Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello aveva chiarito che:
Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.
Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia con la risposta n. 217 del 26 aprile 2022.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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