Circolare Agenzia Entrate n. 31 del 03.06.2003

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Art.8 - Legge 23 dicembre 2002, n.388 e successive modificazioni. Procedura di correzione di errori nelle comunicazioni dei dati inviate ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Mod. CVS)
Circolare Agenzia Entrate n. 31 del 03.06.2003

L'art.62 della legge 27 dicembre 2002, n.289, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni concernenti l'agevolazione di cui all'art.8 della legge 23 dicembre 2002, n.388 e successive modificazioni, ha introdotto un sistema di monitoraggio che ha previsto, tra l'altro, la puntuale ricognizione degli investimenti realizzati e dei crediti maturati. A tal fine, i soggetti che hanno fruito della predetta agevolazione dovevano, ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 62, a pena di decadenza, comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati.
In attuazione delle citate disposizioni, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2003, pubblicato nella G.U. n.28 del 4 febbraio 2003, sono stati approvati due distinti modelli - Mod. CVS e Mod. CTS - da utilizzare rispettivamente dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 e dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo a decorrere dall'8 luglio 2002.
Nel corso dell'esame preliminare eseguito dal Centro Operativo di Pescara sulle comunicazioni inviate con il Mod."CVS" dai soggetti che hanno conseguito il diritto al credito d'imposta anteriormente all'8 luglio 2002, sono state rilevate apparenti incongruenze o contraddizioni nell'indicazione dei dati che sembrano imputabili ad errori materiali e di calcolo, quali ad esempio l'indicazione degli importi degli investimenti e dei crediti d'imposta in lire anziché in euro.
L'Agenzia delle Entrate, attesa la natura degli errori riscontrati, nello spirito di collaborazione cui è ispirato lo Statuto del contribuente, ritiene opportuno consentire, mediante l'invio di una nuova comunicazione, la correzione degli eventuali errori commessi nella fase di compilazione di dette comunicazioni, sia da parte dei contribuenti interessati che degli intermediari che ne hanno curato la trasmissione, prima che abbia inizio la fase delle verifiche in azienda, già programmate e da effettuarsi entro l'anno, volte ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'agevolazione.
Ovviamente sarà consentito inviare una comunicazione correttiva solo relativamente alle comunicazioni trasmesse con il Mod. CVS entro il termine prescritto del 28 febbraio 2003 ed accettate dall'Agenzia delle Entrate.
La correzione degli errori cui consegue una rideterminazione degli importi degli investimenti agevolabili e del relativo credito d'imposta spettante, potrebbe, tra l'altro, portare alla ridefinizione della misura dell'utilizzazione dei predetti contributi, che, come è noto, è stata determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2003, pubblicato nella G.U. dell'8 aprile 2003 (V. anche Comunicato pubblicato nella G.U. n. 87 del 14.4.03) sulla base dei dati acquisiti dalle comunicazioni pervenute.
Al fine di attuare la predetta procedura correttiva, sarà inviato dal Centro Operativo di Pescara, a tutti i soggetti che hanno trasmesso nel termine prescritto la citata comunicazione con l'utilizzo del Mod. CVS, un avviso in via telematica contenente l'invito a verificare i dati comunicati e a correggere le eventuali incongruenze riscontrate. Gli intermediari avranno cura di contattare immediatamente i soggetti per i quali hanno effettuato la trasmissione telematica allo scopo di consentirne la correzione.
Saranno inoltre inviate dallo stesso Centro Operativo di Pescara specifiche segnalazioni ai soggetti che hanno inviato il Mod. CVS con palesi anomalie nei dati comunicati.
Per correggere gli errori, i contribuenti dovranno compilare ed inviare in via telematica al Centro Operativo di Pescara, dal 10 giugno al 10 luglio 2003, una comunicazione correttiva redatta sullo stesso Mod. CVS, completo in tutte le sue parti.
Nei casi in cui gli errori commessi riguardino le somme complessivamente indicate degli investimenti agevolabili e dei crediti d'imposta, gli importi da indicare nella nuova comunicazione non potranno in ogni caso essere superiori a quelli indicati nella comunicazione in precedenza trasmessa.
Per la compilazione e l'invio telematico dei dati, dovrà essere nuovamente utilizzato il prodotto di gestione "Report 388", già utilizzato per la trasmissione della precedente comunicazione.
Allo scopo di evitare ulteriori errori nella compilazione della comunicazione correttiva, è stata predisposta un'apposita scheda tecnica, allegata alla presente circolare, nella quale sono elencati gli elementi la cui errata indicazione comporta lo scarto della comunicazione stessa da parte del sistema telematico.

Le Direzioni Regionali sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Scheda tecnica

Nel presente allegato tecnico sono sinteticamente riportati i controlli che verranno effettuati dal sistema nella fase di accettazione dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni CVS correttive che saranno inviate a partire dal 10 giugno:
- Controllo sul protocollo della precedente comunicazione.
Deve essere obbligatoriamente indicato nel campo "Comunicazione correttiva" posto nel frontespizio del modello CVS, il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende correggere; tale protocollo è desumibile dalla ricevuta con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al richiedente l'avvenuto accoglimento della relativa comunicazione. In particolare, nel caso in cui una comunicazione CVS sia stata già oggetto di una o più correzioni entro il termine previsto del 28 febbraio 2003, dovrà essere indicato come protocollo della comunicazione che si intende correggere quello dell'ultima comunicazione accolta dal sistema.
- Controllo sul codice fiscale.
Il codice fiscale del soggetto dichiarante deve essere il medesimo riportato nella comunicazione che si intende correggere.
- Controllo sugli importi.
I dati da indicare nella comunicazione correttiva relativi agli investimenti realizzati e ai crediti maturati devono essere riferiti alla data del 31 dicembre 2002 e quelli relativi ai crediti d'imposta utilizzati devono essere riferiti alla data del 13 novembre 2002, data dalla quale ha operato la sospensione prevista dal D.L. 253 del 2002.
Gli importi riportati nei campi 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro B "Dati riepilogativi" non possono essere superiori agli importi indicati nei corrispondenti campi della comunicazione che si intende correggere.
La somma degli importi riportati per ciascuna struttura produttiva nel quadro A, al rigo 68 colonna 1 ("Ammontare del credito d'imposta relativo all'investimento di cui al rigo 67- anno 2003-") non deve essere superiore alla somma indicata nel medesimo campo della comunicazione precedentemente inviata.

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