Circolare Agenzia Entrate n. 60 del 30.07.2002

Articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a striscia continua
Circolare Agenzia Entrate n. 60 del 30.07.2002

PREMESSA
L'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, introducendo modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, ha soppresso l'obbligo di bollatura del libro giornale, di quello degli inventari, e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, confermando, come chiarito dalla circolare del 22 ottobre 2001, n. 92, al paragrafo 2, l'obbligo di numerazione progressiva delle pagine che li compongono.
Risultano conseguentemente semplificati anche i criteri e le modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a striscia continua disciplinati dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1988, tenuti dai soggetti incaricati da terzi di elaborare le scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, registro dei beni ammortizzabili).

1 MODALITA' DI TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI MULTIAZIENDALI
L'articolo 1 del citato decreto ministeriale del 1988, prevede che i registri multiaziendali utilizzati dai soggetti incaricati dell'elaborazione delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti del citato DPR n. 600 del 1973, ossia per l'elaborazione del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA e del registro dei beni ammortizzabili siano "numerati progressivamente e tenuti secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". Si evidenzia che il rinvio è all'articolo 22 come novellato dal citato articolo 8, comma 3, della legge n. 383 del 2001, che per le scritture contabili tenute ai fini delle imposte dirette prevede unicamente l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine e non più quello di bollatura.
Ne consegue che ogni riferimento alla bollatura e alla vidimazione iniziale contenuto nei successivi articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale del 1988 è tacitamente abrogato.
Pertanto i soggetti incaricati di elaborare i libri e registri contabili previsti dagli articoli 14 e seguenti del DPR n. 600 del 1973 mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali non sono più tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:
1. numerazione progressiva e bollatura dei libri o registri multiaziendali;
2. stampa e conservazione, dopo ogni elaborazione, di un indice numerato e bollato di tutti i fogli utilizzati dei libri o dei registri sopra indicati, per ciascun utente;
3. conservazione dell'ultimo foglio di ogni libro o registro multiaziendale, sul quale è riportata la vidimazione iniziale;
4. tenuta di un registro di carico sul quale annotare gli estremi dei libri o dei registri multiaziendali sottoposti a vidimazione iniziale;
5. tenuta di un registro di scarico sul quale annotare, per anno solare, i numeri dei fogli dei libri o dei registri multiaziendali utilizzati e gli utenti ai quali sono stati attribuiti;
6. rilascio, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, di apposita dichiarazione attestante i numeri dei fogli dei libri o dei registri multiaziendali utilizzati per le registrazioni relative a ciascun utente, nonché l'elenco degli utenti per i quali sono state effettuate le elaborazioni nel corso dell'anno solare.
Poiché è tacitamente abrogato l'obbligo di bollatura dei registri multiaziendali di cui all'articolo 2 lettera a) del decreto ministeriale del 1998, viene meno l'obbligo, strettamente correlato al primo, della loro intestazione al terzo incaricato.
Resta tuttavia inteso che i soggetti incaricati hanno facoltà di continuare a porre in essere gli adempimenti di cui sopraccitati numeri 1, 5, 6 quando ciò risulti più consono al loro modello organizzativo.
Per converso, gli unici adempimenti cui sono tenuti i terzi incaricati della tenuta dei libri o registri multiaziendali, sono i seguenti:
1. attribuzione di un numero progressivo ai vari fogli utilizzati per i registri ed i libri di ciascun utente, distintamente per periodo d'imposta;
2. consegna a ciascun utente dei "fogli", componenti il libro o registro, relativi alle registrazioni eseguite nel periodo d'imposta.
Il terzo incaricato, quindi, poiché intesta direttamente ai soggetti obbligati i singoli libri o registri, numerandoli progressivamente soltanto al momento della loro stampa, "confeziona" in realtà libri o registri non più multiaziendali, ma monoaziendali.
Riguardo al punto sub 2, si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le scritture tenute con sistemi meccanografici, non esclusi i registri multiaziendali a striscia continua, come evidenziato dalla circolare 18 giugno 2001, n. 59, si considerano tenute regolarmente a condizione che i dati dell'esercizio in corso, memorizzati su supporto magnetico, siano resi disponibili a richiesta degli organi di controllo e siano trascritti su supporti cartacei entro i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Occorre inoltre evidenziare che la soppressione dell'obbligo di bollatura dei registri IVA e di numerazione preventiva delle pagine, rileva anche per il registro unico di cui all'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, destinato a tutte le annotazioni prescritte per i registri IVA di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche se gestito in funzione multiaziendale.

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