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Circolare Agenzia Entrate n. 57 del 25.09.2008

Razionalizzazione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale - articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Circolare Agenzia Entrate n. 57 del 25.09.2008

INDICE
PREMESSA
1. INQUADRAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE (CENNI)
2. IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
2.1 Ambito di applicazione dell’articolo 175 del Tuir
2.2 Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile
3. IL CONFERIMENTO D’AZIENDA
3.1 Ambito di applicazione dell’articolo 176 del Tuir
3.2 Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale
3.3 Il nuovo regime di imposizione sostitutiva per i conferimenti d’azienda
3.3.1 Ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva
3.3.2 Coordinamento con il regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo, 1, comma 48, della legge finanziaria 2008
3.3.3. Coordinamento con le agevolazioni spettanti per le operazioni di aggregazione aziendale
3.3.4. Esercizio e perfezionamento dell’opzione
3.3.5 Le aliquote dell’imposta sostitutiva
3.3.6 Effetti dell’esercizio dell’opzione
3.3.7 Periodo di sorveglianza
3.4 Effetti del regime di neutralità in capo al conferente e al conferitario
4. LE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE
4.1 Il regime ordinario delle operazioni di fusione e scissione
4.2 Il principio di neutralità
4.3 Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva
5. L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA AI DISALLINEAMENTI PREGRESSI
6. L’IRAP E LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PREMESSA
L’articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito, legge finanziaria 2008) ha modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale contenuta negli articoli 172, 173, 175 e 176 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Oltre ad aver innovato e razionalizzato la disciplina delle operazioni di conferimento d’azienda, la legge finanziaria 2008, al fine di favorire il riavvicinamento del reddito imponibile all’utile di bilancio, ha introdotto, in relazione alle operazioni di conferimento d’azienda, di fusione e di scissione, realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle suddette operazioni.
L’opzione per l’applicazione dell’imposta, che è sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è stata posta in essere l’operazione di riorganizzazione aziendale o, al più tardi, nella dichiarazione relativa all’esercizio successivo.
In via transitoria, l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Per definire le modalità di esercizio e gli effetti di tale opzione, il menzionato comma 47 rinvia ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 25 luglio 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008.

1. INQUADRAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE (CENNI)
Il conferimento è l’operazione mediante la quale un soggetto (cd. conferente) trasferisce (apporta) un bene o un servizio ad una società o ente (cd. conferitario) ricevendo, quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l’apporto.
A seguito del conferimento la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale e assegna le nuove azioni o quote al soggetto conferente che sostituisce il bene/servizio trasferito con le partecipazioni ricevute in cambio. Il conferimento dà luogo, pertanto, al trasferimento del bene conferito dal patrimonio del conferente a quello della conferitaria.
Mediante il conferimento viene sostanzialmente riorganizzato l’assetto societario modificando la relazione con il bene/i conferito/i: da proprietà diretta del bene si passa alla detenzione filtrata del bene stesso tramite il possesso della partecipazione.
La disciplina dei conferimenti, nella codificazione civilistica riformata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (cd. riforma del diritto societario), è contenuta negli articoli 2553, 2254 e 2255 per le società di persone, negli articoli 2342, 2343 e 2440 per le società azionarie e negli articoli 2464, 2465 e 2466 per le società a responsabilità limitata.
Dette norme disciplinano il conferimento di beni e, limitatamente ai conferimenti in società di persone e nelle società a responsabilità limitata, anche le prestazioni lavorative e di servizi, non prevedendo una disciplina speciale per l’ipotesi di conferimento d’azienda.
In tale ultima ipotesi, il soggetto conferente trasferisce (apporta) un’azienda, oppure un ramo aziendale, dotato di autonoma capacità di reddito (in grado, cioè, di esercitare un’effettiva attività d’impresa), ad una società (conferitaria) ricevendo, quale corrispettivo in luogo di denaro, una partecipazione al capitale sociale della società cui ha effettuato l’apporto.
Il conferimento d’azienda comporta, pertanto, il mutamento della titolarità del complesso aziendale; l’azienda viene trasferita dal conferente al conferitario.
A seguito del conferimento la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale e assegna le nuove azioni o quote al soggetto conferente, che sostituisce il compendio aziendale trasferito con le partecipazioni ricevute in cambio.
Affinché sia configurabile un conferimento d’azienda (o di ramo di azienda), è necessario che oggetto del trasferimento sia una universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa, e non singoli beni. Il complesso aziendale trasferito, cioè, deve essere autonomo e atto a produrre reddito.
Le operazioni di conferimento sono assimilate dal legislatore fiscale alle cessioni a titolo oneroso, così come prevede l’articolo 9, comma 5, del Tuir.
Ai sensi del comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo, “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”.
In linea di principio, pertanto, i conferimenti in società generano, in capo al soggetto conferente, plusvalenze o minusvalenze patrimoniali calcolate come differenza tra il valore normale dei beni conferiti ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.
Prima della riforma fiscale del 2003, nessuna altra norma del Tuir regolava i conferimenti, mentre una disciplina particolare era prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, limitatamente ai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento.
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (cd. decreto Ires), in vigore dal 1 gennaio 2004, pur apportando significative modifiche alla disciplina dei conferimenti, ha mantenuto e razionalizzato i regimi di imponibilità e di neutralità fiscale previsti dal d.lgs. n. 358 del 1997: l’articolo 175 del Tuir, infatti, riprende sostanzialmente la disciplina dell’articolo 3 del citato decreto legislativo, mentre l’articolo 176 del Tuir ripropone il regime di neutralità fiscale contenuto nell’articolo 4.
Il decreto Ires (articolo 3, comma 2) prevedeva, peraltro, l’abrogazione degli articoli da 1 a 6 del citato d.lgs. n. 358 del 1997, con il venir meno, conseguentemente, della possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 19 per cento le plusvalenze realizzate a seguito di operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento, perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
La legge finanziaria 2008 ha ulteriormente modificato la disciplina dei conferimenti d’azienda e di partecipazioni di controllo e di collegamento, intervenendo profondamente sul disposto degli articoli 175 e 176 del Tuir.
La stessa, infatti, nel razionalizzare la disciplina delle operazioni di conferimento, ha eliminato dall’articolo 175 del Tuir qualsiasi riferimento all’azienda e, conseguentemente, abrogato il vecchio comma 2 dell’articolo 176 che consentiva alle parti di optare, in alternativa al regime di doppia sospensione dei valori fiscali previsto dal comma 1, per l’applicazione delle altre disposizioni del testo unico.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, pertanto, l’articolo 175 del Tuir disciplina esclusivamente i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento, mentre i conferimenti aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda non rientrano nell’ambito applicativo del citato articolo. Ai conferimenti d’azienda effettuati nell’esercizio di imprese commerciali si applica, invece, l’articolo 176 del Tuir.
Il comma 2-ter del medesimo articolo, introdotto dalla legge finanziaria 2008, prevede, infine, la possibilità per la società conferitaria di affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all’azienda ricevuta, assolvendo un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

2. IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO

2.1 Ambito di applicazione dell’articolo 175 del Tuir
L’articolo 175 del Tuir, dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2008, disciplina esclusivamente le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuate tra soggetti residenti, nell’esercizio di imprese commerciali.
Il requisito della residenza in Italia (ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 73 del Tuir, in relazione alla natura giuridica dei soggetti partecipanti all’operazione di conferimento) è richiesto solo per i soggetti che pongono in essere l’operazione, a nulla rilevando la residenza della società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento.
Inoltre, l’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni è circoscritto alla sola ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una partecipazione di controllo (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del codice civile), ovvero di collegamento (ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile), a nulla rilevando il periodo di detenzione della partecipazione stessa.

2.2 Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile
Il comma 1 dell’articolo in commento precisa che “ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.”
Il rinvio espresso all’articolo 86 del Tuir comporta che la disposizione citata si applica solo qualora il soggetto conferente realizzi una plusvalenza patrimoniale; nella diversa circostanza in cui l’operazione di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento determini, invece, una minusvalenza patrimoniale dovrà trovare applicazione la disciplina di cui agli articoli 9 e 101 del Tuir.
La plusvalenza realizzata dal soggetto conferente è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo - così come stabilito dall’articolo 175 del Tuir - e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto di conferimento.
Il valore di realizzo è rappresentato dal maggiore tra:
- il valore contabile attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute in cambio di quelle conferite;
- il valore attribuito dal conferitario alle partecipazioni ricevute nelle proprie scritture contabili.
Il riferimento della norma alle “scritture contabili” induce a ritenere che il regime in esame possa essere applicabile anche ai soggetti in contabilità semplificata. Infatti, già con la risoluzione ministeriale n. 33 del 26 febbraio 1999, si era ritenuto possibile desumere i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio di un’azienda, oltre che dalle scritture contabili obbligatorie, da tenersi ai sensi degli articoli 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche eventualmente dallo stato patrimoniale riportato nell’atto notarile di conferimento.
Il comma 2 dell’articolo 175 del Tuir, inoltre, stabilisce che il regime di cui al comma 1, non potrà trovare applicazione nella particolare circostanza in cui le partecipazioni oggetto di conferimento non possiedano i requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir (senza considerare il requisito di cui alla lett. a), comma 1, del medesimo articolo) ed a condizione che le partecipazioni ricevute in cambio non siano anch’esse prive dei requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir (senza considerare il medesimo requisito prima richiamato).
In altri termini, il regime di cui al comma 1 dell’articolo 175 non potrà trovare applicazione allorquando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite sono prive, all’atto del conferimento, di uno dei requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del Tuir per l’applicazione della participation exemption (ossia i requisiti diversi da quello relativa all’anzianità di possesso delle partecipazioni);
b) le partecipazioni ricevute in cambio, invece, possiedono i suddetti requisiti.
In tale circostanza, quindi, la disposizione in esame stabilisce che il soggetto conferente dovrà determinare il valore di realizzo, ai fini del calcolo della plusvalenza derivante dal conferimento, secondo l’ordinario criterio del valore normale, definito dall’articolo 9 del Tuir.

3. IL CONFERIMENTO D’AZIENDA

3.1 Ambito di applicazione dell’articolo 176 del Tuir
L’articolo 176 del Tuir disciplina il regime fiscale dei conferimenti d’azienda prevedendo, per le operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un regime “obbligatorio” di neutralità fiscale (già contemplato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e, ancora prima, previsto dall’abrogato articolo 4 del d.lgs. n. 358 del 1997), con possibilità di richiedere, mediante opzione in dichiarazione dei redditi e versamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in relazione alle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all’azienda ricevuta.
Più precisamente, il primo comma dell’articolo 176, come modificato dalla legge finanziaria 2008, dispone che “i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”.
Con la soppressione ad opera del comma 46 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 delle parole “a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir”, il regime di neutralità del conferimento di azienda potrà essere applicato indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto conferitario e, quindi, anche nei confronti delle società di persone.
L’ambito di applicazione della norma risulta, pertanto, ampliato rispetto alla previgente formulazione.
Al riguardo si ricorda che già il d.lgs. n. 344 del 2003 aveva ampliato, rispetto al d.lgs. n. 358 del 1997, i presupposti soggettivi e oggettivi del regime in esame. Da un lato, infatti, il decreto di riforma dell’Ires aveva esteso la qualifica di soggetto conferente alla generalità dei contribuenti esercenti attività d’impresa, richiedendo la veste di società di capitali o ente commerciale soltanto per il soggetto conferitario. Dall’altro, l’applicabilità del regime non era più subordinata al vincolo del possesso triennale dell’azienda conferita.
Le condizioni richieste dalla norma affinché le suddette operazioni di conferimento possano essere effettuate senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze sono le seguenti:
- il soggetto conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
- il soggetto conferitario deve subentrare, ai fini fiscali, nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
Il regime di neutralità rende irrilevante ai fini fiscali l’eventuale iscrizione nelle scritture contabili del soggetto conferente o del soggetto conferitario di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti.
Ne consegue che il soggetto conferente, al momento della successiva alienazione della partecipazione, dovrà calcolare l’eventuale plusvalenza ovvero minusvalenza confrontando il prezzo di cessione con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, mentre il soggetto conferitario, in caso di cessione dell’azienda, calcolerà la plusvalenza imponibile/minusvalenza deducibile in base ai valori fiscali già riconosciuti in capo al conferente.
Sulla base di quanto detto, appare evidente che l’applicazione del regime di neutralità comporti, in linea di massima, una netta separazione tra valori civilistici e valori fiscali. A tal fine, l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 176 del Tuir fa obbligo al conferitario di allegare alla dichiarazione dei redditi un apposito prospetto di raccordo fra i dati di bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti, rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il regime di neutralità fiscale sopra descritto deve considerarsi il regime naturale - nonché l’unico regime - per i conferimenti di azienda effettuati nell’esercizio di imprese commerciali. Con le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 (abrogazione del previgente comma 2 dell’articolo 176 del Tuir), infatti, non è più possibile optare per l’applicazione del regime “realizzativo” previsto dall’articolo 175 del Tuir, in precedenza applicabile anche ai conferimenti di azienda.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 176 - come modificato dalla legge finanziaria 2008 - prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.”.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa alla legge finanziaria, al legislatore “è parso opportuno estendere il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del Tuir, attualmente valevole solo per i conferimenti d’azienda, ovunque collocate, tra soggetti residenti, anche ai conferimenti tra soggetti non residenti (in particolare, i soggetti residenti in paesi extra UE) di aziende collocate in Italia”.
La circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997, par. 2.2, a commento del previgente articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1997, (il cui contenuto è sostanzialmente equivalente a quello del comma 2 dell’articolo 176 in commento) sul punto ha specificato che, qualora l’azienda sia situata in Italia, i conferimenti sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario sono soggetti non residenti.
Il regime di neutralità fiscale è applicabile, pertanto, anche ai conferimenti in cui entrambi i soggetti partecipanti siano non residenti, a condizione che l’azienda conferita sia collocata in Italia.
Sono dunque ammessi al regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del Tuir:
- ai sensi del comma 1, i conferimenti di aziende, ovunque esse si trovino, qualora i soggetti coinvolti siano entrambi residenti in Italia ed operino nell’esercizio di imprese commerciali;
- ai sensi del comma 2, i conferimenti di aziende situate in Italia, anche se il conferente e/o il conferitario sono soggetti non residenti.

3.2 Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo in commento, (di contenuto analogo al vecchio comma 5 dell’articolo 175 del Tuir, richiamato dall’abrogato comma 6 dell’articolo 176), precisa che, qualora il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dà luogo a reddito “diverso”, assoggettato a tassazione ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 del Tuir, assumendo come costo delle partecipazioni l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.
Ciò significa che la successiva cessione a titolo oneroso delle partecipazioni da parte dell’imprenditore individuale che ha conferito l’unica azienda è assoggettata a tassazione secondo il regime dei capital gain previsto per le partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c) del Tuir a prescindere dalla percentuale di possesso del conferente. Ne deriva che dette plusvalenze concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo articolo 68 del Tuir.

3.3 Il nuovo regime di imposizione sostitutiva per i conferimenti d’azienda
La legge finanziaria 2008 - con le disposizioni contenute nel comma 46, n. 3), dell’articolo 1 - introduce la possibilità, per la società conferitaria, in ipotesi di conferimento d’azienda, di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale.
Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 176 introdotto dalla disposizione sopra citata dispone, infatti, che “la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.”
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008 (di seguito decreto ministeriale), emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria 2008, ha disciplinato l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

3.3.1 Ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva
La scelta per il regime di imposizione sostitutiva compete alla sola società conferitaria. A tal proposito, si osserva che l’opzione spetta sempre al conferitario anche qualora lo stesso sia un soggetto fiscalmente “trasparente” (società di persone, ovvero società di capitali in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir).
Il citato comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir stabilisce che - in ipotesi di conferimento d’azienda - l’applicazione dell’imposta sostitutiva può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all’azienda ricevuta, ovvero riguardare solo una parte degli stessi.
Il decreto ministeriale stabilisce all’articolo 1, comma 1, che “agli effetti dell’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter (…), assumono rilievo le differenze residue tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di conferimento di azienda, ramo o complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente.”
Oggetto dell’affrancamento sono, quindi, i disallineamenti tra il valore civile (di bilancio), iscritto dal soggetto conferitario, ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi conferiti che, ai sensi del primo comma dell’articolo 176 del Tuir, è pari al valore fiscale che gli stessi beni avevano presso il soggetto conferente.
Il riferimento al “valore di iscrizione in bilancio” consente – in linea generale - l’affrancamento anche quando il soggetto conferitario non iscrive “nuovi” maggiori valori nelle proprie scritture contabili, limitandosi a recepire i medesimi valori di bilancio del soggetto conferente ed “ereditando” i disallineamenti già esistenti presso quest’ultimo. La relazione illustrativa al decreto ministeriale precisa, infatti, che “l’opzione per l’imposta sostitutiva potrebbe essere esercitata anche o solo per operare il riallineamento di differenze di valore già esistenti presso il conferente e conservate dal conferitario”.
Non possono, invece, formare oggetto di affrancamento né i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del Tuir, né eventuali altri disallineamenti, relativi a beni già presenti nel bilancio della società conferitaria prima dell’operazione straordinaria.
Occorre sottolineare che ciò che rileva, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è il disallineamento dei valori relativi agli elementi classificati dal soggetto conferitario, secondo corretti principi contabili, nella categoria delle immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento. Non rileva quindi, la classificazione contabile dei medesimi beni operata, prima del conferimento, dal soggetto conferente.
Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale, “le differenze tra il valore civile e il valore fiscale indicate al comma 1 possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta
per categorie omogenee di immobilizzazioni.” A tal fine, la medesima disposizione distingue i beni immobili nelle seguenti cinque categorie:
a) aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica;
b) aree non fabbricabili;
c) fabbricati strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir (cd. fabbricati strumentali per destinazione);
d) fabbricati strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del citato Tuir (cd. fabbricati strumentali per natura);
e) fabbricati di cui all’articolo 90 del Tuir (cd. immobili patrimoniali).
I beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
In altri termini, i beni mobili potranno essere ricondotti alla medesima categoria omogenea a condizione che presentino congiuntamente lo stesso anno di acquisizione ed il medesimo coefficiente di ammortamento.
Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, invece, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.
Sul punto, si osserva che il riferimento del decreto ai “beni” esclude dall’ambito di applicazione della disciplina de qua gli oneri pluriennali.
Ai sensi del successivo comma 4, “l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria di immobilizzazioni…”.
In sostanza, l’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva può essere esercitata anche “parzialmente”, non dovendo necessariamente interessare la totalità dei disallineamenti tra i valori di bilancio ed i relativi valori fiscali afferenti l’azienda ricevuta. Ciò significa che il contribuente ha facoltà di affrancare sia l’intero ammontare dei disallineamenti esistenti in seguito all’operazione straordinaria, sia una parte dei medesimi.
In ogni caso, come detto, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni con la conseguenza che il riallineamento non può riguardare singoli beni della medesima categoria.
Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto ministeriale precisa che “l’affrancamento fiscale dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguito sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti e deve “spalmarsi” uniformemente sul valore di tutti i beni in essa ricompresi”.
In altri termini, in caso di riallineamento “parziale”, i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea devono essere “spalmati” secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria interessata, dovendo l’opzione riguardare tutti i beni ricompresi all’interno di una medesima categoria omogenea e non potendo il contribuente “scegliere” solo alcuni beni all’interno delle diverse categorie di immobilizzazioni.
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto ministeriale prevede una particolare deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva appena delineato. E’, infatti, previsto che “in deroga al comma 2, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.”
Ne deriva che i disallineamenti esistenti sui beni materiali e immateriali realizzati nel periodo intercorrente tra l’inizio del periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ed il versamento della prima rata (che costituisce il momento in cui l’opzione si considera perfezionata) dovranno essere esclusi ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva.
Tale previsione è ispirata da esigenze di semplificazione. Invero, come precisato più avanti, la disciplina dell’imposta sostitutiva prevede che il realizzo
dei beni prima del quarto periodo di imposta successivo all’esercizio dell’opzione determina il recupero a tassazione del maggior valore affrancato con il riconoscimento di un credito di imposta pari all’imposta sostitutiva versata.
Con il decreto ministeriale si è inteso sostanzialmente evitare che il contribuente anticipi il pagamento di una imposta sostitutiva commisurata a disallineamenti di valore che comunque dovranno concorrere a tassazione con l’aliquota ordinaria, in quanto relativi a beni per i quali si verifica ab initio la suddetta causa di decadenza dagli effetti del regime sostituivo. In altre parole, si è ritenuto opportuno non far corrispondere al contribuente un’imposta sostitutiva che successivamente avrebbe dovuto essergli riaccreditata.

3.3.2 Coordinamento con il regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo, 1, comma 48, della legge finanziaria 2008
Il decreto ministeriale prevede, al comma 3, dell’articolo 1, che “per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi e trasferita al soggetto conferitario ai sensi del comma 5 del citato articolo 176 del Tuir, deve essere prioritariamente applicato il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze” (commentate dalla recente circolare 11 luglio 2008, n. 50/E a cui si rimanda).
In altre parole, alle eventuali differenze di valore che hanno avuto origine da deduzioni extracontabili indicate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi del soggetto conferente e trasferite al conferitario ai sensi dell’art. 176, comma 5, del Tuir, deve essere applicato “prioritariamente” il regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, seguendo le relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale 3 marzo 2008.
In merito, la relazione illustrativa al decreto ministeriale 25 luglio 2008 precisa che “in sostanza, per l’ammontare delle differenze tra valori civili e fiscali originatesi in capo al conferente e derivante da deduzioni extracontabili trasferite al conferitario, non è consentito esercitare l’opzione per il regime di imposta sostitutiva di cui al comma 47 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008 dovendo in questi casi prevalere l’applicazione della specifica disciplina prevista per il recupero di tali eccedenze extracontabili”.
Più in particolare, in presenza di differenze di valore, originate in parte da deduzioni extracontabili ed in parte derivanti da iscrizione di maggiori valori in sede di conferimento, la società conferitaria che intende esercitare l’opzione per il riallineamento dei maggiori valori ai sensi del comma 46 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, deve “prioritariamente” esercitare l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui al comma 48.
Nel caso di esercizio dell’opzione nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 relativamente ai disallineamenti pregressi derivanti da operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso alla predetta data, al fine di non precludere l’accesso al regime di imposizione sostitutivo di cui al comma 46, a coloro che non hanno esercitato l’opzione per il riallineamento delle differenze di cui al comma 48 entro i termini previsti, è consentito esercitare tale ultima opzione e procedere al versamento della relativa prima rata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2008, ovvero ordinariamente entro il 30 settembre 2008.

3.3.3. Coordinamento con le agevolazioni spettanti per le operazioni di aggregazione aziendale
Il comma 47, terzo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, demanda al medesimo decreto ministeriale che detta le disposizioni attuative del nuovo regime dell’imposta sostitutiva, anche “il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali” (c.d bonus aggregazioni).
Le citate disposizioni della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), prevedono, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate nel biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del Tuir.
Il citato beneficio si sostanzia, dunque, nel riconoscimento fiscale gratuito – per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro - del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da concambio per le operazioni di fusione e di scissione. Per le operazioni di conferimento, il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell’avviamento, emergenti a seguito del conferimento stesso, sempre entro il limite massimo di 5 milioni di euro.
Nel raccordare la disciplina agevolativa del c.d. bonus aggregazioni con quella del regime di imposizione sostitutiva introdotto dalla legge finanziaria 2008, è opportuno distinguere due diverse ipotesi di possibile “sovrapposizione” delle due discipline:
1) l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva riguarda la stessa operazione di aggregazione aziendale, relativamente alla quale si è usufruito del riconoscimento del c.d. bonus aggregazioni;
2) l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva riguarda una successiva operazione di conferimento d’azienda, posta in essere dal medesimo soggetto che ha fruito della predetta agevolazione fiscale.
In merito alla prima ipotesi, si ritiene che qualora il contribuente, in relazione alla medesima operazione straordinaria, abbia beneficiato dell’agevolazione di cui alla legge n. 296 del 2006 potrà optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente in quanto eccedenti il limite di 5 milioni di euro.
In tal caso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota cui assoggettare il residuo ammontare dei disallineamenti presenti, non si deve tener conto della parte di maggiori valori che ha ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito ai sensi del c.d. bonus aggregazioni.
Valga al riguardo il seguente esempio.
A seguito di un’operazione di conferimento, la società conferitaria iscrive valori civilistici delle immobilizzazioni ricevute pari a 10.000.000 di euro.
Il valore fiscale delle medesime immobilizzazioni presso il soggetto conferente è pari a 3.000.000 di euro.
Pertanto, il disallineamento tra valore civile e fiscale ammonta a 7.000.000 di euro.
In tal caso, la società conferitaria, ricorrendo i requisiti previsti dalla disciplina del bonus aggregazioni, ha ottenuto il riconoscimento fiscale “gratuito” del maggior valore delle immobilizzazioni nei limiti di 5.000.000 di euro e, quindi, ha incrementato il valore fiscalmente riconosciuto delle stesse sino a 8.000.000 di euro.
Nell’ipotesi in cui la società conferitaria intenda altresì optare per la disciplina dell’imposta sostitutiva, essa dovrà applicare l’aliquota relativa al primo scaglione (pari al 12%) sull’ammontare residuo del disallineamento tra valore civile e fiscale ancora esistente, ossia fino a 2.000.000 di euro (10.000.000 - 8.000.000).
Relativamente alla ipotesi sub 2), la relazione illustrativa al decreto ministeriale precisa che l’ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi eventualmente comprensivo anche dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale che hanno beneficiato del bonus aggregazioni.
Al riguardo è opportuno ricordare che, in applicazione della disposizione antielusiva di cui ai commi 248 e 249 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, è prevista la decadenza dal bonus qualora la società risultante dall’aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d’imposta dall’effettuazione dell’operazione straordinaria, fatta salva la possibilità di presentare interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nell’ipotesi in cui non sia attivata la citata procedura di disapplicazione (ovvero qualora la stessa abbia esito negativo), il valore fiscale dei beni, non più riconosciuto in applicazione della disciplina del c.d. bonus aggregazioni, potrà essere affrancato mediante pagamento dell’imposta sostitutiva di cui sopra, senza tener conto degli effetti della disciplina agevolativa.
Ne consegue che i maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006, devono intendersi definitivi e, pertanto, si considerano compresi nell’ultimo valore fiscale dei beni riconosciuto in capo al conferente solo se è decorso il periodo c.d. di sorveglianza, così come definito dal comma 248 della medesima legge.

3.3.4. Esercizio e perfezionamento dell’opzione
Per espressa previsione normativa, il regime di imposizione sostitutiva si applica “alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”.
L’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è posta in essere l’operazione ovvero in quella del periodo d’imposta successivo.
In relazione ad un’operazione di conferimento d’azienda perfezionata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (i.e., dal periodo d’imposta 2008 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva potrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2008 (Unico 2009), facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d’imposta (31 dicembre 2008) ed evidenziati nel quadro RV della medesima dichiarazione dei redditi.
E’ facoltà del contribuente esercitare l’opzione anche nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione di conferimento. In tale ipotesi, se - come nell’esempio precedente - l’operazione di conferimento è effettuata nel 2008, l’opzione potrà essere esercitata al più tardi nel 2010 facendo riferimento ai disallineamenti ancora esistenti al 31 dicembre 2009, indicati nel quadro RV della dichiarazione Unico 2010.
Inoltre, il decreto ministeriale ha precisato che l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva deve essere esercitata “distintamente in relazione a ciascuna operazione di conferimento”. Ne deriva che l’individuazione delle classi omogenee di immobilizzazioni deve essere effettuata in relazione ad ogni singola operazione di conferimento. Parimenti, il contribuente è tenuto ad effettuare distinte opzioni per le diverse operazioni di conferimento poste in essere.
Come precisato dal comma 47 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 e ribadito nell’articolo 1, comma 8, del decreto ministeriale, “l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali”, la prima delle quali pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, la seconda pari al 40 per cento e la terza pari al 30 per cento. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura fissa del 2,5 per cento.
Lo stesso decreto, all’articolo 1, comma 4, conferma che l’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva esercitata in dichiarazione “si intende perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta” entro il termine di seguito indicato.
In altre parole, il puntuale e congruo versamento della prima rata è sufficiente a perfezionare l’esercizio dell’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva.
In definitiva, l’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva, esercitata da un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che decide di riallineare le differenze tra i valori civili e fiscali derivanti da operazioni di conferimento d’azienda effettuate nell’esercizio 2008, si considera definitivamente perfezionata con il versamento della prima rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2008 (entro il 16 giugno 2009 o il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40 per cento).
Detta opzione, per converso, non può ritenersi perfezionata nel caso in cui la prima rata sia di importo inferiore al dovuto.
Il versamento delle suddette rate deve essere effettuato, ai sensi del citato comma 8 dell’articolo 1 del decreto ministeriale, rispettivamente:
- per la prima rata, “entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta in cui è effettuata l’operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo”;
- per la seconda rata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al primo ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, al secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione;
- per la terza rata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al secondo ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione stessa.
Pertanto, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che decide di effettuare il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali con riferimento ad un’operazione di conferimento effettuata nel 2008, dovrà versare la prima rata dell’imposta sostitutiva nel 2009, la seconda nel 2010 e la terza nel 2011, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate nei medesimi anni.
Come precisato nel decreto ministeriale, alla disciplina dell’imposta sostitutiva in esame sono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. In virtù di tale richiamo, quindi, l’imposta sostitutiva può essere versata anche attraverso la compensazione con crediti relativi ad altre imposte.
In conseguenza del suddetto rinvio si ritiene, inoltre, che ciascuna delle tre rate previste per il pagamento della imposta sostitutiva possa essere versata, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento a saldo delle imposte riferite alla relativa dichiarazione dei redditi.
Non è consentito, invece, rateizzare ulteriormente le tre rate previste in quanto le modalità di versamento rateale sono già fissate dalla disciplina dell’imposta sostitutiva in esame. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, peraltro, l’istituto della rateazione è contemplato con riguardo alla sola ipotesi di “somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte” scaturenti dalle dichiarazioni.
L’aliquota degli interessi da versare sulle rate successive alla prima è stabilita direttamente dalla legge finanziaria 2008 nella misura fissa ed autonoma del 2,5%, senza rinvio alla misura del saggio legale vigente nel periodo di rateazione. Ai sensi del richiamato comma 47, infatti, “sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento”.
L’omesso (o l’insufficiente) versamento delle rate successive alla prima non implica il venir meno dell’efficacia dell’opzione, ma comporta l’iscrizione a ruolo, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli importi non versati, dei relativi interessi e della sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ricorrendone i presupposti, il contribuente potrà avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. “ravvedimento operoso”).

3.3.5 Le aliquote dell’imposta sostitutiva
L’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale, in coerenza con il disposto del comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir, prevede che: “l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; con l’aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l’aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro.”
Il riferimento della lettera del citato comma ai maggiori valori “complessivamente” considerati comporta, in prima battuta che, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, rileva l’ammontare complessivo dei maggiori valori, anche relativi a più operazioni di conferimento, che l’impresa conferitaria intende affrancare nel periodo d’imposta.
In altri termini, qualora uno stesso soggetto sia destinatario di più conferimenti d’azienda, ai fini delle aliquote applicabili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Inoltre, il citato comma 5 chiarisce che: “Nel caso in cui, in relazione alla medesima operazione di conferimento, il soggetto conferitario si avvalga del regime dell’imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.”
Sulla base di tale disposizione, qualora in relazione alla medesima operazione di conferimento il soggetto conferitario si avvalga del regime dell’imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, nel secondo periodo - ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile - assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo.
Si consideri, a titolo esemplificativo, il seguente caso in cui un soggetto riceve due distinti conferimenti d’azienda (conferimento A e conferimento B) nel medesimo periodo d’imposta.
Nel primo periodo di esercitabilità dell’opzione, relativamente al conferimento A, l’opzione riguarda la totalità dei disallineamenti; relativamente al conferimento B, invece, l’opzione viene esercitata in entrambi i periodi di esercitabilità, come indicato nella seguente tabella.

DISALLINEAMENTI EMERSI DISALLINEAMENTI AFFRANCATI
NEL PRIMO PERIODO
DISALLINEAMENTI AFFRANCATI
NEL SECONDO
CONFERIMENTO A 4.000.000 4.000.000 -
CONFERIMENTO B 3.500.000 2.000.000 1.500.000
DISALLINEAMENTI AFFRANCATI 7.500.000 6.000.000 1.500.000
ALIQUOTA 12% su 5.000.000
14% su 2.500.000
12% su 5.000.000
14% su 1.000.000
14% su 1.500.000

Nel primo esercizio, pertanto, il conferitario applicherà l’aliquota del 12% su 5.000.000 e del 14% su 1.000.000 mentre nel secondo esercizio, i rimanenti disallineamenti pari a 1.500.000 sconteranno l’aliquota progressiva del 14%, in quanto tale sarebbe stata se l’opzione fosse stata esercitata totalmente in un unico periodo d’imposta.

3.3.6 Effetti dell’esercizio dell’opzione
Il momento in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva viene esercitata assume rilevanza ai fini della decorrenza degli effetti del riallineamento in esame.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, infatti, si considerano fiscalmente riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, sin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata.
In proposito si osserva che, seppur la lettera della norma primaria faccia riferimento al solo ammortamento (“i maggiori valor i... si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento ...”, cfr. articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2008), i maggiori valori affrancati si considerano fiscalmente riconosciuti a tutti gli effetti, come, ad esempio, per il calcolo del plafond delle spese di manutenzione ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del Tuir.
La relazione al decreto ministeriale precisa, infatti, che i maggiori valori oggetto di affrancamento assumono rilevanza fiscale “a tutti gli effetti” a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.
A titolo esemplificativo, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare e di operazione effettuata nel corso dell’esercizio 2008, l’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, da presentare nel 2009, ovvero, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi per l’esercizio 2009, da presentarsi nel 2010.
Poiché il momento di effettuazione dell’opzione è rilevante ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, ne deriva che gli effetti dell’opzione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti si determinano a partire dal periodo d’imposta 2009, ovvero 2010, in cui è effettuata l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva.

3.3.7 Periodo di sorveglianza
L’articolo 1, comma 46 della legge finanziaria 2008 prevede che “in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”.
Tale disposizione stabilisce che gli effetti del riallineamento vengono meno nell’ipotesi di realizzo dei beni materiali e immateriali (oggetto dell’opzione) nel c.d. “periodo di sorveglianza”, ossia entro la fine del terzo (i.e., prima dell’inizio del quarto) periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.
I beni devono intendersi “realizzati” in caso di alienazione, conferimento di beni, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del Tuir).
Gli effetti dell’affrancamento in esame sono, nella sostanza, sottoposti a condizione, in quanto nell’ipotesi in cui i beni vengano realizzati nel menzionato periodo di sorveglianza, il costo fiscale residuo dei medesimi viene ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ed aumentato del maggiore ammortamento dedotto medio tempore. In tale ipotesi, gli effetti temporaneamente prodottisi in virtù dell’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva vengono revocati con effetto ab initio.
Da quanto precede discende, pertanto, che il riallineamento conseguente al versamento dell’imposta sostitutiva genera maggiori valori fiscali che sono riconosciuti con differente efficacia temporale:
- ai fini dell’ammortamento, del calcolo del plafond delle spese di manutenzione, ecc., con efficacia immediata, fatta salva la decadenza degli effetti;
- ai fini della determinazione della plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo dei beni oggetto di riallineamento, con efficacia differita al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.
L’imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di anticipato realizzo sarà, conseguentemente, recuperata dal contribuente interessato mediante scomputo dall’imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 22 del Tuir, o dall’imposta sui redditi delle società ai sensi dell’articolo 79 del Tuir.

3.4 Effetti del regime di neutralità in capo al conferente e al conferitario
I commi 3 e 4 dell’articolo 176 del Tuir sanciscono la neutralità fiscale anche della successiva cessione delle partecipazioni ricevute dal conferente in cambio dell’azienda conferita.
Il comma 3, infatti, reca una speciale disposizione secondo cui l’operazione di conferimento dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali (ovvero di imposizione sostitutiva introdotto dalla legge finanziaria per il 2008), seguito dalla cessione in esenzione (secondo il regime della participation exemption) delle partecipazioni ricevute, non rileva ai fini dell’applicazione della norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il comma 4 detta, infine, regole precise per il calcolo dell’anzianità di possesso dell’azienda conferita in capo alla conferitaria e delle partecipazioni ricevute in capo al conferente, sia in relazione alla possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tuir, sia per la verifica la della sussistenza dei requisiti richiesti per usufruire del regime della participation exemption ai sensi dell’articolo 87.
Più in particolare la norma stabilisce che:
- l’azienda oggetto di conferimento si considera posseduta dal conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente;
- le partecipazioni ricevute dal conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.
La norma, quindi, prevede il principio di continuità del periodo di possesso dei beni ricevuti fra i soggetti partecipanti al conferimento.
Ne consegue che, qualora il conferitario ceda in tutto o in parte i beni ricevuti per effetto del conferimento, egli potrà computare, ai fini della rateizzazione della plusvalenza ai sensi del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir, anche il periodo di possesso dell’azienda maturato in capo al conferente.
D’altra parte, il conferente avrà la possibilità di alienare le partecipazioni ricevute tenendo conto, ai fini del calcolo del requisito temporale richiesto per la rateizzazione della plusvalenza ai sensi del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir ovvero per l’applicabilità del regime della “participation exemption” ai sensi dell’art. 87 del Tuir, anche del periodo di possesso dell’azienda conferita.
Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 5 dell’articolo 176, le eccedenze in sospensione d’imposta relative all’azienda conferita, formatesi a seguito della deduzione extracontabile di componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b) del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferiscono alla società conferitaria a condizione che questa istituisca sulle proprie riserve di patrimonio netto il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla predetta norma.
Nel caso in cui il suddetto vincolo non sia ricostituito dalla società conferitaria, l’eccedenza in sospensione d’imposta concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente.

4. LE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE
Le disposizioni della legge finanziaria 2008 in commento prevedono che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir sia applicabile anche per affrancare ai fini fiscali i maggiori valori emersi in occasione di operazioni di fusione e scissione.
L’applicazione di un regime di imposizione sostitutiva alle operazioni di fusione e scissione non costituisce una novità nel nostro ordinamento tributario.
L’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 già prevedeva che i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione di società potessero ottenere riconoscimento fiscale se assoggettati ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Successivamente, la riforma IRES attuata con il d.lgs. n. 344 del 2003, abrogando le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 358 del 1997, ha ricondotto la disciplina fiscale della fusione e della scissione alle disposizioni degli articoli 172 e 173 del Tuir, che sanciscono un generale principio di neutralità fiscale per le suddette operazioni.
La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha, poi, introdotto una parziale deroga al suddetto regime di neutralità fiscale con la disciplina del c.d. bonus aggregazioni che, come detto sopra, prevede - al ricorrere di particolari condizioni - il riconoscimento fiscale gratuito e, dunque, senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva, del solo disavanzo da concambio derivante da operazioni di fusione o scissione.
Si ricorda che la richiamata disciplina del bonus aggregazioni ha natura agevolativa, in quanto è volta a favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane, ed ha una portata applicativa limitata nel tempo, in quanto è riferita alle fusioni ed alle scissioni, nonché ai conferimenti d’azienda, effettuati nel biennio 2007-2008.
Ciò premesso, la legge finanziaria 2008 con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 46, lettere a) e b), come si è detto, ha reintrodotto nell’ordinamento tributario un regime di imposizione sostitutiva finalizzato a consentire il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni di fusione e scissione.
Al riguardo, fatto salvo quanto si dirà nei successivi paragrafi, valgono le considerazioni svolte nella sezione dedicata al conferimento d’azienda, qualora compatibili con le operazioni di fusione e scissione.

4.1 Il regime ordinario delle operazioni di fusione e scissione
Il regime ordinario di tassazione delle operazioni di fusione e scissione, così come modificato dalla riforma del sistema tributario attuata con il d.lgs. n. 344 del 2003, è contenuto negli articoli 172 e 173 del Tuir.
L’articolo 4, lettera m), della legge delega di riforma del sistema fiscale italiano n. 80 del 7 aprile 2003, in materia di operazioni straordinarie, ha previsto:
- l’abolizione dell’imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 358 del 1997 e della possibilità, prevista dallo stesso decreto, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione;
- il mantenimento e la razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile applicabili alle operazioni straordinarie, al fine di renderli coerenti con l’impianto della riforma IRES.
In attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi, il d.lgs. n. 344 del 2003 ha introdotto, in tema di operazioni straordinarie, alcune novità rispetto alla previgente disciplina ed ha, altresì, abrogato gli articoli da 1 a 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 con riguardo, tra le altre, alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.

4.2 Il principio di neutralità
Gli articoli 172 e 173 del Tuir sanciscono, al comma 1, il principio della neutralità fiscale, rispettivamente dell’operazione di fusione e di scissione, con riferimento ai beni delle società incorporate o fuse e della società scissa.
In linea generale, pertanto, le suddette operazioni non sono realizzative di plusvalenze né di minusvalenze dei beni ricevuti dal soggetto risultante dall’operazione di fusione e scissione.
In forza del menzionato principio di neutralità, sono fiscalmente irrilevanti – come previsto dal comma 2 degli articoli 172 e 173 del Tuir - l’eventuale avanzo o disavanzo, sia da annullamento che da concambio, emergenti nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria di un’operazione di scissione. Del pari, non sono imponibili gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio - per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio e da annullamento - dalla società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, in relazione agli elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, ovvero a quelli della società scissa.
La neutralità fiscale comporta l’effetto di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, in base al quale i beni delle società fuse o incorporate, ovvero della società scissa, assumono ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell’operazione.
Ne consegue che, nella determinazione del reddito della società risultante dalla operazione di fusione o di scissione, non si tiene conto delle differenze contabili eventualmente iscritte, con la conseguenza, ad esempio, che gli ammortamenti calcolati sui maggiori valori iscritti non sono fiscalmente deducibili e/o le plusvalenze e minusvalenze realizzate in caso di cessione dei beni sono determinate senza tener conto delle “rivalutazioni” effettuate con l’imputazione del disavanzo.
Il disallineamento tra valori contabili e fiscali dei beni derivanti dalle operazioni di fusione e scissione deve essere evidenziato in un apposito prospetto di riconciliazione contenuto nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, i beni delle società fuse o incorporate restano assoggettati, in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione, ovvero beneficiaria della scissione, al medesimo regime fiscale che avevano prima dell’operazione di fusione o di scissione.
Il principio di neutralità fiscale vige anche in capo ai soci della società incorporata, fusa o scissa, fatta salva la presenza di eventuali conguagli in denaro che - ai sensi dell’articolo 2501-ter, comma 1 (per la fusione), ovvero dell’articolo 2506-bis, comma 1 (per la scissione), del codice civile - non possono, in ogni caso, essere superiori al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate ai soci.
In altri termini, la sostituzione delle partecipazioni nella società incorporata, fusa o scissa con le partecipazioni nella società incorporante, risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria della scissione, non genera materia imponibile, né costi fiscalmente deducibili in capo ai soci, in quanto le partecipazioni ricevute assumono il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nelle società di origine.
Si osserva, infine, che l’eventuale conguaglio attribuito ai soci concorrerà al reddito imponibile degli stessi ai sensi dell’articolo 47, comma 7, e, ove ricorrano i requisiti, degli articoli 58 e 87 del Tuir. A tal fine è necessario individuare, in primis, la natura del soggetto percettore del suddetto conguaglio per determinarne il corretto trattamento fiscale.

4.3 Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva
Ai sensi dei nuovi commi 10-bis e 15-bis, introdotti rispettivamente negli articoli 172 e 173 del Tuir dal comma 46, lettere a) e b) dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, il regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, “con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti”, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione e dalla beneficiaria
dell’operazione di scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
Come chiarito dalla Relazione tecnica al disegno di legge, la scelta del regime di imposizione sostitutiva “è finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei maggiori valori dei cespiti iscritti in bilancio e non a tramutare la natura dell’operazione da neutrale in realizzativa”.
In quest’ottica, nelle operazioni di fusione e scissione, la scelta del regime sostitutivo compete unicamente alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla beneficiaria della scissione; in merito, si osserva che alcun effetto si produce sulla posizione fiscale della società scissa ovvero in capo ai soci delle società partecipanti alle operazione in esame.
Rimane, pertanto, in vigore il disposto del comma 3 degli articoli 172 e 173 del Tuir, che prevede espressamente la neutralità del concambio delle partecipazioni ricevute dai soci della società incorporata, fusa e scissa, salvo ipotesi di conguaglio.
A differenza dell’agevolazione del bonus aggregazioni - fruibile solo nel caso in cui il soggetto risultante dall’operazione di aggregazione aziendale rientri in una delle tipologie soggettive previste nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir - la norma in esame non pone alcuna limitazione riguardo alla veste giuridica della società risultante dalle operazioni in esame.
L’articolo 2 del decreto ministeriale 25 luglio 2008 precisa che le disposizioni dell’articolo 1 riferite ai conferimenti di azienda “valgono anche agli effetti dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle differenze tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di fusione e di scissione e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi preso il soggetto incorporato, fuso o scisso”.
In merito si osserva che i maggiori valori rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva sono quelli che derivano dall’imputazione del disavanzo, sia da annullamento sia da concambio, ad incremento del valore dei beni ricevuti o ad avviamento.
Si ribadisce, come già osservato con riferimento al conferimento d’azienda, che il riferimento al “valore di iscrizione in bilancio” consente – in linea generale - l’affrancamento anche quando il soggetto incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiario dell’operazione di scissione, non iscrive “nuovi” maggiori valori nelle proprie scritture contabili, limitandosi a recepire i medesimi valori di bilancio del soggetto incorporato, fuso ovvero scisso ed ereditando i disallineamenti già esistenti presso quest’ultimo.
Possono avvalersi del regime di imposizione sostitutiva anche i soggetti che, a seguito della adozione dei principi contabili internazionali, iscrivono nei propri bilanci i plusvalori sui beni acquisiti a seguito e per effetto di una fusione o una scissione, senza dare luogo a disavanzi che, come è noto, per i predetti soggetti non hanno evidenza contabile.
A differenza dell’abrogato regime di imposizione sostitutiva previsto per le operazioni di fusione e di scissione dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997, che non operava alcuna restrizione in relazione alla natura dei beni “rivalutati”, il regime introdotto con la legge finanziaria 2008 consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio limitatamente agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.
Assumono rilievo, pertanto, le differenze residue tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione delle operazioni di fusione e scissione e classificati tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso i soggetti partecipanti alle operazioni in esame.
Atteso che, in base al citato articolo 2 del decreto, il riconoscimento fiscale è consentito solo in relazione ai beni “ricevuti”, si rileva che i maggiori valori che possono trovare riconoscimento fiscale, previo assoggettamento dei medesimi all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi 10-bis e 15-bis, sono solo
quelli attribuiti ai beni provenienti dalla società incorporata ovvero dalla società scissa, nel bilancio della società incorporante e della società beneficiaria.
Inoltre, si precisa che il rinvio operato dagli articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis al comma 2-ter dell’articolo 176 consente l’applicazione del regime di imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione, vengano attributi alla società risultante dall’operazione compendi aziendali e non singoli beni.
La relazione alla finanziaria chiarisce, infatti, che le nuove norme introducono “una nuova disciplina delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) relative al trasferimento di complessi aziendali”.
Si precisa, infine, che analogamente a quanto previsto per i conferimenti d’azienda, gli effetti del riallineamento tra valori civili e valori fiscali (derivanti dall’applicazione del regime di imposizione sostitutiva) vengono meno nell’ipotesi di “realizzo” dei beni nel c.d. “periodo di sorveglianza”.
Per tutto quanto non trattato nel presente paragrafo si rinvia alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi relativamente al regime di imposizione sostitutiva in materia di conferimento d’azienda.

5. L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA AI DISALLINEAMENTI PREGRESSI
In linea con le altre disposizioni della legge finanziaria 2008 volte all’eliminazione dei “disallineamenti” tra valori civilistici e valori fiscali, l’articolo 1, comma 47, secondo periodo, della medesima legge, consente di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame anche per ottenere “il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti” in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 “nei limiti dei disallineamenti esistenti alla data della chiusura di detto periodo o del periodo successivo”.
La norma si traduce, in sostanza, nell’estensione del regime opzionale di imposizione sostitutiva anche ai “disallineamenti” generatisi in seguito ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) effettuate in periodi di imposta precedenti.
Sul punto la relazione al decreto ministeriale precisa che il legislatore ha ritenuto opportuno “consentire la fruizione della disciplina anche per le operazioni poste in essere precedentemente (…) in coerenza con altri interventi della legge finanziaria 2008, finalizzati alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell’ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell’identità dei valori, del c.d. principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti.”
Per espressa previsione normativa, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può esercitarsi nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla data di chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 o del successivo e deve essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per un soggetto avente esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, l’opzione può essere esercitata in Unico 2008 nei limiti dei disallineamenti esistenti al 31 dicembre 2007 o, al più tardi, in Unico 2009 nei limiti dei disallineamenti esistenti al 31 dicembre 2008.
A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale (conferimento d’azienda, fusione o scissione) perfezionata nel periodo d’imposta 2006, un cespite di costo fiscale e contabile, in capo al soggetto “dante causa”, pari a 10 venga iscritto nel bilancio della società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria, per un valore contabile pari a 100.
Ipotizzando un’aliquota di ammortamento pari al 10 per cento, la società “dante causa” rileva ammortamenti contabili e fiscali come di seguito indicati:

AMMORTAMENTI CONTABILI VALORE NETTO CONTABILE RESIDUO AMMORTAMENTI FISCALI COSTO FISCALE RESIDUO
2006 10 90 1 9
2007 10 80 1 8
2008 10 70 1 7

Ciò premesso, qualora l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva venga esercitata in Unico 2008, i disallineamenti da considerare ai fini dell’affrancamento sono quelli esistenti alla chiusura del periodo d’imposta 2007 (31 dicembre2007); in tal caso, pertanto, la “differenza” da affrancare sarebbe pari a 72 (valore netto contabile residuo 80 – costo fiscale residuo 8).
Nel caso, invece, in cui l’opzione fosse esercitata in Unico 2009, i valori rilevanti sarebbero quelli esistenti alla chiusura del periodo d’imposta 2008 (31 dicembre 2008), con la conseguenza che, in tal caso, la “differenza” da affrancare risulta pari a 63 (valore netto contabile residuo 70 – costo fiscale residuo 7).
Infine, in ordine alle modalità di perfezionamento dell’opzione, si ribadisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto, l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta.
Tuttavia, nel caso di esercizio dell’opzione nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in deroga alla regola generale di cui al comma 8 dell’articolo 1 del decreto, il comma 10 prevede che il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata l’opzione che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è stato fissato al 30 settembre 2008.

6. L’IRAP E LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale 25 luglio 2008, “I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione”.
In altri termini, l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva - che consente di “affrancare”, in tutto o in parte, il disallineamento tra valori civili e fiscali emergente nel bilancio della società “ricevente” a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda, di fusione o di scissione - esplica la sua efficacia tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Dal disposto della richiamata norma, si desume che, in linea generale (ossia in assenza dell’applicazione dell’imposta sostitutiva) i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società “avente causa” a seguito delle predette operazioni di riorganizzazione aziendale, non sono riconosciuti fiscalmente neppure ai fini del tributo regionale.
Il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, infatti, che, anche ai fini IRAP, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all’affrancamento mediante l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter del Tuir.
Per ottenere il riconoscimento fiscale, anche ai fini IRAP, dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni, la società conferitaria, la società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero la società beneficiaria della scissione dovranno, quindi, optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva secondo le modalità in precedenza illustrate.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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