Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 25.01.2010

Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione - articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - relativamente al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009
Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 25.01.2010

1. PREMESSA
L'articolo 1, commi 429 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) disciplina la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano del settore della grande distribuzione. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171) ha dato attuazione a tale disciplina, definendo le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il citato provvedimento dell'8 luglio 2005 è stato sostituito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009.
Con tale provvedimento, oltre a ridefinire le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi, è stata, di fatto, data anche attuazione al comma 430-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che delega il Direttore dell'Agenzia delle entrate ad individuare le imprese cui torna applicabile la disciplina sulla trasmissione telematica dei corrispettivi introdotta dalla legge finanziaria 2005 e che, pertanto, possono avvalersi della predetta facoltà beneficiando dell'esonero dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
Tanto premesso, con la presente circolare s'intende illustrare le principali novità introdotte dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009. Per gli ulteriori aspetti non innovati da quest'ultimo provvedimento, restano valide le indicazioni contenute nella circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006.

2. Ambito soggettivo ed effetti dell'adesione alla trasmissione telematica
L'articolo 1.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009 dispone che "La trasmissione telematica dei dati relativi all'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale prevista dall'art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere effettuata dalle imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi...".
Il riferimento alle imprese di servizi estende, rispetto al provvedimento precedente, l'opzione per la trasmissione in via telematica dei corrispettivi alle imprese che svolgono attività riconducibili alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 (ad esempio somministrazione di alimenti e bevande).
Tale estensione trova fondamento nel menzionato comma 430-bis dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - introdotto dall'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - secondo cui "La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati".
Anche le imprese di servizi che intendono optare per la trasmissione dei corrispettivi devono, pertanto, possedere le caratteristiche dimensionali e di molteplicità di punti vendita prescritte dalla disciplina in commento (art. 1, comma 430, legge n. 311 del 2004).
Ciò significa che deve trattarsi di imprese operanti con medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e cioè che abbiano "più punti vendita" ubicati nel territorio dello Stato, di cui almeno uno avente:
- una superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- una superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Pertanto, non potranno avvalersi della suddetta facoltà sia le imprese che operano con un solo punto vendita, ancorché avente le dimensioni richieste dalla norma, sia le imprese che operano con più punti vendita di cui nessuno avente le summenzionate dimensioni.
L'invio telematico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 431 della finanziaria 2005, sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente: conseguentemente, relativamente ai punti vendita che hanno le dimensioni di cui al richiamato art. 1, comma 430, si rendono superflui gli ulteriori adempimenti connessi alla certificazione dei corrispettivi, tra cui l'obbligo di installazione ed utilizzo degli apparecchi misuratori fiscali - per la cui disciplina e regolamentazione si rimanda alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e al decreto ministeriale 23 marzo 1983 - nonché i diversi obblighi ad esso collegati.
Coloro che intendono avvalersi della procedura in commento, inoltre, possono chiedere la "defiscalizzazione" del misuratore fiscale già in uso, continuando ad utilizzare il misuratore di cassa fino ad esaurimento delle memoria fiscale per emettere scontrini fiscalmente non rilevanti.
Per i restanti punti vendita che hanno dimensioni inferiori rispetto a quelle richieste dalla norma permane, invece, l'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, a fronte dell'obbligo di comunicazione telematica dell'ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.
Al riguardo, si è dell'avviso che - fatta salva la condizione di svolgimento delle attività di cessione di beni e prestazione di servizi attraverso una rete di esercizi commerciali dislocati sul territorio nazionale - il presupposto dimensionale può ritenersi rispettato indipendentemente dalla verifica, all'interno di ciascun esercizio commerciale, dei metri quadri riservati all'attività di cessione di beni da quelli destinati all'attività di servizi (si pensi alla somministrazione di alimenti e bevande svolta tramite un bar o ristorante all'interno del punto vendita prevalentemente dedicato alla cessione di beni). E', tuttavia, necessario che il punto vendita, in cui coesistono la pluralità di attività svolte dell'impresa, abbia complessivamente le caratteristiche dimensionali prescritte dalla disciplina in esame.
Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo della norma le aziende con un unico punto vendita presente nel territorio nazionale, pur delle dimensioni richieste, anche quando svolgano all'interno dello stesso sia un'attività di cessione di beni che di prestazione di servizi (si pensi ad un'azienda che esercita, in un unico punto vendita, un'attività di cessione di beni e contestualmente abbia nel medesimo locale un punto di ristoro). La disciplina della trasmissione telematica dei corrispettivi presuppone, infatti, l'esercizio di una o più attività d'impresa destinate ad una amplia platea di clienti e svolte in due o più punti vendita dislocati sul territorio nazionale.
Come detto, la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ma non produce effetti sui restanti adempimenti di cui al titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 (intitolato agli "obblighi dei contribuenti"). I soggetti che si avvarranno di tale facoltà, quindi, dovranno continuare ad adempiere tutti gli obblighi connessi alla registrazione, liquidazione, versamento periodico e versamento annuale dell'imposta, nonché alla tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972.

3. MODALITA' E TEMPISTICA della trasmissione
Il provvedimento del 12 marzo 2009, che sostituisce il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2005, al fine di consentire la soluzione di alcune problematiche di carattere tecnico-procedurale ha definito nuove modalità, nuovi termini e nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
E' stato, in particolare, modificato il periodo di riferimento e la scadenza di invio dei dati: la trasmissione riguarderà, infatti, tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare e dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento.
A partire dalla trasmissione dei corrispettivi relativi al mese di giugno 2009 - da effettuarsi entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di luglio - i soggetti che hanno esercitato l'opzione devono adottare le modalità e la tempistica di cui al provvedimento del 12 marzo 2009, nonché utilizzare le specifiche tecniche ad esso allegate.
Si evidenzia che non si può procedere con il primo invio ordinario dei corrispettivi se non si è preliminarmente comunicata la propria scelta all'Agenzia delle entrate tramite la compilazione - nel tracciato telematico - dei campi riservati ad accogliere i dati identificativi del contribuente, nonché dello specifico campo relativo alla "adesione alla trasmissione telematica".
Tale comunicazione di adesione "preventiva", invece, non deve essere effettuata dai soggetti che hanno già esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi e hanno già effettuato gli invii sulla base delle modalità e della tempistica definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2005.
L'adesione alla trasmissione telematica è vincolante per un intero periodo d'imposta, con la conseguenza che, se all'inizio del nuovo periodo di imposta non viene comunicata alcuna revoca, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per l'intero periodo di imposta successivo. Laddove l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, le imprese devono obbligatoriamente trasmettere anche i corrispettivi relativi ai mesi precedenti l'effettuazione della scelta.
Solo nel caso in cui l'impresa cessi tutti i propri punti vendita in corso d'anno, venendo meno il requisito oggettivo per l'esercizio dell'opzione di trasmissione telematica dei corrispettivi, il soggetto obbligato può operare la revoca alla trasmissione stessa anche in corso d'anno.
In ogni caso, per interrompere la trasmissione, l'impresa deve comunicare la propria scelta all'Agenzia delle entrate tramite la compilazione dello specifico campo relativo alla "revoca alla trasmissione telematica".
Con riferimento alla tempistica di trasmissione, il "quindicesimo giorno lavorativo" è convenzionalmente inteso come il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ricomprendendo nel calcolo dei giorni anche i sabati, le domeniche ovvero eventuali giorni festivi, nei quali potrebbe comunque essere prevista l'apertura al pubblico dei punti vendita.
Tuttavia, laddove il giorno 15 coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo, il soggetto obbligato potrà effettuare l'invio telematico dei corrispettivi entro il primo giorno lavorativo successivo.
Per ogni periodo (mese) di riferimento, i soggetti devono inviare una sola comunicazione: pertanto, la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato (riferito al medesimo periodo) comporta l'automatico annullamento del file precedente. La sostituzione deve essere effettuata non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, ossia non oltre il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al periodo di riferimento.
Ad esempio se il 15 luglio si invia il file relativo ai corrispettivi del mese di giugno, la sostituzione dello stesso (riferito sempre al mese di giugno) deve avvenire entro il 15 agosto con la conseguenza che il file inviato il 15 luglio viene automaticamente annullato a seguito dell'invio sostitutivo.
Con il nuovo provvedimento, inoltre, tutti gli invii ordinari devono rispettare il requisito della "continuità", al fine di garantire l'integrità delle informazioni trasmesse per l'intero periodo di imposta di riferimento. I soggetti interessati, quindi, laddove non abbiano trasmesso il file relativamente ad un mese, non possono procedere con la trasmissione del file relativo al periodo di riferimento successivo a quello per il quale non si è effettuato l'invio.
Ad esempio se l'impresa non ha trasmesso le informazioni relative al mese di agosto, non può trasmettere il file relativo al mese di settembre se non dopo aver sanato la propria posizione.

4. DATI DA TRASMETTERE
I soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica devono compilare un tracciato composto da:
- un record di testa ed un record di coda, dove segnalare gli estremi della fornitura ed i dati relativi al soggetto obbligato alla comunicazione;
- un record di dettaglio per ciascun punto vendita.
Il tracciato prevede due tipologie di record di dettaglio, uno da compilare nel caso di non adesione alla ventilazione dei corrispettivi e uno per i punti vendita per i quali il soggetto abbia aderito alla ventilazione dei corrispettivi.
I soggetti interessati trasmettono l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri distintamente per ciascun punto di vendita e per tutti i giorni compresi nel periodo di riferimento, quindi, anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.
Rispetto al passato, il tracciato allegato al nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009 prevede la trasmissione dell'unica informazione riguardante l'importo complessivo dei corrispettivi, compresi quelli documentati con fattura, relativi alle operazioni effettuate nella giornata, al lordo dell'imposta, con esclusione dei corrispettivi afferenti ad operazioni di cessione di immobili e/o di beni strumentali.
Tra i dati da trasmettere, se ne evidenziano - di seguito - alcuni che hanno innovato il tracciato telematico rispetto a quello allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 luglio 2005.

Dati identificativi di ciascun punto vendita
Tra tali informazioni l'azienda deve riportare il numero di Repertorio Economico Amministrativo attribuito dalla Camera di Commercio alla sede. Le opzioni possono essere due:
0 = identificativo R.E.A. regolarmente assegnato alla data di invio dei corrispettivi,
1 = identificativo R.E.A. non assegnato.
In tale ultima ipotesi, il soggetto che effettua la trasmissione telematica deve indicare il "numero provvisorio" rilasciato dalla Camera di Commercio nelle more dell'assegnazione dell'identificativo R.E.A. definitivo; in tale campo può inserirsi un identificativo provvisorio laddove rilasciato dalle C.C.I.A.A. ovvero il numero di protocollo o altro numero assegnato alla pratica istruita dalla Camera di Commercio per l'attribuzione del numero di R.E.A..

Dati relativi ai corrispettivi realizzati da ciascun punto vendita
Con il nuovo tracciato allegato al provvedimento del 12 marzo 2009, è stato previsto l'obbligo di indicare partitamente i corrispettivi a seconda del diverso regime IVA applicato alle operazioni:
NI = operazioni non imponibili,
ES = operazioni esenti,
RP = regimi particolari (campo nel quale devono confluire tutte le operazioni residuali per le quali l'imposta è assolta in base a "regimi speciali"),
Operazioni imponibili, per le quali si deve procedere con l'indicazione dei corrispettivi riferiti alla singola aliquota applicata (i valori ammessi sono: aliquota al 4%, 10% e 20%),
AS = assenza di corrispettivi, da inserire nel caso in cui nella giornata di riferimento non vi siano corrispettivi, stante l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative a tutti i giorni del periodo di riferimento.
Con riferimento all'importo complessivo dei corrispettivi, si precisa che il valore da inserire può essere anche negativo, laddove, ad esempio, nella giornata siano state emesse note di credito (di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) di importo superiore ai corrispettivi conseguiti; in tal caso l'importo dovrà essere preceduto dal segno "-" (meno).
Si ribadisce che l'importo è dato dalla sommatoria dei corrispettivi conseguiti (ed eventualmente documentati con titoli non fiscali) e dei corrispettivi certificati con l'emissione della fattura su richiesta del cliente; saranno esclusi invece gli importi certificati con emissione della fattura ma afferenti ad operazioni di cessione di immobili e/o di beni strumentali.
Con specifico riferimento, infine, al caso in cui l'azienda effettui la ventilazione dei corrispettivi di cui all'art. 24, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, occorrerà compilare l'apposito "record di dettaglio" presente nel tracciato telematico.
In tale record, nel campo "tipologia operazione" è presente il nuovo valore "VV" che indica, appunto, la presenza di corrispettivi registrati col metodo della ventilazione.
Nel medesimo campo, inoltre, sono indicati anche i valori richiamati in precedenza per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e regimi particolari di determinazione dell'imposta, da utilizzarsi nei casi in cui i corrispettivi siano stati certificati con emissione di fattura, stante quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 24.02.1973.

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