L’articolo 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possano procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.
Il comma 80 del citato articolo prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Il comma 81 prevede invece, in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Infine, il comma 84 dispone che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Con Risoluzione n. 30/E del 17 giugno l'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento tramite modello F24, delle somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino, istituisce i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, per “Anno di riferimento” s’intende quello cui si riferisce il versamento.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
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La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
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