I contribuenti che hanno aderito al concordato presentivo biennale per il biennio 2024-2025 possono usufruire delle agevolazioni previste ai fini Iva dall'art. 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017 già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato. Dunque, questi soggetti potranno far valere tali benefici già nella dichiarazione Iva 2025, relativa all’anno di imposta 2024, da presentare entro il prossimo 30 aprile.
Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate, in una FAQ pubblicata lo scorso 24 febbraio.
In particolare il citato articolo riconosce, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA:
L'art. 19, comma 3, del DL n. 13 /2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale siano riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal citato art. 9-bis, comma 11.
Ebbene le Entrate chiariscono che i soggetti interessati possono avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l’adesione al CPB è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA.
In definitiva, non si verifica in questo caso quel “gap” temporale tra presentazione della dichiarazione IVA e modelli ISA che giustifica l’applicazione differita delle predette agevolazioni ai fini IVA per chi ottiene determinati punteggi ISA.
Nel caso di specie, quindi, in cui l’adesione al concordato preventivo biennale è effettuata nel 2024, il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024. Inoltre, il beneficio in parola, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, può essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro.
Nuova classificazione ATECO 2025
Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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