Articolo 1, comma 337, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 22.05.2007
INDICE
1. Premessa
2. Associazioni di promozione sociale
3. Cooperative sociali
4. Associazioni sportive dilettantistiche
5. Organizzazioni di volontariato: casi di cancellazione dai registri
6. Parrocchie ed altri enti ecclesiastici
7. Fondazioni
8. Motivi procedurali che causano l'esclusione
9. Casi particolari
10 Modalità di esclusione
11. Calendarizzazione degli adempimenti
1. Premessa
Il Dpcm 20 gennaio 2006, emanato in attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5 per mille (legge n. 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, commi 337/340), prevedeva una serie di adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e, tra questi, l'invio alle Direzioni Regionali, da parte dei rappresentati legali degli enti interessati, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attestava la persistenza dei requisiti previsti dalla legge.
A tal proposito, con nota prot. n. 90560/2006 del 16 giugno 2006, sono state emanate le prime disposizioni operative alle Direzioni Regionali riguardanti il controllo, da effettuare ex articolo 71 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle autocertificazioni alle stesse pervenute.
Di seguito, le Direzioni Regionali hanno fatto pervenire relazioni illustrative in merito sia allo stato dei controlli in fase di completamento sia alle eventuali problematiche insorte nel corso di tali operazioni.
Dall'esame delle relazioni suddette, si è rilevato come in diverse realtà siano presenti numerose questioni similari, di natura operativa o tecnico-giuridica, alle quali occorre dare soluzione per consentire il completamento dei controlli e, al tempo stesso, garantire la necessaria uniformità nei comportamenti in presenza di comuni casistiche.
2. Associazioni di Promozione sociale
(Registri previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383)
La richiamata disposizione normativa prevede, al comma 4, l'istituzione presso le Regioni e Province autonome di un registro nel quale sono inserite le associazioni che svolgono la loro attività nel territorio e che risultano essere in possesso di determinati requisiti (indicati nell'articolo 2 della medesima legge). Tali associazioni, se presenti a livello nazionale, sono inserite - in base al comma 1 del citato articolo 7 - in un registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari sociali (attualmente tenuto dal Ministero della Solidarietà Sociale).
Le relazioni pervenute hanno evidenziato:
- la mancata istituzione, presso numerose regioni, del registro previsto dal citato comma 4;
- l'iscrizione di alcune associazioni presso "Albi provinciali dello associazionismo e del volontariato", non previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che contempla, invece, la sola istituzione di registri presso le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la presenza di associazioni costituenti articolazioni locali di enti a rilevanza nazionale.
Per quanto attiene alla prima fattispecie, si precisa che l'associazione richiedente il beneficio, qualora non risulti iscritta in nessuno degli albi indicati nel menzionato articolo 7, non potrà usufruire della norma di favore, nella considerazione che il dettato normativo (art. 1, comma 337, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) destina le erogazioni unicamente a favore di associazioni iscritte.
Va, in proposito, osservato che la stessa legge 383, che disciplina le associazioni in argomento, ha affermato, al comma quarto dell'articolo 8, che l'iscrizione nei registri è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla medesima norma ovvero dalle leggi regionali e provinciali. Da tale assunto discende che le associazioni di promozione sociale che svolgono attività solo in ambito territoriale, non iscritte nei registri regionali anche per cause a loro non imputabili, non possono usufruire degli anzidetti benefici.
In merito alla validità dell'iscrizione in albi provinciali dell'associazionismo (diversi da quelli previsti per le province autonome), si ritiene che qualora l'istituzione di tali Albi sia stata espressamente prevista da legge regionale di recepimento della normativa nazionale, possa considerarsi comunque verificato il presupposto che legittima la fruizione del beneficio.
Per le associazioni che costituiscono articolazioni territoriali ovvero circoli affiliati dell'associazione nazionale, non iscritte nei registri regionali, è prevista - ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 383 del 2000 - l'automatica iscrizione nel registro nazionale con le modalità indicate nell'articolo 5 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali n. 471 del 14 novembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento recante "Norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383".
3. Cooperative sociali
(Legge 8 novembre 1991 n. 381)
I riscontri, effettuati sulla base delle prime indicazioni contenute nelle istruzioni diramate con la richiamata nota prot. 90560/2006 del 16 giugno 2006, hanno mirato in primo luogo ad accertare se le cooperative sociali che hanno chiesto l'inserimento negli elenchi "cinque per mille" ed hanno ottemperato all'invio dell'autocertificazione prevista dal Dpcm 20 gennaio 2006, risultino essere iscritte negli elenchi tenuti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 381 del 1991.
Dalle relazioni pervenute, è emerso che molte Direzioni Regionali, per i casi di acclarata mancata iscrizione nei menzionati registri, hanno approfondito l'indagine sia ricercando elementi conoscitivi presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura sia rivolgendosi direttamente al Ministero dello Sviluppo economico, tenutario dell'albo nazionale delle cooperative.
A tale proposito è opportuno rilevare che con Decreto Ministeriale 23 giugno 2004 è stato istituito un "Albo delle Società Cooperative" al quale tutte le cooperative devono risultare iscritte con la decorrenza di cui al citato Decreto; l'Albo, gestito con modalità informatiche presso la Direzione Generale degli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo economico (già Ministero delle Attività Produttive), sostituisce i preesistenti Registri Prefettizi e lo Schedario generale della Cooperazione ed è composto da due sezioni, una dedicata esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente e l'altra comprendente tutte le cooperative diverse da quelle innanzi indicate. Inoltre, all'interno della prima sezione è stata prevista una sottosezione riservata alle cooperative sociali qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.
L'Albo in parola, nel sostituire i Registri Prefettizi, ha fatto venir meno - come previsto dall'articolo 20 del Dlgs n. 220 del 2 agosto 2002 - anche le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative.
Va osservato che mentre l'iscrizione nei registri prefettizi assumeva una efficacia costitutiva, fino a prova del contrario, l'iscrizione nel nuovo Albo ha carattere meramente dichiarativo. Tale adempimento, peraltro, oltre ad assumere rilievo ai fini anagrafici, costituisce anche presupposto per la fruizione di benefici di diversa natura, ivi inclusi quelli di carattere fiscale.
Inoltre, come precisato dalla citata Circolare del 16 dicembre 2004, emanata dal Ministero delle Attività Produttive, "l'ipotesi di mancata domanda di iscrizione all'albo preclude l'attribuzione del numero di iscrizione che, nel caso delle cooperative a mutualità prevalente (...omissis...) si presenta quale requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e documenti da loro prodotti".
Per completezza d'analisi, si fa presente che, per effetto di tale disposizione, le singole leggi regionali istitutive dei registri regionali della cooperazione sociale prevedono che gli interessati, nel produrre domanda di iscrizione ai citati registri, indichino il numero di iscrizione all'Albo nazionale di cui sopra.
Anche questa Agenzia, in diversi documenti di prassi ha sempre dato valenza, ai fini delle concessione di benefici fiscali, all'iscrizione prima nei registri prefettizi e successivamente nell'Albo nazionale. Tale criterio, viene affermato anche nella circolare 168/E del 1998 (par. 1.10), per l'attribuzione della qualifica di ONLUS di diritto alle Cooperative sociali.
La stessa legge che disciplina le cooperative sociali (legge n. 381 del 1991) prevede la istituzione del registro regionale per finalità inerenti il coordinamento delle attività dei servizi socio-sanitari, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione in ambito territoriale. Ad oggi, non tutte le Regioni hanno posto in essere tale
registro.
Quanto innanzi rappresentato porta ad affermare che l'iscrizione nei registri regionali costituisce iscrizione di secondo grado (e solo eventuale) rispetto a quella nell'Albo nazionale che è sempre obbligatoria.
In ragione di tali considerazioni, ad integrazione delle disposizioni impartite con la richiamata nota del 16 giugno 2006, si invitano le Direzioni Regionali in indirizzo a operare i controlli inerenti le cooperative sociali in via prioritaria presso l'Albo nazionale.
Va da sé che, per i controlli già attivati e conclusi con esito positivo presso le Regioni che hanno istituito i registri di cui all'art. 9 della legge 381 del 1991, non appare opportuno effettuare ulteriori riscontri presso il citato Albo nazionale, nella considerazione che l'iscrizione nell'albo nazionale costituisce presupposto prodromico per il successivo inserimento nei citati registri.
4. Associazioni sportive dilettantistiche
Circa l'ammissibilità o meno negli elenchi dei fruitori del beneficio del "cinque per mille" delle Associazioni sportive dilettantistiche disciplinate, dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dall'articolo. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 si osserva quanto segue.
Tali associazioni, in presenza di specifiche condizioni oggettive e soggettive individuate nelle citate leggi ed in considerazione delle finalità non lucrative che devono obbligatoriamente essere previste nello statuto, possono godere di agevolazioni varie, comprese quelle di natura fiscale.
Per poter usufruire di tali agevolazioni le associazioni in argomento devono risultare iscritte nell'apposito registro tenuto, in forma telematica, dal CONI.
La istituzione di tale registro è stata originariamente prevista dall'articolo 90, comma 20, della legge n. 289 citata; successivamente, la disposizione in argomento è stata soppressa dall'articolo 4, comma 6 quater, del decreto legge n. 72 del 22 marzo 2004, convertito dalla legge n. 128 del 21 maggio 2004.
Di seguito, l'articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004, ha previsto, al comma 1, la conferma del CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni in argomento, le quali per poter operare devono "essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi" rilasciato dal medesimo Comitato.
Per dare attuazione a tali disposizioni, il Comitato in parola, con delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004, ha istituito il "Registro (telematico) delle associazioni e società sportive dilettantistiche".
Occorre, pertanto, valutare se l'iscrizione in tale registro (telematico) possa assumere di per sé forma di riconoscimento tale da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille.
In proposito, si osserva che la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l'unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo).
Di conseguenza, in mancanza di tale forma di riconoscimento, non può essere attribuito valore giuridico equipollente alla iscrizione dei suddetti organismi sportivi nel solo registro telematico tenuto dal CONI, in quanto tale registrazione è richiesta ai soli fini sportivi, per il riconoscimento presso terzi.
Addivenendo ad una diversa soluzione, si dovrebbe estendere l'accesso al beneficio in argomento anche ad altri istituti ed enti (asili, palestre, scuole materne, etc.), operanti nei settori indicati nel menzionato comma 1, lettera a, articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997, che potrebbero essere iscritti in albi o registri tenuti da pubbliche istituzioni, ma che non costituiscono titolo per il riconoscimento della personalità giuridica.
5. Organizzazioni di volontariato: casi di cancellazione dai registri
(Legge 11 agosto 1991 n. 266)
Alcune Direzioni Regionali hanno chiesto chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nei confronti di quelle Organizzazioni di volontariato che, pur avendo nei termini ottemperato agli adempimenti richiesti dalla norma (invio della domanda e successivo invio dell'autocertificazione), siano state oggetto - nelle more tra i due adempimenti ovvero in un momento successivo - di provvedimenti di cancellazione.
Al riguardo si osserva come in presenza di provvedimenti di cancellazione emessi antecedentemente alla data del 30 giugno, la Direzione Regionale interessata non possa che procedere alla esclusione definitiva dall'elenco dei fruitori il beneficio, nella considerazione che l'associazione non avrebbe potuto né dovuto inviare l'autocertificazione per attestare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Per tali fattispecie, tra l'altro, occorre verificare se sussistano i presupposti per inoltrare all'Autorità giudiziaria ordinaria la segnalazione di reato per dichiarazione mendace.
Anche per i casi di provvedimenti di cancellazione emessi successivamente al 30 giugno 2006, i soggetti interessati dovranno essere esclusi dagli elenchi dei beneficiari; ciò in quanto il dettato normativo prevede che la quota del cinque per mille debba essere destinata al sostegno di specifiche attività sociali, finalità che - ovviamente - l'ente cancellato non potrà perseguire.
I criteri sopra illustrati tornano applicabili nei confronti di tutti quei soggetti per i quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi o registri e l'ente tenutario degli stessi abbia emesso provvedimento di cancellazione.
6. Parrocchie ed altri enti ecclesiastici
Altra problematica emersa riguarda la qualificazione - ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge n. 266 del 2005 - degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti e accordi d'intesa; la casistica più frequente riguarda le parrocchie.
Va ricordato in proposito che la norma di riferimento in materia è costituita dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero in servizio nelle diocesi". L'articolo 1 di tale legge prevede che "gli enti costituiti ed approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato". Una volta ottenuto il riconoscimento, tali enti - a norma dell'articolo 5 della richiamata legge n. 222 - "devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche", secondo le modalità attualmente previste dal DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo).
Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, possono configurarsi come ONLUS di diritto solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nel comma 1, lettera a), del sopra citato decreto n. 460 del 1997.
Ciò comporta, come precisato nelle circolari 168/E del 26 giugno 1998 e n. 22/E del 22 gennaio 1999, che gli Enti di cui trattasi possono accedere al regime di favore previsto per le ONLUS limitatamente ai settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto a condizione, però, che per tali attività:
a) siano separatamente tenute le scritture contabili di cui all'articolo 20 bis del DPR n. 600 del 1973;
b) siano rispettati i requisiti statutari ed i vincoli sostanziali imposti dall'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso articolo 10, nonchè l'onere della comunicazione di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
In ragione di tanto, i controlli curati dalle Direzioni Regionali in indirizzo devono tendere ad appurare la sussistenza sia del riconoscimento quali persone giuridiche sia delle condizioni sopraindicate.
7. Fondazioni che non svolgono esclusivamente le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997.
(Fondazioni bancarie, Fondazioni legate a Ordini professionali).
Le fondazioni sono organizzazioni private, caratterizzate dalla mancanza della finalità di lucro; vengono istituite con lo scopo di patrocinare attività di carattere sociale, religioso, educativo, volte al benessere di una comunità. La loro disciplina è dettata dal libro I del codice civile e dal DPR n. 361 del 10 febbraio 2000.
La gestione delle attività istituzionali può essere effettuata:
- direttamente (c.d. fondazioni operative), mediante la gestione in proprio di una delle attività sotto descritte;
- indirettamente (c.d. fondazioni d'erogazione), laddove la fondazione raggiunge lo scopo istituzionale avvalendosi di soggetti terzi ai quali eroga sussidi e contributi.
I settori di pubblica utilità nei quali più intensa è la presenza delle fondazioni sono quelli riguardanti: la ricerca scientifica, l'istruzione, l'arte, la conservazione dei beni culturali e ambientali, la valorizzazione delle attività culturali, la sanità e l'assistenza alle categorie svantaggiate.
Ai sensi del comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, sono ammesse al beneficio del cinque per mille unicamente le fondazioni che operano in uno dei settori indicati nell'articolo 10, comma 1 lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997. In ragione di tanto, i controlli delle autocertificazioni dovranno, tra l'altro, accertare:
- la regolarità dell'iscrizione nei registri normativamente previsti ai fini del riconoscimento;
- che tra i fini istituzionali sia previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati nel comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997;
- che le fondazioni oggetto d'esame operino concretamente in uno dei settori previsti dal richiamato articolo 10.
8. Motivi procedurali che causano l'esclusione
Nelle relazioni prodotte, le Direzioni Regionali in indirizzo hanno evidenziato i più frequenti motivi di carattere procedurale che comportano l'esclusione dal beneficio, da formalizzare con apposito provvedimento.
Per quanto attiene alle fattispecie segnalate, la scrivente precisa che l'esclusione dagli elenchi va operata nei seguenti casi:
- autocertificazione inviata oltre il termine previsto del 30 giugno 2006;
- mancata sottoscrizione dell'autocertificazione;
- mancata allegazione del documento d'identità;
- autocertificazione sostanzialmente non conforme alla modulistica approvata con Dpcm del 20 gennaio 2006 ovvero generica, carente e priva degli elementi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, (ad esempio, non contenente uno o più dei requisiti sostanziali quali: dati anagrafici completi del rappresentante; espressa dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005).
9. Casi particolari segnalati
Alcune Direzioni hanno segnalato, tra le possibili cause di esclusione dal beneficio, fattispecie particolari per le quali, ad avviso di questa Direzione, occorre porre in essere ulteriori adempimenti ai fini dell'eventuale regolarizzazione delle posizioni ovvero della definitiva esclusione.
a) allegazione alla autocertificazione di documento di identità scaduto.
Sul punto si osserva come la normativa di riferimento (DPR n. 445 del 2000) disciplini in modo diverso le fattispecie illustrate negli articoli 38 e 45, prevedendo solo in tale ultimo articolo che il documento d'identità debba essere valido e, se scaduto, possa essere integrato contestualmente all'atto della esibizione della documentazione. Ciò induce a ritenere che per le autocertificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 38 (e 47), il documento di riconoscimento allegato non debba necessariamente essere in corso di validità, dal momento che unico scopo dell'allegazione è quello di dar contezza della circostanza che la dichiarazione o l' istanza siano state inoltrate da un determinato soggetto.
Va, inoltre, considerato che l'articolo 71, comma 3, stabilisce che qualora le dichiarazioni di cui gli articoli 46 e 47 del citato decreto presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la dichiarazione dà notizia di tale irregolarità all'interessato, il quale è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.
Sulla base di tali considerazioni, ne consegue che l'allegazione di un documento scaduto alla auotocertificazione inviata a mezzo posta possa essere successivamente sanata in fase istruttoria (sul punto si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7339 dell'11 novembre 2004).
b) mancata coincidenza dei dati esposti dal soggetto in dichiarazione con quelli presenti in Anagrafe Tributaria.
La casistica comprende molteplici fattispecie (rappresentante legale non corrispondente a quello risultante in AT; indirizzi non individuati, CF cessati).
La esclusione dagli elenchi non può prescindere da un approfondimento delle singole posizioni, anche attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, al fine di verificare con certezza se sussistano motivi ostativi alla conferma del soggetto o, al contrario, se la discordanza scaturisca da errore sanabile, causato da mancata comunicazione di variazione dei dati presenti a sistema.
c) errata indicazione - nella domanda di iscrizione all'elenco dei fruitori il beneficio - circa l'appartenenza ad una delle tipologie giuridiche previste.
Sono stati segnalati alcuni casi di soggetti che all'atto della compilazione della domanda hanno selezionato in modo erroneo l'appartenenza ad una delle tipologie indicate nell'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge n. 266 del 2005 (Onlus, Associazioni di promozione sociale, Onlus di diritto, Cooperative sociali, ecc). Trattandosi di enti inseriti in un unico elenco nazionale, laddove il soggetto appartiene comunque ad una delle tipologie sopramenzionate, l'errore commesso può ritenersi scusabile. Di conseguenza, una volta operati tutti i riscontri del caso in merito al possesso dei requisiti essenziali che legittimano il beneficio, va confermato l'inserimento nell'elenco, ovviamente nella categoria di effettiva appartenenza.
10. Modalità di esclusione dei soggetti dagli elenchi dei beneficiari.
Per quanto attiene agli aspetti procedurali, giova rammentare che né i commi 337/340 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 né il Dpcm del 20 gennaio 2006 recano specifiche disposizioni al riguardo; non risultano, altresì, applicabili in via analogica le disposizioni dettate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 266 del 18 luglio 2003, espressamente emanate ai fini dei controlli circa la sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione ONLUS.
Al riguardo si fa presente che questa Direzione, nell'intento di adottare comunque idonee iniziative atte ad evitare che possano essere perpetrati abusi, ha impartito istruzioni operative alle Direzioni Regionali, con la richiamata nota prot. 90560/2006 del 16 giugno 2006, per illustrare le modalità operative con cui le strutture interessate dovevano procedere al controllo - ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 - delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai rappresentanti legali degli enti che hanno richiesto il beneficio.
Allo stato, una volta completati gli accertamenti tecnici richiesti, si pone il problema relativo alle modalità da adottare per l'esclusione dal beneficio di quanti sono risultati non in possesso dei requisiti previsti.
Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'art. 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda. In tal modo l'interessato potrà produrre - entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione - eventuali osservazioni e documentazione.
Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo provvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomanda a.r., al legale rappresentante dell'Ente.
Il provvedimento in parola, in quanto emesso da una pubblica amministrazione, è ex lege ricorribile dall'interessato. E' tuttavia necessario che tale informazione sia contenuta nel medesimo provvedimento nel quale occorre precisare - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 - l'Autorità Giudiziaria alla quale va rivolto l'eventuale reclamo.
La questione esula dalle competenze delle Commissioni Tributarie, trattandosi di materia non contemplata nell'articolo 2 del Dlgs. n. 546 del 31 dicembre 1992; mancano, quindi, i presupposti per fondare la giurisdizione di tali organi giudicanti.
Va ancora considerato che con il Dpcm del 20 gennaio 2006 sono stati determinati sia l'an sia il quantum - essendo stati stabiliti sia i requisiti di accesso al beneficio sia i criteri di determinazione dello stesso - e, dunque, l'amministrazione si è autovincolata; non residua, infatti, ad essa alcun potere se non quello di controllare la sussistenza dei requisiti individuati a monte. L'attività esercitata successivamente all'emanazione del Dpcm non appare di tipo amministrativo discrezionale ma può qualificarsi come vincolata e finalizzata al soddisfacimento dell'interesse privato dei richiedenti.
Non rinvenendosi, pertanto, un'attività amministrativa discrezionale che si ponga tra la previsione del beneficio e la sua concreta attribuzione, la posizione giuridica tutelata appare essere di diritto soggettivo. Di conseguenza gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti inerenti la cancellazione per mancanza dei presupposti fissati dalla norma debbono essere indirizzati agli organi di Giustizia ordinaria.
11. Calendarizzazione degli adempimenti
Occorre procedere in tempi rapidi al completamento delle operazioni di riscontro, sia per consentire agli interessati di disporre delle somme loro destinate, sia per poter mettere a confronto i dati definitivi presenti negli elenchi 2006 con quelli riportati nei nuovi elenchi per l'esercizio finanziario 2007, sia per evitare accavallamenti o duplicazioni di attività per le due annualità.
In ragione di tanto, viene stabilita la seguente tempistica alla quale le Direzioni Regionali vorranno scrupolosamente attenersi:
- entro il prossimo 31 maggio verrà definitivamente chiusa la procedura che consente il censimento delle autocertificazioni, per come illustrato nel punto 2 della nota prot. 90560/2006 del 2006. Dovrà, pertanto, essere assicurato il completamento, a tale data, delle relative operazioni;
- entro il 16 luglio dovranno essere completati i controlli inerenti le autocertificazioni ed emessi gli eventuali provvedimenti di cancellazione dall'elenco, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare;
- entro il medesimo ultimo termine è intendimento della scrivente completare anche i controlli nei confronti delle associazioni e fondazioni riconosciute, che dovranno essere effettuati in parte dalle Direzioni Regionali ed in parte dai Comandi della Guardia di Finanza, secondo le intese raggiunte con il Comando Generale.
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi