Disciplina per il riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti IAS adopter - Articolo 15, commi da 1 a 9 e 12-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n. 2
Circolare Agenzia Entrate n. 33 del 10.07.2009
INDICE
1. Premessa
2. La disciplina introdotta dalla finanziaria 2008
3. La disciplina transitoria per le operazioni pregresse
3.1 Ricavi di attivazione
3.2 Cartolarizzazioni di crediti
3.3 Operazioni di leasing finanziario
4. Le divergenze strutturali
4.1 Ammortamento dell'avviamento
5. Fenomeni meramente valutativi
5.1 Valutazione dei titoli detenuti con finalità di trading
5.2 Valutazione delle passività finanziarie
6. La disciplina del riallineamento e la decorrenza degli effetti
6.1 Le divergenze oggetto del riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera a)
6.2 Le modalità di riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera a)
6.2.1 Metodo del saldo globale
6.2.2 Metodo per singola fattispecie
6.3 Le divergenze oggetto del riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera b)
6.4 Le modalità di riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera b)
6.5 Il riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 (la valutazione dei beni fungibili)
7. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento
8. Applicazione della disciplina nell'ipotesi di aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR
9. Applicazione della disciplina nell'ipotesi di modifica agli IAS/IFRS applicati e variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
10. Divergenze emerse per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, identificate nel quadro EC
1. Premessa
L'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (c.d. decreto legge anticrisi) convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n. 2, reca ai commi da 1 a 9 la disciplina del riallineamento dei valori contabili collegata all'introduzione delle nuove regole fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (1) (IAS/IFRS).
Queste, come noto, sono state recentemente dettate dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e riguardano la determinazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP. Le richiamate disposizioni si applicano, come confermato nello stesso articolo 15 del decreto legge anticrisi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Resta ferma la piena operatività della cosiddetta clausola di salvaguardia prevista dal comma 61, secondo periodo, del richiamato articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2008, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta degli esercizi precedenti al 2008 se prodotti da comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purchè coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.
In proposito, l'articolo 6 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 aprile 2009, n. 48 ("regolamento IAS") prevede che la conformità e la coerenza di cui al comma 61, secondo periodo dell'articolo 1 della finanziaria 2008, per singola fattispecie, devono essere state applicate "in tutti i periodi d'imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli IAS (rectius: IAS/IFRS)". Si precisa che la coerenza nei diversi periodi d'imposta non è richiesta con riferimento a fattispecie per le quali vi sia stata una pronuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria contraria al riconoscimento fiscale dell'impostazione contabile prevista dai principi contabili internazionali.
A partire dal 2008, la nuova disciplina fiscale dettata per i soggetti IAS, rafforzando il principio di derivazione del reddito dal bilancio di esercizio, consente di ridurre il fenomeno della formazione di nuove divergenze tra valori civilistici e valori fiscali. Tuttavia continuano a sussistere le divergenze che si sono create anteriormente, sia in sede di prima applicazione degli IAS (FTA), sia negli esercizi precedenti l'adozione delle nuove regole fiscali.
Per non costringere le imprese a gestire ancora tali disallineamenti presenti in bilancio, il citato articolo 15 introduce la possibilità di riallineare le differenze fra valori civili e fiscali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare sono i valori al 1 gennaio 2009).
La disciplina del riallineamento in esame assume carattere oneroso e facoltativo. La possibilità di operare il riallineamento è, infatti, subordinata tanto al pagamento di un imposta sostitutiva quanto all'esercizio di una specifica opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (vale a dire il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Il riallineamento si attua con modalità differenti a seconda del tipo di poste "disallineate" di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale e delle diverse cause alla base delle divergenze tra valori civili e valori fiscali.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti riguardanti il regime transitorio previsto per le operazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i diversi regimi di riallineamento e le conseguenti modalità di tassazione.
2. La disciplina introdotta dalla finanziaria 2008
La legge finanziaria 2008 ha introdotto, tra l'altro, talune modifiche e integrazioni alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) che disciplinano la determinazione del reddito d'impresa per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (di seguito IAS adopter).
In particolare, per effetto delle disposizioni introdotte dalla citata legge finanziaria (in seguito, per semplicità, definite anche "nuove disposizioni") l'attuale articolo 83 del TUIR prevede la piena rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IAS compliant, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR (cosiddetto principio di "derivazione rafforzata").
L'articolo 15 del decreto legge anticrisi ha disposto che "le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (...) esplicano efficacia (...) con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
Il "regime del doppio binario" - originato dall'adozione dei principi IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio e dall'applicazione delle previgenti disposizioni del TUIR per la determinazione del reddito imponibile - risulta, in via generale, eliminato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 per effetto del riconoscimento fiscale dei componenti di reddito conseguenti all'applicazione in bilancio dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai più volte richiamati standard internazionali.
Le regole di "derivazione rafforzata" si applicano a tutte le operazioni che non hanno già assunto rilevanza fiscale e che producono effetti patrimoniali e/o reddituali nel bilancio relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi, dal bilancio 2008, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
3. La disciplina transitoria per le operazioni pregresse
Il richiamato articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 - al comma 1, ultimo periodo - ha inoltre previsto che "...continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007".
La norma appena citata fa esclusivo riferimento agli effetti patrimoniali e reddituali di operazioni poste in essere nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle "nuove disposizioni"; trattasi, in linea di principio, di operazioni che hanno assunto rilevanza fiscale negli esercizi precedenti in base a regole di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale diverse da quelle di bilancio.
Conseguentemente, gli effetti patrimoniali e reddituali di tali operazioni che si manifestano nei periodi d'imposta successivi non sono assoggettati alle disposizioni che attuano il principio di derivazione rafforzata introdotto dalla legge finanziaria 2008 (ciò genera, in altri termini, un "regime transitorio").
Si ritiene che l'applicazione del "regime transitorio" non può prescindere dalla corretta individuazione delle "operazioni pregresse", intese quali operazioni che si caratterizzano per la coesistenza dei seguenti tre requisiti:
- risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
- continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).
Si tratta, pertanto, di operazioni che - nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla "derivazione rafforzata" introdotto dalla legge finanziaria 2008 - sarebbero assoggettate a regole fiscali "confliggenti" con quelle in vigore nel precedente regime del "doppio binario"; si vuole evitare, in sostanza, che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti ovvero duplicazioni d'imposta.
In sintesi, dal combinato disposto delle norme introdotte dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto legge n. 185 del 2008 emerge che:
- si applica il principio di "derivazione rafforzata" alle operazioni poste in essere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni fiscali (rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali secondo le previgenti disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR) alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta precedenti, che presentano i requisiti per l'applicazione del regime transitorio;
- per le operazioni di cui al punto precedente è possibile effettuare, mediante opzione in dichiarazione dei redditi, il riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e valori civili dei relativi elementi patrimoniali, con conseguente assoggettamento delle operazioni in parola al principio di "derivazione rafforzata";
- si applica il principio di derivazione rafforzata alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta precedenti che non presentano i requisiti necessari per l'applicazione del regime transitorio.
Va precisato, inoltre, che le regole del "regime transitorio" (e, quindi, le previgenti disposizioni fiscali) trovano differente applicazione nell'ipotesi di operazioni in cui gli effetti reddituali e patrimoniali siano unicamente generati da valutazioni su elementi patrimoniali iscritti in bilancio prima dell'entrata in vigore delle "nuove disposizioni". In proposito si rinvia al capitolo 5.
Di seguito, si illustrano alcune esemplificazioni relative alla corretta individuazione delle operazioni che rientrano nel regime transitorio in esame.
3.1 Ricavi di attivazione
Sulla base dei principi contabili internazionali, la competenza economica dei ricavi può individuarsi in funzione della durata, della natura e del valore dei benefici forniti; conseguentemente, i predetti ricavi possono essere ripartiti a beneficio di più esercizi (in tal caso, i relativi importi sono imputati, pro quota, nel conto economico di più esercizi).
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le vigenti disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR danno piena rilevanza fiscale alle rappresentazioni di bilancio, in virtù del più volte richiamato principio di "derivazione rafforzata".
Al riguardo, inoltre, l'articolo 2 del regolamento IAS prevede che "per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio".
La "competenza fiscale" dei predetti ricavi, pertanto, è riconosciuta con i medesimi criteri "sostanziali" con cui, in bilancio, è individuata la relativa "competenza economica": in definitiva, per le operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tali ricavi concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo quanto risulta dall'imputazione al conto economico, a nulla rilevando la circostanza che, secondo la rappresentazione giuridico-formale dell'operazione, la relativa prestazione è stata ultimata.
Diversamente, le previgenti regole fiscali, basate sul principio del "doppio binario", prevedevano la tassazione integrale nel periodo d'imposta di ultimazione delle relative prestazioni (cfr. risoluzione 9 agosto 2007 n. 217/E).
Così, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, se le prestazioni relative all'attivazione delle linee telefoniche sono state ultimate nel 2006 e risultano imputate pro quota nel medesimo anno e nei successivi, il relativo ricavo è stato interamente tassato nel 2006 (operando, in dichiarazione dei redditi, una variazione fiscale in aumento), mentre nel successivo periodo d'imposta (2007), al fine di evitare una doppia tassazione, è stata operata una variazione in diminuzione per "sterilizzare", ai fini fiscali, la quota di ricavo imputata a conto economico secondo i criteri di competenza IAS compliant.
A partire dal 2008 - primo periodo d'imposta in cui, nell'esempio in esame, sono applicabili le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 - l'applicazione pedissequa delle regole di "derivazione rafforzata" comporterebbe la piena rilevanza fiscale delle quote di ricavo imputate nel conto economico di ciascun periodo d'imposta successivo, generando, evidentemente, un fenomeno di doppia tassazione.
Al fine di individuare nella fattispecie in esame i requisiti che qualificano le operazioni assoggettate al regime transitorio, si osserva che:
1) i relativi elementi reddituali sono imputati temporalmente nel bilancio IAS compliant relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto all'imputazione temporale prevista dalla normativa fiscale pro tempore vigente;
2) l'operazione continua a produrre effetti reddituali e patrimoniali nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;
3) l'eventuale applicazione del regime di "derivazione rafforzata" comporterebbe la piena rilevanza fiscale delle quote di ricavo imputate nel conto economico di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con conseguente fenomeno di doppia tassazione del componente positivo di reddito in esame (già tassato interamente, secondo le previgenti regole fiscali, nel periodo d'imposta in cui è stata ultimata la prestazione).
Pertanto, si ritiene che la fattispecie descritta rientri tra le "operazioni pregresse" di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008 e, conseguentemente, debba assoggettarsi alla previgente disciplina fiscale.
Le considerazioni appena evidenziate possono estendersi anche ad altre ipotesi di imputazione temporale di componenti di reddito che presentano le condizioni sopra evidenziate.
3.2 Cartolarizzazioni di crediti
Va preliminarmente evidenziato che alle operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal periodo 2008, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) si applicano le vigenti regole fiscali basate sul principio di "derivazione rafforzata". Per tali operazioni, pertanto, assume rilevanza fiscale la rappresentazione contabile dell'operazione che attribuisce prevalenza alla sostanza sulla forma. Ne consegue, in particolare, che l'importo dei crediti iscritto nel bilancio IAS compliant dell'originator in ragione del mantenimento dei rischi e dei benefici economici da parte di quest'ultimo, assumerà rilevanza fiscale, ancorchè i crediti siano stati (sotto l'aspetto giuridico-formale) trasferiti ad altro soggetto.
Per le cartolarizzazioni di crediti realizzate prima del 2008, l'applicazione delle disposizioni del previgente impianto normativo anche agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, è possibile nella misura in cui in tali operazioni si riscontrino i requisiti che, alla luce della considerazioni precedentemente esposte, identificano le operazioni da assoggettare al regime transitorio.
A tal fine, quando la cartolarizzazione è stata realizzata mediante la cessione di crediti senza trasferimento dei rischi e dei benefici economici (vale a dire mantenendo l'iscrizione del credito nel bilancio IAS compliant dell'originator), si rileva che:
1) si manifesta nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 una diversa qualificazione dell'operazione rispetto a quella derivante dall'applicazione delle disposizioni fiscali pro tempore vigenti che, privilegiando l'aspetto giuridico-formale, hanno dato piena rilevanza al trasferimento del credito (cfr. risoluzione 16 maggio 2007, n. 100/E);
2) il mantenimento del credito ("continuing involvement") nel bilancio IAS compliant dell'originator genera, nei periodi d'imposta successivi al 2007, componenti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti (si pensi, ad esempio, alle svalutazioni di crediti ovvero alle plus/minusvalenze in caso di realizzo);
3) l'eventuale applicazione del regime di "derivazione rafforzata" con conseguente rilevanza fiscale delle rilevazioni contabili dei componenti di reddito di cui al punto 2), genererebbe fenomeni di tassazione anomala (si pensi, ad esempio, al caso in cui la cessione del credito, rilevata ai soli fini fiscali nel periodo in cui è stata posta in essere la cartolarizzazione, abbia generato una minusvalenza; in tale ipotesi, nei periodi d'imposta successivi al 2007, il riconoscimento per derivazione rafforzata delle svalutazioni del credito "mantenuto" per effetto del "continuing involvement" nel bilancio IAS compliant dell'originator genera fenomeni di doppia deduzione).
Da quanto sopra emerge che sussistono i requisiti per considerare la suddetta operazione di cartolarizzazione realizzata prima del 31 dicembre 2007 tra le operazioni da assoggettare al regime transitorio.
3.3 Operazioni di leasing finanziario
Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria a decorrere dal periodo di prima applicazione delle nuove disposizioni del TUIR, il trattamento contabile evidenziato nel bilancio IAS compliant (che, sulla base dell'iscrizione del bene nell'attivo, evidenzia l'imputazione al conto economico di quote di ammortamento e di interessi passivi) trova rilevanza fiscale per effetto dell'applicazione del principio di "derivazione rafforzata".
In particolare, per il conduttore i beni sopra individuati - in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - sono, dunque, trattati alla stregua dei beni acquisiti in proprietà, conseguentemente:
- i beni sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili;
- la deduzione fiscale degli ammortamenti sarà consentita in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 e nei limiti dei coefficienti tabellari di cui al DM 31 dicembre 1988;
- la deduzione fiscale degli interessi passivi, previsti nel piano di ammortamento del finanziamento (leasing), è consentita secondo quanto stabilito dall'articolo 96 del TUIR;
- i costi di manutenzione relativi a tali beni rileveranno fiscalmente sulla base delle regole previste per le manutenzioni su beni in proprietà.
Per i beni acquisiti in leasing finanziario in periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2007, al fine di individuare il regime fiscale da applicare (regime di derivazione rafforzata ovvero regime transitorio), occorre verificare se sussistono i requisiti per considerare tali operazioni tra quelle rientranti nel regime transitorio. Al riguardo si rileva che:
1) le disposizioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2007 hanno consentito di dedurre ai fini fiscali un importo massimo pari all'ammontare dei canoni di leasing di competenza di ciascun periodo d'imposta. Ciò evidenzia una qualificazione dell'operazione ai fini fiscali diversa da quella adottata in bilancio. In sintesi, ciascun soggetto IAS adopter - per effetto dell'iscrizione del bene oggetto di locazione finanziaria nell'attivo di bilancio - ha dedotto un importo pari all'ammortamento (e agli interessi passivi) imputato a conto economico con la possibilità di incrementare in via extracontabile, ai sensi dal previgente articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, la deduzione fiscale fino ad un ammontare pari al canone annuo;
2) l'iscrizione del bene nel bilancio IAS compliant genera, nei periodi d'imposta successivi al 2007, componenti reddituali e patrimoniali rilevanti ai fini fiscali (sono tali, ad esempio, gli ammortamenti, le spese di manutenzione, gli interessi passivi relativi);
3) l'eventuale applicazione del regime di "derivazione rafforzata" - con conseguente rilevanza fiscale dei componenti di reddito di cui al punto 2) imputati al conto economico - potrebbe produrre fenomeni di tassazione anomala. Per effetto del principio di derivazione rafforzata, le deduzione delle quote di ammortamento imputate al conto economico potrebbe generare effetti fiscali anomali nella misura in cui cumulandosi con le deduzioni fiscali operate nei precedenti periodi d'imposta ecceda il valore ammortizzabile ai fini fiscali.
Da quanto sopra emerge che sussistono i requisiti per considerare un operazione di leasing finanziario relativa a beni acquisiti prima del 31 dicembre 2007 tra le operazioni da assoggettare al regime transitorio.
A tali operazioni si applicano le disposizioni fiscali vigenti nel regime ante 31 dicembre 2007 (fermo restando quanto si dirà di seguito).
Pertanto, le stesse continueranno ad essere qualificate fiscalmente in maniera difforme rispetto alla qualificazione di bilancio.
In proposito, preme evidenziare che le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 102 del TUIR sono state modificate dall'articolo 1, comma 33, lettera n), numero 1), della più volte citata legge finanziaria 2008. Tali modifiche non sono strettamente riconducibili alla volontà legislativa di dare attuazione al principio di "derivazione rafforzata" (quindi, in sostanza, al riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio IAS compliant), ma, più genericamente, attengono alla necessità di meglio definire il regime fiscale delle operazioni di leasing finanziario per i soggetti che imputano a conto economico i relativi canoni.
Conseguentemente, trovano applicazione, al pari di qualunque altra modifica al testo unico di analogo tenore, tanto alle "operazioni pregresse" che a quelle poste in essere a decorrere dal 2008 (si pensi, ad esempio, all'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 109 del TUIR che legittimavano la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili o alla modifica del criterio di deducibilità degli interessi passivi, disposte con la stessa legge finanziaria, ovvero, alla modifica della percentuale di svalutazione dei crediti disposta, da ultimo, dal decreto legge n. 112 del 2008).
Pertanto, alle operazioni di leasing finanziario, rientranti nel regime transitorio, si applicano le disposizioni fiscali vigenti nel regime ante 31 dicembre 2007 tenuto conto delle modifiche apportate all'articolo 102 del TUIR, dalla finanziaria 2008 e non strettamente correlate all'adozione del principio di derivazione rafforzata. In particolare, i relativi componenti reddituali rileveranno ai fini fiscali sulla base di quanto imputato a conto economico nei limiti previsti dall'articolo 102 del TUIR senza poter eccedere il valore fiscale del bene e senza poter più effettuare alcuna ulteriore deduzione in via extracontabile.
4. Le divergenze strutturali
Il nuovo sistema basato sulla "derivazione rafforzata" non elimina tutte le possibili divergenze tra i valori civili ed i valori fiscali degli elementi patrimoniali dell'impresa, in quanto anche le vigenti disposizioni fiscali non danno piena rilevanza a tutte le rappresentazioni di bilancio, creando in alcune ipotesi disallineamenti di valore "strutturali" (si pensi ad esempio, agli ammortamenti di beni materiali deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari, agli ammortamenti di taluni beni immateriali deducibili solo extracontabilmente, agli accantonamenti al TFR deducibili nei limiti previsti dalle specifiche disposizioni legislative e contrattuali).
Le divergenze "strutturali", che traggono origine dalle regole fiscali previste dalla vigente formulazione degli articoli 83 e seguenti del TUIR, non rientrano fra quelle attratte al regime transitorio di cui si è trattato nel capitolo 3.
Conseguentemente, le divergenze fra valori di bilancio e valori fiscali originate dall'esistenza nel sistema tributario di disallineamenti "strutturali" non sono da assoggettare al regime transitorio e, come meglio chiarito al paragrafo 6.1, non sono riallineabili.
4.1 Ammortamento dell'avviamento
Il valore di iscrizione in bilancio dell'avviamento per i soggetti IAS adopter non può essere oggetto di ammortamento, ma può subire una riduzione solo nell'ipotesi di perdita durevole del proprio valore (con il processo del cd. impairment test).
Tuttavia, sotto il profilo tributario: o nel previgente regime (applicabile fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007), la deduzione fiscale del costo -
consentita nei limiti delle disposizioni dell'articolo 103 del TUIR - era comunque fruibile anche in ipotesi di mancata imputazione a conto economico attivando il prospetto delle deduzioni extracontabili (quadro EC) ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR; o nel vigente regime, la deduzione è fruibile per effetto delle disposizioni contenute nel comma 3-bis dell'articolo 103 del TUIR (introdotto dalla legge finanziaria 2008), che espressamente consente ai soggetti IAS adopter di dedurre quote di ammortamento dell'avviamento (pari a 1/18 del costo sostenuto) a prescindere dall'imputazione al conto economico.
Pertanto, si è in presenza di divergenze strutturali nel senso individuato nel paragrafo precedente. Ciò appare confermato anche dalla verifica dei requisiti necessari per l'assoggettamento dell'operazione al regime transitorio.
In proposito, si rileva che:
1) nel bilancio IAS compliant non è imputata alcuna quota di ammortamento relativa all'avviamento, di contro, le disposizioni fiscali (sia quelle vigenti che quelle precedenti) consentono - in sede di dichiarazione dei redditi - di effettuare una variazione fiscale al fine di dedurre la quota di competenza del periodo d'imposta; pertanto, pur in presenza di una univoca qualificazione e classificazione dell'elemento patrimoniale (avviamento), si manifesta una differente imputazione temporale dei relativi costi;
2) la deduzione fiscale delle quote di ammortamento rappresenta un effetto reddituale e patrimoniale che, sistematicamente, si presenta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;
3) le differenti disposizioni fiscali applicabili nel tempo hanno alimentato e continuano "strutturalmente" ad alimentare il disallineamento tra valore civile e valore fiscale. In altri termini, considerato che le suddette disposizioni si avvicendano con modalità applicative non confliggenti, non si rinvengono fenomeni di tassazione anomala. In particolare, nel passaggio alle nuove regole, non si manifesta alcuna doppia deduzione di quote di ammortamento, poiché il processo di ammortamento fiscale iniziato col previgente regime continua, parimenti disallineato dai valori di bilancio, nel vigente regime fino al totale azzeramento dell'originario costo fiscale.
Non riscontrandosi, nel caso in esame, la condizione di cui al punto 3), i disallineamenti in questione non rientrano nel regime transitorio.
Alle medesime conclusioni può giungersi con riferimento ai disallineamenti riguardanti le operazioni sui marchi d'impresa.
5. Fenomeni meramente valutativi
Come già accennato, le regole del regime transitorio trovano differente applicazione nell'ipotesi di operazioni che, nel passaggio al regime di "derivazione rafforzata", sono qualificate, classificate e imputate temporalmente in modo conforme rispetto a quanto avveniva nel previgente sistema del "doppio binario" ma, secondo le nuove disposizioni fiscali, sono assoggettate a criteri di valutazione differenti rispetto a quelli contenuti nelle disposizioni previgenti (è questo, ad esempio, il caso delle operazioni relative ai titoli acquistati per essere negoziati (cd. "titoli di trading"), per i quali le "nuove disposizioni", diversamente da quelle previgenti, danno piena rilevanza fiscale ai criteri di valutazione adottati nel bilancio IAS compliant).
Per meglio comprendere le peculiarità di tale fattispecie si evidenzia che:
- l'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali che regolano i criteri di valutazione, per effetto della "presa diretta" dei valori di bilancio, farebbe emergere eventuali differenze di valore (sia positive che negative) che non hanno assunto rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti, con tassazione o deduzione immediata dei relativi componenti di reddito;
- l'applicazione delle previgenti regole non darebbe piena rilevanza fiscale neanche alle differenze di valore formatesi a partire dal periodo di vigenza delle "nuove disposizioni" (per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si pensi alle differenze di valore che si sono generate nel 2008), mantenendo latenti i valori (positivi o negativi) che il nuovo impianto normativo vuole rendere fiscalmente rilevanti.
Tanto nel primo caso (immediata applicazione delle regole valutative previste dal regime di "derivazione rafforzata") quanto nel secondo caso ("ultrattività" delle previgenti disposizioni del sistema del "doppio binario) si creerebbero effetti distorsivi nella tassazione del reddito delle imprese.
Pertanto, come si dirà meglio in seguito (nello specifico, in relazione alla valutazione dei titoli), il regime transitorio trova applicazione sui plus/minusvalori fiscalmente latenti esistenti al 31 dicembre 2007 ed individuabili nell'importo dei disallineamenti tra valore civile e valore fiscale dei singoli elementi patrimoniali risultanti alla medesima data.
In sostanza, tali divergenze non assumono rilievo fiscale in quanto assoggettate al regime transitorio e saranno riassorbite in caso di:
- valutazioni effettuate negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 aventi segno opposto a quelle rilevate alla stessa data;
- eventi realizzativi;
- riallineamento di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.
Le differenze di valore generate da eventi valutativi i cui effetti si manifestano dal primo periodo di applicazione delle "nuove disposizioni" assumono, invece, immediata rilevanza fiscale, in conformità alle vigenti regole di "derivazione rafforzata".
5.1 Valutazione dei titoli detenuti con finalità di trading
Per i soggetti IAS adopter, la legge finanziaria 2008 ha introdotto una serie di disposizioni fiscali relative alla valutazione dei titoli detenuti con finalità di trading, vale a dire quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e) del TUIR.
Ciò in quanto:
- l'articolo 94, comma 4-bis, del TUIR, prevede che, per i soggetti redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, "la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali";
- l'articolo 110, comma 1-bis, lettera b), del TUIR prevede che "la lettera d) del comma 1, dell'articolo 100 (che considera "il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti") si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis".
In sintesi, per effetto delle modifiche apportate al TUIR dalla Finanziaria 2008, la valutazione dei titoli (azionari e obbligazionari) detenuti con finalità di trading acquistati a decorrere dal primo periodo d'imposta in cui si applicano le "nuove disposizioni" (dal 2008, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) rilevano, ai fini fiscali, secondo le vigenti disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR, in conformità al più volte citato principio di "derivazione rafforzata".
Di contro, le valutazioni effettuate sui titoli che risultano iscritti nel bilancio relativo ai periodi d'imposta precedenti rientrano nel regime transitorio secondo i criteri peculiari precedentemente definiti.
Tale particolare regime impone, più specificamente, che la valutazione dei titoli al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 abbia pieno rilievo fiscale e riassorba le divergenze pregresse di segno opposto, rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Ad esempio, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di titoli che hanno subìto una rivalutazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 (che non ha assunto, ovviamente, rilevanza fiscale), la svalutazione degli stessi titoli al 31 dicembre 2008 riassorbe prioritariamente il disallineamento fra valori civili e fiscali; la parte eccedente concorre alla determinazione del reddito del periodo d'imposta.
Le variazioni relative alle valutazioni effettuate al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che abbiano lo stesso segno delle divergenze pregresse rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, assumono pieno rilievo ai fini fiscali, mantenendo costante il disallineamento. Eventuali variazioni di segno opposto rilevate nei successivi periodi d'imposta, riassorbiranno (in tutto o in parte) il predetto disallineamento (resta inteso, ovviamente, che tale disallineamento potrà eliminarsi anche in sede di atto realizzativo).
Si propongono, di seguito, due esemplificazioni.
Esempio 1 - Titolo che decrementa il proprio valore
Si ipotizzi il caso di un titolo acquistato nel 2006 a 100, rivalutato in sede civilistica per 30 nel 2007 e svalutato per 20 nel 2008.
Fino al 31/12/2007 queste valutazioni non hanno avuto rilievo ai fini fiscali ed il titolo, pur rivalutato in bilancio, mantiene il suo originario valore fiscale (pari a 100); pertanto, il disallineamento rilevato a tale data è pari a +30.
Nel 2008 esplica i suoi effetti il particolare regime transitorio: la valutazione al 31/12/2008 (-20), di segno opposto alle divergenze emerse al 1/12/2007, riduce in parte il predetto disallineamento che, pertanto, residua in misura pari alla differenza (+10).
| 2006 | D | 2007 | D | 2008 |
Valore civile | 100 | +30 | 130 | -20 | 110 |
Valore fiscale | 100 | 0 | 100 | (- 20 + 20) = 0 | 100 |
Disallineamento | 0 | +30 | +30 | -20 | +10 |
La valutazione transitata al conto economico (-20) è ripresa a tassazione in quanto prioritariamente destinata a riassorbire il disallineamento rilevato al 31/12/2007, che da +30 passa a +10 al termine del 2008.
Nel corso del 2009 il titolo è venduto a 130; si avrebbe:
| 2008 | 2009 | D |
Valore civile | 110 | 130 | +20 |
Valore fiscale | 100 | 130 | +30 |
Disallineamento | 10 | 0 | -10 |
La plusvalenza di bilancio (+20) concorre a formare il reddito imponibile per derivazione; la plusvalenza fiscale, però, è pari a +30, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi, occorre effettuare una variazione in aumento pari a +10 per assoggettare correttamente a tassazione la plusvalenza fiscale.
Il disallineamento scompare per effetto dell'evento realizzativo.
Esempio 2 - Titolo che incrementa il proprio valore
Si ipotizzi il caso di un titolo acquistato nel 2006 a 100, rivalutato in sede civilistica per 30 nel 2007 e per ulteriori 10 nel 2008.
Fino al 31/12/2007 queste valutazioni non hanno rilievo ai fini fiscali e il titolo mantiene la sua valutazione a 100, pertanto il disallineamento rilevato a tale data è pari alla differenza tra valore civile e valore fiscale (+30).
Nel 2008 esplica i suoi effetti il particolare regime transitorio: la valutazione al 31/12/2008 (+10) è dello stesso segno delle divergenze al 31/12/2007 (+30) e lascia inalterato il preesistente disallineamento (+30).
| 2006 | D | 2007 | D | 2008 |
Valore civile | 100 | +30 | 130 | +10 | 140 |
Valore fiscale | 100 | 0 | 100 | +10 | 110 |
Disallineamento | 0 | +30 | +30 | 0 | +30 |
Ne consegue che la (maggior) valutazione al 31/12/2008 (+10) imputata al conto economico assume immediatamente rilievo fiscale (per derivazione rafforzata), in applicazione del vigente regime previsto per i soggetti IAS adopter.
Nel corso del 2009 il titolo è venduto a 130; si avrebbe:
| 2008 | 2009 | D |
Valore civile | 140 | 130 | -10 |
Valore fiscale | 110 | 130 | +20 |
Disallineamento | 30 | 0 | -30 |
La minusvalenza di bilancio non assume alcuna rilevanza fiscale, poiché il prezzo di cessione genera, rispetto al valore fiscalmente riconosciuto, una plusvalenza. Occorre effettuare una variazione in aumento complessivamente pari a +30 (di cui +10, per neutralizzare la minusvalenza di bilancio, e +20 per assoggettare a tassazione la plusvalenza fiscale).
Il disallineamento scompare per effetto dell'evento realizzativo.
Le particolari modalità di applicazione del regime transitorio appena descritte in relazione alla valutazione dei titoli di trading valgono anche in relazione alle divergenze che emergono dalla valutazione dei titoli obbligazionari classificati fra le attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) in caso di valutazioni pregresse non fiscalmente riconosciute in quanto non rientranti nei valori minimi fiscali.
5.2 Valutazione delle passività finanziarie
La finanziaria 2008 ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 110 del TUIR, in cui si dispone che "i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali".
La disposizione in esame deve intendersi riferita esclusivamente alle passività finanziarie, quali, ad esempio, quelle rappresentate dall'emissione di prestiti obbligazionari. In proposito, si ritiene che tutte le operazioni riferibili a prestiti obbligazionari emessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal periodo 2008, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) sono assoggettate alle vigenti regole fiscali basate sul principio di "derivazione rafforzata". Ne consegue che, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione dei principi IAS/IFRS, assumono rilievo anche ai fini fiscali.
Di contro, le operazioni riferibili a prestiti obbligazionari emessi prima del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 rientrano nel regime transitorio secondo i criteri peculiari definiti al capitolo 5.
Conseguentemente, le variazioni relative alle valutazioni effettuate al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che abbiano lo stesso segno delle divergenze pregresse rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, assumono pieno rilievo ai fini fiscali, mantenendo costante il disallineamento. Tutti gli eventi che si verificato durante il periodo di "validità" del prestito obbligazionario (si pensi ad esempio ad eventuali acquisti e rivendite di obbligazioni proprie) di segno opposto rilevate nei successivi periodi d'imposta, riassorbiranno (in tutto o in parte) il predetto disallineamento (resta inteso, ovviamente, che tale disallineamento potrà eliminarsi in sede di atto realizzativo da identificarsi con l'estinzione per rimborso del prestito stesso).
Infine, nell'ipotesi in cui al prestito obbligazionario sia associato un contratto derivato, stipulato con finalità di copertura, si ritiene che per individuare le divergenze devono considerarsi anche le differenze fra il valore di bilancio e quello fiscale esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ovvero il 1 gennaio 2009, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) dei citati strumenti di copertura.
6. La disciplina del riallineamento e la decorrenza degli effetti
Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge anticrisi prevede che "i contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1".
Il successivo, comma 3, individua due tipologie di divergenze per cui può essere richiesto il riallineamento. In particolare, si tratta delle divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se il principio di derivazione rafforzata avesse trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione degli IAS/IFRS (con alcune eccezioni di cui si dirà di seguito);
b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento in sede di FTA.
Tale ripartizione, come evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto legge, è riconducibile al fatto che i disallineamenti tra i valori fiscali e civili possono essere quantitativi e qualitativi e possono dipendere da cause diverse.
Inoltre, il medesimo comma precisa che le divergenze che è possibile affrancare sono quelle "esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio".
Ne consegue che le differenze da assoggettare ad imposta sostitutiva (ovvero da dedurre nelle ipotesi specificamente individuate nei paragrafi successivi) debbano essere determinate, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sulla base dei valori di bilancio al 1 gennaio 2009.
I maggiori o minori valori assumeranno rilievo a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (così, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i nuovi valori rilevano dal 1 gennaio 2009). Pertanto, ai fini della disciplina del riallineamento, non assumeranno rilevanza le eventuali differenze, sorte sia in sede di FTA che in seguito, presenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ma riassorbite entro la fine del periodo d'imposta successivo.
6.1 Le divergenze oggetto del riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera a)
Il comma 3, lettera a), dell'articolo 15 individua le divergenze che derivano "dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi (...) dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali".
Nella relazione di accompagnamento al decreto legge si evidenzia che si tratta delle divergenze riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio. In altri termini, si fa riferimento a quei disallineamenti che non si sarebbero mai manifestati se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR, dal comma 58 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 avessero trovato applicazione ab origine.
La relazione, inoltre, individua alcune esemplificazioni che possono tuttavia aiutare a chiarire quali siano le operazioni che generano queste divergenze, ancorchè non sufficienti a fornire un quadro completo e dettagliato. In particolare, essa fa riferimento a:
- fenomeni di derecognition degli strumenti finanziari (quali, le cartolarizzazioni dei crediti): come evidenziato nei paragrafi precedenti, nel caso del continuing involvement di crediti (quando, cioè, la cessione di crediti avviene senza trasferimento dei rischi e dei benefici economici), nel bilancio IAS compliant dell'originator si mantiene l'iscrizione della posta di bilancio. Tale rappresentazione contabile avrebbe assunto rilievo anche ai fini fiscali se la formulazione attuale dell'articolo 83 avesse trovato applicazione fin dall'effettuazione della stessa - com'è invece avvenuto - senza generare alcun disallineamento tra valore civile e valore fiscale dell'elemento patrimoniale in questione;
- locazione/vendita di beni: è il caso di operazioni di locazione che - sulla base dei criteri di qualificazione indicati dai principi contabili internazionali - sono
contabilizzate come vere e proprie cessioni. Anche in tal caso, se le "nuove disposizioni" avessero trovato applicazione ab origine, in relazione all'operazione in questione non sarebbe emersa alcuna divergenza;
- imputazione temporale dei ricavi (tipico esempio è l'imputazione a conto economico dei ricavi relativi ad allacci telefonici): si tratta di operazione in cui, secondo quanto prescritto dagli IAS/IFRS, i ricavi sono imputati temporalmente in funzione della durata, della natura e del valore dei benefici economici forniti; tale trattamento contabile trova attualmente riscontro nella vigente disciplina fiscale, ma ha generato - secondo il previgente sistema di tassazione, basato sulla qualificazione giuridico-formale dell'operazione - un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali.
Più in particolare, le divergenze in questione, come già precisato, sono quelle che derivano da operazioni realizzate nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione del principio di "derivazione rafforzata" "che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007".
Trattasi, in altri termini, delle medesime operazioni per le quali si riscontrano i requisiti esplicitati nel capitolo 3 in ordine all'applicabilità del regime transitorio, previsto dalle disposizioni del comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 15.
Conseguentemente, il riallineamento delle divergenze di cui alla lettera a) può essere effettuato esclusivamente con riferimento ad operazioni che, qualora non si optasse per il riallineamento in parola, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della disciplina transitoria.
Nell'ipotesi in cui si opti per il riallineamento le medesime operazioni - con effetto a partire dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 - non possono essere assoggettate alla disciplina fiscale vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 (strettamente connesse all'introduzione del principio di derivazione) in quanto devono essere assoggettate al regime di derivazione rafforzata.
Il secondo periodo della lettera a) esclude da questa categoria di divergenze, e pertanto dalla relativa disciplina del riallineamento, "i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007".
Pertanto, non sono ricomprese fra i disallineamenti di cui alla lettera a), e conseguentemente, dalle modalità di riallineamento di cui si dirà di seguito, le divergenze:
1) emerse in sede FTA per effetto dell'articolo 13 del D.lgs. n. 38 del 2005 (limitatamente alla valutazione dei beni fungibili, eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e di fondi di accantonamento). Per le divergenze di cui al presente punto, si rimanda ai successivi paragrafi 3.3 e 3.4;
2) emerse a causa dalle deduzioni extracontabili operate ai sensi del previgente articolo 109, comma 4, secondo periodo, del TUIR mediante l'utilizzo del "quadro EC". In particolare, come chiarito nella circolare n. 50/E del 2008, per i disallineamenti in questione, anche nei periodi d'imposta successivi al 2008, è esercitabile l'opzione per la disciplina del riallineamento delle deduzioni extracontabili prevista dal comma 48, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2008;
3) che si sarebbero comunque determinate, anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni vigenti del TUIR. Sono tali quelle differenze che sono destinate a prodursi anche in vigenza della nuova formulazione degli articoli 83 e seguenti del TUIR (le cosiddette "divergenze strutturali" definite al capitolo 4).
6.2 Le modalità di riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera a)
I commi 4 e 5 dell'articolo 15 disciplinano le modalità con cui è possibile riallineare le divergenze di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo.
In particolare si prevedono due modalità differenti da attuarsi per:
1) la totalità delle differenze positive e negative ("metodo del saldo globale" comma 4);
2) le singole fattispecie ("metodo per singola fattispecie" comma 5).
In entrambe le ipotesi, l'opzione dovrà essere "esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007" (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'opzione andrà esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2008).
L'opzione per la metodologia di riallineamento di cui ai punti sub 1) o sub 2) comporta, come sarà meglio chiarito nei successivi paragrafi, effetti differenti sia con riguardo alle aliquote da applicare in caso di saldo positivo delle divergenze, sia in merito alla deducibilità dal reddito imponibile del saldo negativo.
6.2.1 Metodo del saldo globale
Il "metodo del saldo globale" è previsto dal comma 4 dell'articolo 15 in cui viene disposto, in particolare, che "il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative".
Con il metodo del saldo globale, pertanto, i contribuenti devono individuare (e, conseguentemente, riallineare) le divergenze tra valore di bilancio e valore fiscale relative a "tutti" gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Poichè le predette divergenze possono avere sia segno positivo (attività con valore di bilancio maggiore del valore fiscale ovvero passività con valore di bilancio minore di quello fiscale) che segno negativo (attività con valore di bilancio minore del valore fiscale ovvero passività con valore di bilancio maggiore di quello fiscale), è intuitivo come la somma algebrica delle divergenze appena citate possa assumere un valore complessivo positivo ovvero un valore negativo.
Nel caso in cui emerga un valore positivo, tale importo, ai sensi del comma 4, dovrà essere assoggettato "a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo".
In altri termini, la divergenza positiva - costituita dalla somma algebrica di tutte le differenze positive e negative fra valori di bilancio e fiscali - dovrà essere assoggettata, separatamente dall'imponibile complessivo ai fini IRES e IRAP, ad imposta sostitutiva con aliquota pari a quella ordinaria, tenendo altresì conto di eventuali maggiorazioni (si pensi, ad esempio, alle imprese assoggettate all'addizionale IRES di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008 che dovranno applicare alle divergenze positive un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 33 per cento).
Il medesimo comma 4 prevede espressamente che l'assoggettamento a tassazione del saldo positivo avvenga "separatamente dall'imponibile complessivo": la tassazione separata comporta l'impossibilità di utilizzare perdite di periodo o perdite pregresse per abbattere la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
L'imposta così determinata è versata in "unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
Nell'ipotesi in cui la somma algebrica delle divergenze indicate alla lettera a) del comma 3 sia negativa le disposizioni contenute nel comma 4 prevedono che la stessa "concorra per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi".
Il saldo negativo, quindi, concorrendo alla determinazione della base imponibile di ciascun contribuente, abbatte il reddito da assoggettare alle imposte sui redditi (quindi sia IRES che IRAP) del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi. In particolare, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la deduzione della sommatoria negativa delle divergenze dovrà essere effettuata in cinque periodi d'imposta dal 2009 fino al 2013.
6.2.2 Metodo per singola fattispecie
Il "metodo per singole fattispecie" è disciplinato dal comma 5 dell'articolo 15, il quale dispone che "il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato (...) anche con riguardo a singole fattispecie", precisando, altresì, che per singola fattispecie debbano intendersi "i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura".
A differenza del metodo a saldo globale, nel caso di opzione per il riallineamento per singole fattispecie non è richiesto di individuare tutti i componenti patrimoniali (e reddituali) che - per effetto di un diversa qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale - presentato differenti valori in bilancio rispetto a quelli fiscali. In altre parole, come indicato nella relazione illustrativa, si dà la possibilità ai contribuenti che presentano disallineamenti su più elementi patrimoniali (e per i quali, pertanto, il riallineamento col metodo del saldo globale sarebbe eccessivamente oneroso) di affrancare solo alcune fattispecie singolarmente individuate.
Sulla base di quanto disposto dalla norma in commento, si ritiene, in via generale, che per "singola fattispecie" debba considerarsi l'insieme dei componenti reddituali e patrimoniali relativi ad una determinata operazione; in sostanza, il contribuente che opta per il riallineamento per singole fattispecie deve affrancare le divergenze riferibili agli elementi patrimoniali relativi alla medesima operazione (così, ad esempio, potranno allinearsi i valori civili e fiscali relativi ai crediti ceduti (ma mantenuti in bilancio per continuing involvement) per effetto di una o più operazioni di cartolarizzazione, mantenendo contestualmente il disallineamento sui crediti relativi ad altre operazioni di cartolarizzazione eventualmente realizzate).
Nel caso di beni fungibili (si pensi, ad esempio ai titoli) il concetto di singola fattispecie è invece riferito a ciascuna delle "categorie omogenee" in cui, ai sensi delle disposizioni degli articoli 92 e 94 del TUIR, sono classificati i predetti beni (si pensi, ad esempio, ai titoli aventi il medesimo emittente).
Inoltre, nell'ipotesi di strumenti finanziari per i quali è posta in essere una relazione di copertura, la "singola fattispecie" riallineabile è individuata tenendo conto anche delle divergenze (positive e negative) riferibili allo strumento di copertura, nonché ad eventuali ulteriori poste di bilancio comunque correlate (si pensi ad esempio all'emissione di un prestito obbligazionario cui è correlato un derivato di copertura).
Considerato che, secondo quanto previsto dalle disposizioni del comma 5, "ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento" e che "il saldo negativo non è comunque deducibile", ne deriva che l'affrancamento delle divergenze per singola fattispecie determina:
- nel caso in cui sulla medesima fattispecie emerga un "disallineamento netto positivo" (divergenze positive superiori alle divergenze negative), il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio per effetto dell'esercizio dell'opzione;
- nel caso in cui emerga un disallineamento negativo, lo stesso assorbe le divergenze positive degli altri eventuali elementi patrimoniali relativi alla medesima fattispecie, senza alcuna possibilità di deduzione dell'eventuale eccedenza di segno negativo (sul punto, infatti, le disposizioni del citato comma 5 prevedono l'indeducibilità assoluta).
L'imposta eventualmente dovuta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il riallineamento può essere effettuato anche nell'ipotesi in cui, in relazione ad una singola fattispecie, emerga un saldo netto pari a zero: tale è il caso in cui il riallineamento contempli una contestuale modifica di pari importo sia negli elementi patrimoniali dell'attivo che in quelli del passivo. Si pensi, ad esempio, al riallineamento di un'operazione di leasing finanziario che preveda, ai fini fiscali, l'iscrizione, per il medesimo importo, del valore:
- del bene oggetto di locazione finanziaria, tra le attività;
- del debito verso il finanziatore, tra le passività,
In simili ipotesi, a fronte di un imponibile da affrancare pari a zero, il riallineamento, ovviamente, avviene senza pagamento di imposta sostitutiva.
La medesima situazione può verificarsi anche qualora il contribuente abbia optato per il riallineamento di tutte le fattispecie (utilizzando il metodo del saldo globale di cui al precedente paragrafo 6.2.1), che necessariamente comprende anche quella o quelle con divergenza netta pari a zero.
6.3 Le divergenze oggetto del riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera b)
Il secondo gruppo di divergenze - individuato dalle disposizioni dell'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 185 del 2008 - deriva "dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".
Nella relazione di accompagnamento al decreto si evidenzia che la portata innovativa delle disposizioni di cui alla lettera b) "è dovuta al fatto che si consente di riallineare, oltre agli ammortamenti e ai fondi dedotti in via extracontabile (quadro EC), anche quelli cancellati in sede di FTA".
La previsione delle fattispecie riallineabili ai sensi del comma 3, lettera b), dell'articolo 15 deve considerarsi tassativa: il riallineamento dei valori, pertanto, è realizzabile unicamente per le ipotesi espressamente previste dalla richiamata norma.
Più nello specifico, il comma 3, lettera b), prende in considerazione le divergenze derivanti:
1) dalla "valutazione dei beni fungibili": trattasi, in sintesi, del disallineamento derivante dal mantenimento - per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005 in sede di transizione agli IAS/IFRS - dei criteri di valutazione "fiscali" (di cui all'articolo 92 del TUIR) dei beni in questione, ancorchè in bilancio siano stati adottati i differenti criteri previsti dai predetti standard internazionali (per tale ipotesi sono previste regole specifiche, illustrate al successivo paragrafo 6.5);
2) dalla eliminazione "di ammortamenti e "di rettifiche di valore" per le quali l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005 prevede, in sede di transizione agli IAS/IFRS (FTA), l'irrilevanza fiscale; il comma 5 del citato articolo 13 contempla, tra l'altro, il ripristino nell'attivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di costi già imputati. Nonostante la diversa formulazione dell'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 185, che fa esclusivo riferimento alla "eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore", si ritiene che il riallineamento in esame riguardi, in genere, le ipotesi in cui, in sede di FTA, sia stato "ripristinato" il valore di bilancio di attività patrimoniali (così, ad esempio, rientra nelle ipotesi di riallineamento in parola l'iscrizione di un maggior valore dell'avviamento (ripristinando gli ammortamenti pregressi non imputabili a conto economico secondo gli IAS/IFRS. E' evidente che nulla ha a che vedere con il riallineamento in questione la divergenza emersa in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, regolata sempre dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005, concernente l'eliminazione di costi non più capitalizzabili.
3) dall'eliminazione sempre in sede di FTA, "di fondi di accantonamento" che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005 non ha trovato rilevanza ai fini fiscali. Come precisato nella risoluzione del 16 novembre 2006 n. 133/E, benchè l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005 si limiti a prevedere l'irrilevanza fiscale dell'eliminazione, in sede di FTA, dei soli fondi "considerati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, comma 11 (in ipotesi di trasparenza fiscale), 128 e 141 (in ipotesi, rispettivamente, di consolidato nazionale e mondiale) del testo unico delle imposte sui redditi", il medesimo trattamento di neutralità fiscale è esteso alle ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espressamente indicati nell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 38.
Il disallineamento che si è generato per effetto di tali circostanze è riallineabile esclusivamente in base alle disposizioni contenute nel comma 7, dell'articolo 15 - metodo applicabile, come si chiarirà in seguito, alle differenze di cui alla lettera b) del comma 3 - anche quando il disallineamento possa essere teoricamente riconducibile alle divergenze di cui alla lettera a) del comma 3.
Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per il riallineamento con il "metodo del saldo globale" (descritto al paragrafo 6.2.1): in tale ipotesi, le divergenze di cui alla lettera b) dovranno essere escluse dal calcolo della somma algebrica delle divergenze di cui alla lettera a).
6.4 Le modalità di riallineamento: articolo 15, comma 3, lettera b)
Ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, "il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007" (trattasi dell'affrancamento delle differenze tra valori civili e fiscali dei beni e degli altri elementi patrimoniali derivanti dalle deduzioni extracontabili operate mediante utilizzo del quadro EC, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR (abrogate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 dalla stessa legge finanziaria 2008.
La stessa relazione di accompagnamento ha precisato che "detto riallineamento, sovrapponendosi a quello previsto dall'art. 1, comma 48, della legge finanziaria per il 2008, trova applicazione secondo le modalità ivi previste".
Parimenti alla disciplina dettata per eliminare i disallineamenti sorti a causa dell'operatività delle deduzioni extracontabili, anche quella relativa al riallineamento in parola considera in sostanza le sole ipotesi di divergenze positive.
Per effetto del rinvio alla disciplina opzionale finalizzata all'affrancamento delle differenze da quadro EC, anche ai fini del riallineamento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 185 del 2008 è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando le aliquote progressive di imposta sostitutiva previste dall'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria del 2008. In particolare, si ricorda che le aliquote (progressive per scaglioni) previste sono le seguenti:
- 12%, per l'importo dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
- 14%, per l'importo dei maggiori valori che supera 5 milioni di euro e non eccede 10 milioni di euro;
- 16%, per l'importo dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.
Le disposizioni dell'articolo 15, comma 7, lettera b), terzo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008 prevedono che "l'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
Il rinvio alla disciplina dell'affrancamento di cui all'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008 comporta, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 marzo 2008, in base alle quali gli effetti del riallineamento vengono meno nell'ipotesi di realizzo dei beni materiali e immateriali "in data anteriore all'inizio del quarto periodo d'imposta, successivo a quello di esercizio dell'opzione" (cosiddetto "periodo di sorveglianza"). Per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che opti per il riallineamento delle divergenze di cui alla lettera b) nell'UNICO 2009, il periodo di sorveglianza è costituito dall'arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012.
6.5 Il riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 (la valutazione dei beni fungibili)
Il comma 7, ultimo periodo, dell'articolo 15 prevede che "limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
Alle divergenze sorte in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (nel caso in cui si sia optato per il mantenimento ai fini fiscali dei precedenti criteri di valutazione, difformi dagli attuali criteri di bilancio), pertanto, si applicano regole proprie diverse da quelle contenute al comma 48 della legge finanziaria 2008.
In particolare, sono specificamente richiamate le disposizioni di cui ai commi 21, 23 e 24 dell'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008 che riguardano rispettivamente:
- l'assoggettamento del maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR (relativo alla valutazione delle rimanenze finali per talune imprese operanti nel settore energetico) ad una imposta sostitutiva di IRES, IRPEF e IRAP con aliquota pari al 16 per cento (comma 21);
- il riconoscimento dei maggiori valori fiscali a partire dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR, prevedendo un periodo triennale di sorveglianza, durante il quale - nelle ipotesi di svalutazione o riduzione delle quantità presenti, nonché di conferimento del magazzino affrancato - trovano applicazione apposite disposizioni di recupero a tassazione del maggior valore e riliquidazione dell'imposta sostitutiva eventualmente versata (comma 23);
- la riliquidazione dell'imposta sostitutiva versata ad una aliquota del 27,5 per cento, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva delle rimanenze (o parte di queste) di cui all'articolo 92-bis del TUIR entro il termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011 (comma 24).
Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui al richiamato articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 il riallineamento effettuato ai sensi del comma 7, che rinvia alle disposizioni contenute all'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008, comporta che le divergenze tra valore di bilancio e valore fiscale dei beni fungibili siano assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota pari al 16 per cento. Si ricorda che l'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 era irrevocabile ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 13. Nell'ipotesi di riallineamento si ritiene che tale irrevocabilità venga meno.
Si rammenta che per il riallineamento in parola non è possibile affrancare divergenze negative. Analogamente a quanto chiarito nel paragrafo 6.4 in relazione ai disallineamenti sorti a causa dell'operatività delle deduzioni extracontabili ed alle divergenze contemplate al comma 3, lettera b), dello stesso articolo 15 (diverse da quelle, oggetto del presente paragrafo, riguardanti i beni fungibili).
Tale affermazione è confermata dal fatto che l'articolo 81, comma 21, del decreto legge n. 112 del 2008 - espressamente e genericamente richiamato dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 185 - prevede che l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicata esclusivamente al "maggior valore" delle rimanenze finali.
L'imposta sostitutiva deve essere versata "in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007", dovendosi applicare le specifiche disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 15.
Valgono, inoltre, in quanto espressamente richiamate le disposizioni dei commi 23 e 24 dello stesso articolo 81 del decreto legge n. 112: le relative disposizioni dispongono, a partire dall'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR - vale a dire "dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del...decreto" (25 giugno 2008) - un "periodo di sorveglianza" triennale, nel quale, in determinate ipotesi, gli effetti della tassazione con imposta sostitutiva vengono modificati ("recapture").
Va tenuto conto, tuttavia, che, come disposto al comma 1 dell'articolo 15, il riallineamento può avvenire solo per le divergenze "esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio".
Considerazioni di ordine sistematico portano a ritenere che - in ordine al riallineamento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 185 del 2008 - il periodo triennale di sorveglianza debba decorrere proprio dal primo periodo in cui i valori dei beni fungibili affrancati con imposta sostitutiva sono fiscalmente riconosciuti. Ne consegue che, ad esempio, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, poiché il valore affrancato assumerà rilievo ai fini fiscali a partire dal 1 gennaio 2009, il relativo periodo di sorveglianza riguarderà i periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011.
Più in dettaglio, le ipotesi di "recapture" previste, nel "periodo di sorveglianza" triennale, dall'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto legge n. 112 del 2008 (e applicabili, come già chiarito, anche alle divergenze dei beni fungibili in esame) sono le seguenti:
1) nel caso di riduzione del "valore normale medio" rispetto al "valore unitario medio" dei relativi beni prevista al comma 5 dell'articolo 92 del TUIR, le svalutazioni del magazzino non sono riconosciute in ordine alla determinazione del reddito dì impresa (comma 23, lettera a;
2) in caso di riduzione delle quantità delle rimanenze finali rispetto a quelle rilevate al termine del periodo d'imposta in cui si è optato per il riallineamento, sono ridotti, in sede di valutazione del magazzino, i valori delle quantità vendute (comma 23, lettera a-bis;
3) in caso di conferimento dell'azienda comprensiva delle rimanenze affrancate, se il conferitario è un soggetto che non svolge la medesima attività del conferente e adotta il medesimo criterio di valutazione delle rimanenze, si trasferisce al conferitario il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva (comma 23, lettera b;
4) in caso di conferimento dell'azienda comprensiva delle rimanenze affrancate, nelle ipotesi diverse da quelle di cui al punto precedente (in particolare, se il conferitario è un soggetto che svolge la medesima attività del conferente e/o adotta differenti criteri di valutazione), sono stabilite limitazioni alla deducibilità delle svalutazioni da parte di tale ultimo soggetto (comma 23, lettera b;
5) in caso di cessione dell'azienda comprensiva delle rimanenze affrancate è prevista la "rideterminazione" dell'imposta sostitutiva a suo tempo assolta dal cedente (comma 24).
7. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento
Come già accennato nei paragrafi precedenti, i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 contengono le disposizioni relative alle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori di cui al comma 3, lettere a) e b), dello stesso articolo 15.
In particolare, le richiamate disposizioni prevedono che:
- l'opzione per il riallineamento - indipendentemente dalle divergenze affrancate (lettera a) o b) del comma 3) e dal metodo scelto (saldo globale o per fattispecie) - deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- l'imposta sostitutiva prevista deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'opzione si esercita nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2008 (UNICO 2009).
Con riferimento alle divergenze di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15, si osserva che le disposizioni contenute nel comma 7 non richiamano esplicitamente il comma 22, dell'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008, relativo alle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze emergenti dalla prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR (tali disposizioni che, in particolare, prevedono il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione ovvero, su opzione, in tre rate annuali, non si rendono applicabili al riallineamento in esame). Pertanto, anche in tale ipotesi l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Si rammenta che per i predetti versamenti, con risoluzione del 25 maggio 2009, n. 127/E, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare.
L'esercizio dell'opzione deve avvenire mediante la compilazione del quadro RQ destinato alle imposte sostitutive del mod. UNICO SC 2009 utilizzando per l'affrancamento:
- delle differenze di cui al comma 3, lett. a) la Sezione XI;
- delle differenze di cui al comma 3, lett. b) la Sezione V - B;
In proposito, si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per la disciplina del riallineamento deve ritenersi perfezionata con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l'omesso, l'insufficiente e/o il tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della opzione.
In linea generale, il riallineamento in questione opera, come indicato al comma 2 dell'articolo 15 "ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali".
Si segnala, peraltro, che le disposizioni dello stesso articolo 15 prevedono:
1) in caso di opzione per il riallineamento di cui al comma 3, lettera a):
1a) col "metodo del saldo globale", il versamento dell'imposta "con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni," dell'IRES e dell'IRAP (vedi comma 4);
1b) col "metodo per singole fattispecie", il versamento della "imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento" (vedi comma 5);
2) in caso di opzione per il riallineamento delle divergenze da FTA di cui al comma 3, lettera b), il versamento dell'imposta sostitutiva determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, ovvero, per i soli riallineamenti relativi ai beni fungibili, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008 (cfr. comma 7).
Tanto premesso, si ritiene che, nell'ipotesi di riallineamento per saldi globali (caso sub 1a, il riferimento normativo all'imposta determinata con aliquota ordinaria imponga l'autonoma determinazione delle "basi imponibili" (i.e. divergenze) riallineabili ai fini IRES ed ai fini IRAP. In altri termini, dovrà determinarsi un saldo globale netto tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP (di importo non necessariamente coincidente) ed assoggettarlo, rispettivamente, alla relativa aliquota.
Nell'ipotesi in cui il saldo ai fini IRES sia di importo pari a zero, per effetto di eventuali compensazioni fra divergenze positive e negative,
il contribuente che intende esercitare l'opzione per il riallineamento dovrà compilare la Sezione XI del Quadro RQ del Modello UNICO 2009 nel modo seguente:
- al rigo RQ47, colonna 2, va indicato "0" (zero);
- al rigo RQ47, colonna 3, va indicata in ogni caso l'aliquota IRES (comprensiva delle eventuali addizionali)
- al rigo RQ47, colonna 5, il valore del disallineamenti ai fini IRAP;
- al rigo RQ47, colonne 6 e 8, rispettivamente, l'aliquota IRAP ordinaria e le eventuali maggiorazioni.
Ciò vale anche nel caso in cui il predetto disallineamento IRES si sia già riassorbito entro l'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Resta inteso che deve trattarsi di fattispecie per le quali al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 si individuano i presupposti di diversa qualificazione, valutazione, imputazione temporale e classificazione che legittimano l'accesso all'opzione per il riallineamento per saldi globali e che l'opzione per il riallineamento stesso va obbligatoriamente esercitata con riferimento ad entrambe le imposte. In mancanza dei requisiti appena menzionati non è possibile esercitare l'opzione e non dovrà essere indicato alcun valore nel rigo RQ47.
Diversamente, nelle ipotesi di riallineamento per singole fattispecie (caso sub 1b e di riallineamento di divergenze da FTA (caso sub 2 è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva il cui versamento surroga indistintamente quello relativo alle imposte IRES ed IRAP (nonché eventuali maggiorazioni): conseguentemente, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7-bis, l'esercizio dell'opzione comporta il riallineamento delle divergenze ai fini IRAP mediante versamento dell'imposta sostitutiva determinata sulle divergenze di valori sussistenti, ai fini IRES, all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Nell'ipotesi in cui, in merito al riallineamento per singola fattispecie (caso sub 1b, la somma algebrica delle divergenze positive e negative che la costituiscono sia pari a zero ai fini IRES, il contribuente che intende esercitare l'opzione per il riallineamento dovrà compilare la sezione XI (righi RQ48, RQ49 e RQ50) del Quadro RQ del Modello UNICO 2009 nel modo seguente:
- in colonna 2 va indicata la descrizione dei componenti patrimoniali relativi alla fattispecie presenta la divergenza netta IRES pari a zero;
- in colonna 3 va inserito il valore di ciascuna divergenza. Ciò vale anche nel caso in cui il predetto disallineamento IRES si sia naturalmente riassorbito entro l'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 con la differenza che in colonna 3 va indicato "0" (zero).
Con specifico riferimento al caso sub 1b), presupposto per il riallineamento è, come per il caso sub 1a), la sussistenza, al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, di una diversa qualificazione, valutazione, imputazione temporale e classificazione dell'operazioneconsiderata.
Si ricorda che in mancanza dei requisiti appena menzionati non è possibile esercitare l'opzione e non dovrà essere indicato alcun valore nei relativi righi del quadro RQ.
Come espressamente previsto al comma 9 dell'articolo 15 trovano applicazione le norme di "liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi".
Pertanto, con specifico riferimento alle modalità ed ai tempi di versamento:
- sono applicabili le disposizioni in materia di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- l'imposta sostitutiva può essere versata con la maggiorazione dello 0,40% entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento a saldo delle imposte riferite alla relativa dichiarazione dei redditi.
Inoltre, nell'ipotesi di omesso, insufficiente e/o tardivo versamento, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto "ravvedimento operoso").
8. Applicazione della disciplina nell'ipotesi di aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR
La disciplina contenuta all'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 trova applicazione anche in due ipotesi particolari, disciplinate rispettivamente dai commi 6 e 8 del medesimo articolo 15.
In particolare, al comma 6 è previsto, nell'ipotesi di aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, avvenute nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, che "il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione".
In altri termini, nel caso in cui due soggetti che adottino gli IAS/IFRS effettuino un'operazione di aggregazione aziendale, il soggetto beneficiario dell'operazione (ad esempio, conferitario o incorporante) potrà individuare le divergenze di cui al comma 3 dell'articolo 15, ed eventualmente affrancarle secondo le disposizioni dei commi 4, 5 (cfr. paragrafo 6.2) e 7 (cfr. paragrafo 6.4) del medesimo articolo facendo riferimento alle divergenze presenti nei singoli bilanci di ciascuno dei soggetti interessati dall'operazione di aggregazione aziendale.
9. Applicazione della disciplina nell'ipotesi di modifica agli IAS/IFRS applicati e variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
Una ulteriore ipotesi in cui trova applicazione la disciplina del riallineamento è contemplata al comma 8, in cui si dispone che le disposizioni in esame trovano applicazione, "in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".
A seguire, il comma 8-bis prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui saranno adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8.
10. Divergenze emerse per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, identificate nel quadro EC
Il comma 12-bis dispone che "l'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi".
Il comma in questione, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 185 del 2008, consente di ritenere validamente esercitata l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, riguardante il riallineamento delle divergenze derivanti dalle deduzioni extracontabili, per le imprese che hanno inserito in tale quadro i disallineamenti emersi in sede di FTA per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. n. 38 del 2005.
Le disposizioni contenute nel citato comma 12-bis fanno salva l'opzione per il riallineamento di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 per i soggetti IAS adopter che hanno assimilato i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali alle divergenze fra valori civili e fiscali indicate nel quadro EC ed emerse per effetto dell'eliminazione dai bilanci pregressi di poste aventi natura esclusivamente fiscale (c. d. disinquinamento fiscale dei valori di bilancio).
Le Direzioni regionali vigileranno affinchè le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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1 - Di cui al Regolamento comunitario 19 luglio 2002, n. 1606/2002 (pubblicato nella G. U. C.E. n. 243 dell'11 settembre 2002) (art. 5) che ha dato facoltà agli Stati membri di consentire o prescrivere l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci d'esercizio delle società quotate e dei bilanci d'esercizio e consolidati delle non quotate con l'esclusione delle società che redigono i bilanci di esercizio in forma abbreviata.
2 - Le nuove regole sono state introdotte modificando l'articolo 83 del TUIR, nel senso di prevedere che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo TUIR, valgono per i soggetti IAS/IFRS i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio IAS.
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