1. Ambito soggettivo
2. Ambito oggettivo
3. Contribuenti con opzione per il regime del consolidato
4. Contribuenti con opzione per il regime della trasparenza
5. Maggiorazione degli acconti
Alcuni provvedimenti normativi emanati nel corso del mese di novembre 2013 contengono misure, a carattere transitorio, concernenti l?applicazione di un?addizionale IRES per i soggetti operanti nel comparto finanziario e assicurativo e l?incremento degli acconti d?imposta previsto ? seppur con diverse modulazioni ? per la generalit? dei soggetti passivi IRES.
In particolare, il decreto del Ministero dell?Economia e delle finanze del 30 novembre 2013 ? nell?unico articolo 1 ? ha disposto nei confronti di tutti i soggetti passivi per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo [2013 e 2014 per i soggetti con periodo d?imposta coincidente con l?anno solare] l?aumento di 1,5 punti percentuali dell?acconto IRES, che passa, quindi, per il 2013 dal 101 al 102,5 per cento1 e per il 2014 dal 100 al 101,5%.
L?articolo 2 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ha, inoltre, fissato al 128,5 per cento la misura dell?acconto IRES dovuto per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013 dagli enti creditizi e finanziari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dalla Banca d?Italia e dalle societ? e gli enti che esercitano attivit? assicurativa. L?effetto congiunto dei due provvedimenti in esame porta, dunque, per tali ultimi soggetti la misura dell?acconto al 130 per cento, valevole per il periodo d?imposta 2013 tanto agli effetti IRES quanto a quelli IRAP. La relazione illustrativa al decreto legge in esame ha, infatti, evidenziato come ai fini IRAP gli acconti devono essere versati con le modalit? e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi, conformemente a quanto previsto dall?articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La ridefinizione degli acconti relativi all?imposta sul reddito delle societ? ha reso necessario prorogare i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto, da corrispondere entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti
con periodo d?imposta non coincidente con l?anno solare entro il decimo giorno del dodicesimo mese precedente il periodo d?imposta considerato.
Ulteriore previsione contenuta nell?articolo 2 del decreto legge n. 133 riguarda l?applicazione di un?addizionale IRES di 8,5 punti percentuali per i medesimi enti creditizi e assicurativi, limitatamente al periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Il quadro normativo sommariamente descritto evidenzia la necessit? di un intervento, in sede interpretativa, finalizzato a chiarire le modalit? di applicazione della maggiorazione:
1. dell?aliquota IRES dovuta in relazione al periodo d?imposta 2013 dai soggetti espressamente indicati;
2. degli acconti IRES previsti per i periodi d?imposta 2013 e 2014 per la generalit? dei contribuenti.
L?articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2013 ha disposto che "In deroga all?articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d?Italia e per le societ? e gli enti che esercitano attivit? assicurativa, l?aliquota di cui all?articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, (?), ? applicata con un?addizionale di 8,5 punti percentuali. L?addizionale non ? dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall?applicazione dell?articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico?.
Per effetto della deroga espressa all?articolo 3 dello Statuto del contribuente [i.e. legge 27 luglio 2000, n. 212], l?addizionale risulta applicabile ai redditi conseguiti nel periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013 e limitatamente al periodo d?imposta in esame.
Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa tutti i soggetti finanziari indicati nell?articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, vale a dire:
- banche;
- societ? di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- societ? finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell?albo;
- societ? previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del decreto legislativo 1?
- settembre 1993, n. 385 [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ? TUB];
- societ? esercenti altre attivit? finanziarie indicate nell?articolo 59, comma 1, lettera b), del TUB, ai sensi del quale si considerano finanziari i soggetti esercenti:
- attivit? di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d?Italia in conformit? alle delibere del CICR;
- una o pi? delle attivit? previste dall?articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12, e 15 del medesimo TUB2;
- attivit? di cui all?articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 583.
Sono, inoltre, tenuti all?applicazione dell?addizionale IRES anche la Banca d?Italia e le imprese assicurative.
Nel merito, si ritiene che il rinvio operato al decreto legislativo n. 87 del 19924
, concernente i conti annuali degli istituti finanziari, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, abbia carattere tassativo. La maggiorazione si applica, pertanto, a tutti i soggetti creditizi e finanziari, cos? come definiti dall?articolo 1 del decreto legislativo in esame n. 87 del 1992.
In particolare, sono tenuti all?applicazione dell?addizionale IRES, oltre agli istituti di credito, le societ? di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le societ? di intermediazione mobiliare (SIM), i soggetti esercenti attivit? di intermediazione finanziaria, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento. L?addizionale risulta, inoltre, applicabile alle societ? finanziarie, di cui all?articolo 59, comma 1, lettera b), del TUB. Con riferimento all?attivit? di assunzione di partecipazioni, si ricorda che il decreto legislativo n. 87 del 1992 precisa che la detenzione o la gestione di partecipazioni ? considerata attivit? finanziaria se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, secondo i criteri in esso espressamente indicati5
. E? altres? considerata attivit? finanziaria, ai sensi dell?articolo 1, comma 3, del decreto legislativo in esame, l?assunzione di partecipazioni finalizzata a successivi smobilizzi.
Come gi? anticipato, l?addizionale IRES per il settore finanziario e assicurativo si configura come maggiorazione dell?aliquota IRES ordinaria, che
porta, di fatto, ad una imposizione complessiva per il 20136 pari al 36%, ottenuta sommando l?aliquota ordinaria del 27,5% con l?addizionale dell?8,5%. L?articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 133 chiarisce, tuttavia, che la maggiorazione non ? dovuta sul maggior imponibile determinato dalle variazioni in aumento operate in forza dell?articolo 106, comma 3, del TUIR7, che prevede
il differimento in cinque esercizi delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela.
I contribuenti dovranno, pertanto, calcolare l?addizionale sul reddito senza tener conto della ripresa a tassazione delle svalutazioni di crediti operate in bilancio, deducibili secondo le regole appena ricordate.
Si riporta, di seguito, un?esemplificazione numerica in ordine alle modalit? applicative dell?addizionale.
Nell?ipotesi descritta, la societ? Alfa con periodo d?imposta coincidente con l?anno solare ha conseguito un utile di esercizio pari a euro 92.000 ed ha effettuato svalutazioni di crediti in bilancio per 10.000. Per effetto della ripresa a tassazione delle svalutazioni dei crediti mediante una variazione in aumento di 8.000, la societ? determina un reddito imponibile di 100.000.
Alfa applicher? l?addizionale sul reddito di 92.000, comprensivo dell?intero importo delle svalutazioni operate in sede civilistica.
Il caso ? riepilogato nella tabella che segue.
Esempio 1 ? Addizionale periodo d?imposta 2013
Societ? | Utile | Svalutazione crediti | | Addizionale | | |
Alfa | 92.000 | V.A. 8.000 [riferite a svalutazioni di bilancio di 10.000] | 92.000 | 7.820 [8,5% * 92.000] | 100.000 | 27.500 [27,5% * 100.000] |
Si evidenzia, da ultimo, che l?addizionale va calcolata su una base imponibile determinata tenendo conto anche delle variazioni in diminuzione relative a svalutazioni crediti operate in esercizi antecedenti al periodo d?imposta considerato (i.e. 2013). La norma, infatti, nell?evidenziare che dalla base di calcolo dell?addizionale sono escluse le variazioni in aumento derivanti dall?applicazione dell?articolo 106, comma 3, del TUIR, intende introdurre una cautela volta a evitare un?eccessiva penalizzazione per i contribuenti; cautela che verrebbe depotenziata se non si includessero nella base imponibile dell?addizionale le variazioni in diminuzione riguardanti le svalutazioni dei crediti pregresse.
3. Contribuenti con opzione per il regime del consolidato
L?articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 133 del 2013 dispone che "I soggetti che hanno esercitato l?opzione per la tassazione di gruppo di cui all?articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, (?), assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all?addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento (?)?.
Pertanto, nei confronti dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento sia in qualit? di soggetto controllante che di societ? controllata l?aliquota incrementale dovr? essere applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione complessiva globale della fiscal unit. Trattandosi di un?imposta autonoma, la stessa dovr? essere liquidata e versata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo.
Valga, a titolo esemplificativo, l?ipotesi di seguito descritta.
Per semplicit?, negli esempi proposti si ipotizza che non siano effettuate altre variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione delle norme del TUIR, oltre a quella prevista per le svalutazioni crediti.
La consolidante Alfa ha evidenziato nel proprio bilancio individuale un risultato di periodo pari a euro 100.000, che coincide con il reddito imponibile non avendo operato alcuna svalutazione dei crediti. L?addizionale da versare autonomamente viene, dunque, calcolata su un imponibile complessivo di 100.000. La consolidata Beta ha, invece, conseguito una perdita civilistica di 60.000, avendo effettuato svalutazioni crediti per 30.000, riprese a tassazione per 24.000. Beta non verser? alcuna addizionale presentando una base di calcolo ai fini dell?addizionale pari a -60.000. La consolidata Gamma ha esposto in bilancio un risultato di periodo pari a 48.000, avendo effettuato svalutazioni per 15.000, non deducibili per 12.000. Gamma ? tenuta a versare un?addizionale su un imponibile di 48.000. A fronte di un reddito complessivo della fiscal unit di euro 124.000, l?imposta ordinaria complessivamente dovuta risulter? pari a 34.100.
Il caso ? riepilogato nella tabella che segue.
Esempio 2 ? Addizionale in ipotesi di consolidamento
Societ? | Utile / Perdite | Svalutazione crediti | Imponibile addizionale | Addizionale | Imponibile IRES | Imposta ordinaria |
Alfa (consolidante) | 100.000 | - | 100.000 | 8.500 [8,5% * 100.000] | 100.000 | |
Beta (consolidata) | -60.000 | V.A. 24.000 riferite a svalutazioni civilistiche di 30.000 | - 60.000 | - | - 36.000 | |
Gamma (consolidata) | 48.000 | V.A. 12.000 riferite a svalutazioni civ. di 15.000 | 48.000 | 4.080 [8,5% * 48.000] | 60.000 | |
Consolidato | | | | - | 124.000 | 34.100 [27,5% *124.000] |
4. Contribuenti con opzione per il regime della trasparenza
L?articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 133 del 2013 stabilisce che "I soggetti che hanno esercitato (?) l?opzione per la trasparenza fiscale di cui all?articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all?addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualit? di partecipanti, l?opzione per la trasparenza fiscale (?) assoggettano il proprio reddito imponibile all?addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla societ? partecipata?.
Nell?ipotesi in cui venga esercitata l?opzione per la trasparenza fiscale, pertanto, il soggetto partecipato provveder? ad assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all?addizionale e a versare la relativa imposta, mentre il soggetto partecipante, in caso di applicazione dell?addizionale, non terr? conto del reddito imputato per trasparenza dalla societ? partecipata. Parallelamente, ai fini del calcolo della maggiorazione IRES in capo ai soggetti partecipanti, non potranno essere utilizzate in compensazione le eventuali perdite imputate dalla partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della quota di patrimonio netto contabile spettante a ciascun socio.
In definitiva, l?importo corrispondente al prelievo addizionale dell?IRES dovr? essere determinato dai soggetti partecipanti al regime in modo autonomo, essendo ciascuno tenuto ad assolverne il relativo carico impositivo.
Si ipotizzi che Alfa ? in qualit? di soggetto partecipato "trasparente? ? abbia evidenziato nel proprio bilancio un risultato di periodo pari a euro 110.000, avendo effettuato svalutazioni di crediti per 20.000, riprese a tassazione per 16.000. L?imponibile complessivo di Alfa risulta, dunque pari a 126.000, imputato pro quota (in misura pari al 50%) alle partecipanti Beta e Gamma. Alfa sar?, dunque, tenuta a versare l?imposta con esclusivo riferimento alla
maggiorazione IRES di 8,5 punti percentuali. L?addizionale ? calcolata senza tener conto della variazione in aumento del reddito generata dalla ripresa a tassazione delle svalutazioni dei crediti non deducibili nel periodo d?imposta considerato. Beta, in qualit? di partecipante, assoggetter? autonomamente il proprio reddito ? pari a 70.000 al netto delle svalutazioni crediti ? all?addizionale, senza tener conto del reddito imputato per trasparenza da Alfa, mentre calcoler? l?imposta con aliquota ordinaria del 27,5% sul reddito complessivo, considerando anche il reddito imputato per trasparenza da Alfa.
Gamma non verser? alcuna addizionale, presentando un risultato di periodo di segno negativo.
Il caso ? riepilogato nella tabella che segue.
Esempio 3 ? Addizionale in ipotesi di trasparenza
Societ? | Utile / Perdite | | | Addizionale | | |
Alfa (partecipante) | 110.000 | V.A. 16.000 riferite a svalutazioni civ. di 20.000 | 110.000 | | 126.000 | |
Beta (partecipata) | 70.000 | V.A. 8.000 riferite a svalutazioni civilistiche di 10.000 | 70.000 | 5.950 [8,5% * 70.000] | 141.000 [78.000 + 63.000+ | 38.775 [27,5% *141.000] |
Gamma (partecipata) | -50.000 | V.A. 12.000 riferite a svalut. crediti di 15.000 | -50.000 | - | 25.000 [- 38.000 + 63.000]
| 6.875 [27,5% * 25.000] |
Si assuma che Alfa ? in qualit? di soggetto partecipato "trasparente? ? abbia conseguito un risultato di periodo negativo pari a (-100.000), e che abbia effettuato svalutazioni crediti per 20.000, avendo dunque realizzato una perdita fiscale di 84.000, attribuita pro-quota alle partecipanti Beta e Gamma. Alfa evidentemente non sar? tenuta a corrispondere alcuna addizionale. Beta e Gamma, in qualit? di soci partecipanti, saranno invece tenuti a versare
l?addizionale sui redditi dagli stessi prodotti, senza possibilit? di operare alcuna compensazione con le perdite imputate per "trasparenza? da Alfa. La compensazione verr?, invece, operata in relazione alla tassazione ordinaria in capo ai medesimi soci.
Il caso ? riepilogato nella tabella che segue.
Esempio 4 ? Addizionale in ipotesi di trasparenza
Societ? | Utile / Perdite | | | Addizionale | | IRES 27,5% |
Alfa (partecipante) | -100.000 | V.A. 16.000 riferite a svalutazioni civ. di 20.000 | -100.000 | - | -84.000 | |
Beta (partecipata) | 75.000 | V.A. 8.000 riferite a svalutazioni civilistiche di 10.000 | 75.000 | | 41.000 [83.000 +(-42.000)] | 11.275 27,5%*41.000 |
Gamma (partecipata) | 60.000 | | 60.000 | 5.10 [8,5%*60.000] | 18.000 [60.000 + (-42.000) | 4.950 [27,5% *18.000] |
5. Maggiorazione degli acconti
In materia di versamenti degli acconti IRES, come gi? evidenziato in premessa, si segnalano le seguenti modifiche normative:
1. articolo 11, comma 20, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, che ha disposto per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013 l?aumento dal 100 al 101% dell?acconto IRES, a valere sulla seconda o unica rata di acconto;
2. articolo 15, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, si sensi del quale " (?) il Ministro dell?economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l?aumento della misura degli acconti ai fini dell?IRES e dell?IRAP, dovuti per i periodi d?imposta 2013 e 2014 (?)?;
3. articolo 1 del decreto 30 novembre 2013, in base al quale "Per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, la misura dell?acconto dell?imposta sul reddito delle societ?, come fissata dalle disposizioni legislative vigenti, ? aumentata di 1,5 punti percentuali?;
4. articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, secondo cui
"Ferma restando l?applicazione dell?articolo 15 comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (?), per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell?acconto dell?imposta sul reddito delle societ? per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d?Italia e per le societ? e gli enti che esercitano attivit? assicurativa ? aumentata al 128,5 per cento?.
Per effetto dei citati provvedimenti legislativi, pertanto:
- tutti i soggetti IRES sono tenuti ? per il periodo d?imposta 2013 ? ad effettuare acconti IRES/IRAP nella misura del 102,5%;
- gli enti creditizi e finanziari, di cui al decreto legislativo n. 87/92 ? fermo restando la previsione di cui al punto precedente ? vedono aumentare la misura dell?acconto IRES/IRAP per il periodo d?imposta 2013 al 128,5%. Complessivamente, tali soggetti sono tenuti a determinare gli acconti per il 2013 nella misura del 130% [i.e. 128,5% + 1,5%];
- tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attivit? nei settori creditizi, finanziari e assicurativi, calcoleranno l?acconto IRES/IRAP per il periodo d?imposta 2014 in misura pari al 101,5%.
La quantificazione degli acconti nelle percentuali indicate dalle disposizioni in esame assume valenza, per espressa previsione di legge, sia agli effetti dell?IRES che a quelli dell?IRAP.
Come anticipato in premessa, al fine di tener conto degli interventi attuati ? stata prevista la proroga dei termini di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto; termine fissato per tutti i soggetti alla data del 10 dicembre 2013, ovvero per i soggetti con esercizio non coincidente con l?anno solare, al decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013.
secondo cui "Ferma restando l?applicazione dell?articolo 15,comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (?), per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell?acconto dell?imposta sul reddito delle societ? per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d?Italia e per le societ? e gli enti che esercitano attivit? assicurativa ? aumentata al 128,5 per cento?.
Per effetto dei citati provvedimenti legislativi, pertanto:
- tutti i soggetti IRES sono tenuti ? per il periodo d?imposta 2013 ? ad effettuare acconti IRES/IRAP nella misura del 102,5%;
- gli enti creditizi e finanziari, di cui al decreto legislativo n. 87/92 ? fermo restando la previsione di cui al punto precedente ? vedono aumentare la misura dell?acconto IRES/IRAP per il periodo d?imposta 2013 al 128,5%. Complessivamente, tali soggetti sono tenuti a determinare gli acconti per il 2013 nella misura del 130% [i.e. 128,5% + 1,5%];
- tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attivit? nei settori creditizi, finanziari e assicurativi, calcoleranno l?acconto IRES/IRAP per il periodo d?imposta 2014 in misura pari al 101,5%.
La quantificazione degli acconti nelle percentuali indicate dalle disposizioni in esame assume valenza, per espressa previsione di legge, sia agli effetti dell?IRES che a quelli dell?IRAP.
Come anticipato in premessa, al fine di tener conto degli interventi attuati ? stata prevista la proroga dei termini di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto; termine fissato per tutti i soggetti alla data del 10 dicembre 2013, ovvero per i soggetti con esercizio non coincidente con l?anno solare, al decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013.
In ipotesi di consolidamento ex art. 117 e ss. del TUIR, la relazione illustrativa ha chiarito che qualora la fiscal unit sia composta sia da soggetti appartenenti ai settori per i quali trova applicazione la maggiorazione dell?acconto sia da soggetti diversi, la consolidante, quale soggetto tenuto all?effettuazione dei versamenti, dovr? procedere al calcolo dell?acconto dovuto considerando due sottogruppi distinti e omogenei, applicando solo al sottogruppo del settore finanziario/assicurativo la maggiorazione prevista dal decreto legge n. 133 del 2013. Nell?ipotesi in cui si applichi il criterio del metodo storico nella determinazione degli acconti, il calcolo di quanto complessivamente dovuto dovr? essere effettuato distinguendo, mediante applicazione del metodo proporzionale, la quota parte dell?imposta relativa al periodo precedente afferente al settore finanziario e la quota parte attribuibile agli altri soggetti. Per ciascun sottogruppo il soggetto consolidante applicher? la misura dell?acconto dovuto per il periodo d?imposta in corso al 31 dicembre 2013. La somma dei due risultati cos? ottenuti costituisce il quantum oggetto di versamento in sede di acconto. Da tale importo dovr? essere sottratto l?eventuale acconto gi? versato con la prima rata.
Si ipotizzi che relativamente all?esercizio 2012 il gruppo risulti composto dalle societ? Alfa, Beta e Gamma esercenti attivit? finanziaria con redditi pari rispettivamente a euro (300), (200) e (-100) e dalle societ? Delta, Zeta, Eta esercenti attivit? industriale con redditi pari, nell?ordine, a (700), (200) e (-300).
Il reddito complessivo della fiscal unit per il periodo d?imposta 2012 ? risultato pari a 1.000. Il caso ? riepilogato nella tabella che segue.
Esempio 5 ? Ripartizione proporzionale acconto con metodo storico
Gruppo 1 | Utile/ | Reddito | Imposta | % Acconto | Acconto |
Alfa | 300 | | | | |
Beta | 200 | | | | |
Gamma | -100 | | | | |
Totale | 400 | | | | |
Gruppo 2 [Industriale] | | | | | |
Delta | 700 | | | | |
Zeta | 200 | | | | |
Teta | -300 | | | | |
Totale | 600 | | | | |
Fiscal Unit | 1.000 [400 appartenenti al settore finanziario e 600 a quello industriale] | 275 [27,5% * 1.000] | 40% [finanziario] | 60% [industriale] | 312,12 [40% *275] * 130% [60%*275] * 102,5% |