Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 40 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 03.02.2004
1. Premessa
La riforma dell’imposizione sul reddito delle società, contenuta nel decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, modifica, tra l’altro, il previgente regime di tassazione degli utili distribuiti da società ed enti soggetti all’IRPEG.
Nel previgente regime, la tassazione dell’utile prodotto in capo alla società è considerata a titolo provvisorio. In tale contesto, come è noto, il meccanismo del credito d’imposta assume la funzione di riconoscere le imposte liquidate dalla società in capo ai soci, tassati in via definitiva sui dividendi percepiti.
Nel nuovo regime previsto dalla riforma tale impostazione viene radicalmente modificata, in quanto il reddito è tassato solo nel momento in cui viene prodotto mentre, tendenzialmente, non è assoggettata ad alcuna imposizione la successiva distribuzione degli utili ai soci. Di conseguenza, l’IRES (che sostituirà l’IRPEG) sarà versata dalle società a titolo definitivo, ed ai soci non spetterà alcun credito d’imposta sugli utili percepiti.
In particolare, per i contribuenti soggetti all’IRES (le società di capitali e gli enti commerciali), i dividendi percepiti sono esclusi - nella misura del 95 per cento - dalla formazione del reddito. Per i contribuenti persone fisiche e per le società di persone, titolari di redditi d’impresa, e per i soci qualificati (ancora soggetti all’IRPEF), l’esclusione dal reddito è prevista nella misura del 60 per cento. I soci non qualificati, fuori dall’ambito del reddito d’impresa, sono invece assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento, senza possibilità di optare per l’inclusione dei dividendi nel reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi.
In ogni caso, in linea con la sostituzione del sistema dell’imputazione dei dividendi al reddito complessivo, con quello dell’esclusione (o della ritenuta), non è più prevista l’attribuzione del credito d’imposta sugli utili distribuiti dalle società ed enti soggetti all’IRES.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003, la riforma del sistema fiscale statale avrà effetto “per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere” dal 1° gennaio 2004.
Il nuovo regime di tassazione dei dividendi e la conseguente eliminazione della possibilità di beneficiare del credito d’imposta, sarà applicabile in relazione ai dividendi incassati nei periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Pertanto, i dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare saranno attratti al nuovo regime, anche se si riferiscono ad utili che, realizzati dalle società partecipate nel corso dell’esercizio 2003, sono stati sottoposti a tassazione con le regole in vigore prima della riforma.
Ai dividendi percepiti da soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, al contrario, continua ad applicarsi la disciplina del credito d’imposta anche nel 2004, con riferimento al periodo in corso al 1° gennaio 2004 e fatte salve le disposizioni introdotte dall’art. 40 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito citato come “decreto”.
Ad esempio, nel caso di una società con periodo d’imposta 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004 i dividendi percepiti entro il 30 giugno concorreranno ancora integralmente alla formazione del reddito complessivo e potranno fruire del credito d’imposta.
L’articolo 40 del decreto, contiene una specifica disposizione transitoria che, nel passaggio dal preesistente al nuovo regime di tassazione dei dividendi, limita la fruibilità dei crediti d’imposta relativi agli utili distribuiti da società ed enti.
In sintesi, la disposizione in parola introduce alcune restrizioni alla disciplina del credito d’imposta relativamente alle distribuzioni di acconti sui dividendi ed alle distribuzioni di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003.
In particolare, la norma in commento prevede – come si chiarirà meglio nel seguito – che alle distribuzioni di riserve di utili non compete il credito d’imposta “pieno”, ma solo quello limitato, riducendone la misura dal 56,25 per cento al 51,51 per cento.
È, inoltre, stabilito che agli acconti sui dividendi si applica il medesimo regime fiscale dell’utile che sarà deliberato con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato distribuito l’acconto.
Infine, per prevenire manovre elusive, è stato previsto – attraverso la disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 40 – che le limitazioni all’attribuzione del credito d’imposta si applicano anche alle distribuzioni di utili, relativi al periodo d’imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, nel caso in cui dopo il 1ş settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell’esercizio sociale.
2. Distribuzioni di riserve di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003
Il comma 1 dell’articolo 40 prevede che alle distribuzioni di riserve di utili adottate successivamente al 30 settembre 2003 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, compete unicamente il credito d’imposta in misura limitata, secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del TUIR nella formulazione ante riforma, ossia prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 344 del 2003.
Come chiarito dallo stesso legislatore, tra le “distribuzioni di utili accantonati a riserva” devono intendersi incluse tutte le distribuzioni di utili risultanti in bilancio, anche quelli portati a nuovo da esercizi precedenti, cioè quelli per i quali in sede di approvazione del bilancio non sia stata deliberata la distribuzione o l’accantonamento in una specifica riserva.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 51,51 per cento, misura che, ai sensi dell’articolo 14 del TUIR ante riforma, sarebbe stata applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003.
La disposizione si applica anche se al momento della delibera la società avrebbe potuto attribuire credito d’imposta pieno. In altre parole, tutte le imposte memorizzate nei “canestri” (sia A che B) possono essere utilizzate per attribuire solo credito d’imposta limitato.
In proposito, si ricorda che il credito d’imposta limitato può essere utilizzato in detrazione solo fino a concorrenza della quota dell’imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito e non può generare un’eccedenza da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione nei periodi d’imposta successivi.
La norma fa riferimento alle delibere adottate “successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003”.
Si ritiene che con il limite temporale indicato nella norma, il legislatore abbia voluto far riferimento, in generale, alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta al quale si applica il precedente regime di tassazione dei dividendi.
Qualora il periodo d’imposta della società partecipata e di quella partecipante coincidano, gli utili e le riserve di utili distribuiti dalla partecipata e percepiti dalla partecipante successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, sono sicuramente soggette al nuovo regime previsto dalla riforma ed in relazione ad essi non spetta il credito d’imposta.
Qualora, invece, il periodo d’imposta della società partecipante si protrae oltre il termine di quello della partecipata, motivazioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che le disposizioni limitative si applicano anche alle distribuzioni deliberate dalla partecipata fino al termine del periodo d’imposta della partecipante, vale a dire fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta in cui trova ancora applicazione il previgente regime di tassazione dei dividendi. Anche in tale caso il credito d’imposta spetterà in misura limitata, secondo le disposizioni dell’art. 40 in commento e sempre che i dividendi siano percepiti dalla partecipante nel medesimo periodo d’imposta.
L’intento perseguito dal legislatore con l’articolo 40, infatti, è quello di disciplinare il regime transitorio della tassazione dei dividendi e disincentivare, contemporaneamente, la distribuzione delle riserve di utili da parte delle società in vista della futura abolizione del credito d’imposta, con conseguente depauperamento del patrimonio delle società stesse. Per raggiungere tale obiettivo, si è inteso limitare l’attribuzione del credito d’imposta in sede di distribuzioni delle riserve di utili.
In tale ottica appare evidente come, al di là del mero dato letterale della norma, tale limitazione debba riguardare tutti i dividendi percepiti dai soci fino all’entrata in vigore della riforma, in relazione a delibere di distribuzione di riserve di utili adottate successivamente al 30 settembre 2003.
Una diversa interpretazione vanificherebbe l’intento del legislatore, producendo distorsioni e difficoltà applicative.
A titolo esemplificativo, si considerino i dividendi percepiti, nel corso del primo semestre 2004, da una società con periodo d’imposta 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004 (alla quale non si applica ancora la riforma fiscale) e relativi a riserve di utili distribuite da una partecipata con esercizio solare. Se la relativa delibera di distribuzione è adottata dalla società partecipata successivamente al 30 settembre e fino al 31 dicembre 2003, ai dividendi può essere attribuito solo credito d’imposta limitato, ai sensi dell’art. 40. Viceversa, se la delibera fosse adottata dopo il 31 dicembre 2003, la società partecipata, alla quale già si applica la riforma, non potrebbe più attribuire alcun credito d’imposta, e la società partecipante, cui non si applica ancora la riforma, dovrebbe assoggettare a tassazione i dividendi secondo il previgente regime, senza poter beneficiare del credito d’imposta.
Per evitare tali incongruenze, si deve affermare che alla società partecipante, nell’ipotesi di cui sopra, spetta comunque il credito d’imposta sia pure con le limitazioni previste dall’art. 40.
In definitiva, si ritiene che le previsioni dell’art. 40, comma 1, in commento, si applichino anche alle distribuzioni di riserve di utili deliberate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, nel caso in cui la società partecipante (ovviamente con esercizio non coincidente con l’anno solare) percepisca i relativi dividendi in un periodo d’imposta in cui non si applica ancora il nuovo regime di tassazione dei dividendi.
Esempio 1:
Partecipata con esercizio 01.01.2003 – 31.12.2003
Delibera distribuzione riserve di utili del 30.11.2003
Partecipante con esercizio 01.03.2003 – 29.02.2004
Erogazione dividendi in data 29.02.2004: credito d’imposta limitato
Erogazione dividendi in data 01.03.2004: no credito d’imposta
Esempio 2:
Partecipata con esercizio 01.03.2003 – 29.02.2004
Delibera distribuzione riserve di utili del 10.01.2004
Partecipante con esercizio 01.04.2003 – 31.03.2004
Erogazione dividendi in data 10.01.2004: credito d’imposta limitato
Erogazione dividendi in data 01.04.2004: no credito d’imposta
Occorre, infine, evidenziare che la disposizione dell’art. 40, che introduce limiti alla fruizione del credito d’imposta, non si applica alle delibere di distribuzione di riserve aventi data anteriore al 1° ottobre 2003. Ai relativi dividendi spetta il credito d’imposta determinato con le regole ordinarie, ovviamente a condizione che alla partecipante, avendo riguardo al momento della percezione, si applichi ancora il previgente regime di tassazione.
Gli Uffici attiveranno i necessari controlli al fine di verificare che la delibera sia stata effettivamente assunta in data antecedente al primo ottobre 2003.
3. Distribuzioni di acconti sui dividendi
Il secondo periodo del comma 1 disciplina l’ipotesi di distribuzione degli acconti sui dividendi, deliberate ai sensi dell’articolo 2433-bis del codice civile, prevedendo per essi l’applicazione dello “stesso regime fiscale dell’utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall’assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio”.
Come si evince dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto n. 269, la norma è applicabile alle sole distribuzioni di acconti deliberate successivamente al 30 settembre 2003.
La norma in esame vuole evitare che si aggiri la limitazione prevista dal comma 1 dell’art. 40, deliberando formalmente la distribuzione di acconti sui dividendi, piuttosto che di riserve di utili. Si ricorda che il codice civile subordina la distribuzione di acconti dividendi a diverse condizioni. In particolare, ai fini che qui interessano, la norma prevede che l’ammontare distribuito non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito dell’importo da destinare a obbligatoriamente a riserve legali o statutarie, e quello delle riserve disponibili tra le quali rientrano anche le riserve di utili.
La norma, quindi, come indicato nella relazione ministeriale al disegno di legge di conversione prevede che “il regime degli acconti sui dividendi è quello proprio dell’eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato distribuito l’acconto”.
Per verificare il regime fiscale di tali acconti in capo al socio, la norma richiede, quindi, di determinare il regime fiscale, in capo al medesimo socio, dell’utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall’assemblea che approva il bilancio 2003 della partecipata.
A titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso di una società con esercizio coincidente con l’anno solare che, in data 5 novembre 2003, abbia deliberato la distribuzione di acconti sull’utile del 2003.
Se il socio partecipante è un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, indipendentemente dal momento dell’effettiva percezione dell’acconto (che potrà avvenire nello stesso esercizio 2003, ma anche successivamente, nel 2004), non spetterà alcun credito d’imposta. In tal caso, infatti, l’utile del 2003 sarebbe stato posto in distribuzione nel 2004, quando al socio si applicherà il nuovo regime di tassazione dei dividendi senza riconoscimento del credito d’imposta.
Al riguardo si precisa che, nel caso in cui l’acconto sui dividendi sia percepito nel corso del 2003, si anticipa in capo al socio l’applicazione del regime di tassazione previsto dalla riforma (abolizione del credito d’imposta ed esclusione parziale dal concorso al reddito o applicazione di una ritenuta a titolo di imposta).
Se il socio è un soggetto con esercizio non coincidente con l’anno solare, ad esempio 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004, il regime fiscale dell’acconto sui dividendi, percepito nel medesimo periodo d’imposta, dipenderà dal momento in cui l’assemblea della società partecipata approva il relativo bilancio.
Se la partecipata approva il bilancio entro il 30 giugno 2004, ed in tale sede è confermato il conseguimento dell’utile per il 2003, alla distribuzione dell’acconto spetta il credito d’imposta determinato con le regole ordinarie. Infatti, tale utile sarebbe stato distribuito in un periodo d’imposta in cui alla partecipante si applica ancora il previgente regime di tassazione dei dividendi.
Se la partecipata approva il bilancio dopo il 30 giugno 2004, viceversa, alla partecipante non spetterà il credito d’imposta in relazione all’acconto, poiché il regime fiscale dell’utile al quale l’acconto si riferisce è quello tipico della riforma.
Infine, nell’ipotesi in cui la delibera che approva il bilancio della partecipata non confermi il conseguimento e la distribuzione dell’utile per il 2003, l’assemblea può deliberare che l’ammontare dell’acconto eventualmente già distribuito che non trova capienza nell’utile conseguito, costituisca distribuzione delle riserve disponibili. Tale ammontare, se imputato a riserve di utili, sarà soggetto alle disposizioni del comma 1 dell’art. 40 in commento.
4. Distribuzione di utili di periodo e norma antielusiva
Per espressa previsione normativa, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione al testo originario dell’articolo 40, comma 2, del decreto, il regime previsto dal comma 1 non si applica alle delibere di distribuzioni di utili relativi al periodo d’imposta chiuso prima del 31 dicembre 2003.
Le distribuzioni di tali utili sono accompagnate dal credito d’imposta determinato secondo le regole ordinarie, fermo restando che la concreta utilizzabilità del credito d’imposta è legata al regime fiscale, ante o post-riforma, in cui si trova il socio al momento della percezione dell’utile stesso.
La norma fa riferimento all’utile dell’esercizio che viene a scadenza naturale prima del 31 dicembre 2003 e in particolare nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2003. Deve trattarsi dell’utile dell’esercizio accertato e distribuito con la stessa delibera che approva il bilancio.
Nel caso in cui il bilancio relativo al predetto esercizio sia stato approvato e gli utili siano stati portati a nuovo o accantonati ad una specifica riserva, continua ad applicarsi, invece, la disposizione del comma 1. E’ il caso, ad esempio, del bilancio chiuso al 31 marzo 2003 ed approvato nei termini ordinari entro il mese di luglio 2003, senza che sia stata contestualmente deliberata la distribuzione dei relativi utili; qualora la distribuzione di tali utili (portati a nuovo) venga deliberata dopo il 30 settembre 2003 gli stessi saranno assistiti dal credito d’imposta limitato pari al 51,51 per cento. Allo stesso modo gli utili portati a nuovo relativi al bilancio 2002, già approvato nel corso del 2003, rientrano anch’essi nell’ambito di applicazione del comma 1 e danno, pertanto, diritto al credito d’imposta limitato ove risulti che essi non siano stati posti in distribuzione in sede di approvazione del bilancio, ma successivamente, con delibera adottata dopo il 30 settembre 2003.
La disposizione del comma 2 si applica anche all’ipotesi dell’utile relativo ad un periodo d’imposta chiuso prima del 31 dicembre 2003 per effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale o di liquidazione.
Al fine di prevenire possibili manovre elusive, il legislatore ha, inoltre, previsto che le limitazioni del comma 1 trovano comunque applicazione con riferimento alle delibere di distribuzioni di utili non accantonati a riserva deliberate prima del 30 settembre 2003, nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell’esercizio sociale.
Per non vanificare l’intento elusivo della norma deve ritenersi, sulla base di criteri interpretativi logico-sistematici, che la limitazione si applica alle delibere adottate sia prima che dopo il 30 settembre 2003.
In sostanza, la norma è diretta a contrastare il fenomeno della chiusura anticipata dell’esercizio sociale, rispetto a quella ordinaria, deliberata allo scopo di distribuire utili di esercizio fruendo del regime applicabile prima dell’entrata in vigore della riforma.
La norma fa espresso riferimento alle chiusure anticipate deliberate dopo il 1° settembre 2003, facendo salve le delibere intervenute prima di tale data. Gli utili distribuiti a seguito della chiusura dell’esercizio sociale avvenuta entro il 1° settembre 2003 continueranno, pertanto, ad essere accompagnati dall’ordinario credito d’imposta (a condizione che per il socio percettore essi rilevino fiscalmente in un periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore della riforma).
Criteri analoghi sono applicabili agli utili relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, deliberati ordinariamente nel periodo d’imposta successivo, il cui regime fiscale dipenderà dalla situazione del socio al momento della loro effettiva percezione.
Se tali utili sono percepiti da un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, al quale la riforma si applica a partire dal 1° gennaio 2004, in relazione ad essi non spetterà alcun credito d’imposta.
Viceversa, se tali utili sono percepiti da un soggetto con esercizio non coincidente con l’anno solare, in data anteriore all’entrata in vigore della riforma, in relazione ad essi spetterà il credito d’imposta determinato con le regole ordinarie.
Ne consegue che, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, le società dovranno continuare a memorizzare le imposte liquidate ai sensi dell’art. 105 del TUIR ante riforma ed eventualmente distribuire l’utile attribuendo il credito d’imposta nei limiti dei “canestri” disponibili. A loro volta i soci, in relazione al regime fiscale di tassazione dei dividendi, concretamente applicabile al momento della percezione degli stessi, utilizzeranno o meno il credito d’imposta attribuito.
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