Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa. Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 65 del 02.08.2002
INDICE
1 Categorie di lavoratori regolarizzabili: lavoratori stagionali
2 Lavoratori "in grigio" e procedura di emersione progressiva
3 Effetti della dichiarazione di emersione per i datori di lavoro - Definizione degli anni pregressi
4 Adempimenti a cura del datore di lavoro in materia previdenziale
4.1 Datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denunce mensili
4.2 Datori di lavoro agricoli
Premessa
Con la circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002, l'Agenzia delle Entrate, i Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, l'INPS e l'INAIL hanno fornito i primi chiarimenti unitari sulle procedure da adottare ai fini dell'emersione del lavoro sommerso.
Ad integrazione della citata circolare, si rende opportuno chiarire ulteriori aspetti inerenti la disciplina contenuta nella legge 18 ottobre 2001, n. 383 - di seguito legge.
1 Categorie di lavoratori regolarizzabili: lavoratori stagionali
Nell'individuare le categorie dei lavoratori regolarizzabili occorre valutare la posizione dei lavoratori "stagionali", in un primo tempo esclusi dalla regolarizzazione (cfr. circolare n. 56/E, par. 2), nel presupposto che per gli stessi non è ravvisabile un rapporto lavorativo pregresso svolto in maniera continuativa.
Non può trascurarsi, tuttavia, la specificità di taluni settori economici (aziende agricole, aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc.) che operano a cicli stagionali, nei quali a periodi di attività caratterizzati da assunzione di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo.
Pertanto, in base ad un'interpretazione sistematica della norma in esame volta a favorire l'emersione della generalità dei lavoratori senza discriminazioni in funzione del settore di appartenenza e delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che tali aziende possano ricorrere alla procedura di emersione per quei lavoratori stagionali che siano stati utilizzati in "cicli di produzione" svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) ancorché successivamente interrotti, purché il rapporto di lavoro con i medesimi lavoratori sia pendente alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, posto che la norma non è finalizzata alla mera sanatoria di irregolarità pregresse, ma a regolarizzare i rapporti di lavoro ancora attuali.
2 Lavoratori "in grigio" e procedura di emersione progressiva
Sempre con riferimento alle categorie di lavoratori rientranti nell'ambito applicativo della legge, nella citata circolare n. 56/E è stato precisato che è ammessa la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti impiegati in violazione anche soltanto parziale delle disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale (cosiddetti "lavoratori in grigio") sia pure limitando tale regolarizzazione ai datori di lavoro che accedono alla procedura di emersione automatica.
Si osserva tuttavia come quest'ultima limitazione comporta una penalizzazione nei confronti di quei datori di lavoro che, in presenza di soli lavoratori "in grigio" o di entrambe le tipologie di lavoratori ("in nero" e "in grigio"), non possono accedere alla procedura di emersione progressiva, pur avendo necessità di regolarizzare adempimenti diversi da quelli fiscali e previdenziali.
Pertanto, considerato che detta limitazione non è in alcun modo desumibile dal disposto della norma, si ritiene che sia possibile accedere alla procedura progressiva anche con riferimento ai lavoratori "in grigio" e che il piano di emersione possa riguardare anche aspetti in materia di trattamento economico diversi dall'allineamento ai minimi retributivi contrattuali.
La proposta per la progressiva regolarizzazione agli obblighi contrattuali in materia di trattamento economico può pertanto riguardare sia i lavoratori ai quali non siano stati corrisposti i minimi contrattuali anche in presenza di specifici contratti di riallineamento, sia quei lavoratori già in organico ai quali siano stati corrisposti compensi "in nero", come ad esempio:
- emolumenti previsti come accessori dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- somme corrisposte per attività lavorative effettivamente svolte e non previste dallo specifico contratto stipulato (lavoratore con contratto part-time utilizzato a tempo pieno);
- maggiorazioni della retribuzione previste per il lavoro straordinario qualora siano corrisposte in misura inferiore rispetto a quanto previsto dai contratti di lavoro di riferimento e a condizione che tali somme siano comunque erogate anche nei successivi periodi d'imposta agevolati (2003 e 2004) al fine del riallineamento progressivo con quanto previsto dai medesimi contratti;
- maggiori somme corrisposte in caso di interruzione del percorso di riallineamento retributivo ai minimi contrattuali.
Si precisa, altresì, che per i datori di lavoro che presentano la proposta per l'adeguamento progressivo alle misure delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il costo del lavoro emerso, anche con riferimento alle somme corrisposte irregolarmente ai lavoratori "in grigio", è assunto secondo un importo comunque non inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro al quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine del triennio agevolato sulla base del piano individuale di emersione approvato dal sindaco.
3 Effetti della dichiarazione di emersione per i datori di lavoro - Definizione degli anni pregressi
Come noto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge, i datori di lavoro che lo richiedano espressamente, compilando l'apposito quadro della dichiarazione di emersione, possono far valere la medesima dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione degli anni pregressi.
Ai fini del concordato, la dichiarazione di emersione deve essere presentata prima della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica ovvero prima dell'inizio di un'attività istruttoria finalizzata al controllo sostanziale della posizione fiscale, ossia prima che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tal caso la proposta di concordato non produce effetti con riferimento all'anno o agli anni per i quali sia iniziata un'attività ispettiva di verifica fiscale.
A quest'ultimo proposito è stato specificato che, nell'ipotesi in cui le ispezioni, gli accessi e le verifiche fiscali siano stati conclusi senza dar luogo a rilievi, è comunque consentito far valere, anche per quell'anno, la dichiarazione di emersione come proposta di concordato.
Inoltre, non è considerata una causa ostativa alla proposta di concordato fiscale la comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata dall'Amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle dei sostituti d'imposta, a norma dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle medesime dichiarazioni, effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Pertanto, considerato che l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria configura una causa ostativa alla produzione degli effetti della dichiarazione di emersione connessi esclusivamente con il concordato per gli anni pregressi, si fa presente che, per converso, l'avvio di un'attività di controllo non preclude la possibilità di presentare la dichiarazione di emersione al fine di conseguire gli altri effetti previsti dalla norma, diversi dalla definizione delle annualità pregresse.
Anche nel corso di un'attività di verifica è consentito, quindi, presentare la dichiarazione di emersione per usufruire, ad esempio, delle agevolazioni applicabili per il triennio, oltre che - come si è detto - per concordare annualità pregresse non interessate dall'attività di verifica fiscale.
Si ricorda, inoltre, che la proposta di concordato tributario e previdenziale si concretizza mediante l'indicazione da parte del datore di lavoro nella dichiarazione di emersione del costo del lavoro irregolare utilizzato in ciascuno dei periodi d'imposta pregressi (a partire dal 2001), tenendo conto dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute in detti periodi per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico delle imposte sui redditi.
Il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da indicare nella dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo complessivo del lavoro emerso nell'anno 2002 per effetto della dichiarazione medesima.
Per ciascuno dei periodi d'imposta regolarizzati, il concordato ha effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali relativi all'attività di impresa o di lavoro autonomo, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare che in questa sede viene dichiarato.
Al riguardo, si fa presente che la predetta franchigia, pari al triplo del costo del lavoro emerso, è applicabile a ciascuno dei maggiori imponibili accertati relativi all'attività di impresa o di lavoro autonomo con riferimento alle singole imposte e contributi previdenziali e assicurativi. Nell'ipotesi in cui a seguito di controllo dovesse essere emanato un avviso di rettifica per imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta, la franchigia utilizzata per inibire l'avviso di rettifica medesimo deve essere tradotta nel corrispondente imponibile concernente l'Iva indebitamente detratta. Quindi, ad esempio, se viene eccepita una indebita detrazione Iva di 20 euro, relativa ad Iva con aliquota 20 per cento oggettivamente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis-1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la franchigia rileva con riferimento ad un maggiore imponibile di 100 euro.
4 Adempimenti a cura del datore di lavoro in materia previdenziale
Con la circolare interamministrativa n. 56/E, al punto 4.1.2 avente titolo "Effetti in materia previdenziale", è stata illustrata, tra l'altro, la norma di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 383/2001. In particolare è stato chiarito che la contribuzione sostitutiva del 7 per cento sui redditi di lavoro dipendente emersi, dovuta dal datore di lavoro per i periodi di paga di competenza da gennaio 2002 e fino ai periodi di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, può essere versata, oltre che in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002), in sessanta rate mensili a partire da tale termine, senza interessi.
A parziale modifica delle istruzioni appena richiamate, si fa presente che da una più puntuale interpretazione della norma in questione discende che, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione (il cui termine scade il 30 novembre 2002), il versamento della contribuzione sostitutiva in argomento afferente i periodi di paga di competenza da gennaio 2002 e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione e cioè fino al 30 novembre 2002, può essere versata entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002) sia in unica soluzione che in 60 rate mensili senza interessi.
Anche i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002 potranno usufruire delle disposizioni di maggior favore contenute nell'art. 1, comma 2bis della legge 383/2001.
Pertanto tali soggetti, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002), dovranno versare la contribuzione sostitutiva dovuta per l'anno 2001 (7%) e per il 2002 (9%) fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002), o in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili senza interessi.
4.1 Datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denunce mensili
Per effetto di quanto sopra chiarito, la prima denuncia DM10 può essere presentata con riferimento al periodo "novembre 2002"; il versamento della contribuzione sostitutiva dovuta per l'anno 2001 o per l'anno 2002 e fino al 30 novembre 2002 dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2002, in unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata.
A partire dal periodo di paga di dicembre 2002 la contribuzione sostitutiva deve essere versata entro le normali scadenze delle denunce mensili (sedicesimo giorno del mese successivo al periodo di paga di riferimento).
Per le modalità di compilazione delle denunce DM10 restano confermate le istruzioni riportate al punto 4.1.2.2. della predetta circolare 56/E.
4.2 Datori di lavoro agricoli
Per effetto di quanto precisato al precedente punto 3, le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione devono quantificare la contribuzione sostitutiva dovuta per i periodi fino al 30 novembre 2002.
Tale contribuzione, calcolata secondo le aliquote contributive indicate al punto 4.1.2.3. della circolare 56/E, deve essere comunicata alla competente Sede INPS corredata dalle informazioni previste nelle istruzioni riportate allo stesso punto 4.1.2.3, integrate dalla "categoria OTD" per i lavoratori assunti a tempo determinato.
La contribuzione di cui trattasi può essere versata entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002) sia in unica soluzione che in 60 rate mensili senza interessi.
Per le modalità di versamento si richiamano le istruzioni riportate sempre al punto 4.1.2.3 della circolare 56/E.
Per i periodi successivi al 30 novembre 2002, le aziende devono presentare all'Istituto i modelli di dichiarazione trimestrale, tramite il modello "DMAG UNICO" opportunamente predisposto. Restano confermate le relative modalità per la riscossione della contribuzione riportate al predetto punto 4.1.2.3.
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