Circolare Agenzia Entrate n. 10 del 30.04.2013

 

Risposte a quesiti in merito all?articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 - Titoli di risparmio per l?economia meridionale.


 

Premessa

Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in merito alla disciplina prevista dall?articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente i cosiddetti "Titoli di risparmio per l?economia meridionale?.
Si tratta di titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1? aprile 1996, n. 239 e i cui interessi beneficiano, al ricorrere di determinate condizioni, di un trattamento tributario agevolato, in quanto si applica l?aliquota ridotta del 5 per cento in luogo di quella ordinaria del 20 per cento.
Con l?emanazione del decreto del Ministro dell?Economia e delle Finanze del 1? dicembre 2011 si ? completato il quadro normativo di riferimento necessario per dare operativit? all?emissione dei predetti titoli.
Con la presente circolare, al fine di eliminare dubbi interpretativi ed assicurare l?uniforme applicazione della disciplina in oggetto sul territorio nazionale, si fornisce di seguito risposta ai quesiti proposti.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

 

D. Si chiede se debba considerarsi confermata l?indicazione secondo cui i titoli di risparmio per l?economia meridionale, in sede di emissione, possano essere sottoscritti solo da persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa mentre, nella fase della circolazione sul mercato, i suddetti titoli possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori.

 

R. Con riferimento al quesito proposto, occorre preliminarmente rammentare che i predetti titoli, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma 4, possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa e agli stessi, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, si rendono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 239 del 1996 con l?imposta sostitutiva fissata nella misura ridotta del 5 per cento.
Alla luce della formulazione delle disposizioni in questione si ritiene che, sebbene in sede di emissione i titoli in questione possano essere sottoscritti unicamente da persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa, sul mercato secondario, gli stessi possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori.
Tuttavia, le sole persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa possono usufruire dell?aliquota del 5 per cento anche nel caso di acquisti sul mercato secondario.

 

D. In relazione alla nozione di "persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa? cui ? attribuibile il regime fiscale agevolato dei titoli, si chiede di chiarire se si debba fare riferimento esclusivamente all?esercizio di impresa commerciale o anche a quella agricola.

 

R. Data la formulazione letterale della norma, che dispone testualmente che i titoli "possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa?, si ritiene che per attivit? di impresa debba intendersi sia quella commerciale che quella agricola.

 

D. Si chiede di chiarire se gli imprenditori individuali possano sottoscrivere i titoli o avvalersi dell?agevolazione fiscale per quelli acquistati sul mercato secondario qualora tali operazioni siano non appartenenti all?impresa e riferite a titoli immessi in gestioni individuali di portafoglio.

 

R. Si ritiene che gli imprenditori individuali (anche nel caso di imprenditori agricoli) possano essere ammessi alla sottoscrizione dei titoli in esame e alla fruizione dell?aliquota del 5 per cento nel caso in cui non detengano i titoli stessi nell?ambito dell?attivit? d?impresa. In tal caso l?aliquota ridotta si applica anche qualora i titoli siano acquistati sul mercato secondario.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell?Economia e delle finanze del 1? dicembre 2011, gli emittenti dei titoli devono comunicare alla Consob, entro i 5 giorni successivi alla chiusura del periodo d?offerta, le
informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di cui all?articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge n. 70 del 2011, inerenti alle caratteristiche dei soggetti sottoscrittori dei titoli. Pertanto, nella fattispecie degli imprenditori individuali, al fine della verifica di tali condizioni i soggetti emittenti dovranno acquisire dal sottoscrittore una dichiarazione che attesti che i titoli sottoscritti non vengono detenuti nell?ambito dell?attivit? d?impresa. La predetta dichiarazione dovr? essere acquisita dall?intermediario tenuto all?applicazione dell?imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai medesimi titoli, nel caso in cui gli imprenditori individuali acquistino i titoli sui mercati secondari.
Inoltre, per i titoli detenuti da imprenditori individuali al di fuori dell?attivit? d?impresa ed immessi in gestioni individuali di portafoglio per le quali operi il regime del risparmio gestito previsto dall?articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, trova applicazione la speciale deroga prevista dall?articolo 8, comma 4, terzo periodo della lettera c), del decreto legge n. 70 del 2011, secondo cui "gli interessi e gli altri proventi? dei titoli in questione non concorrono alla determinazione del risultato di gestione.
Si fa presente che, in generale, la non concorrenza dei redditi in questione alla determinazione del risultato di gestione implica che ai redditi di capitale derivanti dai suddetti titoli sia applicabile l?imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento, ricorrendone i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.
E? il caso di precisare che, nell?ambito della disposizione in commento, le parole "altri proventi? debbano essere intese come riferite ai redditi di capitale diversi dagli interessi compresi nell?ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996. Pertanto, anche nel regime del risparmio gestito, le misure in commento non si applicano ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dai titoli di risparmio per l?economia meridionale (si veda al riguardo quanto chiarito nel paragrafo 2.3 della circolare n. 11/E del 28 marzo 2012).

 

D. Si chiede di chiarire se alcune categorie di soggetti, generalmente assimilate alle persone fisiche per quanto attiene al trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria, quali professionisti e associazioni di professionisti, societ? semplici
ed assimilate, enti non commerciali, siano ammesse al beneficio fiscale in esame.

 

R. Sempre in base alla formulazione della norma, che, come sopra sottolineato, fa riferimento alle sole persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa, le associazioni di professionisti, le societ? semplici ed assimilate e gli enti non commerciali non possono sottoscrivere i titoli di risparmio per l?economia meridionale usufruendo dell?agevolazione in esame.

 

D. Si chiede di chiarire se l?agevolazione trovi applicazione nei confronti dei soggetti non residenti, con riguardo anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche non esercenti attivit? di impresa.

 

R. L?imposta sostitutiva, nella misura del 5 per cento, trova applicazione nei confronti della generalit? delle persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa, e non rileva la condizione di residente o non residente del sottoscrittore o acquirente persona fisica. Si ritiene, quindi, che rientrino nell?ambito soggettivo di applicazione della norma anche le persone fisiche non residenti.
Resta inteso che il regime in questione non pu? essere applicato a soggetti non residenti diversi dalle persone fisiche e dagli imprenditori individuali che non detengono i titoli nell?ambito dell?impresa.

 

D. Si chiede se sia possibile fare riferimento, nel caso di titoli sottoscritti o acquistati per il tramite di una societ? fiduciaria, alla posizione del fiduciante per la verifica del requisito della soggettivit?.

 

R. Nel caso di titoli sottoscritti o acquistati per il tramite di una societ? fiduciaria, ai fini della verifica dei requisiti dell?investitore, ? necessario fare riferimento alla posizione del fiduciante dal momento che, dal punto di vista impositivo, nel rapporto fiduciario il possesso dei beni e dei relativi redditi ? attribuibile al fiduciante (si veda al riguardo la risoluzione 13 marzo 2006 n. 37/E).

 

D. Si chiede di chiarire se la verifica della posizione soggettiva dell?investitore possa essere effettuata dalla banca emittente o intermediaria avvalendosi della dichiarazione da parte dello stesso soggetto interessato.

 

R. In tutte le ipotesi per le quali rilevi la posizione soggettiva dell?investitore, la stessa pu? essere verificata dalla banca emittente o intermediaria avvalendosi, in alternativa alle certificazioni ufficiali rilasciate da amministrazioni fiscali, autorit? di vigilanza o soggetti pubblici, della dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato.

 

D. Si chiede se siano confermate - nell?assunto che sul mercato secondario i titoli possano essere acquistati senza limitazioni soggettive - le modalit? di applicazione dell?imposta sostituiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 sugli interessi derivanti dai titoli per i soggetti diversi dalle "persone fisiche esercenti attivit? d?impresa? (esclusione del prelievo per i cosiddetti "lordisti? e per i soggetti non residenti, applicazione dell?imposta con aliquota del 20% nei confronti dei cosiddetti "nettisti?).

 

R. La disposizione in esame, come gi? precisato, rende applicabile ai titoli di risparmio per l?economia meridionale le disposizioni del decreto legislativo n. 239 del 1996. Pertanto, si ritiene che agli stessi si applichi il regime di esenzione previsto dall?articolo 6 dello stesso decreto legislativo per taluni soggetti non residenti, vale a dire soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettivit? tributaria,
costituiti in tali Paesi, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Inoltre, sulla base del citato decreto legislativo n. 239 de 1996, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 20 per cento i cosiddetti "nettisti?, ossia:
- gli imprenditori individuali che detengono i titoli nell?ambito dell?attivit? d?impresa;
- i soggetti esclusi dall?IRES ai sensi dell?articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e i soggetti esenti;
- gli investitori esteri che non rientrino nel campo di applicazione del regime di esenzione di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 o che non abbiano presentato la documentazione necessaria per usufruire di tale regime.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

 

D. Si chiede se l?aliquota agevolata del 5 per cento spetti con riferimento alla generalit? dei redditi di capitale per i quali si applica il regime impositivo di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, ivi compresi, quindi, i cosiddetti scarti di emissione.

 

R. L?aliquota agevolata del 5 per cento pu? essere applicata alla generalit? dei redditi di capitale prodotti dai titoli di risparmio per l?economia meridionale nei casi in cui tali redditi siano ordinariamente trattati nell?ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996; ci? comporta che il particolare regime in commento trova applicazione, non solo per gli interessi, ma anche per i cosiddetti scarti di emissione.
Appare opportuno precisare che, nel caso in cui i titoli di risparmio per l?economia meridionale siano emessi come titoli "al portatore?, modalit? esplicitamente prevista dall?articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 60 del 2011, trovano applicazione le disposizioni dell?articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all?uso del contante e dei titoli al portatore.

 

D. Si chiede di conoscere quale sia il trattamento dei titoli caduti in successione.

 

R. Con riferimento ai titoli caduti in successione si ritiene che, anche nel caso dei titoli di risparmio per l?economia meridionale, siano applicabili le indicazioni di cui alla risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001, con la quale ? stato precisato che, nel caso di successione mortis causa, per i titoli obbligazionari oggetto di trasferimento dal deposito intestato al de cuius a quello degli eredi "ai fini della determinazione degli interessi sui quali applicare l?imposta sostitutiva di cui al citato D.lgs. n. 239 del 1996, si deve tener conto degli interessi maturati fino alla data di apertura della successione, considerato che gli interessi maturati successivamente a tale data sono attribuibili in capo agli eredi?.
Gli interessi percepiti, in relazione ai titoli caduti in successione, nel periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui gli eredi vengono effettivamente identificati, vale a dire fintanto che non sia possibile accertare se vi siano le condizioni per l?applicazione nei loro confronti dell?aliquota ridotta del 5 per cento, devono essere sottoposti ad imposizione con lo stesso regime applicabile prima del decesso.
Resta inteso che, una volta individuati gli eredi, qualora agli stessi non sia applicabile l?imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento, gli intermediari provvederanno ad applicare la maggiore imposta dovuta in relazione ai redditi
maturati o percepiti nel periodo intercorrente fra l?apertura della successione ed il momento in cui gli eredi vengono effettivamente individuati.

 

D. Si chiede di chiarire quale sia il trattamento dei proventi derivanti da titoli su cui sia stato costituito un usufrutto a favore di soggetti diversi da quelli che hanno sottoscritto o acquistato i titoli.

 

R. Nel caso di titoli di risparmio per l?economia meridionale, sottoscritti o acquistati sul mercato secondario da persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa, sui quali venga costituito un diritto di usufrutto a favore di un soggetto che non abbia i requisiti richiesti per l?applicazione dell?imposta sostitutiva in misura ridotta, si ritiene, date le finalit? della norma, che evidentemente intende incoraggiare gli investimenti operati solo da una determinata tipologia di investitori, che non trovi applicazione l?imposta sostitutiva nella misura ridotta prevista dall?articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge n. 70 del 2011. Viceversa, nel caso di titoli sui quali sia stato costituito un usufrutto a favore di persone fisiche non esercenti attivit? di impresa, si ritiene che possa essere applicato il regime di agevolazione in questione, anche se i proprietari siano soggetti che non avrebbero titolo a fruire dell?aliquota ridotta; ci? in quanto, alla luce delle finalit? sopra richiamate, si deve considerare rilevante il titolare giuridico degli interessi che, ai sensi dell?articolo 984 del codice civile, spettano all?usufruttuario per la durata del suo diritto.

 

D. Si chiede di chiarire quale sia il trattamento dei proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli aventi come "sottostante? i titoli di risparmio dell?economia meridionale.

 

R. Con riferimento ai proventi derivanti da operazioni di pronti con termine e di prestito titoli aventi come materia sottostante titoli di risparmio per l?economia meridionale, si ritiene che non trovi applicazione il regime agevolativo previsto dalle disposizioni in commento. Le stesse infatti fanno esplicito riferimento ai soli interessi ed altri proventi derivanti "direttamente? dai titoli mentre, nel caso di operazioni di pronti con termine e di prestito titoli, i proventi derivano piuttosto dai contratti aventi ad oggetto i titoli stessi.

 

D. Si chiede di chiarire quale sia il trattamento dei titoli posseduti indirettamente da persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa per il tramite di fondi d?investimento.

 

R. Nel caso di titoli riferibili a persone fisiche non esercenti attivit? d?impresa che possiedono quote o azioni di fondi d?investimento che detengono nel loro patrimonio titoli di risparmio per l?economia meridionale si ritiene che non trovi applicazione l?imposizione nella misura ridotta del 5 per cento. Infatti, nei casi in cui il legislatore ha ritenuto che dovesse essere mantenuta l?imposizione ridotta prevista per gli investimenti diretti, anche nel caso di investimenti detenuti tramite organismi di investimento collettivo, ha introdotto specifiche disposizioni che regolano le modalit? di riconoscimento dell?imposizione in misura agevolata.
Si veda al riguardo, quanto previsto dall?articolo 2, comma 13, lettera b), e comma 14, del decreto legge 11 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per quanto concerne i proventi derivanti da titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari emessi da Stati white listed detenuti per il tramite di organismi collettivi di investimento mobiliare italiani ed europei armonizzati o sottoposti a vigilanza. In tali casi viene esplicitamente previsto dal legislatore che sia mantenuta anche nel caso di investimenti indiretti, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio, il livello di imposizione al 12,5 per cento previsto nel caso di investimenti diretti
in titoli di Stato. Analogamente non ? applicabile l?imposizione in misura ridotta per quanto concerne i proventi derivanti da Titoli di risparmio per l?economia meridionale inclusi nella composizione dei redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

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