Attività di prevenzione e contrasto all'evasione - Programmazione e consuntivazione dell'attività di controllo e verifica - Anno 2002
Circolare Agenzia Entrate n. 72 del 14.08.2002
1. Premessa
Il Piano annuale dell'Agenzia allegato alla Convenzione per l'esercizio 2002 ha delineato le strategie dell'attività di controllo fissando gli obiettivi numerici nonché le risorse da impiegare per il loro conseguimento.
Il predetto Piano prevede, tra l'altro, che l'attività dell'Agenzia sia prioritariamente rivolta ad assicurare un'adeguata azione repressiva dei fenomeni relativi all'economia sommersa.
Al riguardo con la delibera C.I.P.E. n. 38 del 6 giugno 2002, pubblicata nella G.U. n. 185 dell'8 agosto 2002, è stato, tra l'altro, previsto un Piano straordinario di accertamento in attuazione dell'art.1, comma 7, della legge n. 383 del 2001.
Per l'esecuzione di tale Piano, di cui si forniscono in apposito paragrafo le relative indicazioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con quanto previsto dalla citata delibera, ha emanato in data 26 luglio 2002 una specifica Direttiva con la quale ha delineato le modalità di coordinamento tra le istituzioni impegnate nell'attività di contrasto dell'economia sommersa nonché le iniziative da porre in essere per una efficace azione amministrativa.
Per quanto concerne gli aspetti di carattere più generale, in sede di assegnazione del budget di produzione ai Centri di responsabilità di secondo livello si è provveduto a rimodulare la destinazione delle risorse per assicurare il pieno conseguimento di quegli obiettivi cui la Convenzione annette una maggiore rilevanza, ovvero per specifiche esigenze di carattere operativo.
In particolare, con riguardo a ciascuno dei processi riferibili all'area di intervento di "Prevenzione e contrasto all'evasione", la programmazione operativa ha previsto:
- 8.000.000 ore per l'esecuzione di 500.000 controlli sostanziali Imposte Dirette - IVA - IRAP equivalenti;
- 700.832 ore per l'esecuzione di 100.119 controlli sostanziali Registro equivalenti;
- 817.613 ore per l'esecuzione di 1.168.019 controlli formali equivalenti.
Con riguardo all'attività di verifica e per l'esecuzione dei cosiddetti "accessi brevi", il piano operativo destina rispettivamente:
- 219.600 ore per l'esecuzione di 305 verifiche equivalenti su soggetti di grandi dimensioni;
- 347.011 ore per l'esecuzione di 964 verifiche equivalenti su soggetti con volume d'affari compreso tra 10 e 50 miliardi;
- 1.272.989 ore per l'esecuzione di 7.956 verifiche equivalenti su soggetti con volume d'affari inferiore a 10 miliardi;
- 223.830 ore per l'esecuzione di 37.305 accessi brevi per il controllo degli obblighi fiscali.
La programmazione operativa ha previsto, infine, 1.979.529 ore per lo svolgimento delle funzioni strumentali all'attività di controllo.
In vista della piena realizzazione degli obiettivi programmati vengono indicati, con riguardo a ciascuna delle attività caratterizzanti il macroprocesso di "Prevenzione e contrasto all'evasione", gli indirizzi operativi diretti ad assicurare l'adeguata efficacia dell'azione amministrativa e l'efficienza operativa degli uffici.
Nello svolgimento dell'attività andranno altresì osservate le direttive già impartite e che hanno, peraltro, assicurato l'immediata operatività degli uffici.
Nell'evidenziare gli elementi di novità che caratterizzano i criteri di consuntivazione per il 2002, vengono infine illustrate le modalità di rilevazione e di trasmissione al sistema centrale dei dati relativi alle attività svolte ai fini della esatta quantificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.
2. Attività di analisi e ricerca
La realizzazione del Piano straordinario di accertamento per il contrasto all'economia sommersa, citato in premessa, richiede un ampliamento della capacità di indagine a livello centrale e locale; ne discende l'esigenza di rafforzare la funzione di presidio delle realtà territoriali mediante l'ulteriore potenziamento delle strutture di analisi e ricerca.
In linea con tale esigenza, il Piano operativo dell'Agenzia per il 2002 ha incrementato le risorse destinate al processo "Funzioni strumentali all'attività di controllo", nel cui ambito rivestono primaria rilevanza le attività di analisi e ricerca.
Le attività di indagine, oltre che alla individuazione dei fenomeni relativi all'economia sommersa, andranno prioritariamente rivolte alla individuazione degli elementi informativi sintomatici di fenomeni collegati alla illecita detenzione di capitali all'estero.
In particolare, con riguardo all'azione di contrasto all'economia sommersa, andranno individuate quelle situazioni soggettive per le quali, dall'analisi dei dati risultanti dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e da altri sistemi informativi pubblici o privati, risultino situazioni che possano configurare lo svolgimento di attività sommerse.
A tal fine saranno adottate le più opportune iniziative, ivi compresi contatti diretti, che assicurino la disponibilità dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Camere di commercio, Istituti previdenziali, Tribunali, ecc.).
Più in generale le strutture di intelligence rivestono un ruolo primario sia nella individuazione delle posizioni da ricomprendere nel piano di brevi accessi mirati alla rilevazione di rapporti di lavoro irregolari, previsto dalla specifica direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente la realizzazione del Piano straordinario di accertamento, sia nella individuazione dei soggetti che, non avvalendosi dei piani di emersione, continuino ad impiegare lavoro irregolare.
L'analisi dovrà condurre alla predisposizione di segnalazioni qualificate da utilizzare, proficuamente, nell'ambito della successiva attività di controllo sostanziale.
Con riguardo all'attività di contrasto ai fenomeni di illecita detenzione di capitali all'estero l'attività di intelligence si svilupperà nei confronti dei soggetti, percettori in Italia di redditi di lavoro autonomo (amministratori di società, artisti, sportivi, ecc.) e di capitali, residenti fittiziamente in Paesi a fiscalità privilegiata.
Al riguardo va evidenziato che dal 1 gennaio 1999 è in vigore la nuova disposizione prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, sulla base della quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ed emigrata in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Ciò consente all'Agenzia un rafforzamento delle capacità di contrasto dei fenomeni in argomento mediante la puntuale applicazione della norma citata.
L'attività di intelligence sarà, inoltre, orientata alla individuazione di possibili forme di impiego in Italia di capitali illecitamente detenuti all'estero. E' il caso, ad esempio, delle società a ristretta base azionaria partecipate e finanziate da soggetti residenti sia nei cosiddetti "paradisi fiscali", sia in Stati esteri tradizionalmente utilizzati per finalità elusive, che potrebbero risultare interposti per favorire il detto impiego da parte di contribuenti residenti.
Verranno, inoltre, assunte le più opportune iniziative d'indagine per la individuazione dei fenomeni di esterovestizione di beni immobili e mobili localizzati nel territorio dello Stato.
Anche con riguardo alle predette iniziative le strutture di analisi e ricerca dovranno fornire agli uffici operativi segnalazioni qualificate che assicurino, nell'ambito dell'attività di controllo sostanziale, il proficuo utilizzo di risorse.
Accanto alle sopradescritte attività cui la Convenzione annette una primaria rilevanza, le strutture di intelligence, avvalendosi dei mezzi istruttori all'uopo previsti, quali accessi brevi ed accessi mirati, contribuiranno a migliorare la capacità complessiva di controllo degli uffici attraverso:
- la ricerca e la raccolta di dati e notizie;
- la costituzione, l'aggiornamento e manutenzione di banche-dati locali;
- l'utilizzazione di strumenti informatici di ausilio all'attività di accertamento;
- l'interscambio di informazioni operative con altri uffici e strutture;
- la trattazione delle segnalazioni della struttura centrale e di quelle regionali di analisi e ricerca;
- l'elaborazione e l'attuazione di specifici e qualificati percorsi d'indagine;
- l'analisi dei risultati dei controlli per implementare i percorsi d'indagine.
3. Attività istruttoria esterna
3.1. Obiettivi
Nel corso del 2002 l'attività istruttoria esterna dovrà, tra l'altro, assicurare:
- l'incremento delle iniziative di verifica nei confronti dei contribuenti grandi e medio grandi da conseguire anche attraverso il contenimento del tempo di permanenza dei verificatori presso le aziende;
- l'incremento dell'azione di verifica nei confronti dei contribuenti medi e piccoli, intensificando l'utilizzo delle metodologie di verifica già approvate;
- il rafforzamento della presenza sul territorio da parte degli Uffici da realizzarsi attraverso un più intenso ricorso ai cosiddetti "accessi brevi"; una quota di tale attività di indagine sarà indirizzata all'individuazione dei fenomeni caratterizzati dalla presenza di lavoro irregolare.
Oltre che per il conseguimento dei suindicati obiettivi già assegnati alle strutture operative, l'attività istruttoria esterna si concretizzerà nella esecuzione di:
- accessi mirati da eseguirsi a cura degli Uffici, nell'ambito dell'attività di controllo sostanziale;
- accessi mirati da eseguirsi a cura delle Direzioni regionali in ausilio all'attività di controllo sostanziale degli Uffici; tale attività istruttoria esterna, come già chiarito nella circolare n. 64/E del 27 giugno 2001, va tenuta distinta da quella riferita ai cosiddetti "accessi brevi", non risolvendosi nel mero reperimento e riscontro dei dati, bensì nell'esame della corretta rappresentazione, da parte del contribuente, di fatti e circostanze fiscalmente rilevanti nei documenti contabili e nelle dichiarazioni fiscali, con la conseguente eventuale evidenziazione di recuperi d'imposte non dichiarate.
Con riguardo ad ogni attività istruttoria esterna si ribadisce l'assoluta esigenza che la stessa sia acquisita al sistema informativo centrale.
3.2. Attività di verifica
Va preliminarmente osservato che per il 2002 nulla risulta innovato, rispetto ai precedenti anni di programma, con riguardo alle strutture operative cui sono demandati i controlli.
In particolare:
- le verifiche nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni vanno eseguite, di regola, da nuclei di verificatori operanti presso le Direzioni regionali;
- le verifiche nei confronti dei soggetti di dimensioni medio-grandi vanno condotte dagli Uffici locali e, ove necessario, in forma congiunta, dagli Uffici IVA e dagli Uffici delle Imposte Dirette, ubicati nei capoluoghi di provincia;
- le verifiche nei confronti degli altri contribuenti vanno eseguite a cura degli Uffici locali nonché dagli Uffici Imposte Dirette e IVA, per i rispettivi settori impositivi; resta salva la possibilità da parte dei predetti Uffici Imposte Dirette e IVA di effettuare le verifiche congiuntamente, ove lo consentano le esigenze operative.
In ordine alle modalità di svolgimento dell'attività in argomento viene confermata l'esigenza, già espressa per il 2001, di:
- attenersi ai principi ed alle prescrizioni fissate dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di "Statuto dei diritti del contribuente";
- assicurare un'adeguata efficacia dell'attività svolta attraverso lo sviluppo qualitativo dei procedimenti di individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo;
- correlare l'assorbimento di risorse alle effettive esigenze di indagine;
- indirizzare l'esame sugli aspetti gestionali, economici e finanziari più significativi e rilevanti ai fini fiscali;
- assicurare la tempestiva e corretta trasmissione al sistema centrale delle risultanze della verifica.
L'attività di verifica, per tutte le tipologie di contribuenti, riguarderà, di regola, un'unica annualità.
In particolare, la verifica avrà per oggetto il periodo di imposta 1999, in considerazione della disponibilità al Sistema centrale di maggiori informazioni rispetto ai successivi periodi di imposta, per una proficua selezione dei soggetti.
La scelta di indirizzare il controllo verso annualità diverse dal 1999 dovrà essere collegata ad un giudizio di proficuità comparata tra le annualità suscettibili di controllo, ovvero alla presenza di segnalazioni "qualificate" delle strutture di analisi e ricerca, sia centrale che regionali, che assicurino il proficuo utilizzo di risorse.
La scelta operativa di svolgere il controllo su un'unica annualità, oltre che contenere i tempi di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, risponde all'esigenza di ampliare la platea dei soggetti da sottoporre a verifica.
L'estensione della verifica ad ulteriori annualità deve essere pertanto correlata ad effettive esigenze di indagine.
Al riguardo viene precisato che, ai fini della consuntivazione, non configura "estensione di verifica" l'attività istruttoria svolta per annualità successive, compresa quella in corso, qualora la stessa, in applicazione delle metodologie di controllo, sia diretta unicamente alla determinazione dei ricavi relativi al periodo d'imposta 1999 ovvero a quello che, in base al surrichiamato giudizio di proficuità comparata, abbia formato oggetto di verifica.
Parimenti non va considerata attività di verifica l'esclusivo controllo in ordine alla regolarità ed alle risultanze delle scritture contabili di maggiore interesse fiscale.
Ne consegue che, ai fini della consuntivazione, "l'estensione della verifica" assume rilevanza solo qualora sia caratterizzata dalla presenza di rilievi di carattere sostanziale.
Con riguardo all'individuazione delle posizioni da sottoporre al mezzo istruttorio in esame, la selezione terrà conto di quei soggetti per i quali, attraverso le strutture di intelligence, siano stati acquisiti elementi informativi circa l'impiego di lavoratori non in regola con la normativa previdenziale e fiscale, salvo che non abbiano aderito ai piani di emersione.
Più in generale, nello svolgimento dell'attività di verifica, andrà comunque assicurato il controllo finalizzato al contrasto del lavoro sommerso.
In conformità con le direttive già impartite in merito, l'attività di verifica dovrà essere orientata, inoltre, al contrasto di possibili forme d'impiego in Italia di capitali illecitamente detenuti all'estero.
3.2.1. Verifiche nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni
Per il 2002 è previsto un impegno pari a 219.600 ore per l'esecuzione di 300 verifiche da parte delle Direzioni regionali e 5 verifiche da parte della Direzione Centrale Accertamento.
In coerenza con gli specifici obiettivi fissati dalla Convenzione, all'incremento del numero degli interventi dovrà accompagnarsi un miglioramento qualitativo dell'attività svolta.
Tali obiettivi, che devono peraltro caratterizzare l'attività di verifica anche nei confronti delle altre tipologie di contribuenti, andranno perseguiti attraverso:
- l'ulteriore potenziamento delle strutture preposte, da realizzarsi anche mediante lo sviluppo della professionalità dei funzionari con minore esperienza, prevedendo specifici percorsi formativi che comprendano una fase di partecipazione all'attività di verifica, in affiancamento a funzionari esperti;
- un più intenso utilizzo di personale dotato di specifica qualificazione in materia informatica, attesa l'esigenza, costante per le verifiche della specie, di dover procedere all'analisi di dati presenti in sistemi informatizzati di amministrazione dell'impresa;
- il contenimento dei tempi di permanenza presso la sede del contribuente.
A tale ultimo riguardo si ribadisce quanto già rappresentato nella circolare n. 64/E del 2001 in ordine allo svolgimento di una approfondita analisi, propedeutica alla esecuzione della verifica, volta ad individuare le caratteristiche del contribuente e dell'attività da questi esercitata; ciò consentirà di indirizzare il controllo sugli aspetti gestionali, economici e finanziari più significativi e rilevanti ai fini fiscali.
La predetta analisi permetterà, inoltre, di valutare la sussistenza delle condizioni per avvisare preventivamente il contribuente dell'avvio del controllo.
Il preventivo avviso consente di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente il quale potrà tempestivamente avvalersi dell'eventuale assistenza tecnica, nonché predisporre gli atti ed i documenti che formeranno oggetto del controllo.
In linea con le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la comunicazione preventiva sortisce, inoltre, l'effetto di ridurre i giorni di permanenza presso la sede del soggetto verificato, limitando, in tal modo, la turbativa all'attività svolta dal contribuente.
Al fine di una corretta qualificazione dell'attività svolta si precisa che rientrano nell'ambito delle attività in argomento le verifiche eseguite nei confronti di un soggetto che abbia dichiarato, per il periodo di imposta oggetto del controllo, un volume d'affari, di ricavi o di compensi non inferiori a 50 miliardi di lire.
Al riguardo è comunque necessario che il contribuente selezionato sia presente nella banca-dati dei soggetti di grandi dimensioni; ai fini del necessario aggiornamento della predetta banca-dati si richiama la comunicazione di servizio n. 9 del 31 gennaio 2001, prot. n.2001/19528 della Direzione Centrale Accertamento.
Si richiamano infine, attesa la valenza che rivestono, le direttive già impartite per il 2001 con riguardo all'ipotesi in cui la sede amministrativa del soggetto da sottoporre a controllo si trovi in una regione diversa da quella della sede legale.
In tal caso, la circolare n. 64/E già citata ha previsto che, qualora problemi di natura organizzativa ostino all'esecuzione della verifica, la Direzione regionale, nel cui ambito territoriale è situata la sede legale, segnalerà tempestivamente tale circostanza alla Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di grandi dimensioni, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Al predetto Settore andranno segnalate eventuali problematiche di carattere operativo nonché le informazioni e gli elementi utili per la predisposizione di apposite metodologie di controllo che possano supportare sia l'attività operativa che l'attività di formazione.
Nell'ambito dello svolgimento dell'attività si raccomanda, infine, di consultare la specifica banca-dati dei rilievi, implementandone i contenuti con riguardo a quei rilievi che, sotto il profilo della novità e della significatività, rivestono particolare interesse.
3.2.2. Verifiche nei confronti di altre categorie di soggetti.
Il piano operativo dell'Agenzia destina, complessivamente, 1.620.000 di ore all'attività di verifica nei confronti di contribuenti diversi da quelli definiti "di grandi dimensioni".
In particolare, tenuto conto dei rispettivi tempi unitari medi è prevista la realizzazione di:
- 964 verifiche nei confronti di soggetti con volume d'affari, ricavi e compensi tra 10 e 50 miliardi di lire;
- 7.956 verifiche nei confronti di soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi inferiori a 10 miliardi di lire.
Così come per i precedenti anni di programma l'attività di verifica sarà prioritariamente rivolta nei confronti di soggetti appartenenti a categorie economiche individuate dalle Direzioni regionali di concerto con gli Uffici operativi; si terrà altresì conto degli orientamenti espressi dai Comitati Tributari Regionali che hanno, tra l'altro, il compito di concorrere all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni, anche ai fini della programmazione dell'attività di controllo.
Qualora l'attività di verifica riguardi il controllo di attività economiche dirette al consumatore finale, dovranno trovare applicazione le guide metodologiche già diramate.
A seguito dell'utilizzo dei percorsi metodologici i verificatori dovranno compilare la relativa check-list in coerenza con i controlli effettivamente svolti nel corso della verifica.
L'eventuale mancata effettuazione di controlli obbligatori dovrà essere motivata con la compilazione dei campi a tal fine previsti.
Qualora la verifica sia svolta nei confronti di soggetti interessati dagli studi di settore, saranno effettuati i controlli indicati nella circolare n. 185/E del 13 ottobre 2000.
In particolare i verificatori rileveranno:
- la veridicità dei dati utilizzati e dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione dello studio di settore;
- l'effettiva presenza di eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore fatte valere dal contribuente;
- il risultato dell'applicazione dello studio di settore attraverso il programma G.E.RI.CO.
Inoltre, come espressamente previsto nelle singole metodologie, i verificatori dovranno procedere alla rilevazione del personale presente al momento dell'accesso, acquisirne le generalità, le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale (dipendente, collaboratore, associato, ecc.), al fine di raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri obbligatori in materia previdenziale e del lavoro.
Il predetto controllo assume una rinnovata rilevanza correlata all'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legge 27 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Per quanto concerne infine le modalità di conduzione dell'attività di verifica, va intensificato l'utilizzo della specifica applicazione di ausilio all'attività di verifica (S.A.Ve.).
Detta applicazione, di cui di recente è stata diramata la versione aggiornata, consente di disporre di percorsi predefiniti che agevolano l'esecuzione del controllo, automatizzando peraltro le operazioni più laboriose e permettendo la gestione di calcoli anche complessi.
L'applicazione ha, inoltre, la funzione di incrociare i dati acquisiti al fine di riscontrare eventuali anomalie, nonché di rendere disponibile un archivio dei dati rilevati ed acquisiti nel corso della verifica.
Atteso che l'utilizzo della versione aggiornata dell'applicazione comporta un necessario periodo di autoformazione per l'apprendimento e l'utilizzo delle nuove funzionalità, viene previsto che, del tempo effettivamente impiegato nell'esecuzione della verifica effettuata con l'utilizzo di S.A.Ve., dodici ore vadano consuntivate nel processo "Formazione".
Al riguardo si precisa che si considerano eseguite con l'ausilio di S.A.Ve. le verifiche per le quali la ricostruzione del volume d'affari e dei ricavi è stata effettuata con gli strumenti dell'applicazione, ed in particolare tramite i percorsi ivi previsti e la predisposizione automatica dei prospetti di ricalcolo.
Ne consegue che la mera redazione del verbale con l'ausilio dell'applicazione non configura la fattispecie sopradescritta.
3.3. Accessi brevi
Nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione è previsto un impegno di 223.830 ore per l'esecuzione di 37.305 accessi per il controllo degli obblighi fiscali.
L'attività, finalizzata anche al rafforzamento della presenza sul territorio, sarà indirizzata:
- al controllo degli obblighi strumentali;
- alla rilevazione dei dati strutturali e contabili comunicati dai contribuenti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- alla rilevazione dei dati ai fini dell'attività di analisi e ricerca;
- al controllo delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- alla verbalizzazione della distruzione delle merci;
- all'esecuzione di accessi per conto di Stati Esteri;
- al controllo delle ONLUS per la verifica dei presupposti per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.
I controlli si concretizzeranno prevalentemente nel riscontro di dati, fatti e circostanze nonché dell'osservanza di obblighi posti a carico dei contribuenti.
Le risultanze delle rilevazioni effettuate e dei controlli eseguiti saranno formalizzati nel verbale redatto a conclusione dell'accesso, che evidenzierà in particolare le discordanze e le violazioni rilevate nonché le eventuali giustificazioni addotte dal contribuente.
Gli accessi relativi alla rilevazione dei dati necessari per l'applicazione degli studi di settore approvati sono finalizzati a riscontrare la veridicità di quanto comunicato dai contribuenti, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni.
Per tale tipologia di accesso il controllo andrà eseguito con le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
Si precisa che rientrano negli accessi in argomento anche quelli eventualmente eseguiti sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 25/E del 2001, a seguito delle osservazioni presentate dai contribuenti nella fase del contraddittorio relativamente all'attività di accertamento sulla base dei parametri di cui alla legge n. 549 del 1995.
Ai fini della corretta applicazione dell'istituto della compensazione prevista dal decreto legislativo n. 241 del 1997 saranno in particolare verificati il rispetto, da parte dei contribuenti, dei limiti alla compensazione previsti dalla legge per ciascun esercizio finanziario nonché l'esistenza formale dei presupposti.
Gli Uffici procederanno alla individuazione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo sulla base delle notizie di diretta conoscenza ovvero di quelle disponibili al sistema informativo, salvo che per gli accessi imposti da obblighi di servizio (ad esempio: accessi per conto di Stati esteri, per verbalizzazione distruzione merci).
Si fa, infine, presente che rientrano in tale tipologia di controllo gli accessi brevi mirati alla rilevazione della presenza di eventuali rapporti di lavoro irregolari di cui si dirà, più dettagliatamente, in sede di illustrazione delle attività dirette a contrastare l'economia sommersa.
Le Direzioni Regionali forniranno l'opportuno ausilio agli Uffici per la selezione dei contribuenti interessati dalle attività in argomento.
4. Controlli sostanziali in materia di Imposte dirette, Iva ed Irap
Con riguardo al suindicato settore d'intervento la Convenzione ha posto, quale obiettivo strategico per il 2002, il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'azione degli Uffici, rispetto ai precedenti anni di programma.
L'elevazione dello standard qualitativo dell'attività di controllo sostanziale è peraltro strumentale per il conseguimento dell'ulteriore obiettivo strategico dell'accelerazione della riduzione del contenzioso mediante un maggior ricorso agli istituti previsti per la definizione dei provvedimenti di accertamento.
In linea con i predetti obiettivi il piano operativo dell'Agenzia ha previsto la destinazione di 8.000.000 di ore per l'esecuzione di 500.000 controlli ivi compresi i controlli a carattere prevalentemente automatizzato (art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).
Per il miglioramento qualitativo dell'azione di controllo il piano operativo ha, inoltre, previsto che una quota di risorse venga destinata all'esame di posizioni relative a contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire, da individuarsi tra quelle non ricomprese negli appositi piani di verifica previsti dalle Direzioni regionali e dalla Guardia di Finanza.
Il budget di risorse assegnato alle Direzioni regionali ha tenuto conto della numerosità e della rilevanza fiscale dei soggetti presenti nell'ambito territoriale di competenza delle strutture operative.
I controlli rivolti nei confronti di contribuenti selezionati dalle Direzioni regionali, andranno eseguiti dagli Uffici locali avvalendosi degli ordinari mezzi istruttori.
Resta comunque ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la esecuzione delle verifiche nei confronti della tipologia di contribuenti in argomento.
Ad eccezione delle predette posizioni, la cui individuazione è demandata al coordinamento tra le Direzioni regionali ed ai Comandi della Guardia di Finanza, viene riaffermata la piena autonomia decisionale degli Uffici operativi nella fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.
Tale fase dovrà mirare alla proficuità dell'azione amministrativa anche in relazione al criterio guida della prevedibile remuneratività dell'attività nel suo complesso.
In tale ambito deve essere valorizzata compiutamente l'attività di controllo sostanziale di "iniziativa" degli Uffici secondo i seguenti indirizzi programmatici:
- trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in una visione del controllo sostanziale basato sulla centralità del contribuente;
- analisi della realtà economico-sociale del territorio e della composizione della platea dei contribuenti di competenza;
- selezione delle posizioni soggettive di maggiore rilevanza fiscale.
In tale contesto sarà valorizzata l'utilizzazione:
- integrata degli elementi, delle informazioni già disponibili o reperite localmente e di quelle assunte attraverso gli strumenti informatici a disposizione o desumibili dalle segnalazioni, compresi i verbali parziali, trasmesse dalla Guardia di Finanza;
- di modalità istruttorie ponderate in relazione alla tipologia di posizioni selezionate e alla concretezza degli elementi di rilevanza fiscale conosciuti;
- dei controlli bancari qualora si profili una maggiore sostenibilità e proficuità dell'azione di controllo.
Gli Uffici operativi dovranno altresì, quale adempimento di un compito istituzionale, procedere tempestivamente alla concretizzazione della pretesa erariale con l'esercizio dei poteri di accertamento in presenza di attività istruttorie già espletate sia da organi dell'Agenzia che da organi esterni.
Al riguardo si dovrà, comunque, tener conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima dei sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di verifica concessi al contribuente per formulare osservazioni e richieste da sottoporre alla valutazione degli uffici; sono, peraltro, fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza.
Tale previsione normativa pone l'esigenza di evitare di concentrare l'attività nell'ultimo periodo dell'anno, in special modo con riguardo alle annualità per le quali è prevista la decadenza del termine per l'accertamento.
Nella formazione del piano annuale dei controlli, seguendo il criterio della proficuità comparata, ciascun Ufficio terrà conto:
- dei processi verbali, con esito positivo, conseguenti a verifiche relative ad un intero periodo d'imposta effettuate dalle strutture dell'Agenzia, ovvero dalla Guardia di Finanza;
- dei processi verbali, con esito positivo, conseguenti a verifiche effettuate da organi esterni all'Agenzia nei confronti degli operatori intracomunitari, avendo cura di espletare ulteriori attività istruttorie ove se ne ravvisi l'opportunità;
- dei processi verbali per violazioni agli obblighi strumentali ai fini dell'emanazione dei relativi atti di contestazione, ferma restando la valutazione delle posizioni soggettive e l'eventuale avvio di una più ampia attività di controllo d'iniziativa;
- delle segnalazioni qualificate delle strutture di analisi e ricerca sia centrali che regionali, in particolar modo di quelle che individuano possibili forme d'impiego di capitali illegalmente detenuti all'estero ovvero di impiego di lavoro irregolare.
In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata ai soggetti per i quali sussiste la conoscenza di procedimenti penali nonché di collegamenti e implicazioni con fenomeni di criminalità organizzata.
Il programma di controllo dovrà tenere conto anche:
- dell'esigenza di attivare i controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali ovvero che hanno evidenziato consistenti importi a rimborso, monitorandone i comportamenti nei periodi successivi a quello oggetto di controllo;
- dell'attività di accertamento nei confronti delle persone fisiche che per il periodo d'imposta 1998 hanno dichiarato ricavi o compensi d'importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri previsti dalla legge n. 549 del 1995, sulla base delle segnalazioni che saranno trasmesse da questa Direzione ai soli Uffici locali;
- dell'attività di accertamento sulla base degli studi di settore per il periodo d'imposta 1998. L'attività sarà eseguita nei confronti dei soggetti selezionati a livello centrale e già segnalati ai soli Uffici locali da parte di questa Direzione; per la gestione della complessiva attività si rinvia alle direttive impartite con la circolare n. 29/E dell'11 aprile 2002 e alle istruzioni operative diramate con la comunicazione di servizio n. 33 del 24 aprile 2002.
5. Controlli sostanziali in materia di registro
Nel corso del 2002 è previsto un impegno di n. 700.832 ore per l'esecuzione di n. 100.119 controlli sostanziali registro equivalenti.
L'attività si svilupperà prioritariamente lungo due direttrici:
- la valutazione degli atti di cessione d'azienda e di terreni edificabili;
- l'esame delle posizioni riguardanti l'omessa registrazione dei contratti di locazione.
In ordine alle modalità di conduzione dei controlli, gli Uffici si uniformeranno ai seguenti indirizzi operativi:
- per le "cessioni d'azienda" l'analisi andrà estesa a tutte le componenti dell'azienda ceduta; la valutazione non dovrà pertanto limitarsi alla verifica del valore dell'avviamento, ma terrà conto anche del valore delle merci qualora, per la tipologia d'attività e le dimensioni della stessa, questo assuma un rilievo significativo rispetto al complesso dell'azienda ceduta In tal caso l'efficacia del controllo andrà assicurata mediante l'esecuzione di appositi accessi mirati alla valutazione delle merci e di ogni altra componente aziendale ritenuta significativa ai fini del controllo. Le Direzioni regionali valuteranno il grado di utilizzo del suindicato mezzo istruttorio, al fine di intensificarne l'impiego, attraverso le risultanze del processo "Controlli sostanziali tributi settore registro", che prevede un apposito componente ove gli uffici devono consuntivare manualmente, il numero degli accessi mirati eseguiti. A sottolinearne la rilevanza, va fatto presente che gli accertamenti su atti di cessione d'azienda costituiscono un indicatore di risultato previsto nel Piano delle attività per il 2002;
- per l'attività di controllo relativa ai contratti di locazione non registrati, gli Uffici procederanno in conformità con le direttive già impartite in merito agli adempimenti, ai termini ed alle modalità di svolgimento dell'attività.
La selezione delle posizioni da controllare è supportata dalla specifica applicazione "Liste interattive Imposta di Registro". Tale applicazione, basata sull'incrocio dei dati presenti al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, consente di disporre dei nominativi dei soggetti persone fisiche che, con riferimento all'anno d'imposta 1998, pur avendo dichiarato redditi di fabbricati locati, non risultano aver registrato alcun contratto di locazione.
6. Controlli formali
Il Piano delle attività ha previsto che l'azione dell'Agenzia fosse mirata, tra l'altro, ad assicurare un'adeguata attività di controllo formale delle dichiarazioni ed ha stabilito per il conseguimento dei risultati attesi, un impegno di risorse pari a 700.000 ore.
In sede di assegnazione del budget di produzione alle Direzioni regionali, tenuto conto della circostanza che le risorse degli Uffici dovessero essere necessariamente impegnate anche nella conclusione dei controlli delle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 1998 che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano al sistema informativo attivati ma non ancora perfezionati, si è provveduto ad elevare ad 817.613 il numero di ore da dedicare a tale area di intervento.
La quota di risorse occorrenti per lo svolgimento dei controlli relativi all'anno d'imposta 1999 è stata pertanto determinata sottraendo dal predetto budget complessivo assegnato, le risorse da destinare all'ultimazione dei predetti controlli relativi al 1998, quantificate in 217.611 ore in ragione della misura del parametro di assorbimento di capacità operativa adottato per i controlli formali delle dichiarazioni relative a tale annualità.
Conseguentemente, le risorse da dedicare ai controlli relativi all'anno d'imposta 1999 sono state attribuite alle singole Direzioni regionali in ragione della distribuzione sul territorio delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per tale anno d'imposta.
In sede di assegnazione del budget alle Direzioni regionali, è stato indicato, quale criterio di assegnazione degli obiettivi di produzione agli Uffici, la presenza delle unità di personale appartenenti all'area B, in considerazione del fatto che, per tale tipologia di controllo, possono essere proficuamente utilizzate prevalentemente le qualifiche riferibili a tale area.
Al riguardo, si fa presente che a seguito delle segnalazioni effettuate ai singoli Uffici sulla base dei criteri selettivi emanati, le Direzioni regionali, in presenza di scostamenti tra le risorse programmate e quelle calcolate, tenendo conto del numero dei controlli da svolgere entro la fine del corrente anno, procederanno alla eventuale riprogrammazione del numero delle ore previste.
In tal senso, la differenza tra le risorse programmate e quelle occorrenti per la conclusione dei controlli di tutte le dichiarazioni segnalate con riguardo a ciascun Ufficio, sarà oggetto di specifiche variazioni in ragione del numero dei controlli in precedenza assegnati.
La realizzazione degli obiettivi di produzione assegnati agli Uffici per il corrente anno dovrà essere perseguita in conformità con gli indirizzi operativi diramati e dovrà assicurare un'efficace azione di deterrenza dei comportamenti evasivi dei contribuenti e nel contempo, una corretta gestione del rapporto con gli stessi.
A tal fine dovranno essere adottate idonee iniziative volte a garantire una immediata ed esaustiva conoscenza, da parte del contribuente, delle caratteristiche del controllo attivato e delle motivazioni poste alla base della pretesa tributaria determinata.
Il corretto espletamento della fase del controllo, da effettuarsi in conformità con le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212), garantirà l'efficacia dell'azione e la contestuale corretta impostazione del rapporto con il contribuente.
Il conseguimento dell'obiettivo di produzione da parte degli Uffici, unitamente ad un'elevata qualità dei controlli, dovranno essere garantiti anche attraverso l'adozione da parte delle Direzioni regionali di specifici interventi diretti ad assicurare un'efficace svolgimento dell'azione di controllo.
In tale contesto si sottolinea la rilevanza che rivestono le funzioni di monitoraggio dell'attività, quale strumento idoneo a fornire immediatamente il grado di tempestività, di efficacia e di correttezza dell'azione degli Uffici.
Le Direzioni Regionali, attraverso l'organizzazione di specifici interventi formativi a livello regionale, assicureranno lo sviluppo delle professionalità preposte all'espletamento dei controlli formali delle dichiarazioni e l'uniforme applicazione, da parte degli Uffici, degli indirizzi operativi diramati.
7. Attività diretta a contrastare l'economia sommersa
L'azione repressiva dei fenomeni relativi all'economia sommersa costituisce impegno prioritario dell'Agenzia nell'ambito dell'ordinaria attività di prevenzione e contrasto all'evasione.
Su tale fronte l'Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere un'efficace azione amministrativa, da condurre attraverso un'intensa cooperazione con le altre Amministrazioni interessate, che assicuri una capillare attività di informazione ed assistenza a tutti coloro che intendano avvalersi della procedura agevolata di emersione e nel contempo, una ferma azione repressiva nei confronti di quei soggetti economici i quali, non avvalendosi dell'opportunità offerta dal provvedimento agevolativo, continuino ad operare al di fuori della legalità.
A tale riguardo sono state indette nello scorso luglio due apposite riunioni con all'ordine del giorno il coordinamento degli interventi da attuare.
Nel corso delle predette riunioni, a cui hanno partecipato l'Agenzia delle Entrate, il Comando generale della Guardia di Finanza, le competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, è stato convenuto, tra l'altro, che i diversi enti di vigilanza interessati svolgano separatamente l'attività di controllo, garantendo attraverso il coordinamento centrale e locale un costante scambio informativo finalizzato, in particolare, ad evitare la sovrapposizione degli interventi.
Sulla base di tali premesse, è stata avviata l'esecuzione del "Piano straordinario di accertamento" previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 383 del 2001 le cui linee guida sono state tracciate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con la delibera citata in premessa.
In attuazione del predetto piano, tenendo conto delle direttive impartite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, si sta provvedendo all'invio di richieste di informazioni ai soggetti per i quali, dall'analisi dei dati risultanti dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di altri sistemi informativi pubblici o privati, siano risultate situazioni che potessero configurare lo svolgimento di attività sommerse.
Va sottolineato che le suddette richieste, per espressa previsione normativa, non costituiscono impedimento alla presentazione della dichiarazione di emersione.
I soggetti destinatari delle richieste di informazioni che non avranno fornito elementi significativi, idonei a confutare le anomalie correlabili all'utilizzo di lavoro non regolare ovvero non si saranno avvalsi delle disposizioni legislative che favoriscono l'emersione del lavoro irregolare, verranno selezionati per il loro inserimento nel piano dei controlli e di vigilanza degli organi preposti al contrasto dell'evasione previdenziale e fiscale così come espressamente previsto nelle citate linea guida tracciate dal C.I.P.E..
La selezione dei soggetti da inserire nel piano dei controlli terrà conto delle risultanze dell'attività valutativa svolta dagli Uffici con riguardo agli elementi di giudizio forniti dai destinatari delle richieste d'informazione.
Al riguardo gli Uffici dovranno esprimere un giudizio di affidabilità delle risposte fornite che tenga conto, comunque, degli eventuali ulteriori elementi di cui siano già in possesso ovvero di quelli che riterranno necessario acquisire.
Il Piano straordinario di accertamento prevede, inoltre, iniziative di controllo nei confronti di quei soggetti economici per i quali siano stati acquisiti, anche mediante le strutture di intelligence, elementi informativi circa l'impiego di lavoratori non in regola con la normativa previdenziale e fiscale.
Al riguardo le direttive impartite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze prevedono l'esecuzione di brevi accessi mirati, da effettuarsi presso i luoghi di esercizio delle attività economiche, allo specifico scopo di rilevare l'eventuale presenza di rapporti di lavoro irregolari.
La pianificazione dei suddetti accessi terrà anche conto delle informazioni disponibili circa il maggiore utilizzo di lavoro non regolare in relazione ai settori di attività ed alle aree geografiche del Paese.
Sulla base dei suesposti criteri le Amministrazioni interessate in sede di coordinamento generale previsto dalle linee guida approvate dal C.I.P.E. con la citata delibera n. 38, determineranno, a livello centrale, il numero complessivo dei controlli di rispettiva competenza, ripartito su scala regionale.
Le Direzioni regionali e le altre articolazioni periferiche delle Amministrazioni interessate, in sede di coordinamento locale previsto dalle citate linee guida, assicureranno una omogenea diffusione dell'attività di controllo sul territorio adottando le più idonee misure tese ad evitare la sovrapposizione degli interventi.
Sempre nell'ambito del coordinamento locale, andrà garantito il tempestivo scambio di informazioni tra le Amministrazioni interessate circa gli esiti dei controlli eseguiti, qualora nel corso degli stessi sia stato constatato l'impiego di lavoratori irregolari.
Al di là delle specifiche iniziative previste dal Piano straordinario di accertamento, l'azione di contrasto all'economia sommersa, come peraltro è rilevabile dagli indirizzi relativi alle varie aree di intervento, deve caratterizzare l'ordinaria attività di indagine svolta dalle Direzioni regionali e dagli Uffici.
A tale riguardo, già in sede di formulazione degli indirizzi per la predisposizione delle proposte di budget da parte delle Direzioni regionali è stata da un lato rappresentata l'esigenza di rafforzare la funzione di presidio delle realtà territoriali mediante l'ulteriore potenziamento delle strutture di intelligence, dall'altro è stato espressamente previsto che, nello svolgimento dell'attività di verifica, venisse comunque assicurato il controllo finalizzato all'emersione del lavoro sommerso.
8. Attività di controllo nei confronti dei soggetti che hanno fruito di agevolazioni e incentivi fiscali
Negli ultimi anni il Legislatore ha adottato numerosi provvedimenti con i quali sono stati concessi, in particolare, crediti d'imposta ad una vasta platea di soggetti.
E' opportuno pertanto che assumano rilevanza strategica i controlli finalizzati a verificare i presupposti e le condizioni fissate dalle specifiche leggi in materia.
Conseguentemente già nel corso del corrente anno sarà avviata una specifica attività di controllo mirato. A tal fine le Direzioni regionali segnaleranno agli Uffici un primo elenco di soggetti da sottoporre a controllo, selezionati con l'ausilio della specifica procedura attivata di recente nell'ambito del monitoraggio dei versamenti F24.
L'attività in argomento sarà ulteriormente ed organicamente sviluppata nel corso dell'anno 2003.
Con apposita circolare saranno illustrate le linee guida per la complessiva attività di controllo e di prevenzione degli inadempimenti posti in essere, nonché i criteri per la selezione mirata dei soggetti che hanno fruito delle agevolazioni.
9. Consuntivazione delle attività
Per il 2002, fatte salve le integrazioni e le modifiche di seguito descritte, permangono i criteri di consuntivazione stabiliti con la Circolare n. 64/E del 27 giugno 2001.
Al riguardo, vengono allegate le tabelle, identificate con le lettere da A a M, concernenti i parametri di consuntivazione relativi a:
A. verifiche nei confronti di soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi inferiori a 10 miliardi di lire;
B. verifiche nei confronti di soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire;
C. controlli sostanziali su iniziativa degli Uffici per il settore imposte dirette ed IRAP;
D. controlli sostanziali su iniziativa degli Uffici per il settore IVA;
E. controlli sostanziali sulla base dei processi verbali di verifica per il settore imposte dirette ed IRAP;
F. controlli sostanziali sulla base dei processi verbali di verifica per il settore IVA;
G. controlli sostanziali unificati su iniziativa degli Uffici con l'utilizzo della procedura dell'accertamento unificato;
H. controlli sostanziali unificati sulla base dei processi verbali di verifica con l'utilizzo della procedura dell'accertamento unificato;
I. controlli sostanziali sulla base dei parametri relativi a persone fisiche;
J. controlli sostanziali sulla base dei parametri relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche;
K. controlli sostanziali sulla base degli studi di settore;
L. controlli sostanziali per il settore registro;
M. controlli formali.
Nel richiamare quanto illustrato con la citata circolare n. 64/E del 27 giugno 2001, si evidenziano, con riguardo a ciascun settore d'intervento, gli elementi di novità che caratterizzano i criteri di consuntivazione per l'anno 2002.
9.1. Attività di verifica
Le tabelle A e B, che sostituiscono l'unica tabella adottata per il 2001, riportano i parametri di consuntivazione dell'attività di verifica svolta nei confronti di soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi rispettivamente inferiori e non inferiori a 10 miliardi di lire.
Rispetto ai parametri contenuti nella corrispondente tabella allegata alla citata circolare n. 64/E, si è provveduto ad esprimere i parametri di consuntivazione, prevedendo distinti tempi unitari medi in ragione del numero delle annualità verificate.
9.1.1. Verifiche su un'unica annualità
1. Annualità verificata: 1999
Assumono rilevanza ai fini della consuntivazione:
- le verifiche con rilievi di carattere sostanziale;
- le verifiche con rilievi di carattere formale;
- le verifiche regolari (senza rilievi).
2. Annualità verificata diversa dal 1999
Assumono rilevanza ai fini della consuntivazione:
- le verifiche con rilievi di carattere sostanziale;
- le verifiche regolari (senza rilievi) o con rilievi solo di carattere formale qualora siano state disposte dalla Direzione Centrale Accertamento o dalla Direzione Regionale.
9.1.2. Verifiche su più annualità
3. Si applicano i parametri di consuntivazione relativi a più annualità se:
- la verifica riguarda comunque il 1999 e, per almeno una delle ulteriori annualità, sono stati formulati rilievi di carattere sostanziale;
- la verifica non riguarda il 1999 e, per almeno due delle ulteriori annualità, sono stati formulati rilievi di carattere sostanziale;
- la verifica, eseguita per più annualità, sia stata disposta dalla Direzione Centrale Accertamento o dalla Direzione Regionale.
9.1.3. Verifiche eseguite dai nuclei misti
La verifica assume rilevanza ai fini della consuntivazione solo a seguito della trasmissione al sistema centrale di entrambi i processi verbali di verifica.
In presenza di dati (tipologia contribuente, presenza di indagini bancarie) difformi tra i due settori impositivi vengono assunte le informazioni trasmesse dall'ufficio II.DD.
9.1.4. Più verifiche eseguite nel corso dell'anno nei confronti dello stesso soggetto.
Le verifiche successive oltre la prima, assumono rilevanza ai fini della consuntivazione solo se riguardano annualità diverse e sono state disposte dalla Direzione Centrale Accertamento o dalla Direzione regionale.
9.2. Accessi brevi
Così come per il 2001, per tale tipologia di accessi, ai fini della consuntivazione dell'attività è previsto un parametro di assorbimento di risorse pari a sei ore per ciascun controllo eseguito.
Si evidenzia che nel processo "Accessi per il controllo relativo agli adempimenti degli obblighi fiscali" andranno altresì indicate le ore effettivamente impiegate per la loro esecuzione.
9.3. Accessi mirati
Così come per il 2001, le risorse impiegate negli accessi mirati eseguiti dalle Direzioni regionali saranno consuntivate sulla base delle ore/persona effettivamente impiegate trasmesse nell'ambito del processo "Funzioni strumentali all'attività di controllo"; un apposito componente previsto nel predetto processo indicherà, in automatico, il numero degli accessi mirati eseguiti.
Si ricorda che, invece, le risorse impiegate negli accessi mirati eseguiti dagli Uffici operativi quale modalità istruttoria a rilevanza esterna, nell'ambito dell'attività di controllo sostanziale sono consuntivate a seguito della trasmissione al sistema centrale degli esiti del relativo controllo.
9.4. Formazione in verifica
L'eventuale impiego di personale, peraltro formalmente incaricato per l'esecuzione della verifica, in affiancamento a verificatori esperti, per acquisire esperienza "sul campo", andrà consuntivato nel processo "Formazione".
A tal fine viene previsto un apposito componente ove, manualmente, andranno indicate le ore-persona destinate ai suddetti fini.
Nello stesso processo andranno consuntivate le ore di autoformazione per l'utilizzo della versione aggiornata dell'applicazione S.A.Ve.
9.5. Controlli sostanziali in materia di Imposte dirette, IVA ed IRAP
Alle tabelle già allegate alla circolare 64/E, del 27 giugno 2001, si aggiungono le tabelle G ed H, che recano i parametri di consuntivazione per l'attività di controllo sostanziale che abbia interessato entrambi i settori impositivi, svolta dagli uffici locali con l'utilizzo della procedura dell'accertamento unificato.
9.6. Controlli sostanziali in materia di Registro
Permangono i parametri di consuntivazione fissati per il 2001.
9.7. Controlli formali
Per i controlli delle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 1998, consuntivati nello specifico componente del processo "Controlli formali", definito "controlli formali perfezionati", restano fermi i criteri stabiliti nel 2001 sia per quanto attiene al momento qualificante ai fini della consuntivazione (assume rilevanza il perfezionamento del controllo) che al tempo unitario agli stessi attribuito (0,6 ore, pari a 36 minuti).
Con riguardo ai controlli formali relativi alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 1999, consuntivati nel prodotto "controlli formali eseguiti", il momento che assume rilevanza ai fini della consuntivazione è costituito dal perfezionamento del controllo nei casi di assenza di esiti e dalla data di notifica della comunicazione prevista dal comma 4 dell'art. 36-ter nel caso di perfezionamento con esiti.
Per tale ultima tipologia di prodotto il tempo unitario previsto è di 0,75 ore, pari a 45 minuti.
Nel caso di perfezionamento con esiti, si precisa che assumono rilevanza ai fini della consuntivazione dell'attività relativa al corrente anno, tutti i controlli che saranno notificati entro il 31 dicembre 2002.
9.8. Gestione delle richieste di informazioni previste dal Piano straordinario di accertamento per l'emersione dell'economia sommersa
Le risorse impiegate nelle attività connesse alla gestione delle richieste di informazioni previste dal Piano straordinario di accertamento per l'emersione dell'economia sommersa verranno consuntivate nel processo "Funzioni strumentali all'attività di controllo".
10. Modalità di trasmissione al Sistema Informativo delle risultanze dell'attività istruttoria esterna.
Ogni attività istruttoria esterna dovrà essere acquisita al sistema informativo centrale.
L'unica eccezione è costituita degli accessi mirati eseguiti nell'ambito dell'attività di controllo sostanziale in materia di registro.
L'attuale procedura non consente infatti, al momento, l'acquisizione al sistema centrale dei processi verbali relativi ai predetti accessi.
La trasmissione dei processi verbali redatti a seguito di un'attività istruttoria va effettuata utilizzando la procedura descritta nella comunicazione del 4 maggio 2000, Prot. 98858/2000, della Direzione Centrale Accertamento.
La suddetta procedura prevede le funzioni per l'acquisizione dei processi verbali relativi a "verifica" e "controllo" nonché la funzione per l'inserimento dei dati dei processi verbali per l'infrazione agli obblighi strumentali.
In particolare:
- l'attività istruttoria esterna concretizzatasi in vere e proprie verifiche andrà trasmessa al sistema informativo utilizzando le funzioni per l'acquisizione dei processi verbali relativi a "verifica";
- l'attività istruttoria esterna che ha dato luogo ad "accessi mirati" delle Direzioni regionali, nonché quella da parte degli Uffici operativi nell'ambito dei controlli sostanziali con indagine parziale o generale andrà trasmessa al Sistema Informativo utilizzando le funzioni per l'acquisizione dei processi verbali relativi a "controllo";
- l'attività istruttoria esterna, svolta dalle Direzioni regionali e dagli Uffici, concretizzatasi in "accessi brevi" andrà trasmessa utilizzando la funzione di inserimento dei dati del processo verbale relativo a "accessi brevi"; tale funzione è stata realizzata implementando la preesistente funzione prevista per l'acquisizione dei processi verbali per l'infrazione agli "obblighi strumentali", con le modalità descritte nella Comunicazione di Servizio n. 64, del 21 giugno 2001, n. prot.2001/118041, della Direzione Centrale Accertamento.
11. Attività di monitoraggio
Con riferimento agli obiettivi di produzione fissati in Convenzione le Direzioni regionali e gli Uffici assicureranno il costante monitoraggio dell'attività svolta anche in vista della tempestiva adozione delle misure necessarie per il conseguimento dei risultati programmati.
Il monitoraggio andrà altresì assicurato con riguardo agli ulteriori obiettivi correlati agli indicatori di risultato previsti dal "Piano delle attività" al fine di misurare l'attività svolta sotto il profilo qualitativo.
Per consentire il monitoraggio degli obiettivi correlati agli indicatori qualitativi di risultato sono stati predisposti, all'interno dell'applicazione informatica "Programma di lavoro", due appositi report:
- Indici di definizione e positività dei controlli;
- Indice di positività delle verifiche.
Attraverso il primo report le Direzioni regionali e gli Uffici potranno monitorare la percentuale dei controlli positivi, il grado di definizione dei controlli mediante il ricorso agli istituti dell'adesione e dell'acquiescenza, nonché il grado di definizione della maggiore imposta accertata. Tale ultimo indicatore, sebbene non misuri la quota incentivante spettante all'Agenzia, riveste particolare rilevanza in quanto esprimerà, a consuntivo, l'efficacia dell'attività di controllo sostanziale.
Il secondo report reso disponibile reca il grado di positività delle verifiche eseguite, distintamente per i soggetti di grandi dimensioni e per le altre tipologie di contribuenti.
Più in generale, la recente previsione di ulteriori dimensioni di analisi e l'implementazione di quelle esistenti apportate alle procedure di monitoraggio in uso assicureranno alle Direzioni regionali ed agli Uffici gli strumenti per una migliore analisi qualitativa e quantitativa degli aspetti più significativi della gestione.
Va altresì sottolineato che un'efficace azione di monitoraggio richiede la massima attenzione dei Dirigenti e dei Funzionari degli Uffici operativi sulla necessità di procedere tempestivamente e, soprattutto, correttamente alla rilevazione al Sistema informativo dei dati concernenti le attività svolte, assicurando sempre la stretta aderenza degli stessi alle risultanze degli atti d'ufficio.
Le Direzioni regionali, nell'ambito delle attività di competenza vigileranno circa la tempestività dell'azione di controllo, la coerenza delle modalità istruttorie impiegate rispetto alle necessità d'indagine, nonché la corretta e sollecita trasmissione al Sistema informativo delle informazioni relative alle attività espletate.
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