Articolo 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. Disposizioni concernenti interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, nonché altri redditi di capitale e taluni redditi diversi di natura finanziaria, conseguiti da soggetti non residenti
Circolare Agenzia Entrate n. 23 del 01.03.2002
Premessa
L'articolo 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (di seguito "legge"), ha apportato rilevanti modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante il regime fiscale di esonero dall'imposta sostitutiva per gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti non residenti.
Tali disposizioni hanno ridefinito l'ambito territoriale di applicazione di tale regime, ampliandolo nei confronti di nuovi soggetti in presenza di determinati requisiti.
Inoltre, con decreto 12 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nel supplemento ordinario n. 287 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001) è stato approvato un nuovo schema di autocertificazione e le relative note illustrative da utilizzare al fine di ottenere la non imponibilità dei proventi, in sostituzione del precedente modello 116/IMP, che semplifica notevolmente gli adempimenti a carico dei soggetti interessati.
Lo schema di autocertificazione deve essere utilizzato sia per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari disciplinati dal citato D.Lgs. n. 239 del 1996 sia per beneficiare della non applicazione della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, tale schema può essere utilizzato anche ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), disposta dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo.
1. Ambito soggettivo
L'articolo 10, comma 1, della legge ridefinisce l'ambito soggettivo di applicazione di tutte le previsioni normative sopra richiamate riguardanti regimi di esonero dalle imposte previsti per i non residenti.
In particolare, con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996, è stato previsto che non sono soggetti ad imposizione gli interessi i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non sono residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti "Paradisi fiscali") di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del TUIR, individuati dai decreti di cui al medesimo comma (cosiddetta "black list").
Per effetto delle modifiche apportate dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge, tale nuova definizione di "soggetti non residenti" è stata estesa anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997 e nell'articolo 9 dello stesso D.Lgs. n. 461.
Occorre innanzitutto evidenziare che - a differenza della previgente disposizione la quale stabiliva che i soggetti dovevano essere residenti in un Paese legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che consentisse lo scambio di informazioni - la nuova formulazione della norma prefigura la possibilità di allargare il campo di applicazione anche a Paesi diversi da quelli legati all'Italia da convenzioni.
Infatti, il regime di esonero potrà essere applicato anche a residenti in Paesi che, in assenza di una Convenzione, assicurino comunque un sistema di scambi di informazioni, anche attraverso la stipula di accordi nel campo dell'assistenza amministrativa fra Autorità fiscali, in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze connesse all'applicazione delle disposizioni in esame.
Tuttavia, allo stato attuale, si considerano Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni soltanto gli Stati indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"), come risultante da successive modifiche ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000.
Un ulteriore requisito richiesto dalla norma è costituito dalla non inclusione nella "black list", emanata con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 76, comma 7-bis, del TUIR.
Al riguardo, si fa presente che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002 è stata emanata, ai sensi dell'articolo 76, comma 7-bis, del TUIR, una nuova black list che individua gli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato. Considerato che la nuova black list è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2002 e che, pertanto, essa esplica effetti a decorrere dalla data del 19 febbraio 2002, ossia dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, fino alla data del 18 febbraio 2002 si deve fare riferimento all'elenco contenuto nel precedente decreto ministeriale 24 aprile 1992, come previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge.
Si ricorda che il decreto ministeriale 23 gennaio 2002 - così come il decreto ministeriale 24 aprile 1992 - oltre ad una serie di Stati, indica alcune particolari tipologie di società che godono di un regime fiscale privilegiato che, nonostante siano residenti in Paesi inclusi nella white list, non possono usufruire del regime di esonero.
Le suddette liste sono consultabili nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/pubblicdebt .
Ai fini della sussistenza del requisito della residenza, si evidenzia che la nuova formulazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996 non fa più riferimento all'applicazione delle norme previste dalle singole convenzioni contro le doppie imposizioni.
Tuttavia, fatta eccezione per gli investitori istituzionali, si deve tener conto dei criteri previsti nelle singole disposizioni del Paese di residenza e, nei casi in cui il soggetto possa essere considerato residente in più Stati, dei criteri generali desunti dal modello OCSE di convenzione, i quali sussistendo la soggettività tributaria passiva nello Stato, danno rilievo, per le persone fisiche, all'esistenza di una dimora permanente abituale ovvero, in caso di duplice dimora, al "centro degli interessi vitali" e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede della direzione effettiva.
Si fa presente, inoltre, che la nuova disposizione ha confermato l'applicazione del regime di esonero nei confronti di:
1. enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, riproponendo sostanzialmente una disposizione già introdotta dall'articolo 12, comma 3, decreto legislativo n. 461 del 1997;
2. Banche centrali estere, anche in relazione alle riserve ufficiali dello Stato, con l'unica eccezione delle Banche centrali di Paesi elencati negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1992 (dal 19 febbraio 2002, D.M. 23 gennaio 2002), come era già stato disposto dall'articolo 35, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Costituisce, invece, una novità di assoluto rilievo la previsione che il regime di non imponibilità si estende anche ai proventi percepiti dagli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che gli stessi siano residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti in Stati o territori inclusi nella black list.
Come noto, tali soggetti frequentemente non possedevano i requisiti formali per usufruire dell'esonero dall'imposta sostitutiva, in quanto privi della residenza ai sensi delle disposizioni delle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni; i suddetti accordi bilaterali, infatti, con l'espressione "residente di uno Stato contraente" designano un soggetto che, in virtù della legislazione di tale Paese, è assoggettato ad imposizione nello stesso quale conseguenza del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
A tale proposito, è opportuno precisare che la nozione di "investitori istituzionali" identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
La norma in esame ricomprende esplicitamente in tale definizione non soltanto i soggetti passivi d'imposta ma anche gli enti "privi di soggettività tributaria". Si precisa, al riguardo, che, ai soli fini della normativa in esame, si considerano tali gli investitori istituzionali che non sono assoggettati direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti. Tale condizione di non assoggettabilità potrebbe essere determinata da varie circostanze, quali, ad esempio, esenzioni accordate dalla normativa interna, imposizione per trasparenza in capo ai partecipanti all'ente o all'organizzazione, esclusione da imposizione tributaria.
Rientrano quindi in tale definizione, a titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio, specificamente ricompresi tra gli investitori "qualificati" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1999, n. 228 (emanato di attuazione dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), in quanto assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. Possono altresì definirsi investitori istituzionali anche quegli enti o organizzazioni privi di soggettività tributaria - diversi da quelli appena menzionati perché non assoggettati a forme di vigilanza - che siano in possesso di una specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari, espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente.
Tuttavia, anche alla luce delle finalità insite nelle modifiche normative in esame, si ritiene che questi ultimi soggetti - per i quali non operano regimi di vigilanza nei paesi in cui sono istituiti - debbano considerarsi esclusi dal regime di esonero se costituiti appositamente allo scopo di gestire gli investimenti effettuati da un numero comunque limitato di partecipanti, pur avendo come fine istituzionale la gestione e l'effettuazione di investimenti. E' il caso, ad esempio delle società lussemburghesi che godono dei benefici di cui alla legge 31 luglio 1929 e dei "trust", ossia quei soggetti che non offrono alla generalità del pubblico la possibilità di usufruire della propria attività nel campo finanziario, nonché le "partnership". Tuttavia, in quest'ultimo caso (partnership), l'esclusione del regime di esenzione riguarda soltanto gli enti e le organizzazioni che sono stati istituiti allo scopo di consentire ai partecipanti, residenti in Italia o in paesi indicati nella black list, di fruire (indebitamente) del regime di esenzione per effetto della mera partecipazione all'ente situato in un paese estero. Resta quindi fermo che l'abuso del ricorso a queste strutture per fruire in modo strumentale ed illegittimo del regime di esenzione potrà essere concretamente verificato dall'Amministrazione finanziaria italiana attraverso le procedure di scambio d'informazioni con il paese estero, come previsto espressamente dal primo comma dell'articolo 6.
Naturalmente, rimane fermo che l'imposta sostitutiva si applica in ogni caso a tutti i soggetti non residenti che non siano in possesso dei requisiti previsti per poter usufruire del regime di esonero.
2. Ambito oggettivo
Con riferimento all'ambito oggettivo delle norme interessate dall'articolo 10 della legge, si fa presente che il regime di esonero da imposte si applica alle tipologie di reddito di seguito elencate.
A) Interessi, premi e altri frutti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996, derivanti da:
- obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;
- obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché i titoli con regime fiscale equiparato, quali - ad esempio - i titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- obbligazioni ed altri titoli indicati nell'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati emessi in Italia, quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, di enti territoriali (quali, i BOC), di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (quali, ad esempio, BERS, BEI, CECA, BIRS, EURATOM);
- obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge.
B) Redditi di cui all'articolo 26-bis del DPR n. 600 del 1973:
- interessi derivanti da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali;
- rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- compensi per prestazione di fideiussione o altra garanzia;
- proventi derivanti da riporto e pronti contro termine su titoli e valute (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto);
- proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto).
C) Redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR:
- plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti in Italia;
- plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di titoli (diversi dalle partecipazioni sociali), di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo;
- redditi comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi d'interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;
- plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
E' appena il caso di precisare che, sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 20 del TUIR, rimane ferma l'esclusione da imposizione, per carenza del presupposto territoriale, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti, così come definite dall'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, a condizione che esse siano negoziate in mercati regolamentati, nonché per le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di titoli e certificati indicati nell'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, negoziati in mercati regolamentati, nonché delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine o dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti e i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) dell'articolo 81, comma 1, del TUIR, derivanti da contratti conclusi in mercati regolamentati anche attraverso l'intervento di intermediari (cfr. Circolare ministeriale n. 207/E del 26 ottobre 1999).
Si ricorda, inoltre, che al fine di poter usufruire delle disposizioni di cui al citato articolo 20 del TUIR che escludono l'imponibilità di determinate fattispecie di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria, la qualità di soggetto non residente deve essere documentata mediante una dichiarazione da parte dell'interessato. Pertanto, il riconoscimento dell'esclusione spetta ai soggetti non residenti che presentano al sostituto d'imposta o all'intermediario residente con il quale intrattengono rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione un'attestazione, nella forma dell'autocertificazione, nella quale dichiarino di non essere residenti in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana. Si tratta di una semplice attestazione sottoscritta dall'interessato con firma non autenticata.
Qualora i predetti rapporti siano intrattenuti da intermediari non residenti per conto di propri clienti anch'essi non residenti, tale dichiarazione deve essere resa, in luogo dei clienti, dagli intermediari, i quali dovranno dichiarare che tutti i soggetti per conto dei quali sono intrattenuti i predetti rapporti non sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano.
Naturalmente le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non incidono in alcun modo sul regime di non imponibilità di taluni proventi di natura finanziaria previsto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall'Italia con i paesi esteri, le quali continuano ad applicarsi secondo le previsioni contenute nelle convenzioni stesse.
D) Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani riservati di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 461 del 1997:
- i fondi di diritto italiano, le cui azioni o quote siano sottoscritte esclusivamente dai soggetti residenti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni e che non sono residenti negli Stati o territori inclusi nella black list, sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato di gestione;
- i soggetti non residenti, che possono esercitare il diritto al rimborso del 15% dei proventi percepiti a seguito della partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, devono soddisfare i due requisiti di residenza sopra specificati.
3. Decorrenza
Come stabilito dal comma 5 dell'articolo 10 della legge, le disposizioni in esame si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Per ciò che concerne gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996, gli stessi non sono imponibili, purché esigibili, a decorrere dalla predetta data, a nulla rilevando la circostanza che questi siano in parte maturati precedentemente.
Rimane tuttavia ferma la necessità che i titoli, per i periodi che hanno generato il reddito non imponibile siano stati depositati presso la banca di primo o di secondo livello a nome del beneficiario (deposito diretto o indiretto), al fine di consentire l'accertamento dei requisiti ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo.
La decorrenza in funzione dell'esigibilità dalla data del 1 gennaio 2002 vale anche con riferimento ai redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda, invece, le plusvalenze e gli altri redditi di natura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, le nuove disposizioni si rendono applicabili ai redditi realizzati a decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 2002.
Pertanto, con specifico riferimento agli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari disciplinati dal D.Lgs. n. 239 del 1996, nei confronti degli investitori non residenti che alla data del 1 gennaio 2002 abbiano già in deposito, in qualità di nettisti, i titoli presso gli intermediari e che provvedano a presentare la documentazione necessaria per attestare la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'esonero dall'imposta sostitutiva, la corresponsione (a scadenza o in sede di negoziazione) dei predetti redditi potrà essere effettuata senza applicazione dell'imposta sostitutiva per l'intero loro ammontare. Peraltro, qualora gli interessi, premi ed altri frutti percepiti abbiano precedentemente formato oggetto di un'operazione di acquisto (esempio titoli acquistati con cedola in corso di maturazione), con accredito a favore dell'investitore non residente dell'imposta sostitutiva corrispondente agli interessi premi ed altri frutti riconosciuti al venditore, occorre che la detta imposta accreditata venga restituita mediante un pari addebito nei confronti dell'investitore interessato e, quindi, con un pari accredito sul conto unico.
Infatti, se tali operazioni non venissero effettuate in tal senso, l'investitore estero, a fronte della totale esenzione da imposta sul rateo di interesse cedolare e/o sulla parte di scarto di emissione maturati prima del 1 gennaio 2002, beneficerebbe indebitamente del precedente accredito.
Quanto sopra prospettato in relazione al periodo di prima applicazione della normativa in commento, appare applicabile anche nei casi in cui l'investitore estero, acquistando il titolo dal 1 gennaio 2002 in qualità di nettista, con conseguente accredito dell'imposta sostitutiva, presenti solo successivamente l'autocertificazione. In questi casi l'autocertificazione produce effetti fin dal momento dell'acquisto e del deposito dei titoli e non dalla data della sua presentazione. Si richiama l'attenzione sulla necessità che, comunque, i titoli siano stati depositati a nome del beneficiario per tutto il periodo di tempo in cui sono maturati i redditi per i quali viene richiesta l'esenzione.
Laddove l'autocertificazione venga presentata successivamente al momento di realizzo dei predetti redditi il regime di esenzione non può essere applicato direttamente dall'intermediario, ferma restando la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il nuovo schema di autocertificazione
Con l'approvazione del nuovo schema di autocertificazione, risultano notevolmente semplificati gli adempimenti posti a carico dei soggetti non residenti che intendono avvalersi del regime di non imponibilità previsto dalla normativa italiana relativamente ai redditi di cui sopra.
Come si ricorda, infatti, sulla base delle precedenti disposizioni, i soggetti non residenti per richiedere la non applicazione dell'imposta dovevano redigere il modello 116/IMP sul quale era necessario apporre l'attestazione dell'Autorità fiscale del Paese di residenza. Inoltre, il suddetto modello, avendo validità annuale, doveva essere rinnovato periodicamente, con conseguenti disagi per gli interessati ed appesantimenti della procedura.
La nuova formulazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 239 del 1996, invece, prevede che, relativamente agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari, i soggetti non residenti presentino un'autocertificazione, rispondente allo schema stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001, che può essere riprodotta anche in formato libero purché venga rispettata la sequenza dei dati e l'indicazione del numero progressivo previsti nello schema; si precisa che in tal caso i campi non compilati possono essere omessi se tale modalità risulta più agevole.
Lo schema di autocertificazione e le relative note illustrative sono reperibili nei siti internet www.agenziaentrate.it www.tesoro.it/pubblicdebt. L'autocertificazione, a differenza del modello 116/IMP, produce effetti sino a revoca; tuttavia, la stessa deve essere ripresentata qualora siano variati alcuni dati rilevanti, quali, ad esempio, quelli contenuti nella Sezione I, ossia i dati identificativi del beneficiario dei redditi.
L'autocertificazione non deve essere presentata qualora per le stesse o altre finalità siano state già prodotte, al medesimo intermediario, certificazioni o attestazioni equivalenti. In particolare, per i soggetti che, in conformità alle disposizioni previgenti, abbiano presentato, sempre al medesimo intermediario, il modello 116/IMP, in corso di validità al 31 dicembre 2001, il modello stesso ed i relativi allegati rimangono validi fino a revoca e non deve essere presentata altra documentazione.
Naturalmente ciò vale qualora i presupposti sulla base dei quali era stato presentato il modello 116/IMP sussistano anche alla luce delle modifiche normative in commento.
L'autocertificazione deve essere presentata anche per attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per la non applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui all'art. 26-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamati alla lettera B) del precedente paragrafo 2.
Invece, l'uso di tale schema di dichiarazione può costituire una semplificazione ma non può considerarsi obbligatorio per i redditi di cui alle lettere C) e D) dello stesso paragrafo 2.
L'autocertificazione deve essere compilata dagli investitori istituzionali esteri privi di soggettività tributaria, in quanto identificati dalla norma in ogni caso quali beneficiari effettivi dei redditi.
Qualora, invece, la richiesta di applicazione del regime di esonero sia presentata da investitori istituzionali con soggettività tributaria, questi ultimi devono essere indicati quali beneficiari effettivi soltanto con riferimento agli investimenti propri e non in relazione agli investimenti effettuati per conto della propria clientela.
Si ritiene utile evidenziare che il codice identificativo del soggetto beneficiario (o del rappresentante legale o volontario) deve essere indicato qualora esso venga attribuito dalla competente autorità fiscale o da autorità amministrative del Paese di residenza sulla base della legislazione interna o dell'ordinaria prassi amministrativa ivi vigente.
Pertanto, soltanto in mancanza del codice identificativo (in quanto non previsto nel Paese di residenza), il campo 7 dell'autocertificazione non deve essere compilato.
Tuttavia, ciò non toglie che in tal caso gli intermediari possano provvedere, nell'ambito delle proprie procedure interne, ad attribuire al soggetto beneficiario un qualunque altro codice identificativo che può essere comunque indicato in allegato o in calce allo schema di autocertificazione, senza riportarlo nel campo 7. Tale modalità è consentita in quanto non altera la sequenza dei dati presenti in una dichiarazione resa all'Amministrazione finanziaria italiana che deve essere rispondente alle indicazioni di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, n. 287.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di individuare correttamente, anche attraverso i dati anagrafici, gli investitori non residenti e di utilizzare gli stessi dati, con la medesima formulazione, nell'ambito delle trasmissioni telematiche.
Si fa presente, inoltre, che l'autocertificazione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione indicata nella stessa.
Ovviamente rimane fermo che il deposito o subdeposito dei titoli costituisce il requisito essenziale al fine di poter usufruire del regime di esonero dall'imposta sostitutiva.
In ogni caso, l'autocertificazione deve necessariamente essere presentata entro il pagamento dei proventi o della cessione o rimborso del titolo.
Va da sé che, al pari della precedente modulistica, l'autocertificazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996, la procedura di esonero dall'imposta sostitutiva non si applica ai proventi:
1. dei titoli depositati dalle Banche centrali, aderenti al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e dalla Banca Centrale Europea (BCE) direttamente o indirettamente presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli idonei per le operazioni di credito del SEBC;
2. percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
3. percepiti da Banche centrali estere anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, ad eccezione delle Banche centrali di Paesi elencati negli articoli 1 e 2 del D.M. 24 aprile 1992 (dal 19 febbraio 2002, D.M. 23 gennaio 2002).
Ciò implica, tra l'altro, che i soggetti sopra elencati non sono tenuti alla presentazione dell'autocertificazione.
Si evidenzia, inoltre, che rimangono in vigore le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 4 dicembre 1996, n. 632 in quanto compatibili con le disposizioni in commento.
Infine, si fa presente che, il comma 6 dell'articolo 10 in commento, con l'obiettivo di garantire sempre maggiori semplificazioni degli adempimenti e delle procedure riguardanti gli investitori non residenti, ha disposto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale finalizzato a prevedere modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, tramite l'utilizzo di mezzi informatici che garantiscano adeguati livelli di riservatezza, di sicurezza ed affidabilità dei dati.
In tale ottica è pertanto prefigurabile la creazione di un sistema che nel futuro renda superfluo l'obbligo di presentare ad ogni intermediario presso cui sono depositati titoli reiterate autocertificazioni per l'accertamento dei requisiti richiesti dalle norme.
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