Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 07.06.2002

Videoconferenza del 14 maggio 2002. Risposte ai quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni Unico 2002
Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 07.06.2002

INDICE

1 UNICO 2002-PF
1.1 Familiari a carico. Matrimonio nel corso dell'anno del figlio fiscalmente a carico del dichiarante.
1.2 Familiari a carico. Variazione nel corso dell'anno della percentuale di spettanza della detrazione.
1.3 Familiari a carico. Decesso nel corso dell'anno del coniuge fiscalmente a carico del dichiarante.
1.4 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
1.5 Compilazione del quadro RC in presenza contestuale di redditi da pensione e compensi per funzione di sindaco di società.
1.6 Detrazione del canone di locazione nel caso di contratti convenzionali stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica.
1.7 Indicazione dell'importo versato a titolo di assicurazione obbligatoria INAIL per la tutela degli infortuni domestici.
1.8 Rigo RP26 del modello Unico 2002-PF e rigo E25 del modello 730/2002. Compilazione della casella di colonna 1 in presenza di una situazione non prevista dai codici enucleati nelle istruzioni.
1.9 Rigo RP26 del modello Unico 2002-PF e rigo E25 del modello 730/2002. Oneri deducibili per contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
1.10 Indicazione dell'indennizzo concesso per la restituzione del titolo autorizzatorio dell'esercizio commerciale e la conseguente cessazione dell'attività.
1.11 Indicazione nel quadro RR dei contributi previdenziali dovuti dagli esercenti attività di commercio al dettaglio di carni bovine e non versati per effetto della sospensione relativa alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina).
1.12 Imposta sostitutiva determinata con la formula dell'equalizzatore.
1.13 Compilazione del modello Unico 2002-PF e del modello 730/2002 in presenza di dividendi esteri.
1.14 Esclusione della possibilità di utilizzare il modello 730/2002 da parte dei produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA ed IRAP, in presenza dell'obbligo di presentazione del Mod. 770/2002 Semplificato quali sostituti d'imposta.
2. UNICO 2002-SP
2.1 Termini per la presentazione della dichiarazione e per l'effettuazione dei versamenti da parte di una società di persone estinta senza procedura di liquidazione.
2.2 Imposta sostitutiva per l'emersione del lavoro irregolare ai fini del reddito minimo per i soggetti non operativi (quadri RS ed RN).
2.3 Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (quadro RU).
2.4 Indennità per cessazione di rapporti di agenzia.
3. UNICO 2002-ENC
3.1 Indicazione dei crediti d'imposta da parte dei Fondi pensione.
4. UNICO 2002-SC
4.1 Assegnazione agevolata di beni ai soci ex art. 3, comma 7, della legge n. 448/2001 (sez. VIII del quadro RY).
5. IRAP
5.1 Compilazione del quadro IQ nel caso di attività sia agricola che di agriturismo.
6. IVA
6.1 Utilizzo in compensazione di credito IVA in misura superiore a quella spettante. Modalità di compilazione delle dichiarazioni interessate.
6.2 Adeguamento ai parametri ed agli studi di settore (quadro VA, rigo VA41).
6.3 Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF). Compilazione del rigo VF12.
6.4 Applicazione occasionale del regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF).
6.5 Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF). Acquisti da comprendere nel rigo VF12.
6.6 Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF). Detrazione dell'imposta afferente gli acquisti in caso di applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
6.7 Modalità di compilazione del quadro VH nell'ipotesi di recupero dell'eccedenza di versamento relativa ad una liquidazione periodica precedente.
7. VERSAMENTI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI
7.1 Modalità di arrotondamento per i versamenti in un'unica soluzione nel caso di dichiarazione redatta in lire.
7.2 Modalità di calcolo dell'acconto IRPEF nel caso di dichiarazione redatta in lire.
7.3 Modalità di compilazione della sezione III del quadro RX.

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della videoconferenza del 14 maggio 2002 relativamente alla compilazione delle dichiarazioni Unico 2002.

1. UNICO 2002-PF

1.1. Familiari a carico. Matrimonio nel corso dell'anno del figlio fiscalmente a carico del dichiarante.
D. - Si chiede di sapere come debba essere compilato il quadro dei familiari a carico in presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2001 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
R. - Com'è noto, l'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito differenti importi delle detrazioni relative ai carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, qualora il reddito complessivo del contribuente non abbia superato nel periodo d'imposta lire 100.000.000, pari a euro 51.645,69. In tal caso, dette detrazioni sono attribuite in misura maggiore rispetto a quelle ordinariamente previste ed, in particolare, in relazione ai figli successivi al primo si ha diritto ad una detrazione ulteriormente maggiorata. Nel caso prospettato il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio".
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del mod. 730/2002 o del prospetto "Familiari a carico" del mod. Unico 2002-PF, occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti dei predetti modelli: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

1.2. Familiari a carico. Variazione nel corso dell'anno della percentuale di spettanza della detrazione.
D.
- Si chiede di conoscere come debba essere compilato il quadro dei familiari a carico nel caso in cui il contribuente abbia un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.
R. - Qualora nel corso dell'anno 2001 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2002 o del prospetto "Familiari a carico" del Mod. Unico 2002-PF occorre procedere come precisato nella risposta precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

1.3. Familiari a carico. Decesso nel corso dell'anno del coniuge fiscalmente a carico del dichiarante.
D.
- Si chiede di conoscere come debba essere compilato il quadro dei familiari a carico nel caso in cui il contribuente con due figli sia rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2001.
R. - Nel caso in esame, relativamente al primo figlio spettano nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2002 o del prospetto "Familiari a carico" del Mod. Unico 2002-PF occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2001.

1.4. Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
D.
- Con riferimento alla compilazione del rigo B9 del modello 730/2002 e del rigo RB12 del modello Unico 2002-PF, relativi al "credito d'imposta per il riacquisto della prima casa" previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si chiede quale importo debba essere evidenziato in tali punti in relazione alla seguente situazione.
Un contribuente ha acquistato nel 1999 la casa di abitazione beneficiando delle agevolazioni per acquisto di abitazione principale corrispondendo un importo pari a lire 3.660.000 a titolo di IVA. Nel 2000 ha venduto l'immobile e riacquistato un'altra abitazione principale pagando un importo pari a lire 5.000.000 a titolo di IVA. Pertanto, nel mod. 730/2001 ha inserito come "credito d'imposta per il riacquisto della prima casa" lire 3.660.000. Successivamente, nel 2001 ha venduto anche il nuovo immobile per riacquistare ancora un'altra abitazione principale effettuando un versamento pari a lire 6.000.000 a titolo di IVA. Si chiede se è corretto indicare nel rigo B9 del mod. 730/2002 o nel rigo RB12 del modello Unico 2002-PF l'importo di lire 5.000.000.
R.- La circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, al punto 1.4, prevede che l'importo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa debba essere commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta per il primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non possa essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; pertanto, il credito spettante ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.
Nel caso prospettato, quindi, essendo l'imposta versata in relazione al primo acquisto, operato nel 2000, inferiore a quella corrisposta in relazione al secondo, effettuato nel 2001, il contribuente dovrà indicare nel rigo B9 del mod. 730/2002 oppure nel rigo RB12 del mod. Unico 2002-PF l'importo relativo al primo acquisto agevolato, avvenuto nel 2000, che in questo caso è pari a lire 5.000.000.
Si ritiene, pertanto, corretto il comportamento prospettato non rilevando, nel caso di specie, la circostanza per cui il contribuente abbia più volte alienato e riacquistato l'abitazione principale.

1.5. Compilazione del quadro RC in presenza contestuale di redditi da pensione e compensi per funzione di sindaco di società.
D.
- E' stato chiesto di conoscere la corretta modalità di compilazione del quadro RC del modello Unico 2002-PF in presenza di due redditi di lavoro dipendente: nella fattispecie il soggetto ha percepito un reddito di pensione ed un reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR in relazione a compensi percepiti come sindaco di società. Viene chiesto quale codice debba essere evidenziato nella colonna 1 del quadro RC per dichiarare il reddito assimilato al lavoro dipendente.
R. - Le istruzioni per la compilazione del quadro in questione precisano che i codici presenti sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per dichiarare i redditi da pensione contraddistinti dal codice "1", i redditi derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, contraddistinti dal codice "2" ed i compensi per lavori socialmente utili, contraddistinti dal codice "3"per i quali è applicato un particolare regime fiscale agevolato. Ciò premesso in ogni altro caso, e quindi anche nel caso prospettato riferito al compenso percepito come sindaco di società, il contribuente non deve compilare la colonna 1 del quadro RC del modello Unico 2002-PF.

1.6. Detrazione del canone di locazione nel caso di contratti convenzionali stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica.
D.
- Si chiede se sia possibile beneficiare delle agevolazioni previste per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, qualora il locatore sia un Istituto Edilizia Residenziale Pubblica che ha stipulato i contratti ai sensi della citata legge sulla base di appositi accordi stabiliti in sede locale tra le associazioni dei Proprietari e degli Inquilini ed il relativo ente locale.
R. - L'art. 1, comma 1, della legge n. 431 del 1998 esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del nuovo regime una serie di contratti di locazione ad uso abitativo in relazione alla particolare qualità dell'immobile ovvero in relazione alla destinazione voluta dal contraente.
Nel primo gruppo di casi sono compresi anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale, così come precisato, tra l'altro, con la circolare n. 198/E del 4 ottobre 1999.
Conformemente a quanto previsto dalle istruzioni modello 730/2002, pag. 34, rigo E 30 e da quelle relative al modello Unico 2002-PF, pag. 42, rigo RP37, "in nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i titolari di contratti di locazione stipulati con gli istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione)". Pertanto, non può che esprimersi avviso contrario a ricondurre i contratti in oggetto nell'ambito della norma agevolativa.

1.7. Indicazione dell'importo versato a titolo di assicurazione obbligatoria INAIL per la tutela degli infortuni domestici.
D.
- Viene chiesto di conoscere in quale rigo del modello Unico 2002-PF debba essere indicato l'importo versato per l'assicurazione obbligatoria INAIL, prevista dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493, riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici, c.d. "assicurazione casalinghe".
R. - La legge n. 493 del 1999 ha introdotto una forma di tutela obbligatoria per gli infortuni domestici, con finalità di prevenzione destinata alle persone del nucleo familiare maggiormente esposte a tali rischi. A tal fine, a decorrere dal 1 marzo 2001, è diventata obbligatoria l'iscrizione presso l'INAIL delle persone del nucleo familiare che presentino i seguenti requisiti:
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;
- svolgano una attività in ambito domestico a titolo gratuito e destinata alla cura dei componenti della famiglia;
- non rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti e comunque non siano già assicurati INAIL in virtù dell'attività lavorativa svolta.
Ciò premesso, il versamento dell'assicurazione annua, pari ad euro 12,91 (lire 25.000), per ogni componente del nucleo familiare che presenti le caratteristiche sopra descritte, è interamente deducibile dal reddito, anche qualora sostenuto nell'interesse di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUIR e deve essere indicato al rigo RP19 del modello Unico 2002-PF o, in alterativa, al rigo E18 del modello 730/2002.

1.8. Rigo RP26 del modello Unico 2002-PF e rigo E25 del modello 730/2002. Compilazione della casella di colonna 1 in presenza di una situazione non prevista dai codici enucleati nelle istruzioni.
D. - E' stato chiesto di conoscere se la casella di colonna 1 del rigo E25 del modello 730/2002 e del rigo RP26 del Mod. Unico 2002-PF, relativa ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali debba essere sempre compilata, indicando uno dei codici previsti dalle istruzioni per la compilazione dei predetti modelli.
R. - Al riguardo si precisa che alla pagina 32 delle istruzioni per la compilazione del modello 730/2002 ed alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari ed individuali", presente a pagina 77 dell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del Mod. Unico 2002-PF, fascicolo 1, viene precisato che il contribuente estraneo alle fattispecie soggettive enucleate per la compilazione della casella di colonna 1 del rigo E25 del modello 730/2002 e del rigo RP26 del modello Unico 2002-PF, non deve provvedere a compilare tale casella.
Infatti, i distinti casi contemplati dalle citate istruzioni, sono volti ad individuare particolari situazioni soggettive, in relazione alle quali colui che presta l'assistenza fiscale ovvero il contribuente stesso è tenuto a calcolare differenti limiti di deducibilità, rispetto a quelli ordinari.
Pertanto in presenza di ipotesi non comprese in quelle elencate nei quattro codici previsti, non si dovrà indicare alcun codice nella predetta casella ed il calcolo verrà effettuato secondo gli ordinari limiti di deducibilità, previsti dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

1.9. Rigo RP26 del modello Unico 2002-PF e rigo E25 del modello 730/2002. Oneri deducibili per contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
D. - Viene chiesto di conoscere se il rigo E25 del modello 730/2002 ed il rigo RP26 del modello Unico 2002-PF, relativi agli oneri deducibili per contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, debbano essere obbligatoriamente compilati anche nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia già completamente escluso dal reddito complessivo di lavoro dipendente ed assimilato, certificato nel CUD, i contributi complessivamente versati ed il percipiente non abbia altri contributi da far valere.
R. - Si premette anzitutto che il contribuente non ha altri contributi da far valere nell'ipotesi in cui gli è stato rilasciato dal sostituto d'imposta un CUD nel quale è stato compilato il punto 24 ed il punto 26 ma non è stato compilato il punto 25 (riservato all'indicazione dei "Contributi previdenza complementare non esclusi dall'imponibile di cui ai punti 1 e 2") e lo stesso contribuente non ha effettuato ulteriori versamenti per contributi relativi ad altre forme di previdenza integrativa.
In tal caso, conformemente a quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione dei due modelli di dichiarazione citati (pag. 30 del Mod. 730/2002 e pag. 39 del Mod. Unico 2002-PF, fascicolo 1) si ritiene che il contribuente o il soggetto che presta l'assistenza fiscale, non debba provvedere alla compilazione del rigo relativo ai contributi destinati alla previdenza complementare (rigo E25 del modello 730/2002 e rigo RP26 del modello Unico 2002-PF).
Nel quesito in esame, infatti, si prospetta una situazione nella quale il soggetto, tenuto alla presentazione della dichiarazione, ha, di fatto, già fruito del beneficio della deducibilità di tali oneri, mediante la loro non concorrenza alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. h), del TUIR, e non ha effettuato ulteriori versamenti, destinati a forme di risparmio individuale vincolate a finalità previdenziali.
Diversamente, qualora il contribuente sia in possesso di un CUD nel quale è stato compilato il predetto punto 25 da parte del sostituto d'imposta, oppure abbia effettuato ulteriori versamenti concernenti altre forme pensionistiche integrative, è tenuto alla compilazione dei righi in questione (E25 del Mod. 730/2002 ed RP26 del Mod. Unico 2002-PF).

1.10. Indicazione dell'indennizzo concesso per la restituzione del titolo autorizzatorio dell'esercizio commerciale e la conseguente cessazione dell'attività.
D. - Viene chiesto di sapere se l'indennizzo percepito nel 2001, a norma dell'art. 25, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), per la restituzione del titolo autorizzatorio relativo all'esercizio commerciale e la conseguente cessazione dell'attività (cosiddetta "rottamazione licenze commerciali") possa essere indicato nel quadro F, rigo F11, del Mod. 730/2002, evidenziando a colonna 1 il tipo di reddito "8", relativo alle indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi o debba essere necessariamente esposta nel quadro RM, sez. II, lett. "e" del modello Unico 2002-PF.
R. - Si ritiene che il predetto reddito, ancorché ricevuto in sostituzione di redditi che, in caso di prosecuzione dell'attività, avrebbero originato reddito di impresa, possa essere ugualmente dichiarato mediante l'utilizzo del modello 730/2002, al rigo F11, utilizzando il codice "8", qualora il percipiente, sia alla data odierna un soggetto che può utilizzare tale dichiarazione in quanto, ad esempio, divenuto dipendente o pensionato o, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, detto rapporto duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2002 e si conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio trasmessogli dal CAF.
Pertanto fermo restando che tale indennizzo potrà ugualmente essere esposto anche nella sez. II del quadro RM, righi da RM3 ad RM5, indicando a colonna 1 la lettera "e", si precisa che la prospettata collocazione anche all'interno del modello 730/2002, nel rispetto delle condizioni sopra descritte, sia da ritenersi corretta.

1.11. Indicazione nel quadro RR dei contributi previdenziali dovuti dagli esercenti attività di commercio al dettaglio di carni bovine e non versati per effetto della sospensione relativa alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina).
D. - Si chiede di sapere come vadano indicati i contributi previdenziali dovuti dagli esercenti attività di commercio al dettaglio di carni bovine ma non versati per effetto della sospensione relativa alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina), ai fini della corretta compilazione del quadro RR, "Contributi previdenziali", del Mod. Unico 2002-PF.
R. - Gli esercenti attività di commercio di carni bovine tenuti alla compilazione del modello Unico 2002-PF devono indicare i contributi previdenziali dovuti (contributi fissi), ma non versati, per effetto della sospensione relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nel quadro RR, sezione I, rigo RR6. In questo rigo, infatti, va esposto il totale dei contributi versati sul reddito minimale da parte di artigiani e commercianti.
Si ritiene che anche i medesimi contributi non versati, perché oggetto di sospensione a causa del citato evento, debbano comunque essere evidenziati nel rigo in questione, conformemente a quanto precisato nella circolare INPS n. 87 del 3 maggio 2002.

1.12. Imposta sostitutiva determinata con la formula dell'equalizzatore.
D.
- Si chiede di conoscere come debba essere esposta nel quadro RT del modello Unico 2002-PF, riservato alle persone fisiche, l'imposta sostitutiva in caso di plusvalenza o il credito d'imposta virtuale in caso di minusvalenza, ricavati con la formula dell'equalizzatore.
R. - Per la determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, realizzate nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 3 agosto 2001, il D.M. 4 agosto 2000 prevede l'applicazione del meccanismo dell'equalizzatore.
Pertanto, sui titoli e sugli altri strumenti finanziari indicati all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR e possedute per un periodo superiore a dodici mesi, deve essere applicata la formula dell'equalizzatore per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta.
L'applicazione della suddetta formula consente di determinare direttamente l'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze ovvero il "credito d'imposta virtuale" in caso di minusvalenze, conseguiti entro il 3 agosto 2001.
Una volta calcolata con il meccanismo dell'equalizzatore l'imposta sostitutiva dovuta, è possibile determinare la plusvalenza relativa moltiplicando il risultato della formula per cento e dividendo il prodotto per 12,50. Nell'ipotesi di un "credito d'imposta virtuale" applicando lo stesso criterio di calcolo si determina la minusvalenza.
Per una corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi delle operazioni soggette ad equalizzatore è opportuno ricavare, attraverso il calcolo sopra indicato, le plusvalenze o le minusvalenze e successivamente indicarle rispettivamente al punto RT21 o RT22, nella sezione II-B del quadro RT del modello Unico 2002 PF, 2 fascicolo, compilando i successivi punti come previsto nelle istruzioni.
A titolo esemplificativo vengono proposti degli esempi di calcolo sulla base di alcune fattispecie che si possono verificare.
A) Ipotesi in cui il contribuente dichiara plusvalenze e minusvalenze (sia "equalizzate" sia "non equalizzate")
A.1) Nell'ipotesi di un risultato positivo dalla formula dell'equalizzatore di euro 10,00 equivalenti ad una plusvalenza di 80,00 (10x100/12,50) e una plusvalenza "non equalizzata" di euro 200,00, determinata da un totale corrispettivi di 1200,00 e un totale costi di 1000,00, tali valori saranno indicati ai seguenti punti del quadro RT, sez. II-B:
- punto RT 21, nel totale corrispettivi sarà riportata la somma composta dalla plusvalenza relativa ai titoli ai quali si applica l'equalizzatore e i corrispettivi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore conseguiti nell'anno, per complessivi (1200 + 80) 1280
- punto RT 22, il totale dei costi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore sostenuti, pari a 1000
- punto RT 23, le plusvalenze imponibili (RT21-RT22) da indicare in colonna 2, pari a 280
- punto RT 26, la differenza tra il punto RT23 e RT24 + RT25 (pari a 0 nell'esempio) 280
- punto RT 27, l'imposta sostitutiva dovuta, pari al 12,50% di RT26 35
- punto RT29, l'imposta sostitutiva a debito 35
A.2) Nell'ipotesi di un "credito d'imposta virtuale", ricavato dalla formula dell'equalizzatore di euro 20,00 equivalenti ad una minusvalenza di 160,00 (20x100/12,50) e una plusvalenza "non equalizzata" di euro 200,00, determinata da un totale corrispettivi di 1200,00 e un totale costi di 1000,00, tali valori saranno indicati ai seguenti punti del quadro RT, sezione II-B:
- punto RT 21, il totale dei corrispettivi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore conseguiti nell'anno, pari a 1200
- punto RT 22, nel totale dei costi, sarà riportata la somma composta dalla minusvalenza relativa ai titoli ai quali si applica l'equalizzatore e i costi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore sostenuti per complessivi (160 + 1000) 1160 - punto RT 23, le plusvalenze imponibili (RT21-RT22) da indicare in colonna 2, pari a 40
- punto RT 26, la differenza tra il punto RT23 e RT24 + RT25 (pari a 0 nell'esempio) 40
- punto RT 27, l'imposta sostitutiva dovuta, pari al 12,50% di RT26 5
- punto RT29, l'imposta sostitutiva a debito 5
A.3) Nell'ipotesi di un risultato positivo dalla formula dell'equalizzatore di euro 10,00 equivalenti ad una plusvalenza di 80,00 (10x100/12,50) e una minusvalenza "non equalizzata" di euro 200,00 determinata da un totale corrispettivi di 1000,00 e un totale costi di 1200,00, tali valori saranno indicati ai seguenti punti del quadro RT, sez. II-B:
- punto RT 21, nel totale corrispettivi sarà riportata la somma composta dalla plusvalenza relativa ai titoli ai quali si applica l'equalizzatore e i corrispettivi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore conseguiti nell'anno, per complessivi (80 +1000) 1080
- punto RT 22, il totale dei costi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore sostenuti, pari a 1200
- punto RT 23, le minusvalenze (RT22-RT21) da indicare in colonna 1 pari a 120, mentre in colonna 2 sarà indicato 0
Nella sezione "Minusvalenze" non compensate:
- punto RT 32, le minusvalenze non compensate nell'anno, da indicare in colonna 5, pari a 120
A.4) Nell'ipotesi di un "credito d'imposta virtuale" ricavato dalla formula dell'equalizzatore di euro 20,00 equivalenti ad una minusvalenza di 160,00 (20x100/12,50) e una minusvalenza "non equalizzata" di euro 200,00 determinata da un totale corrispettivi di 1000,00 e un totale costi di 1200,00, tali valori saranno indicati ai seguenti punti del quadro RT, sezione II-B:
- punto RT 21, il totale dei corrispettivi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore sostenuti nell'anno, pari a 1000
- punto RT 22, nel totale dei costi sarà riportata la somma composta dalla minusvalenza relativa ai titoli ai quali si applica l'equalizzatore e i costi relativi ai titoli ai quali non si applica l'equalizzatore sostenuti per complessivi (160 + 1200) 1360
- punto RT 23, le minusvalenze (RT22-RT21) da indicare in colonna 1 pari a 360, mentre in colonna 2 sarà indicato 0
Nella sezione "Minusvalenze" non compensate:
- punto RT 32, le minusvalenze non compensate nell'anno, da indicare in colonna 5, pari a 360
B) Ipotesi in cui il contribuente dichiara solo plusvalenze e minusvalenze"equalizzate".
B.1) Nell'ipotesi di un risultato positivo dalla formula dell'equalizzatore di euro 50,00 equivalenti ad una plusvalenza di 400,00 (50x100/12,50) e non vi sono plusvalenze o minusvalenze "non equalizzate", la sezione II-B del quadro RT sarà compilata come di seguito descritto:
- punto RT 21, la plusvalenza ricavata, pari a 400
- punto RT 22, nel totale dei costi,sarà riportato 0
- punto RT 23, le plusvalenze imponibili (RT21-RT22) da indicare in colonna 2, pari a 400
- punto RT 26, la differenza tra il punto RT23 e RT24 + RT25 (pari a 0 nell'esempio) 400
- punto RT 27, l'imposta sostitutiva dovuta, pari al 12,50% di RT26 50
- punto RT 29, l'imposta sostitutiva a debito 50
B.2) Nell'ipotesi di un "credito d'imposta virtuale" ricavato dalla formula dell'equalizzatore di euro 20,00 equivalenti ad una minusvalenza di 160,00 (20x100/12,50) e non vi sono plusvalenze o minusvalenze "non equalizzate", la sezione II-B del quadro RT sarà compilata come di seguito descritto:
- punto RT 21, nel totale dei corrispettivi sarà riportato 0
- punto RT 22, nel totale dei costi sarà riportata la minusvalenza ricavata, pari a 160
- punto RT 23, le minusvalenze (RT22-RT21) da indicare in colonna 1 pari a 160, mentre in colonna 2 sarà indicato 0
Nella sezione "Minusvalenze" non compensate:
- punto RT 32, le minusvalenze non compensate nell'anno, da indicare in colonna 5, pari a 160

1.13. Compilazione del modello Unico 2002-PF e del modello 730/2002 in presenza di dividendi esteri.
D.
- E' stato chiesto di conoscere in quale quadro del Mod. 730/2002 e del Mod. Unico 2002-PF vadano indicati gli utili di fonte estera percepiti nel corso del 2001.
R. - Nel modello 730, gli utili di fonte estera, percepiti mediante l'intervento di intermediari residenti, vanno indicati al rigo D3, colonna 1, del quadro D "Altri redditi", così come previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello, evidenziando il dividendo al lordo delle ritenute operate all'estero a titolo definitivo ed in Italia a titolo d'acconto. Le ritenute a titolo di acconto operate in Italia devono, inoltre, essere esposte a colonna 4 del medesimo rigo.
Si ricorda che l'importo del dividendo lordo è rilevabile al punto 9 e/o 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rilasciata dall'intermediario.
Al fine di consentire poi, al soggetto che presta assistenza fiscale, di calcolare il credito d'imposta spettante, previsto dall'art. 15 del TUIR, relativo alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, nel quadro F del modello 730/2002, sezione VII, al rigo F8 vanno riportati: a colonna 1, l'importo complessivo dei dividendi già indicati al rigo D3, colonna 1, ed a colonna 2 le imposte pagate all'estero nei limiti delle convenzioni.
Si precisa che nell'Appendice al modello 730/2002 sono riportate per ogni Paese, alla Tabella 11, le aliquote convenzionali massime applicabili ai fini del recupero del credito d'imposta per il tramite della dichiarazione.
Il credito spettante per le imposte definitivamente pagate all'estero, nel caso in cui con il Paese estero sia in vigore una convenzione con la quale viene stabilito un limite alla tassazione degli utili erogati a soggetti stranieri, ed il prelievo sia stato effettuato in misura superiore a tale limite, la maggiore imposta trattenuta potrà essere recuperata, non mediante la sua indicazione nella colonna 2 del predetto rigo F8, ma esclusivamente tramite la presentazione di un'apposita istanza di rimborso al Paese estero.
I medesimi redditi, in caso di compilazione del modello Unico 2002-PF, devono essere indicati, utilizzando il fascicolo 2 di tale modello, nel quadro RI, al rigo RI7, colonna 1, sempre al lordo delle imposte complessivamente corrisposte, mentre a colonna 3 devono essere indicate le ritenute d'acconto subite in Italia. Il credito d'imposta spettante, in questo caso è direttamente calcolato dal contribuente, seguendo le istruzioni poste in appendice al fascicolo 2, alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero" e va riportato nel rigo RN24 colonna 2.

1.14. Esclusione della possibilità di utilizzare il modello 730/2002 da parte dei produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA ed IRAP, in presenza dell'obbligo di presentazione del modello 770/2002 Semplificato quali sostituti d'imposta.
D. - E' stato chiesto di sapere se il produttore agricolo avente i presupposti per la presentazione del modello 730/2002 ed esonerato dalla presentazione delle dichiarazioni IVA ed IRAP, nel caso in cui abbia operato soltanto ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, da esporre nel modello 770/2002 Semplificato, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, la cui presentazione avviene separatamente rispetto al modello Unico 2002-PF, abbia la possibilità di presentare in luogo di tale ultimo modello dichiarativo il modello 730.
R. - Al riguardo si precisa che l'art. 13, comma 5, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, prevede che non possono adempiere agli obblighi dichiarativi mediante il modello 730 coloro che sono soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Tale preclusione è stata ribadita dalla circolare n. 10/E del 31 gennaio 2002, al punto 1.2, così come dalle istruzioni per la compilazione del modello 730/2002, al paragrafo 1.5.
Ciò premesso, si ritiene, atteso il testo letterale delle disposizioni di cui al D.M. n. 164 del 1999, che la sola circostanza di essere obbligato alla dichiarazione dei sostituti d'imposta precluda la possibilità di accedere all'assistenza fiscale tramite il modello 730, anche se la suddetta modifica legislativa da ultimo intervenuta al citato D.P.R. n. 322 del 1998, con effetto dal 1 gennaio 2002, ha suddiviso in due dichiarazioni distinte gli adempimenti dei sostituti d'imposta, impedendo al soggetto tenuto a presentare il modello 770 Semplificato di unificare tale modello ad Unico 2002-PF.

2. UNICO 2002-SP

2.1. Termini per la presentazione della dichiarazione e per l'effettuazione dei versamenti da parte di una società di persone estinta senza procedura di liquidazione.
D.
- Si chiede di sapere quando una società di persone, sciolta nel corso del 2001 senza la formale fase di liquidazione, dovrà presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed effettuare il versamento delle imposte eventualmente dovute.
R. - La normativa civilistica prevede lo scioglimento, anche di diritto, di una società con la conservazione, in capo agli amministratori, dei poteri relativi ai provvedimenti necessari per la liquidazione.
Nel caso prospettato, atteso che la società non intraprende la fase della liquidazione, ai fini della presentazione trovano applicazione i termini previsti dall'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e non dall'art. 5 del medesimo D.P.R. n. 322 del 1998, che disciplina, invece, le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni dovute nelle ipotesi di formale liquidazione.
Tale principio è stato, peraltro, già precisato con la circolare n. 101/E del 19 maggio 2000 (par. 12.3), in base alla quale le dichiarazioni delle società o associazioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (vale a dire, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e soggetti ad esse equiparati), estinte senza formale procedura di liquidazione, devono essere presentate entro gli ordinari termini di presentazione previsti per tali soggetti, che, in base alle suddette modifiche da ultimo intervenute, risultano essere entro il 31 luglio 2002 per il tramite di una banca o di un ufficio postale, qualora sia consentita tale modalità di presentazione, ovvero entro il successivo 31 ottobre in via telematica.
Si precisa che la predetta dichiarazione, relativa al periodo tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di scioglimento, deve essere presentata utilizzando il modello "Unico 2001-Società di persone ed equiparate", atteso che nel caso in esame la società non aveva il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.
Per quanto concerne i versamenti delle imposte dovute sulla base della predetta dichiarazione, l'art. 17 del citato D.P.R. n. 435 del 2001, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, stabilisce che il saldo dovuto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, da parte delle società o associazioni in esame, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2.2. Imposta sostitutiva per l'emersione del lavoro irregolare ai fini del reddito minimo per i soggetti non operativi (quadri RS ed RN).
D. - Si chiede di sapere se, nel caso di determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi, il reddito soggetto ad imposta sostitutiva per emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, debba essere indicato nel rigo RS23 del modello Unico 2002-SP insieme alle altre agevolazioni, quale, ad esempio, quella prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 383 del 2001.
R. - Com'è noto, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se non soddisfano le condizioni previste dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996.
Ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nell'art. 30, comma 1 della richiamata legge n. 724 del 1994, si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle percentuali previste nel comma 3 dello stesso art. 30 della citata legge n. 724/1994. Le società e gli enti considerati non operativi che non dichiarino un reddito minimo così determinato, sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.
Ciò premesso, poiché ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, si ritiene che il reddito agevolato in seguito ad emersione del lavoro irregolare ed assoggettato ad imposta sostitutiva, già indicato nel rigo RF49, colonna 2, o nel rigo RG26, colonna 2, deve essere riportato nel quadro RS del modello Unico 2002-SP, riservato alle società di persone ed equiparate, al rigo RS23, concernente l'"Importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito".
Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del predetto modello di dichiarazione, ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo RS22, colonna 5, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 2 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 2, "Riserve costituite prima della trasformazione", aumentata dell'importo del rigo RS23.
Le società di persone possono in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS23 e di rigo RN10).

2.3. Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (quadro RU).
D.
- I stato chiesto di conoscere, in materia di credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 (Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate), alla luce di quanto precisato nella risoluzione n. 120 del 18 aprile 2002, in quale modo sia possibile procedere all'imputazione a ciascun socio di una società di persone della quota del suddetto credito di imposta maturato in capo alla società.
R. - Al fine di permettere l'indicazione dei dati nel modello di dichiarazione Unico 2002-SP, secondo le precisazioni contenute nel citato documento di prassi, si dovrà procedere nel seguente modo.
La società di persone che intenda ripartire tra i soci tutto o parte del credito di imposta in oggetto in capo ad essa residuato al momento di presentazione della propria dichiarazione e risultante al rigo SV11 dello "Schema di calcolo del credito di imposta aree svantaggiate", riportato ad uso del contribuente a pag. 101 delle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002-SP, dovrà comprendere l'importo del credito attribuito ai soci nel rigo RU72, unitamente al credito già utilizzato in compensazione mediante Mod. F24, di cui al rigo SV10 del richiamato schema di calcolo.
Appare chiaro che, in tal caso, il residuo a riporto del credito in questione, indicato nel rigo RU73, colonna 3, del modello Unico 2002-SP, sarà costituito esclusivamente dal credito che la società intende riportare nei periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione Unico 2002, pari all'importo già indicato al rigo SV11 dello schema di calcolo citato (credito da riportare nel periodo successivo) diminuito di quanto ripartito ai soci.
Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito nella risoluzione richiamata, la società di persone provvederà a dare evidenza formale della ripartizione del credito ai soci, comunicando a questi ultimi l'importo del credito di imposta ad essi assegnato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Conseguentemente i soci, sulla base di tale comunicazione, acquisiranno nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata per utilizzarla in compensazione mediante modello F24; a tal fine dovranno compilare e conservare uno specifico "schema di calcolo del credito di imposta aree svantaggiate", riportando nel campo riservato all'indicazione del numero della struttura produttiva, il codice fiscale della società di persone partecipata e nel rigo SV8 del medesimo schema, l'importo del credito di imposta assegnato.
Qualora il socio detenga più partecipazioni in relazione alle quali abbia avuto in assegnazione il suddetto credito, dovrà compilare uno schema di calcolo per ogni partecipazione detenuta, avendo cura di riepilogare i dati richiesti nella sez. III e IV di uno solo dei predetti schemi.

2.4. Indennità per cessazione di rapporti di agenzia.
D.
- E' stato chiesto di conoscere come deve essere dichiarata l'indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia, percepita nel 2001, da una società di persone.
R. - Le indennità percepite dalle società di persone, a seguito di cessazione dei rapporti d'agenzia, sono considerate reddito d'impresa e determinate unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, come previsto dall'art. 6, comma 3, del TUIR.
Per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato l'art. 16, comma 1, lett. d) del TUIR, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone sono assoggettate a tassazione separata.
Considerato che l'art. 58 del TUIR non ha subito modifiche e continua a prevedere in modo espresso l'esclusione dal reddito d'impresa delle sole indennità di cessazione dei rapporti di agenzia spettanti alle persone fisiche, le società di persone continueranno a far concorrere al reddito tali compensi per competenza.
La circolare n. 57/E del 18 giugno 2001, intervenendo sul problema del coordinamento tra il disposto dei citati artt. 16 e 58 del TUIR, ha chiarito che le società di persone devono, al momento della percezione delle indennità in questione, poter optare per la tassazione in capo ai soci; questi ultimi, in applicazione del menzionato art. 16, potranno a loro volta assoggettare le predette indennità a tassazione separata ovvero farle concorrere al reddito complessivo.
Di conseguenza, le indennità in questione se percepite da una società di persone, dovranno essere comprese tra gli utili da indicare nel quadro RF "Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria" oppure nei componenti positivi da indicare nel quadro RG "Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata", del modello Unico 2002-SP, riservato alle società di persone ed equiparate.
Nell'ipotesi di scelta per la tassazione separata, l'importo dell'indennità per cessazione dei rapporti di agenzia da imputare ai singoli soci dovrà essere espressamente indicato nell'apposito prospetto da rilasciare ai soci, come descritto nel modello Unico 2002-SP (par. 23.4 delle istruzioni per la compilazione, pag. 75). Ciascun socio dichiarerà, poi, la parte di propria spettanza nel quadro RM del modello Unico 2002-PF.

3. UNICO 2002-ENC

3.1. Indicazione dei crediti d'imposta da parte dei Fondi pensione.
D.
- E' stato chiesto di conoscere come deve essere compilata, dai Fondi pensione che utilizzano il modello di dichiarazione Unico 2002-ENC, Enti non commerciali ed equiparati, la sezione V, del quadro RY, nell'ipotesi che risulti un credito d'imposta determinato da un risultato di gestione negativo e nel caso di eccessivo versamento dell'imposta sostitutiva rispetto alle imposte dovute.
R. - Da quest'anno, per effetto delle sostanziali modifiche introdotte dai decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47 e 12 aprile 2001, n. 168, al regime tributario dei fondi pensioni, è stata inserita un'apposita sezione, la quinta, nel quadro RY del modello Unico 2002-ENC, Enti non commerciali ed equiparati, dove devono essere evidenziati, per ogni linea di investimento, i risultati della gestione del fondo pensione.
I fondi pensione interessati all'utilizzo della quinta sezione del quadro RY, che sono distintamente indicati nelle istruzioni, qualora gestiscano più linee di investimento devono utilizzare un rigo per ciascuna linea di investimento da essi gestita.
In tal caso, il fondo pensione può optare per la compensazione del credito, derivante dal risultato negativo di una linea di investimento, pari all'11 per cento del risultato stesso, con il debito, derivante dal risultato positivo di un'altra linea di investimento, pari all'11 per cento del risultato conseguito.
Per ciascuna linea di investimento si può determinare un credito d'imposta, nei seguenti casi:
- se l'imposta sostitutiva dovuta è minore dei crediti d'imposta spettanti;
- se il versamento delle imposte sostitutive dovute per il periodo d'imposta 2001 è stato di importo superiore a quanto effettivamente dovuto.
Nel primo caso, come indicato nelle istruzioni, il credito d'imposta, è determinato dai maggiori valori indicati nei campi 7 e 16 rispetto alla somma delle varie imposte sostitutive dovute, indicate nei punti 13, 14 e 15 e l'importo indicato nel campo 10 (al netto dell'importo eventualmente accreditato ad altre linee di investimento, indicato nel campo 12).
L'importo di campo 17, derivante dall'operazione sopra indicata, è il credito d'imposta spettante che potrà essere riportato nel quadro RX, rigo RX10, colonna 4, per l'eventuale utilizzo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Nel secondo caso, il credito d'imposta è determinato, invece, dalla differenza tra quanto versato e le imposte sostitutive dovute. Tale credito dovrà essere indicato nel quadro RX, Sezione I "Utilizzo dei crediti e delle eccedenze" e più specificatamente nel rigo RX10, colonna 2.

4. UNICO-SC

4.1. Assegnazione agevolata di beni ai soci ex art. 3, comma 7, della legge n. 448/2001 (sez. VIII del quadro RY).
D.
- Viene chiesto di sapere se, nel caso di assegnazione agevolata di beni ai soci da parte di una società tenuta alla presentazione del Modello Unico 2002-SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, debba essere compilata la sezione VIII del quadro RY.
R. - Per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni, alle trasformazioni e, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art. 3, alle cessioni a titolo oneroso ai soci effettuate entro il 30 settembre 2002.
I soggetti che si avvalgono di tali disposizioni sono tenuti a compilare la Sezione VIII del quadro RY del Modello Unico 2002-SC, concernente la "Assegnazione o cessione agevolata di beni" e la "Trasformazione in società semplice", nella quale è determinata l'imposta sostitutiva dovuta, da versare nella misura del 40% entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio e il 16 maggio 2003.
Trattandosi di operazioni poste in essere nel 2002, per i contribuenti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare le operazioni richiamate dovranno essere esposte nella dichiarazione Unico 2003 relativa all'anno d'imposta 2002, nella quale dovrà essere compilata una sezione analoga a quella del quadro RY del modello 2002.
La sezione VIII del quadro RY del Modello Unico 2002-SC deve quindi essere compilata da quei soggetti che si avvalgano delle disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 3 ed il cui esercizio si chiuda precedentemente al 31 dicembre 2002, come nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, di cessazione o liquidazione.
Relativamente alle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, si precisa che se l'esercizio si chiude prima del 30 settembre 2002 (ad esempio, 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002), la sezione VIII dovrà essere compilata per le sole operazioni poste in essere prima della fine dell'esercizio stesso (nell'esempio sopra indicato, quelle poste in essere entro il 30 giugno 2002). Le operazioni effettuate successivamente a tale data saranno oggetto della dichiarazione Unico 2003.
Ovviamente, le società che hanno l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 2002 ed il cui periodo d'imposta termina precedentemente al 31 dicembre 2002, con riferimento alle operazioni in oggetto, dovranno compilare esclusivamente la Sezione VIII del Modello Unico 2002-SC. Analoghe considerazioni valgono per i soggetti tenuti a compilare la Sezione V del quadro RY del Modello Unico 2002-SP, riservato alle società di persone ed equiparate.

5. IRAP

5.1. Compilazione del quadro IQ nel caso di attività sia agricola che di agriturismo.
D.
- Si chiede di conoscere se il contribuente che compila la sezione III del quadro IQ del Modello Unico 2002-PF, nel caso in cui sia stata svolta sia attività agricola che attività di agriturismo alle quali corrisponde un valore della produzione positivo ed uno negativo, pur compilando due distinti quadri IQ, possa riportare il valore della produzione negativo del secondo modello nella complessiva ripartizione regionale del primo modello.
R. - I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo che si sono avvalsi del regime forfetario, compilano la sezione III del Modello Unico 2002-PF, quadro IQ, cumulando i dati delle due attività.
Tuttavia, come precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione, non è però possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi, stante i diversi presupposti impositivi su cui le due attività si basano, per cui il contribuente dovrà obbligatoriamente compilare due distinti quadri IQ e riportare nel rigo IQ38, colonna 1, il solo dato positivo.
Successivamente il contribuente, nel momento in cui procederà alla ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione, dovrà riportare in colonna 2, dei righi da IQ69 a IQ89, separatamente dai valori della produzione positivi, anche l'importo del valore negativo del rigo IQ26 del secondo modello.
In questo caso, pertanto, invece di procedere alla compilazione di distinte sezioni VII per la ripartizione regionale del valore della produzione, potrà esserne utilizzata anche solo una di tali sezioni, semprechè venga data distinta evidenziazione dei valori.
Si rappresenta, altresì, che detta modalità di compilazione è stata espressamente prevista nelle specifiche tecniche del modello Unico 2002-PF, quadro IQ, in corrispondenza del rigo-colonna IQ069002.

6. IVA

6.1. Utilizzo in compensazione di credito IVA in misura superiore a quella spettante. Modalità di compilazione delle dichiarazioni interessate.
D.
Viene chiesto di conoscere quali siano le modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 nel caso in cui sia stato utilizzato in compensazione nell'anno 2001 un credito IVA in misura superiore a quella successivamente emergente dalla dichiarazione IVA/2001 relativa all'anno 2000.
Viene inoltre precisato che il contribuente, per sanare l'errore commesso, ha provveduto a versare nel corso dell'anno 2001, mediante modello F24, l'importo corrispondente al maggior credito utilizzato in compensazione, maggiorato degli interessi e con il contestuale versamento della relativa sanzione prevista per l'omesso versamento.
R. - Nell'ipotesi prospettata, in cui al contribuente risulti dalla dichiarazione dell'anno precedente (nel caso in esame trattasi della dichiarazione IVA/2001 relativa all'anno 2000) un credito inferiore a quello utilizzato in compensazione nell'anno 2001 - per effetto, ad esempio, dell'adeguamento da parte del contribuente agli studi di settore in sede di compilazione della predetta dichiarazione - e lo stesso contribuente abbia successivamente effettuato un versamento per l'importo corrispondente al maggior credito utilizzato in compensazione, il contribuente dovrà anzitutto attenersi al principio inderogabile secondo il quale i versamenti integrativi d'imposta devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta cui i medesimi si riferiscono, non rilevando l'anno in cui questi vengono di fatto effettuati, così come precisato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale in corrispondenza dello specifico rigo previsto nel quadro VL. Tali versamenti andranno così ad aumentare l'eventuale IVA a credito emergente dalla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati indicati nella sezione 1 dello stesso quadro VL e quindi anche il credito finale IVA da computare in detrazione nell'anno successivo o da compensare in F24.
Ne consegue che tali versamenti integrativi, relativi al maggior credito erroneamente utilizzato, eseguiti utilizzando il codice tributo 6099 relativo all'anno precedente cui si riferiscono (anno 2000 nell'esempio in esame), dovevano essere indicati nel rigo VL31 della dichiarazione IVA/2001 relativa all'anno 2000, ancorché effettuati nell'anno 2001.
Pertanto, tenendo conto di tale indicazione, e a maggior chiarimento di quanto precisato nella circolare n. 101/E del 19 maggio 2000, nella dichiarazione relativa all'anno successivo (cioè dichiarazione IVA/2002 relativa al 2001 nell'ipotesi considerata), il contribuente dovrà indicare nel rigo VL22 (corrispondente al credito IVA risultante dalla dichiarazione 2000 che è stato compensato nel modello F24) l'intero importo del credito utilizzato in compensazione nel corso del 2001, comprensivo quindi della parte utilizzata in eccesso e successivamente riversata.
Nel rigo VL26 di quest'ultima dichiarazione (relativo al credito risultante dalla dichiarazione dell'anno 2000) dovrà altresì essere indicato il credito riportato in detrazione o in compensazione nel 2001 come risultante dal rigo VX5 della dichiarazione IVA relativa all'anno 2000 o dal corrispondente rigo del quadro RX di Unico/2001, per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata.
Qualora il contribuente non abbia indicato i dati relativi al versamento integrativo con le modalità sopra indicate nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2000, avendo già presentato tale dichiarazione al momento in cui si è verificato l'errore, dovrà presentare nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni - e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2001 - una dichiarazione integrativa della dichiarazione relativa all'anno 2000 con l'esatta indicazione di tale dato nei sensi sopra illustrati.
I principi sopra enunciati devono ritenersi applicabili in tutti i casi analoghi in cui si verifichi la regolarizzazione, in sede di dichiarazione annuale con codice tributo 6099, degli errori commessi da parte del contribuente mediante versamenti integrativi d'imposta (ad esempio, regolarizzazione a seguito di utilizzo del plafond in misura eccedente rispetto a quella spettante - cosiddetto "splafonamento").

6.2. Adeguamento ai parametri ed agli studi di settore (quadro VA, rigo VA41).
D.
- Viene chiesto di sapere se il rigo VA41 della dichiarazione IVA/2002 (relativo ai maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore per l'anno 2000) debba essere compilato esclusivamente dai contribuenti che si sono adeguati per tale anno, ai fini IVA, ai parametri o agli studi di settore "fuori dichiarazione" ovvero anche da coloro che si sono adeguati in sede di dichiarazione annuale IVA/2001.
R. - Le istruzioni della dichiarazione IVA/2002 precisano che nel rigo VA41 deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello risultante dalle operazioni registrate nel 2000. Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2001 ma all'anno precedente.
Le istruzioni precisano, inoltre, che da quest'anno non è più possibile adeguarsi ai parametri o agli studi di settore in sede di dichiarazione annuale. Pertanto, l'adeguamento per il 2001 ai parametri o agli studi di settore deve essere effettuato esclusivamente "fuori dichiarazione" mediante il versamento della maggiore imposta dovuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2001, utilizzando lo specifico codice-tributo.
Per quanto riguarda l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore relativi all'anno 2000, il contribuente, come descritto nelle istruzioni al rigo VA42 della dichiarazione IVA/2001 (pag. 26), poteva adeguarsi in dichiarazione - compilando tale rigo ed includendo i predetti importi nel quadro VE - ovvero adeguarsi fuori dichiarazione versando in tal caso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2000 la maggiore imposta dovuta.
La compilazione del rigo VA41 della dichiarazione IVA/2002 è pertanto obbligatoria per i soli contribuenti che si sono adeguati per l'anno d'imposta 2000 "fuori dichiarazione".

6.3. Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF). Compilazione del rigo VF12.
D.
- Viene chiesto di conoscere se l'ammontare degli acquisti relativi ad operazioni rientranti nel regime speciale previsto per i rivenditori di beni usati, disciplinato dal D.L. n. 41/1995, deve essere compreso nel rigo VF12 del modello di dichiarazione IVA/2002 relativa all'anno 2001 al netto ovvero al lordo dell'imposta.
R. - Il rigo VF12 del modello IVA/2002 è destinato a comprendere, oltre agli acquisti oggettivamente non imponibili, anche quelli effettuati nell'ambito di applicazione di regimi speciali in forza dei quali l'IVA è determinata mediante l'applicazione del metodo base da base (regime delle agenzie di viaggio, regime dei beni usati). In particolare, per quanto concerne gli acquisti effettuati nell'ambito del regime dei beni usati oggetto del quesito, si ricorda che gli acquisti vengono registrati, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge n. 85 del 1995, nei registri previsti dallo stesso articolo al lordo dell'eventuale imposta e, nei casi di acquisto da soggetti che applicano lo stesso regime del margine, le relative fatture recano l'indicazione del corrispettivo comprensivo dell'imposta a norma del comma 1 dello stesso art. 38 del D.L. n. 41/95. Pertanto, considerato che sussistono ipotesi in cui non è possibile individuare i costi al netto della relativa imposta, gli importi da indicare nel rigo VF12 della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui detti costi sono stati annotati nei registri previsti dal citato art. 38, possono essere esposti al lordo dell'IVA, non assumendo comunque rilevanza in tal caso l'imposta ai fini della detrazione.

6.4. Applicazione occasionale del regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF).
D.
- Sempre in relazione al rigo VF12, viene chiesto di sapere se in tale rigo devono essere riportati anche gli acquisti di beni usati effettuati da parte di soggetti che applicano occasionalmente il regime del margine e se per tali operazioni sussiste l'obbligo di annotazione in un apposito registro.
R. - In base alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 4, del D.L. n. 41 del 1995, coloro che effettuano operazioni rientranti nel regime del margine, anche se in via occasionale, non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto. Pertanto anche i predetti soggetti sono tenuti a ricomprendere nel rigo VF12 gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine.
Quanto poi alle modalità di annotazione degli acquisti da parte dei predetti soggetti, si ricorda quanto precisato in proposito dalla circolare n. 177/E del 22 giugno 1995, al punto 4.1.2. Con la predetta circolare è stato chiarito che nelle particolari ipotesi di cessioni di beni rientranti nel regime del margine, effettuate occasionalmente da soggetti che non esercitano per professione abituale il commercio di beni usati, "gli elementi necessari per l'individuazione del margine e il margine risultante devono essere distintamente indicati nel registro usualmente utilizzato dal cedente nell'esercizio della propria attività, ossia quello di cui all'art. 23 o di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972" in luogo degli appositi registri di carico-scarico di cui all'art. 38 del DL n. 41 del 1995.

6.5. Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF). Acquisti da comprendere nel rigo VF12.
D.
- Viene chiesto di sapere in quali righi del quadro VF i soggetti operanti nel regime del margine sono tenuti ad indicare gli acquisti di beni ceduti da soggetti che non hanno diritto a detrarre la relativa imposta (operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies) del D.P.R. n. 633 del 1972) ovvero che sulla base di specifiche norme hanno operato la detrazione dell'imposta in misura ridotta.
R. - Poiché i predetti acquisti sono comunque relativi a beni la cui cessione è soggetta al regime speciale del margine, essi devono sempre essere ricompresi nel rigo VF12.

6.6. Regime speciale per la rivendita di beni usati (quadro VF). Detrazione dell'imposta afferente gli acquisti in caso di applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
D. - Un contribuente che applica il regime speciale per la rivendita di beni usati e che abbia, in relazione a singole cessioni, applicato l'imposta nei modi ordinari può, ai sensi del comma 4 dell'art. 36 del D.L. n. 41/1995, detrarre l'imposta afferente gli acquisti dei beni oggetto di tali cessioni con riferimento al momento di effettuazione di queste ultime.
In quali righi del quadro VF deve essere indicato, ai fini della detrazione, l'ammontare degli acquisti di detti beni, nell'ipotesi in cui le cessioni alle quali si riferiscono siano effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono stati effettuati i predetti acquisti?
R. - Nell'ipotesi di soggetto che adotta il regime del margine e applica, per talune cessioni, l'imposta nei modi ordinari ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del D.L. n. 41/1995, è ammessa la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti solo con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata al regime ordinario e previa annotazione nel registro previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, qualora l'acquisto e la corrispondente cessione siano stati effettuati in periodi d'imposta diversi, l'ammontare dell'acquisto dovrà essere compreso nel rigo VF12 della dichiarazione relativa all'anno in cui questo è stato annotato, in quanto non detraibile; nella dichiarazione invece relativa al periodo d'imposta nel quale è stata effettuata la corrispondente cessione in regime ordinario IVA, che costituisce il presupposto per la detrazione dell'imposta dei relativi acquisti, l'ammontare dell'operazione passiva va indicato sia in corrispondenza della relativa aliquota (righi da VF1 a VF9) ai fini della detrazione, sia nel rigo VF18 (imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2001) per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF12 della precedente dichiarazione.
Si ricorda che nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata effettuata la cessione in regime ordinario IVA deve essere data la comunicazione prevista dal comma 3, dell'art. 36, del D.L. n. 41/1995, barrando la casella prevista nel rigo VA43 della dichiarazione IVA/2002.

6.7. Modalità di compilazione del quadro VH nell'ipotesi di recupero dell'eccedenza di versamento relativa ad una liquidazione periodica precedente.
D.
- Viene chiesto di conoscere quali siano le modalità di compilazione del quadro VH nell'ipotesi in cui un'eccedenza di versamento IVA, relativa ad una liquidazione periodica, sia stata recuperata in sede di compilazione di una dichiarazione periodica relativa ad un periodo di liquidazione successivo. In particolare si chiede se il maggior credito o il minor debito emergente dalla predetta dichiarazione periodica debba essere compreso nel rigo del quadro VH relativo al periodo in cui è stata recuperata la predetta eccedenza.
R. - Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del quadro VH, in detto quadro deve essere sempre indicata, per ciascun periodo di liquidazione (mese o trimestre), l'imposta a debito ovvero a credito risultante per il periodo di competenza sulla base delle liquidazioni effettuate. Pertanto, qualora sia stata recuperata, in sede di presentazione di una dichiarazione periodica, un'eccedenza di versamento effettuato con Mod. F24 relativamente ad un periodo precedente, non si deve tenere conto, nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui è stata recuperata detta eccedenza, del maggior credito o del minor debito emergente dalla dichiarazione periodica stessa rispetto al credito o debito risultante dalla corrispondente liquidazione.

7. VERSAMENTI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI

7.1. Modalità di arrotondamento per i versamenti in un'unica soluzione nel caso di dichiarazione redatta in lire.
D.
- Si chiede di conoscere, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi Unico 2002 venga redatta in lire, se gli importi ivi indicati che devono essere versati in unica soluzione devono essere convertiti in euro con arrotondamento all'unità o ai centesimi di euro.
R. - Al riguardo la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 ha precisato, al paragrafo 4.1, che in considerazione del fatto che dal 1 gennaio 2002 la delega di versamento (modello F24) deve essere compilata esclusivamente in euro, occorre "garantire omogeneità di arrotondamento per tutti gli importi provenienti dalle dichiarazioni fiscali", siano esse redatte in lire che in euro.
Pertanto, anche nel caso in cui le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA, siano redatte in lire, gli importi ivi indicati, da versare in un'unica soluzione, devono essere convertiti in euro con arrotondamento all'unità.
Tale indicazione si rinviene, altresì, nelle istruzioni per la compilazione del quadro RX del Mod. Unico 2002, le quali prevedono che gli importi da indicare in esso devono essere arrotondati all'unità di euro.
Infatti, proprio in considerazione della circostanza che, dal 1 gennaio 2002, i versamenti diretti, previo utilizzo del modello F24, possono essere eseguiti solo in euro, si è pervenuti alla predisposizione del quadro RX in un'unica valuta per consentirne un più agevole utilizzo in prosieguo; a tal fine le relative istruzioni sono state concepite in modo da guidare il contribuente nelle necessarie operazioni di conversione dalla lira all'euro.
Analogo criterio ha già trovato applicazione in tema di versamenti periodici IVA eseguiti nel 2002 e derivanti da dichiarazioni redatte in lire relative all'ultimo mese o trimestre del 2001, i cui importi, come precisato dalla medesima circolare (par. 5.2), devono essere indicati in euro nel modello F24, con arrotondamento all'unità.

7.2. Modalità di calcolo dell'acconto IRPEF nel caso di dichiarazione redatta in lire.
D.
- Si chiede di poter conoscere le modalità per il calcolo dell'acconto IRPEF, nel caso di redazione della dichiarazione dei redditi in lire, anche al fine della verifica del limite di 103,00 euro, stabilito dall'art. 2, comma 3, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, per la determinazione del versamento dell'acconto in due rate o in unica soluzione.
R. - Qualora il contribuente scelga di redigere la dichiarazione dei redditi in lire, dovrà effettuare in tale valuta anche tutti i calcoli inerenti la determinazione delle imposte oggetto di versamento derivanti dalla dichiarazione.
Pertanto, una volta determinate in lire le somme dovute, il contribuente dovrà procedere alla loro conversione in euro, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia ed illustrati nella circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 e nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni, atteso che dal 1 gennaio 2002 i versamenti, le compensazioni ed i rimborsi possono essere eseguiti esclusivamente in euro.
Quindi, anche riguardo alla determinazione dell'acconto, se la dichiarazione è redatta in lire occorrerà applicare le percentuali dovute agli importi espressi nella medesima valuta.
Le somme risultanti dovranno poi, al momento del versamento, essere convertite in euro, con arrotondamento ai centesimi.
Ad esempio:
Unico 2002-PF, rigo RN28 = lire 10.000.000
98% (acconto dovuto) di lire 10.000.000 = lire 9.800.000
40% di lire 9.800.000 = lire 3.920.000: 1936,27 = euro 2.024,51
(1Ş rata di acconto da versare, in quanto tale importo è superiore a euro 103,00)
60 % di lire 9.800.000 = lire 5.880.000: 1936,27 = euro 3.036,77
(2Ş rata di acconto da versare)
Totale acconti dovuti: euro 2.024,51 + euro 3.036,77 = euro 5.061,28
Si ritiene, tuttavia, che il contribuente possa, ove lo reputi più semplice, determinare l'acconto dovuto nonché l'importo delle rate in cui esso dovrà eventualmente essere suddiviso, effettuando i relativi calcoli direttamente in euro, con arrotondamento ai centesimi, anche in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 18 gennaio 2002, ha assicurato tolleranza per eventuali differenze causate da errati arrotondamenti nelle conversioni dalla lira all'euro.
Tale soluzione, peraltro, sembra condurre allo stesso risultato sopra indicato, come è dimostrato dal seguente calcolo applicato al medesimo esempio sopra esposto:
Unico 2002-PF, rigo RN28 =lire 10.000.000:1936,27= euro 5.164,57
98% (acconto dovuto) di euro 5.164, 57 = euro 5.061,28
40% di euro 5.061,28 = euro 2.024,51
(1Ş rata di acconto da versare, in quanto tale importo è superiore a euro 103,00)
60% di euro 5.061,28 = euro 3.036, 77
(2Ş rata di acconto da versare)
Totale acconti dovuti: euro 2.024,51+ euro 3.036,77 = euro 5.061,28.

7.3. Modalità di compilazione della sezione III del quadro RX.
D. - I stato chiesto di conoscere se i crediti di imposta che provengono dalla sezione III del quadro RX del modello Unico 2001, devono essere riportati nell'analoga sezione III del quadro RX del modello Unico 2002 ai fini del successivo utilizzo.
R. - La sezione III del quadro RX del modello di dichiarazione Unico 2002 è dedicata, come precisato nelle relative istruzioni, alla gestione delle eccedenze di versamento e/o dei crediti derivanti dal precedente periodo d'imposta che non possono confluire o che non trovano più collocazione nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne il recupero mediante la compensazione od il rimborso.
E' il caso, ad esempio, del contribuente che non sia più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello Unico 2002. In tale ipotesi, infatti, il riporto di un'eccedenza ed il relativo utilizzo non troverebbe più collocazione nell'ambito della dichiarazione ed al contribuente verrebbe di fatto precluso il conseguente utilizzo in compensazione o il recupero mediante rimborso.
Altro caso che può presentarsi è quello relativo ad una rettifica a favore del contribuente per eccedenza di versamento ma la dichiarazione non prevede più l'indicazione dei tributi da cui provengono le eccedenze stesse, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive.
Attraverso la compilazione della sezione III del quadro RX, quindi, si consente al contribuente di riportare le eccedenze provenienti dalla precedente dichiarazione, precisandone la parte già compensata fino al momento di presentazione della dichiarazione Unico 2002 e quella che residua ancora da compensare o di cui si vuole chiedere il rimborso.
A completamento di quanto illustrato nelle istruzioni, si precisa che nella colonna 2 della predetta sezione devono essere compresi anche gli eventuali crediti residui da compensare già indicati nella colonna 6 della corrispondente sezione III del modello Unico 2001.

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