Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 01.04.2008

Discarico per inesigibilità - Procedura informatica di ausilio agli Uffici - Istruzioni operative
Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 01.04.2008

Indice - Sommario

1. Premessa
2. Procedura informatica: modalità operative
3. Termini entro cui effettuare i controlli
3.1. Riferimenti normativi
3.2. Termini per i controlli
3.3. Schema riepilogativo dei termini
4. Criteri per i controlli a campione

1. Premessa
L'art. 19 del d. lgs. n. 112/1999 disciplina il sistema del discarico automatico delle quote inesigibili decorsi tre anni dalla comunicazione del concessionario, ora agente della riscossione. Il medesimo art. 19 stabilisce, inoltre, le cause di perdita del diritto al discarico, nonché i termini ordinari per l'invio della comunicazione e del conseguente controllo da parte degli Uffici. Il successivo art. 20, invece, individua la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e stabilisce che i controlli da parte degli Uffici devono essere effettuati a campione sulla base di criteri individuati da ciascun ente creditore.
Al riguardo, come anticipato con nota n. 138175 del 27 settembre 2007, per l'esame delle comunicazioni di inesigibilità (C.I.) è stata realizzata una apposita procedura telematica che, a seguito dell'emanazione dell'art. 36, comma 4-sexies, del d.l. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, ultimo intervento normativo susseguitosi in materia, è disponibile per gli Uffici dal 7 aprile 2008 in ambiente 3270.
A tal fine, si forniscono, inoltre, chiarimenti in merito ai termini e alle modalità di esame da parte degli Uffici delle C.I. presentate dagli ex concessionari/agenti della riscossione.

2. Procedura informatica: modalità operative
La guida operativa di ausilio agli operatori per l'utilizzo della procedura è pubblicata sul sito intranet dell'Agenzia (controllo - riscossione coattiva - comunicazioni di servizio) contestualmente al rilascio della stessa.
Per poter utilizzare la procedura, l'operatore, dopo aver fornito le credenziali per l'accesso in A.T., deve:
- selezionare la funzione "RIFORMA DELLA RISCOSSIONE"
- selezionare l'opzione "ESITI CONTABILI"
- selezionare l'opzione "GESTIONE DELLE QUOTE INESIGIBILI"
Il sistema consente di visualizzare, quindi, una serie di liste, organizzate secondo criteri rispondenti a diverse funzionalità. Selezionata la singola lista, la procedura permette di scegliere se esaminare le domande di inesigibilità relative a ruoli ante o post riforma (ruoli consegnati entro il 31/12/1999 "ante-riforma" o, dopo tale data, "post-riforma").
Come indicato in premessa, il comma 3, dell'articolo 19, del d. lgs. n. 112/1999, prevede che, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato e che contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. Al fine di agevolare la verifica dello stato di avanzamento dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio, nonché degli esiti di quella conclusa, all'interno della procedura è presente, a disposizione delle Direzioni Regionali e degli Uffici, una funzione di monitoraggio della lavorazione delle C.I.
Con l'utilizzo di tale funzionalità è rilevabile il numero delle partite lavorate, di quelle per le quali è stato concesso il discarico, nonché di quelle per le quali è stato denegato il discarico. Il monitoraggio delle lavorazioni in corso garantisce l'adozione di idonei interventi che saranno tesi ad assicurare il rispetto dei termini entro i quali l'attività di controllo delle C.I. deve essere effettuata e, al tempo stesso, tempestive iniziative finalizzate alla rilevazione - anche attraverso l'esame, al verificarsi dei presupposti, dell'idonea documentazione - delle irregolarità suscettibili di determinare il diniego del diritto al discarico.
La procedura, inoltre, ordina le partite, per importo decrescente, sulla base dei diversi termini entro i quali gli Uffici devono controllare le C.I.

3. Termini entro cui effettuare i controlli

3.1. Riferimenti normativi
In via generale, l'art. 19, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 112/1999 prescrive che il concessionario/agente della riscossione, per non perdere il diritto al discarico delle quote, deve presentare la C.I. entro tre anni dalla consegna del ruolo.
Il comma 3 del citato art. 19, prevede, altresì, che decorsi tre anni dalla presentazione della C.I. il concessionario, in assenza di controllo da parte degli Uffici, è automaticamente discaricato e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
Successivamente, con numerosi interventi legislativi, sono stati più volte differiti sia i termini per la presentazione della C.I. sia i termini a decorrere dal quale effettuare il controllo di merito da parte degli Uffici.
In particolare, da ultimo:
- ai sensi dell'art. 59, comma 4-quater, del d. lgs. n. 112/99, così come modificato dall'art. 3, comma 36, lett. d), numero 2, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità scadono il 30 giugno 2006. Ai sensi del successivo comma 4-quinquies, Il termine triennale previsto dall'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n. 112 del 1999, decorre dal 1 luglio 2006;
- ai sensi dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 39, comma 19, del d.l. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate da Equitalia le C.I. sono presentate entro il 30 settembre 2010;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 426-bis della legge n. 311/2004, come modificato dall'articolo 3, comma 38, lettera b), numeri 1 e 2 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da ultimo interpretato unitamente al disposto di cui al citato articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 36, comma 4-quinquies del d.l. n. 248/2007, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008. n. 31, le società che hanno aderito alla sanatoria delle responsabilità amministrative relative all'attività svolta fino al 30 giugno 2005, la maggioranza del capitale delle quali sia stata successivamente acquisita da Equitalia S.p.a., possono presentare, anche ai fini della sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007. Entro il 30 settembre 2010 le medesime società possono anche integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento ai medesimi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 248 del 2007;
- ai sensi dell'art. 36, comma 4-sexies del d.l. n. 248/2007, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008. n. 31, per tutte le comunicazioni di inesigibilità anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n. 112 del 1999, decorre dal 1 ottobre 2010.

3.2. Termini per i controlli
In considerazione di quanto riassunto nel punto precedente, nel prosieguo si riportano, in relazione alle specifiche fattispecie in concreto esistenti, i termini entro cui procedere al controllo delle C.I. presentate dai concessionari/agenti della riscossione.
In particolare, con riferimento alle C.I. relative a ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, presentate dalle società che hanno aderito alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 426, della legge n. 311/2004 (tutte tranne quelle operanti negli ambiti di Avellino e Viterbo) e la maggioranza del cui capitale sociale è stata acquistata da Equitalia S.p.a., gli Uffici dell'Agenzia procedono al controllo a decorrere dal 1 ottobre 2010 ed entro il 1 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 36, comma 4-sexies del d.l. n. 248/2007.
Per le medesime società, invece, per i ruoli consegnati dal 1 ottobre 2007, il termine previsto per la presentazione delle C.I., nonché quello previsto per l'esame delle predette comunicazioni da parte dell'Ufficio, è quello ordinario disciplinato dall'art. 19, comma 1, lett. c) e comma 3, del d. lgs. n. 112/1999.
Differente regolamentazione è prevista per le C.I. relative a ruoli consegnati alle società che non hanno aderito alla sanatoria prevista dal citato art. 1, comma 426, della legge n. 311/2004, ossia, come anticipato, alle società il cui ambito territoriale ricade nelle province di Avellino e Viterbo; per i predetti ambiti, occorre fare una distinzione per quanto riguarda i termini per l'esame delle C.I. da parte degli Uffici in considerazione della data di consegna dei ruoli, della data di rispettiva acquisizione da parte di Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a. (Avellino: 6 settembre 2006; Viterbo: 30 settembre 2006) e dei termini per la presentazione delle C.I. eventualmente già scaduti a tale data. Infatti, per tali ambiti, seppur non operante l'intervento interpretativo di cui all'art. 36, comma 4 quinques citato, è comunque applicabile il citato art. 3, comma 12, del d.l. n. 203/2005, ai fini della proroga dei termini per la presentazione delle C.I. al 30 settembre 2010, a fronte dei ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, eccezion fatta per i casi in cui i termini per la presentazione delle C.I. siano già scaduti alla data di cessione delle azioni, ovvero qualora le C.I. siano state presentate prima di tale data.
Ciò in coerenza con la ratio delle predette norme, finalizzate alla massimizzazione del gettito da riscossione, mediante la riforma del sistema di riscossione e la costituzione della nuova Società pubblica e tenuto altresì conto del disposto dell'art. 3, comma 10, del citato d.l. n. 203/2005, in base al quale il legislatore ha previsto, anche a tal fine, una netta separazione delle fattispecie precedenti con quelle successive alla data di cessione delle azioni da parte delle società concessionarie a Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a..
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 36, comma 4-sexies del d.l. 248/2007 citato, anche per gli ambiti di Avellino e Viterbo, nei casi in cui è operante la proroga dei termini di presentazione delle C.I. al 30 settembre 2010, il termine triennale per i controlli degli Uffici decorre dal 1 ottobre 2010.
Tutto ciò premesso, con riferimento alle date di consegna dei ruoli da parte degli Uffici dell'Agenzia alle predette società operanti nei citati ambiti territoriali di Avellino e Viterbo, si riepilogano, di seguito, i termini per i controlli:
a) per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, il termine per la presentazione delle C.I. scade il 30 giugno 2006 e l'esame delle stesse è effettuato entro il 1 luglio 2009, ai sensi dell'art. 59, comma 4-quinques del d. lgs. n. 112/1999;
b) per i ruoli consegnati dal 1 luglio 2003 rispettivamente al 5 settembre 2003 per l'ambito di Avellino ed al 29 settembre 2003 per l'ambito di Viterbo, essendo il termine ordinario per la presentazione delle C.I. scaduto alla data di cessione delle azioni ad Equitalia, il termine per il controllo degli Uffici è quello ordinario di cui all'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 112/1999; al riguardo le prime scadenze sono previste nel mese di giugno 2008 relativamente ai ruoli consegnati all'ex concessionario operante nell'ambito di Avellino;
c) per i ruoli consegnati rispettivamente dal 6 settembre 2003 (AV) e dal 30 settembre 2003 (VT) fino al 30 settembre 2007, il termine per la presentazione della C.I. scade il 30 settembre 2010, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 2003/2005, e il conseguente controllo da parte dell'Ufficio è effettuato entro il 1 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 36, comma 4-sexies del d.l. n. 248/2007; resta inteso che, con riferimento ai ruoli in questione, laddove l'ex concessionario abbia presentato la C.I. finale prima della data di cessione delle azioni ad Equitalia, l'Ufficio dovrà procedere al controllo nei termini ordinari di cui all'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 112/1999;
d) per i ruoli consegnati successivamente al 1 ottobre 2007, come previsto anche per le società che hanno aderito alla sanatoria, il termine previsto per la presentazione delle C.I., nonché quello previsto per l'esame delle predette comunicazioni, è quello ordinario disciplinato dall'art. 19 del d. lgs. n. 112/1999.
Attesa, pertanto, la prossima scadenza del termine triennale per il controllo delle prime C.I. presentate dagli ex concessionari operanti negli ambiti di Avellino e Viterbo si raccomanda a tutti gli Uffici locali di verificare tempestivamente l'esistenza di eventuali C.I. in scadenza relative a ruoli di propria competenza e di procedere, quindi, al controllo delle stesse nei termini indicati.

3.3. Schema riepilogativo dei termini

OMISSIS

4. Criteri per i controlli a campione
In merito ai controlli delle C.I. da parte degli Uffici, come anticipato in premessa, l'art. 20, comma 1-bis, del d. lgs. n. 112/1999, stabilisce che gli stessi siano effettuati a campione sulla base dei criteri individuati da ciascun ente creditore.
In proposito, si osserva che il termine "campione" indicato dal citato art. 20, al di là della sua comune accezione linguistica e statistica di "contrario dell'universo dei dati", va interpretato secondo la ratio delle disposizioni tributarie del citato d. lgs. n. 112/99 come "criterio selettivo" del controllo, sotteso al principio di proficuità comparata.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, si individuano i seguenti criteri selettivi per l'individuazione delle C.I., riferite a ruoli emessi dall'Agenzia, da sottoporre a controllo:
- segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'Ufficio;
- fasce d'importo;
- tipologia di soggetto iscritto a ruolo: persona fisica o persona giuridica;
- numero di partite di ruolo da controllare.
In virtù di tali criteri, la selezione delle quote da sottoporre al controllo deve essere effettuata con le seguenti modalità:
1) partite di ruolo oggetto di segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 112/1999: controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno solare, a prescindere dall'importo della partita di ruolo stessa;
2) partite di ruolo di importo inferiore a € 5.000,00: controllo del 66% delle partite in scadenza in ciascun anno solare, con preferenza per le partite di importo maggiore. Tale percentuale, a sua volta, deve essere riferita preferibilmente per 2/3 a persone fisiche e per il rimanente 1/3 a persone giuridiche;
3) partite di ruolo di importo superiore a € 5.000,00: controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno solare;
4) numero di partite di ruolo inferiori a 10 (attesa la particolarità dei termini relativi alle società operanti negli ambiti di Avellino e Viterbo): controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno solare.
Al riguardo, si precisa che l'Ufficio, dopo aver individuato le partite da sottoporre a controllo per ogni singolo anno solare sulla base dei criteri indicati, dovrà comunque pianificare la propria attività su base pluriennale, avendo cura di rispettare i termini previsti in materia individuati al paragrafo 3. ed indicati in procedura.
Resta inteso che gli Uffici, nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, valuteranno, alla luce di particolari situazioni ambientali e territoriali in concreto esistenti, la possibilità di procedere al controllo di ulteriori partite di ruolo rispetto a quelle selezionate sulla base dei criteri sopra indicati, nel rispetto della proficuità comparata tra costi sostenuti e benefici conseguiti.

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