Sono redditi di lavoro dipendente, da intendere in modo unitario sia nell’accezione previdenziale, sia in quella fiscale, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la...
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prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando il medesimo è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Un elemento di divergenza procedurale tra la gestione cosiddetta previdenziale e quella fiscale è individuabile nel principio che regola l’obbligo-onere di procedere alla corresponsione dei contributi e dei tributi (ritenute alla fonte), in quanto anche dopo l’intervenuta armonizzazione concettuale, risulta applicabile:
- il principio della competenza, per i contributi previdenziali e assistenziali, in quanto i medesimi si rendono
dovuti in relazione alla retribuzione maturata nel periodo di paga, anche se, di fatto, non corrisposta;
e:
- il principio di cassa, per quanto concerne le ritenute fiscali, per le quali il termine per eseguire i versamenti
risulta subordinato all’effettivo pagamento delle somme e/o dei valori (o alla messa a disposizione dei medesimi)
che hanno concorso alla formazione della base imponibile.
Alla fine del periodo d’imposta, coincidente con la fine dell’anno solare, nonché in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro o sostituti d’imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori imponibili fiscali, in modo da determinare l’imposta dovuta sull’entità complessiva degli emolumenti che hanno costituito la formazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo in considerazione:
– le detrazioni per familiari a carico (art. 12 del Tuir);
– le detrazioni per produzione reddito (art. 13 del Tuir);
– gli oneri detraibili (art. 15 del Tuir), a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, oltre a tenere presenti le eventuali spese sanitarie e il premio per assicurazioni conseguenti ad erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali;
– la gestione delle detrazioni per locazioni (art. 16 Tuir)