Circolare Agenzia Entrate n. 59 del 24.07.2002

Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
Circolare Agenzia Entrate n. 59 del 24.07.2002

1 Premessa
L'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate contenuta nell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La principale novità introdotta dal decreto-legge riguarda la necessità di presentare, in via telematica all'Agenzia delle entrate, un'istanza di ammissione al beneficio.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio 2002, emanato ai sensi del comma 1-quinquies aggiunto all'art. 8, sono state stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dell'istanza di ammissione all'agevolazione. Il software per la gestione informatica delle istanze di ammissione, denominato "Credito 388", sarà disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) a partire dal 25 luglio 2002.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni del decreto-legge, in vista dell'attivazione della procedura di trasmissione delle predette istanze di ammissione.

2 Modifiche apportate al testo dell'art. 8 legge n. 388/2000
Il comma 1, lettera a) dell'art. 10 del decreto legge in esame ha rinominato la rubrica dell'articolo 8 della legge n. 388/2000, sostituendola con l'espressione "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate" ed eliminando il riferimento alle imprese agricole per le quali l'agevolazione è autonomamente disciplinata dall'art. 11 dello stesso decreto-legge.
La successiva lettera b) ha poi interamente sostituito il comma 1 del citato articolo 8, ridefinendo i settori di attività economiche ammessi all'agevolazione, ed i limiti di intensità d'aiuto. La stessa lettera b) ha aggiunto i commi da 1-bis a 1-sexies contenenti le disposizioni relative alla procedura di ammissione all'agevolazione.
Inoltre, la lettera c) ha abrogato il comma 3 dello stesso articolo 8 che prevedeva, per gli investimenti realizzati in Abruzzo e Molise, la deduzione degli ammortamenti dall'investimento lordo nella misura del 90%.
Il comma 2 ha, altresì, abrogato l'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che prevedeva il divieto di cumulo tra l'agevolazione in esame e quella della "Tremonti-bis" di cui all'art. 4 della stessa legge n. 383/2001.
Il comma 3 detta le disposizioni relative alla decorrenza delle modifiche.

3 Regime agevolativo di cui all'articolo 10 del d.l. 138/2002.
Le modifiche alla disciplina del credito d'imposta contenute nell'art. 10 del decreto-legge, sono state oggetto di apposita notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
Con decisione C(2002)1706 del 21 giugno 2002, emanata anteriormente al decreto-legge dell'8 luglio 2002, la Commissione ha approvato le suddette modifiche.
Esse, come detto, riguardano essenzialmente l'ambito soggettivo dell'agevolazione, i limiti d'intensità di aiuto, nonché la predisposizione di una procedura di ammissione al beneficio.
Restano immutate le altre disposizioni già contenute nell'art. 8 della legge n. 388/2000, con riferimento, tra l'altro, all'oggetto dell'agevolazione, alle modalità di calcolo e alle disposizioni antielusive.
Pertanto, devono considerarsi ancora valide e comunque applicabili al presente regime, in quanto compatibili, le istruzioni ed i chiarimenti forniti in merito da quest'Agenzia, in particolare le circolari n. 41/E del 18 aprile 2001 e n. 38/E del 9 maggio 2002.

3.1 Ambito soggettivo
Il comma 1, lettera b), dell'art. 10 delimita, sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione del credito d'imposta con riferimento al settore di attività economica di appartenenza.
Stante l'attuale formulazione della norma, i destinatari dell'agevolazione sono esclusivamente le imprese "che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato".
Con riferimento alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge, l'agevolazione è limitata agli investimenti effettuati nell'ambito dell'attività di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE. Per attività di trasformazione, secondo la definizione contenuta nell'allegato III, paragrafo 2.4, lettera a), del Regolamento (Ce) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, "si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale".
L'applicazione dell'agevolazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni indicate al punto 2.3 delle "linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/19 del 20 gennaio 2001, come espressamente previsto al punto 2.3 della decisione del 21 giugno 2002.
Al riguardo, giova ricordare che l'applicazione del credito d'imposta al settore della pesca, anche secondo la precedente formulazione dell'art. 8, doveva avvenire nel rispetto della specifica normativa comunitaria di settore.
Come precisato dal punto 21 della decisione della Commissione europea del 21 giugno 2002, l'agevolazione si applica nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dagli orientamenti comunitari per i settori c.d. "sensibili", e della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento.
Al riguardo si segnala che quest'ultima disciplina è stata modificata con Comunicazione della Commissione notificata con il numero C(2002) 315 (in GUCE C/70 del 19 marzo 2002). La nuova disciplina si applica fino al 31 dicembre 2009, ma con decorrenza differenziata per alcuni dei settori interessati (si veda il paragrafo 7 "Validità della disciplina" della citata Comunicazione).
Come espressamente indicato al punto 19 della decisione della Commissione europea del 21 giugno 2002, l'agevolazione non si applica alle "imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici" (che figurano nell'elenco di cui all'Allegato B della richiamata disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento).
Continuano a rimanere escluse dall'agevolazione, così come nel periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legge in esame, le imprese in difficoltà finanziaria di cui agli "Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" in GUCE n. C/288 del 9 ottobre 1999.

3.2 Ambito territoriale.
Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti realizzati nelle strutture produttive, definite secondo la nozione contenuta al par. 6.1 della circolare n. 41/E, ubicate nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato e nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) dello stesso Trattato.
In sostanza, per le aree di cui alla deroga della citata lettera a) l'ambito territoriale dell'agevolazione è rimasto invariato rispetto all'agevolazione di cui al previgente art. 8. Con riferimento alle strutture produttive ubicate nelle aree di cui alla deroga della lettera c) dell'art. 87, ammesse integralmente o parzialmente alla deroga, invece, l'agevolazione è fruibile a condizione che le aree medesime rientrino nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise.

3.3 Limiti di utilizzo.
Il comma 1 dell'art. 8, come detto, fissa un limite massimo annuale di spesa entro il quale il credito d'imposta può essere concesso, pari a "870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006".
Una volta raggiunti i suddetti limiti annuali di spesa, il credito d'imposta non può più essere concesso.
Premesso che la misura percentuale del credito d'imposta è stabilita in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2.1 e 2.2 della Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'art. 10, comma 1, del decreto legge in commento dispone, in particolare, che con riferimento alle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato CE "il credito compete entro la misura dell'85 per cento dell'intensità di aiuto" prevista dalla suddetta Carta degli aiuti a finalità regionale.
Per le aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. c) dello stesso Trattato, "il credito compete nella misura massima" dell'intensità di aiuto prevista, quindi senza alcuna riduzione del massimale.
Le percentuali di aiuto consentite, tenendo conto del limite sopra indicato, sono elencate, per ciascuna area e per tipologia di impresa, nella seguente tabella:

Tabella 1 - Massimali di aiuto previsti

Area territoriale Piccole imprese Medie imprese Altre imprese
Abruzzo(1) 20% 20% 30%
Calabria(2) 55,25% 55,25% 42,50%
Campania(2) 42,50% 42,50% 29,75%
Basilicata(2) 42,50% 42,50% 29,75%
Molise(1) 20% 20% 30%
Puglia(2) 42,50% 42,50% 29,75%
Sicilia(2) 42,50% 42,50% 29,75%
Sardegna(2) 42,50% 42,50% 29,75%

(1) Solo i territori ammessi alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE.
(2) Per tali aree la percentuale è stata calcolata in misura pari all'85% del massimale previsto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Le misure previste devono intendersi automaticamente rettificate in senso conforme ad eventuali sopravvenute modifiche alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale.

3.4 Procedura di monitoraggio dell'agevolazione.
La procedura introdotta dal legislatore ai commi da 1-bis a 1-sexies è evidentemente finalizzata al controllo preventivo del rispetto degli stanziamenti di spesa previsti dal comma 1 dell'art. 8 e ad un preliminare riscontro dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al beneficio.
Per corrispondere a tali esigenze, i soggetti interessati hanno l'onere di presentare:
- una preventiva istanza di ammissione all'agevolazione;
- una dichiarazione successiva alla realizzazione dell'investimento agevolato.
La dichiarazione successiva, in particolare, consente la verifica dei fondi effettivamente utilizzati e di quelli ancora disponibili, nonché il riscontro dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per la fruizione dell'agevolazione, con particolare riguardo all'osservanza del termine perentorio (sei mesi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio) previsto dal decreto per l'avvio della realizzazione dell'investimento.
L'Agenzia delle entrate, anche nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eseguirà rigorosi controlli tanto sugli aspetti formali e documentali quanto sull'effettività dei costi sostenuti in relazione agli investimenti agevolati.
Con le modalità previste dal decreto interministeriale, di cui al comma 8 dell'art. 8, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, saranno, inoltre, effettuate le verifiche necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni agevolative e la valutazione della qualità degli investimenti effettuati.

3.4.1 Istanza di ammissione.
L'agevolazione in esame, diversamente da quanto previsto dal previgente testo dell'art. 8, non è fruibile automaticamente.
In precedenza la semplice realizzazione dell'investimento, dal momento in cui lo stesso assumeva rilevanza, legittimava il contribuente ad utilizzare il credito d'imposta in compensazione con il modello F24.
Il comma 1-bis dell'art. 8 precisa, invece, che le imprese interessate, prima di avviare l'investimento, debbono inoltrare in via telematica apposita istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, nella quale occorre evidenziare:
- gli elementi identificativi dell'impresa;
- l'ammontare complessivo netto dei nuovi investimenti;
- la ripartizione regionale degli stessi;
- la dichiarazione d'impegno, "a pena di disconoscimento del beneficio", ad avviare la realizzazione dell'investimento successivamente alla data di presentazione dell'istanza e, comunque, entro sei mesi dalla stessa data.
L'importo dell'investimento da indicare nell'istanza di ammissione è l'importo complessivo dell'investimento agevolabile, al netto degli ammortamenti e delle dismissioni dei beni strumentali, determinati sulla base di una stima che tenga conto dell'intero arco temporale in cui si prevede di realizzare l'investimento.
L'istanza, a pena di disconoscimento del beneficio, deve essere inoltrata prima dell'avvio della realizzazione dell'investimento.
L'investimento, a sua volta, dovrà essere "avviato" tassativamente, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza.
L'ultimo periodo del medesimo comma 1-bis precisa che "per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attività da realizzare in economia."
Con riferimento all'espressione "emissione del buono d'ordine", si ritiene che tale condizione sia soddisfatta dalla sottoscrizione di qualsiasi contratto, atto o documento, in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'inizio della realizzazione dell'investimento. Ovviamente in tale previsione non rientrano eventuali semplici preventivi richiesti all'impresa fornitrice.
Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 8, l'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e notifica al richiedente, sempre per via telematica e nel termine di quindici giorni, il diniego dell'agevolazione per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ovvero per esaurimento dei fondi stanziati a carico del bilancio dello Stato.
Decorsi quindici giorni dalla presentazione dell'istanza senza che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato l'eventuale diniego, l'istanza s'intende accettata e gli investimenti ammessi all'agevolazione.
La priorità per l'ammissione al beneficio è fissata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

3.4.2 Dichiarazione successiva delle imprese ammesse al beneficio.
Il comma 1-quater dell'art. 8 prevede un ulteriore adempimento a carico delle imprese ammesse al beneficio, consistente nella trasmissione di una dichiarazione con l'indicazione dei seguenti elementi:
- settore di attività economica di appartenenza;
- ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla data di chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza di ammissione al beneficio, suddivisi per area regionale interessata dall'agevolazione, indicati al netto degli ammortamenti, delle cessioni e delle dismissioni che si prevede di dedurre in sede di determinazione del reddito d'impresa;
- ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla data di cui sopra;
- limite di intensità di aiuto utilizzabile.
La dichiarazione deve essere trasmessa, sempre in via telematica, al Centro operativo di Pescara, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza di ammissione.

3.4.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni.
La trasmissione delle istanze di ammissione, della comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate e della dichiarazione successiva devono avvenire esclusivamente in via telematica.
Secondo il provvedimento direttoriale del 18 luglio 2002, prima della data del 25 luglio non è possibile trasmettere alcuna istanza al Centro operativo di Pescara.
Il successivo comma 1-sexies prevede che, per le modalità della trasmissione telematica si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, contenente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

3.5 Decorrenza dell'agevolazione.
Le modifiche al regime di aiuti di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000, contenute nel decreto-legge in esame, sono state approvate dalla Commissione Europea con decisione n. C(2002) 1706 del 21 giugno 2002, prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge. Di conseguenza, le modifiche all'agevolazione in esame sono immediatamente applicabili.
Come prescritto dal comma 3 dell'art. 10, le nuove disposizioni si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; per avvio dell'investimento si intende l'emissione del buono d'ordine, ovvero l'inizio delle attività da realizzare in economia, così come specificato nel par. 3.4.1.
Si può verificare, quindi, che alcuni contribuenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, realizzino investimenti diversi, agevolati alcuni ai sensi del nuovo testo dell'art. 8, altri di quello previgente. In tal caso, ai fini del calcolo degli investimenti netti agevolabili, si ritiene corretto ripartire l'ammontare complessivo delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti, in proporzione all'entità degli investimenti lordi agevolati con le diverse discipline dell'agevolazione.

3.6 Maturazione del credito d'imposta.
Nell'attuale formulazione della norma agevolativa, in virtù di quanto contenuto nel comma 1-bis, l'impresa richiedente assume "l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione dell'investimento successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e, comunque, entro sei mesi dalla predetta data".
Come detto, resta invariato, rispetto alla disciplina precedente, il momento rilevante degli investimenti agevolabili, che è individuato sostanzialmente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 75 del TUIR.
Rimangono validi anche tutti i chiarimenti al riguardo contenuti nelle circolari n. 41/E del 2001, 38/E del 2002 e in altri documenti di prassi emanati sull'argomento.
L'utilizzo del credito d'imposta, quindi, può avvenire sin dalla prima data di versamento unificato immediatamente successiva rispetto al momento in cui l'investimento stesso assume rilevanza, purché a quel momento sia decorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto per la formazione del silenzio-assenso e sempre che non sia stato comunicato il diniego dell'agevolazione.

3.7 Cumulo con l'agevolazione Tremonti-bis.
Relativamente all'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 2001, relativa al coordinamento dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis con il credito d'imposta in esame, si ricorda che la norma abrogata stabiliva che "i soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2".
Tale norma sanciva l'inammissibilità della fruizione congiunta delle due agevolazioni menzionate, vincolando il contribuente a scegliere, per ciascun periodo d'imposta, se godere del beneficio di cui all'articolo 8 ovvero della detassazione prevista dall'agevolazione Tremonti-bis, come peraltro chiaramente precisato nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001.
Con la rimozione di tale vincolo, la citata detassazione del reddito diventa compatibile con la contestuale fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 8.
In relazione al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (8 luglio 2002), il cumulo delle due agevolazioni è comunque consentito limitatamente agli investimenti realizzati a partire da detta data.
Al riguardo possono verificarsi due ipotesi:
1. Fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 8 per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d'imposta e della Tremonti-bis per quelli realizzati a partire dall'8 luglio.
In tal caso, la determinazione della media degli investimenti del quinquennio precedente, nonché del corrispettivo dei beni ceduti e del valore normale di quelli dismessi, deve essere effettuata in proporzione alla frazione del suddetto periodo d'imposta in cui opera la cumulabilità.
Ad esempio, nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, moltiplicando per 176 (giorni compresi tra l'8 luglio 2002 ed il 31 dicembre 2002) e dividendo per 365.
2. Fruizione della Tremonti-bis per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d'imposta e, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto-legge, del credito d'imposta di cui all'art. 8 per quelli realizzati a partire dall'8 luglio 2002.
In tal caso, gli investimenti, la media ed i disinvestimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione Tremonti-bis saranno determinati secondo le ordinarie regole con riferimento all'intero periodo d'imposta in corso all'8 luglio 2002.
Ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 8, rileveranno esclusivamente gli investimenti realizzati successivamente alla data di acquisizione del diritto a fruirne, secondo quanto previsto dalle modifiche apportate alla disciplina dell'agevolazione.
Per la determinazione del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti da portare in diminuzione degli investimenti lordi rilevanti sarà effettuata con il criterio descritto al punto 1.

3.8 Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 388/2000.
In merito all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8, che prevedeva per gli investimenti realizzati in Abruzzo e Molise la deduzione degli ammortamenti dall'investimento lordo nella misura del 90%, si ricorda che la norma abrogata era stata inserita nell'originario testo dell'articolo 8 soltanto in sede di emendamento.
L'autorizzazione comunitaria del regime generale di aiuti previsto dall'articolo 8, di cui alla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, non si estendeva alle disposizioni introdotte in sede di emendamento.
Tali disposizioni sono state oggetto di separata notifica alla Commissione Europea, la quale aveva formulato alcuni rilievi in ordine all'impatto giuridico-economico della disciplina di cui al citato comma 3 rispetto agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
Preso atto di tali rilievi, il Governo italiano, con nota del 9 maggio 2002 ha comunicato, tramite la Rappresentanza Permanente Italiana a Bruxelles, il ritiro della notifica delle misure in questione, in base all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
Pertanto, poiché la norma di cui al comma 3 dell'art. 8 non ha mai trovato concreta applicazione, la sua abrogazione opera unicamente sul piano formale.

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
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