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Circolare Agenzia Entrate n. 51 del 17/09/2007

Soggetti non residenti - Richiesta di rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis 1, lett. c) e d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278
Circolare Agenzia Entrate n. 51 del 17/09/2007

Con sentenza del 14 settembre 2006, relativa alla Causa C-228/05, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto illegittime le disposizioni di cui all'articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che limitavano il diritto alla detrazione dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc., di autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli, nonché in relazione ad una serie di spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti).
Al fine di disciplinare le modalità per il recupero dell'imposta non detratta, è stato emanato il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha dettato particolari regole per dare attuazione alla sentenza sopra richiamata.
In particolare, è stata prevista la possibilità di presentare istanza di rimborso tramite procedura telematica, determinando l'ammontare dell'importo da chiedere in restituzione mediante applicazione delle percentuali forfetarie di detrazione individuate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007.
Inoltre, per i contribuenti che non intendano adeguarsi alla percentuali forfetarie di cui sopra, è data la possibilità di determinare analiticamente l'IVA da chiedere a rimborso, in relazione all'inerenza all'attività esercitata dei beni e servizi in parola. In tal caso, l'istanza deve essere presentata secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti circa le modalità con cui i soggetti non residenti, che non si sono identificati direttamente e che non hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, possono presentare istanza di rimborso dell'IVA assolta in relazione agli acquisti di cui all'oggetto.
Preliminarmente, giova precisare che nessuna preclusione sussiste circa la possibilità per i soggetti sopra richiamati di chiedere il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 633 del 1972, così come previsto dal citato decreto legge 15 settembre 2006, n. 258. Diversamente, infatti, verrebbe a determinarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti residenti, compresi quelli non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia, ammessi alla procedura, e i soggetti non residenti diversi dai precedenti.
Ovviamente, al fine di avvalersi della possibilità di richiedere il rimborso IVA ai sensi del più volte citato decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, i soggetti in argomento devono soddisfare le condizioni individuate dall'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, attuativo dell'ottava e della tredicesima Direttiva comunitaria in tema di rimborsi per i soggetti passivi non residenti.
Con riferimento, poi, alle modalità con cui i predetti soggetti possono accedere al rimborso in esame, si ritiene che queste debbano rispondere alla duplice esigenza di rendere il meno oneroso possibile l'espletamento della richiesta da parte degli interessati nonché di garantire all'amministrazione finanziaria un adeguato controllo circa la spettanza dello stesso.
Per tale motivo, i soggetti non residenti, non identificati direttamente e senza rappresentante fiscale in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti di cui sopra utilizzando l'apposito modello approvato con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007, da presentare secondo le modalità individuate dall'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e dal decreto del Ministero delle Finanze 20 maggio 1982, n. 2672, entro il termine speciale stabilito per l'invio del modello summenzionato.
Al riguardo, si rammenta che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 è stata attribuita al Centro Operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi IVA ai non residenti.
Pertanto, la richiesta di rimborso de qua dovrà essere presentata direttamente, ovvero mediante servizio postale, al Centro Operativo di Pescara, ordinariamente preposto all'effettuazione dei rimborsi IVA ai non residenti ed ai connessi controlli, allegando gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione e un'attestazione rilasciata dall'Amministrazione dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto d'imposta del richiedente, semprechè tali documenti non siano già stati consegnati all'amministrazione finanziaria.

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