal Garante.
In tutti questi casi, spiega il Garante, i titolari del trattamento, oltre ad acquisire il parere favorevole del competente Comitato etico a livello territoriale sul progetto di ricerca, dovranno motivare e documentare le ragioni etiche o organizzative in base alle quali non hanno potuto acquisire il consenso dei pazienti nonché, effettuare e pubblicare la valutazione di impatto, dandone comunicazione allo stesso Garante.
L'Autorità ha quindi promosso l’avvio della procedura per l’adozione delle nuove regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, e invita i soggetti pubblici e privati che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le Regole deontologiche, e i portatori di un interesse qualificato, che intendono partecipare ai lavori, a darne comunicazione e a fornire informazioni e documentazione all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Check list certificazione del revisore per investimenti in ricerca e sviluppo
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
La certificazione si affianca a quella contabile. L’utilizzo dei due strumenti azzererà il rischio di contestazioni.
Check list certificazione del revisore per investimenti in attività di innovazione tecnologica
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
Check list certificazione del revisore investimenti in attività di design e ideazione estetica
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
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