Qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta ? applicata dai soggetti residenti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo sistema. In quest?ultimo caso, i sostituti d?imposta non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per l?effettuazione degli adempimenti.
Naturalmente, la ritenuta non trova applicazione nel caso in cui i possessori dei redditi derivanti dalla partecipazione agli organismi esteri in questione siano soggetti non residenti, per carenza del requisito della territorialit?.
A norma del comma 5 dell?articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, qualora le quote o azioni dei predetti OICVM armonizzati e OICR esteri di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, siano collocate all?estero o comunque i relativi proventi siano conseguiti all?estero, la ritenuta ? applicata dall?intermediario che interviene nella riscossione dei relativi proventi.
Come chiarito nella circolare n. 19/E del 2014, per effetto dell?abrogazione dell?articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 1679, recante le
disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, i sostituti d?imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attivit? finanziarie estere applicano le ritenute alla fonte dietro specifico incarico a cura del contribuente, sempreché le norme non individuino specificamente il soggetto tenuto ad operarle.
Pertanto, nel caso di specie, qualora le quote o azioni non siano affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente e comunque nel caso in cui i relativi proventi siano conseguiti direttamente all?estero, l?intermediario non ? tenuto ad applicare il prelievo in assenza di un incarico da parte del contribuente.
In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi da parte del contribuente, trova applicazione la previsione di cui all?articolo 18 del TUIR in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati a imposizione sostitutiva a cura del contribuente in dichiarazione dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta a titolo d?imposta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell?esercizio d?impresa.
Si ricorda, inoltre, che sono soggette agli obblighi dichiarativi del monitoraggio fiscale le attivit? finanziarie detenute all?estero i cui redditi sono riscossi attraverso l?intervento degli intermediari residenti, qualora essi non siano stati assoggettati a tassazione mediante l?applicazione dell?imposta sostitutiva nell?ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d?imposta o d?acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni tra cui l?articolo 10-ter in commento.
Infine, come gi? precisato nel precedente paragrafo, in analogia a quanto previsto per gli OICR di diritto italiano, le modifiche formali apportate dal decreto al comma 1 dell?articolo 10-ter con la sostituzione della parola "situati? con "istituiti? hanno la finalit? di meglio chiarire che, ai fini dell?individuazione della residenza fiscale dell?OICR, rileva unicamente lo Stato di istituzione dell?organismo di investimento e non il luogo di direzione effettiva dello stesso ovvero il luogo di stabilimento del soggetto gestore che, per effetto del passaporto del gestore, potrebbero essere in uno Stato diverso da quello di istituzione dell?OICR.
4 REDDITI DA PARTECIPAZIONE AD OICR ESTERI IMMOBILIARI L?articolo 13 del decreto modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano.
Tali modifiche si rendono necessarie anche in considerazione della circostanza che il recepimento della direttiva AIFM consente alle SGR italiane di istituire e/o gestire fondi immobiliari all?estero in regime di libera prestazione dei servizi.
Pertanto, sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi immobiliari italiani, compreso il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi dagli "investitori istituzionali?, elencati nel comma 3 dell?articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010, che possiedono quote superiori al 5 per cento dell?organismo considerato. Con riferimento all?applicazione di tale particolare modalit? di imposizione dei redditi derivanti dalla partecipazioni ad OICR immobiliari si rinvia alla circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012.
Conseguentemente, i redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari esteri non sono pi? inclusi tra i titoli atipici. A tal fine, il comma 1 dell?articolo 13 del decreto ha eliminato dall?articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 il riferimento ai "titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d?investimento collettivo immobiliari? emessi da soggetti non residenti.
5 MODALIT? DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI REDDITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD OICR Per effetto delle modifiche apportate all?articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e all?articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 sono state semplificate le modalit? di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR. Tali modalit? si rendono applicabili anche ai redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero come previsto dall?articolo 13 del decreto.
In particolare, ? stata eliminata la previsione che il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle stesse devono essere determinati in ogni caso con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell?OICR, vale a dire prendendo in considerazione il net asset value (NAV).
Conseguentemente, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, le disposizioni in esame non fanno pi? riferimento ai valori di riscatto, liquidazione o cessione e al costo delle quote o azioni, rilevati "in ogni caso? dai prospetti periodici dell?OICR, rispettivamente, alla data di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e alla data di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Tale previsione aveva creato problemi operativi per quegli OICR che non redigono i prospetti giornalieri come, ad esempio, i fondi mobiliari di tipo chiuso le cui quote siano oggetto di negoziazione a prezzi differenti da quelli di prospetto e per gli organismi negoziati in mercati regolamentati, quali gli Exchange Traded Fund (ETF).
Le nuove disposizioni, in particolare, prevedono che il reddito di capitale ? determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra:
- il valore "effettivo? di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e - il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo ? documentato con dichiarazione sostitutiva.
Tale nuova regola di determinazione dei redditi di capitale ? applicabile alla generalit? degli OICR in occasione del riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni.
In sostanza, quindi, nulla cambia per gli OICR non quotati per i quali il valore "effettivo? e il costo medio ponderato coincidono con quelli risultanti dai prospetti periodici, salvo il caso di acquisto o cessione delle quote o azioni sul mercato secondario mediante negoziazione privata. Per gli OICR quotati, invece, rileveranno il valore di rimborso, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato.
Non sono state, invece, modificate le disposizioni che riguardano le modalit? di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria che possono generare dalla partecipazione a detti OICR. Si tratta dei redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell?organismo ai sensi dell?articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all?emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del TUIR.
Detti redditi diversi, infatti, continuano ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati ? che saranno determinati con le nuove regole ? ma non ancora riscossi.
Ne consegue che laddove dal rimborso, dalla liquidazione o dalla cessione delle quote o azioni si determini un risultato positivo, dato dalla differenza fra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni ed il loro costo medio ponderato, questo costituir? sempre reddito di capitale. In altri termini, per effetto dell?utilizzo dei valori effettivi di acquisto o cessione delle quote o azioni, nella determinazione dei redditi di capitale attraverso le operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni di OICR, non potr? mai generarsi una plusvalenza nell?ambito dei redditi diversi di natura finanziaria. Qualora, invece, dalle suddette operazioni si determini una differenza negativa, essa costituir? una minusvalenza.
Tuttavia, si ricorda che per gli OICR immobiliari i proventi derivanti dalla cessione delle quote o azioni costituiscono solo redditi diversi e non si applica, quindi, la regola di scomputo dei redditi di capitale pro-tempore maturati.
Esempio di determinazione redditi da partecipazione ad OICR diversi dagli immobiliari
Costo di sottoscrizione 200
Valore di cessione 250
NAV(prospetti periodici) al momento della sottoscrizione 200
NAV (prospetti periodici) al momento della cessione 240
Commissione sottoscrizione 5
Calcolo redditi di capitale e diversi con il regime previgente
Redditi di capitale (valori NAV) = 240 - 200 = 40
Redditi diversi (valori effettivi) = (250 - 200 ? 5) - 40= 5
Calcolo redditi di capitale e diversi con il nuovo regime
Redditi di capitale (valori effettivi) = 250 ? 200 = 50
Redditi diversi (valori effettivi) = (250 - 200 ? 5) ? 50 = - 5 (minusvalenza)
L?articolo 12 del decreto ha modificato l?articolo 73 del TUIR introducendo nei commi 5-quater e 5-quinquies la "nuova? definizione di OICR immobiliari che, come gi? ampiamente illustrato, comprende sia i fondi immobiliari sia le SICAF immobiliari, per i quali si applica lo stesso regime fiscale dei fondi immobiliari.
L?articolo 14 del decreto dispone le modifiche normative che si rendono necessarie sulla base delle nuove disposizioni sopra commentate.
In particolare, tali disposizioni di coordinamento disciplinano:
- la compensazione del risparmio d?imposta accumulato dagli OICVM italiani ai sensi del comma 71 dell?articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 22510 anche con le ritenute applicate sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR non armonizzati, diversi dagli OICR immobiliari, il cui gestore sia soggetto alla direttiva;
- il concorso alla formazione del risultato maturato della gestione, ai sensi dell?articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri;
- gli adempimenti del sostituto d?imposta nel caso di GEFIA estero che, in regime di libera prestazione dei servizi, istituisce e/o gestisce in Italia OICR immobiliari. In tal caso, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi la ritenuta ? applicata direttamente dalla societ? di gestione estera ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti incaricati nell?articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che risponde in solido con la societ? di gestione estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e che provvede altres? alla dichiarazione annuale dell?importo versato e agli altri adempimenti richiesti dalla normativa.
Al fine di stabilire la decorrenza delle disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 44 del 2014, occorre tenere in considerazione la circostanza che, ai sensi dell?articolo 15 del medesimo decreto, le societ? di gestione del risparmio e gli altri soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso (9 aprile 2014), gestiscono e/o commercializzano organismi di investimento collettivo devono adottare entro il 22 luglio 2014, ai sensi dell?articolo 15 del decreto, le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della Direttiva 2011/61/UE.
Pertanto, come gi? precisato nella circolare n. 19/E del 2014, le predette disposizioni fiscali esplicano efficacia successivamente all?emanazione delle disposizioni civilistiche necessarie per l?attuazione della direttiva. Al riguardo si fa presente che il recepimento della normativa europea in questione potr? essere considerato completato solo con l?adozione dei regolamenti di attuazione previsti del TUF e attualmente n corso di emanazione. In ogni caso, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che per esigenze gestionali nel frattempo hanno applicato una disciplina conforme a quanto previsto dalle suddette disposizioni fiscali.