Imposta di bollo su domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 3, comma 13 - D.M. 17 maggio 2002, n. 127
Circolare Agenzia Entrate n. 67 del 07.08.2002
La legge del 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - al comma 2, dell'articolo 31, modificato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che "decorsi due anni (...) le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (...), sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico (...)".
1. Ambito di applicazione.
L'articolo 3 della legge n. 448 del 2001 al comma 13, oltre a stabilire il nuovo termine di presentazione per via telematica o su supporto informatico delle domande, denunce e relativa documentazione, ha previsto che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi (...) sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica (...), nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo su tali atti".
In attuazione di questa disposizione è stato emanato il Decreto ministeriale 17 maggio 2002, n. 127 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2002 - con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
L'articolo 1 del decreto ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo ed il successivo articolo 2 ha stabilito le modalità di pagamento dell'imposta, dovuta su tali documenti, per i soggetti che ne hanno interesse.
In particolare l'articolo 1, lettera a) ha aggiunto all'articolo 1 della tariffa degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sostituita dal D.M. 20 agosto 1992), il comma 1-ter, che stabilisce l'ammontare di € 41,32 per " Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (...)".
Tale imposta deve essere corrisposta "...per ciascuna domanda, denuncia od atto..." inviati per via telematica o presentati su supporto informatico all'ufficio del registro delle imprese dai soggetti obbligati alla trasmissione telematica degli atti e fatti per i quali il codice civile prescrive il deposito nel registro delle imprese.
I soggetti destinatari del provvedimento in commento sono quelli individuati dall'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 13, della legge n. 448 del 2001. Pertanto, sono esclusi dall'obbligo di presentazione per via telematica gli imprenditori individuali e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Per questi ultimi con decreto del Ministro delle attività produttive saranno individuate le modalità e i tempi per l'assolvimento degli obblighi per via telematica (articolo 31 della legge 340 del 2000, comma 2, ultimo periodo).
L'importo di € 41,32 è dovuto in relazione alla domanda di iscrizione e di deposito presentata per via telematica, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero delle attività produttive (d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, articolo 11), e alla documentazione che l'accompagna.
La formula "per ciascuna domanda, denuncia od atto....euro 41,32", - adottata dal legislatore nel comma 1-ter - ha suscitato il dubbio se l'importo sia relativo alla sola domanda o denuncia oppure si riferisca anche alla documentazione che le accompagna.
Questa Agenzia ritiene che tale ammontare includa l'imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda o denuncia e la relativa documentazione (ad esempio domanda di iscrizione di atto costitutivo di s.r.l. e copia conforme dell'atto costitutivo). Tale conclusione è confermata dalla scheda tecnica del Decreto Ministeriale 127 del 2002, dalla quale risulta che l'importo di € 41,32 è determinato aggiungendo all'imposta di bollo media, corrispondente ad un singolo atto, l'imposta che grava sul modello di presentazione dell'atto (€ 30,99 + € 10,33).
Per gli atti esclusi dall'imposta di bollo il decreto ministeriale non comporta nessuna novità.
Pertanto, l'imposta di bollo nella misura di € 41,32 non si applica agli atti che anche prima dell'emanazione del D.M. 127 del 2002 erano esclusi dal pagamento dell'imposta. A titolo del tutto esemplificativo si richiamano:
- le comunicazioni fatte all'ufficio del registro delle imprese diverse da quelle operate per adempiere ad obblighi fissati dal Codice Civile (ad esempio per fini statistici);
- gli atti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B, al d.P.R. n. 642 del 1972;
Da quanto precisato consegue che in tutte le altre ipotesi in cui non vi è l'obbligo di trasmettere per via telematica o su supporto informatico i documenti al Registro delle imprese, l'imposta di bollo continua ad essere applicata nella misura di € 10,33 per ogni foglio.
L'articolo 1, comma 1 del D.M. 127 del 2002, oltre ad inserire il comma 1-ter, del quale si è già detto, rispettivamente con le lettere b) e c), aggiunge all'articolo 1 della tariffa parte prima, del d.P.R. 642 del 1972:
- il punto 2 che, con riguardo alle modalità di pagamento, stabilisce "L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";
- la nota 1-ter, che identifica la trasmissione degli atti o la consegna del supporto informatico quale momento in cui sorge l'obbligo tributario.
2. Modalità di pagamento
L'articolo 2 del D.M. 127 del 2002 fissa le modalità di pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, stabilendo che i soggetti interessati - relativamente all'anno in corso - possono presentare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, competente in base alla residenza o alla sede legale degli stessi, una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti da presentare all'ufficio del registro delle imprese durante l'anno 2002 (comma 1).
L'Ufficio locale, sulla base del contenuto della predetta dichiarazione provvisoria che - come si è detto - riflette le domande, le denunce e gli atti che si intendono presentare nel periodo compreso tra la data di presentazione e il 31 dicembre 2002, provvede alla liquidazione della relativa imposta.
Entro il successivo mese di gennaio il contribuente, avuto riguardo al numero delle domande, delle denunce e degli atti trasmessi per via telematica o su supporto informatico all'ufficio del registro delle imprese nell'anno precedente, è tenuto a presentare "...una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente"(comma 3).
L'ufficio locale dell'Agenzia a sua volta, fatti gli opportuni riscontri, liquida l'imposta definitiva dovuta in base alla predetta dichiarazione definitiva (comma 4). Tale imposta definitiva nell'ammontare determinato dall'ufficio "viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso" (comma 5).
L'Ufficio locale, quindi, sulla base della dichiarazione annuale presentata dal contribuente, liquida l'imposta definitiva per l'anno precedente, al netto di quanto corrisposto in via provvisoria.
Conseguentemente notifica al contribuente apposito avviso con il quale chiede in pagamento sia l'imposta definitiva dovuta per l'anno precedente sia quella provvisoria dovuta per l'anno in corso: per un importo pari all'imposta definitiva dell'anno precedente.
Qualora dalla liquidazione dell'imposta definitiva emerga un credito a favore del contribuente questo viene computato in compensazione dell'imposta provvisoria per l'anno in corso (comma 4, articolo 2).
Per quanto attiene alla tempistica degli adempimenti prima richiamati, si evidenzia che:
1. la dichiarazione provvisoria (relativa al residuo periodo del 2002) può essere presentata dopo il 17 luglio 2002, data di entrata in vigore del D.M. 17 maggio 2002, n. 127;
2. l'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione provvisoria sub 1. è notificata dall'ufficio entro il mese successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione provvisoria;
3. il pagamento dell'imposta liquidata nei modi e nei termini sub 2. deve essere eseguito dal contribuente nei venti giorni successivi alla notifica del relativo avviso, utilizzando il Mod. F 23 con il codice tributo 456T, nel quale deve essere indicato il codice dell'ufficio competente;
4. la dichiarazione definitiva relativa all'anno decorso è presentata dal contribuente entro il mese di gennaio dell'anno successivo;
5. l'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione definitiva sub 4. è notificata dall'ufficio entro il mese successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione definitiva;
6. il pagamento dell'imposta liquidata nei modi e nei termini sub 5. deve essere eseguito dal contribuente nei venti giorni successivi alla notifica del relativo avviso I richiamati termini di presentazione, liquidazione e versamento sono indirettamente stabiliti dall'articolo 2, comma 6, del D.M. 127, in virtù del rinvio alle "disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 (...commi 7 e 9...)" del d.P.R. 642 del 1972.
A differenza della diversa procedura di pagamento in modo virtuale, stabilita all'articolo 15 del d.P.R. 642 del 1972, per la quale è richiesta una specifica autorizzazione, la procedura individuata all'art. 2 del D.M. 127 del 2002 non comporta autorizzazione alcuna; nella relazione al D.M. è, infatti, precisato che per il pagamento dell'imposta di bollo per gli atti presentati all'ufficio del registro delle imprese "... non è previsto il rilascio di una autorizzazione in quanto il pagamento in modo virtuale è espressamente previsto nella tariffa ed anche l'unico possibile per gli atti trasmessi in via telematica".
Relativamente ai soggetti gia autorizzati al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642 del 1972, ovviamente relativa agli atti diversi da quelli trasmessi telematicamente all'ufficio del registro delle imprese, gli adempimenti e la relativa tempistica sono gli stessi prima esaminati con le seguenti particolarità:
1. il pagamento dell'imposta dovuto in base alla dichiarazione provvisoria è eseguito entro il termine previsto per il pagamento della prima rata bimestrale successiva all'avviso notificato dall'ufficio;
2. nell'unica dichiarazione definitiva da presentare annualmente, dovrà indicarsi anche il numero degli atti presentati telematicamente all'ufficio del registro delle imprese (articolo 15, comma 5, d.P.R. 642 del 1972).
Infine, sembra opportuno precisare che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 15, del d.P.R. 642 del 1972, gli atti presentati all'ufficio del registro delle imprese per via telematica - così come gli atti per i quali l'imposta di bollo viene corrisposta in modo virtuale su autorizzazione della Direzione regionale - "... devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta ..." e gli estremi di presentazione della dichiarazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni
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