Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Proroga del termine per l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 1 del DPCM 20 gennaio 2006, dell’art. 1 del DPCM 16 marzo 2007 e dall’art. 1 del DPCM 19 marzo 2008
Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 26.03.2010
Sintesi: Enti del volontariato - Proroga del termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato.
1. Premessa
L’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha introdotto la proroga, al 30 aprile 2010, dei termini originariamente fissati dall’articolo 1 del DPCM 20 gennaio 2006, dall’articolo 1 del DPCM 16 marzo 2007 e dall’articolo 1 del DPCM 19 marzo 2008, per la integrazione documentale delle domande di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato del cinque per mille, rispettivamente per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.
Per effetto di tale disposizione i soggetti interessati – che erano stati esclusi dal beneficio per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per aver prodotta la stessa in maniera incompleta ovvero per averla presentata oltre i termini perentori previsti dai citati DPCM – possono, entro il 30 aprile 2010, regolarizzare la propria posizione.
2. Gli enti interessati alla proroga dei termini
Si evidenzia che il beneficio del cinque per mille è stato riproposto, per ciascun esercizio finanziario, da diverse disposizioni normative che, di anno in anno, hanno individuato le tipologie di soggetti ammessi al riparto. Successivi interventi normativi hanno apportato ulteriori integrazioni ampliando le categorie degli aventi diritto.
La proroga in questione interessa le tipologie di enti di seguito indicate:
- per l’esercizio finanziario 2006 (anno d’imposta 2005), gli enti individuati dall’articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale, sono stati inseriti nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia.
In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- per l’esercizio finanziario 2007 (anno d’imposta 2006), gli enti individuati nell’articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che avevano prodotto tempestivamente per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale, sono stati esclusi dal beneficio in sede di validazione delle loro posizioni.
In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le fondazioni nazionali di carattere culturale (ammesse al beneficio a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 45, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248);
- per l’esercizio finanziario 2008 (anno d’imposta 2007), gli enti individuati nell’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che avevano prodotto tempestivamente per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale, sono stati esclusi dal beneficio in sede di validazione delle loro posizioni.
In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le fondazioni nazionali di carattere culturale (ammesse al beneficio a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 45, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248).
3 . Adempimenti degli interessati: integrazione documentale
Per effetto della riapertura dei termini, gli enti individuati al precedente punto 2 ed esclusi dal beneficio, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per aver prodotto la stessa in maniera incompleta ovvero per averla presentata oltre i termini perentori previsti, possono regolarizzare la propria posizione, effettuando gli adempimenti omessi.
Tra i casi di irregolarità che hanno portato all’esclusione degli enti dal beneficio e che possono ora essere regolarizzati rientrano: la mancata allegazione del documento di identità, la mancata sottoscrizione della dichiarazione stessa, l’utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, etc., come precisato al punto 8 della Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007.
La dichiarazione sostitutiva, attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti dalla norma per accedere al beneficio, deve essere sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmessa a mezzo raccomandata r.r. – entro il termine ultimo del 30 aprile 2010, a pena di decadenza – alla Direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente medesimo.
Alla dichiarazione sostitutiva, sempre a pena di decadenza, deve essere acclusa copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive.
Qualora il soggetto interessato debba procedere all’integrazione documentale per più esercizi finanziari, è tenuto a redigere distinte dichiarazioni per ciascuna annualità che intende regolarizzare. Ciascuna dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita in separato plico.
Ai fini della compilazione devono essere utilizzati i moduli conformi ai modelli allegati ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che annualmente hanno disciplinato la materia, in particolare :
- per l’esercizio finanziario 2006, l’allegato 2 al DPCM 20 gennaio 2006;
- per l’esercizio finanziario 2007, l’allegato 2 al DPCM 16 marzo 2007 nonché l’allegato 3 al DPCM 24 aprile 2008, quest’ultimo relativo alle sole fondazioni nazionali di carattere culturale;
- per l’esercizio 2008, l’allegato 2 al DPCM 19 marzo 2008;
Tali modelli, allegati alla presente circolare, sono, altresì, reperibili sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata al cinque per mille.
I soggetti che sono stati, in precedenza, esclusi dal beneficio, per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto, non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro tempore dell’ente firmatario della stessa.
4. Adempimenti delle Direzioni Regionali
4.1 Censimento e validazione delle dichiarazioni sostitutive
Alle Direzioni Regionali, destinatarie delle dichiarazioni sostitutive, compete l’attività di validazione delle posizioni degli enti che hanno prodotto tali dichiarazioni, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione prevista.
Si rammenta che sono ritenute valide le dichiarazioni sostitutive inviate tempestivamente – unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento – ad una Direzione Regionale non competente ovvero ad un Ufficio Locale o ad altro Ufficio dell’Agenzia. Pertanto, al fine di evitare possibili criticità e ritardi, ciascuna Direzione Regionale avrà cura di sensibilizzare i dipendenti Uffici perché, ove acquisiscano tale tipologia di documentazione, provvedano ad inoltrarla celermente alla competente Direzione Regionale.
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’esame ed eventuale validazione di tutte le posizioni di quegli enti che erano stati esclusi per aver prodotto la propria dichiarazione sostitutiva tardivamente, oltre il termine originariamente previsto. Infatti, come chiarito nel precedente punto 3, nessun adempimento è previsto dalla norma per tali enti, che dovranno, pertanto, essere ammessi di diritto se la dichiarazione sostitutiva – a suo tempo inviata tardivamente ed ora divenuta tempestiva – risulta completa di tutte le indicazioni necessarie, debitamente firmata e corredata della copia del documento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa.
Le Direzioni regionali, in questa fase, potranno procedere anche alla riammissione al beneficio, per le annualità 2006, 2007 e 2008, di quegli enti in precedenza esclusi a seguito di controllo con esito negativo, la cui posizione sia stata rivisitata in conseguenza di provvedimenti adottati in autotutela o per effetto degli esiti dei contenziosi instaurati.
Come indicato nel precedente punto 2, la riapertura dei termini interessa anche le fondazioni nazionali di carattere culturale che, per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, sono state ammesse al riparto in virtù dell’articolo 45, comma 1-bis e comma 1, lettera a), del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
La disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, sembra ora voler estendere la proroga dei termini in favore di tutte le tipologie di soggetti individuati come aventi diritto dalla norma primaria.
Per quanto attiene, in particolare, le fondazioni nazionali di carattere culturale giova ricordare che tali enti, per l’esercizio finanziario 2006, rientrando nella macro categoria delle fondazioni riconosciute – individuate quali aventi diritto al contributo del cinque per mille dall’articolo 1, comma 337, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 quali soggetti che potevano iscriversi al beneficio – possono fruire della proroga dei termini introdotta dall’articolo 1, comma 23-quaterdecies, sopra citato.
Le medesime fondazioni nazionali di carattere culturale, per l’esercizio finanziario 2008, sono state inserite tra gli enti beneficiari a seguito della modifica normativa introdotta dal citato decreto legge n. 248 del 2007, il quale ha integrato l’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Di conseguenza, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 ha incluso tali fondazioni tra gli enti che potevano presentare domanda di iscrizione all’elenco del volontariato per il accedere al beneficio del cinque per mille. Pertanto, anche per l’esercizio finanziario 2008, le fondazioni in argomento possono fruire della proroga dei termini.
Per quanto attiene l’esercizio finanziario 2007, le fondazioni nazionali di carattere culturale sono state ammesse al beneficio in base al citato articolo 45, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha integrato l’art. 1, comma 1234, lettera a) della citata legge n. 296 del 2006.. Per questa annualità si è resa, conseguentemente, necessaria l’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2008 che ha disciplinato le modalità di riammissione al beneficio di tali fondazioni e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.
Pur mancando nel testo dell’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), del decreto legge n. 194 del 2009 il richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, si osserva che il DPCM 16 marzo 2007 fa riferimento a tutti i soggetti individuati nella lettera a) del menzionato comma 1234, che nella sua attuale formulazione comprende anche le fondazioni nazionali di carattere culturale. Ne deriva, pertanto, che la proroga per l’esercizio finanziario 2007 si applica anche alle citate fondazioni.
In ragione di tanto, le fondazioni nazionali di carattere culturale possono regolarizzare, anche per l’esercizio finanziario 2007, la propria posizione producendo la dichiarazione sostitutiva omessa su modulo conforme a quello allegato sub 3 al DPCM 24 aprile 2008.
Parimenti le dichiarazioni sostitutive, prodotte dalle medesime fondazioni tardivamente, oltre il termine fissato dall’articolo 3 del DPCM 24 aprile 2008, diventano valide. Anche in questi casi le Direzioni Regionali – senza che sia previsto alcun ulteriore adempimento a carico degli enti – devono procedere a 11alicare le posizioni.
4.1.1 Casi particolari: dichiarazione sostitutiva presentata su modello non conforme
La proroga introdotta dall’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, riguarda gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, e di conseguenza le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte utilizzando gli appositi modelli allegati ai provvedimenti indicati nel precedente punto 3.
Qualora, tuttavia, dovessero verificarsi casi di dichiarazioni sostitutive redatte su modello non conforme ovvero su modello relativo ad un esercizio finanziario per la dichiarazione sostitutiva di un altro esercizio finanziario, si fa presente che è consentita la regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva.
In proposito, si rammenta che è consentita la regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui gli enti, pur utilizzando un modello difforme (utilizzo di modello relativo ad un esercizio finanziario per la dichiarazione sostitutiva di un altro esercizio finanziario), abbiano riportato nella dichiarazione tutte le informazioni previste dalla norma e indicate sul modello approvato. In questi casi, infatti, la sostanza dell’atto non cambia; occorre, tuttavia, che venga operata la regolarizzazione ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Analogamente, la regolarizzazione si applica anche nei casi di utilizzo di un modello difforme da quello approvato; in tale fattispecie, ai fini della regolarizzazione, è comunque necessario che la dichiarazione sostitutiva contenga tutte le informazioni indicate nel modulo approvato con il DPCM che ha disciplinato l’accesso al cinque per mille per quell’annualità.
4.1.2 Casi particolari: dichiarazione sostitutiva con allegato documento di identità scaduto
Per quanto riguarda le ipotesi di allegazione alla dichiarazione sostitutiva di copia di un documento di identità scaduto del legale rappresentante che ha sottoscritto, si rammenta quanto illustrato nella Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 in merito alla possibilità di sanare tale irregolarità in fase istruttoria.
In proposito è stato fatto presente che, per le autocertificazioni prodotte ai sensi dell’articolo 38 (e 47), il documento di riconoscimento allegato non deve necessariamente essere in corso di validità, dal momento che scopo dell’allegazione è quello di dar contezza della circostanza che la dichiarazione o l’istanza sono state inoltrate da un determinato soggetto.
Inoltre l’articolo 71, comma 3, stabilisce che qualora le dichiarazioni di cui gli articoli 46 e 47 del citato decreto, presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la dichiarazione dà notizia di tale irregolarità all’interessato, il quale è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.
Sulla base di tali considerazioni, ne consegue che l’allegazione di un documento scaduto alla dichiarazione sostitutiva inviata a mezzo posta possa essere successivamente sanata in fase istruttoria (sul punto si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7339 dell’11 novembre 2004).
4.2 Controlli amministrativi delle dichiarazioni sostitutive
Per gli enti che hanno prodotto validamente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, le Direzioni regionali devono effettuare i controlli amministrativi di tali dichiarazioni.
In merito alle modalità di effettuazione dei controlli, alla procedura di esclusione dei soggetti e all’emanazione degli eventuali provvedimenti di esclusione, si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nelle circolari, n. 30/E del 22 maggio 2007, n. 57/E del 25 ottobre 2007 e n. 27/E del 26 marzo 2008, e alle istruzioni operative diramante con precedenti comunicazioni di servizio.
Si rammenta, infine, che – a norma dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – tali controlli possono essere effettuati anche a campione.
5. Trattamento delle Associazioni sportive dilettantistiche
L’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera b), del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto la proroga, al 30 aprile 2010, dei termini originariamente fissati dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto 16 aprile 2009, per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, relativamente agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale.
In proposito, si fa presente che, per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2006 e 2007, tali associazioni erano iscritte negli elenchi degli enti del volontariato, mentre per l’esercizio finanziario 2008 sono state incluse in un apposito elenco curato dal CONI.
Attese le specifiche competenze del menzionato Comitato Olimpico, tutte le dichiarazioni sostitutive afferenti le tre citate annualità devono essere trasmesse dagli interessati agli Uffici territoriali del CONI, utilizzando moduli conformi a quelli allegati al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 2 aprile 2009.
Qualora le associazioni interessate trasmettano erroneamente le dichiarazioni sostitutive alle Direzioni regionali ovvero ad un Ufficio Locale o ad altro Ufficio dell’Agenzia, gli stessi provvederanno ad inoltrare con prioritaria urgenza tale documentazione ai competenti uffici territoriali del CONI, dandone notizia all’associazione.
Non sono infrequenti i casi di associazioni sportive dilettantistiche che rivestano anche natura di Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, etc.. Per tali fattispecie le Direzioni regionali, dovranno verificare se la dichiarazione sostitutiva prodotta dagli enti in argomento sia redatta per attestare la natura di ente del volontariato ovvero quella di associazione sportiva dilettantistica: in quest’ultimo caso la documentazione deve essere inoltrata alle competenti strutture del CONI.
In ragione della particolare finalità che la disposizione introdotta dall’art. 1, comma 23-quaterdecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, intende perseguire, appare necessario assicurare la massima divulgazione presso gli enti interessati, in ordine ai contenuti della norma ed agli adempimenti che devono essere posti in essere, in modo da consentire ai soggetti che siano in possesso dei necessari requisiti di fruire della norma di favore e al tempo stesso di recedere dal contenzioso attivato presso diverse Autorità giudiziarie.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, le Direzioni Regionali sono invitate ad adottare ogni iniziativa ritenuta utile per una capillare diffusione delle informazioni.
Si raccomanda la massima tempestività nell’effettuazione delle operazioni di validazione e controllo, per il cui espletamento verranno impartite specifiche istruzioni di servizio.
Allegati omessi (sono reperibili sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata al cinque per mille):
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso degli enti del volontariato per l’esercizio finanziario 2006 (allegato 2 al DPCM 20 gennaio 2006);
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso degli enti del volontariato per l’esercizio finanziario 2007 (allegato 2 al DPCM 16 marzo 2007);
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso degli enti del volontariato per l’esercizio finanziario 2008 (allegato 2 al DPCM 19 marzo 2008);
Modello dichiarazione sostitutiva ad uso delle fondazioni nazionali di carattere culturale per l’esercizio finanziario 2007 (allegato 3 al DPCM 24 aprile 2008),
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