Precisazioni relative al rimborso, previsto dall'art. 60-bis del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, delle spese delle procedure esecutive infruttuose sostenute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle quote definite automaticamente ai sensi dell'art. 60 dello stesso d.lgs. n. 112 del 1999
Circolare Agenzia Entrate n. 75 del 02.10.2002
L'art. 60-bis del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. n), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193), attribuisce ai concessionari del servizio nazionale della riscossione la facoltà di procedere alla definizione automatica, nella misura del 99%, della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'art. 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relative alle quote già definite ai sensi dell'art. 60 dello stesso d.lgs. n. 112 del 1999.
Il legislatore (cfr. combinato disposto del comma 2 dell'art. 60-bis e del comma 5 del precedente art. 60) ha rinviato la definizione della specifica disciplina delle modalità e dei tempi di trattazione delle richieste di rimborso di cui al citato art. 60-bis del d.lgs. n. 112/1999 ad un apposito provvedimento di attuazione, che è stato emesso il 29 luglio 2002 e pubblicato nella G.U. n. 203 del 30 agosto 2002.
Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune precisazioni ai fini della corretta applicazione delle sopra richiamate disposizioni.
Anzitutto, si sottolinea che, per evidenti esigenze di controllo dell'Amministrazione, le spese per le procedure esecutive infruttuose possono essere definite automaticamente ai sensi dell'art. 60-bis del d.lgs. n. 112 del 1999 soltanto dallo stesso soggetto (concessionario, cessato concessionario o ex esattore) che ha presentato l'istanza di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 112 per le quote relativamente alle quali tali spese sono state sostenute.
Inoltre, come evidenziato al punto n. 1.2 del provvedimento del 19 luglio 2002 del Direttore dell'Agenzia, il concessionario può presentare la richiesta di rimborso esclusivamente con riferimento alle spese concernenti le quote ammesse dagli uffici competenti alla definizione automatica contemplata dall'art. 60 del d.lgs. n. 112/1999.
La predetta richiesta di rimborso deve pervenire allo stesso ufficio cui era stata a suo tempo presentata, per le quote cui si riferiscono le spese da rimborsare - l'istanza di definizione automatica ex art. 60 d.lgs. n. 112 del 1999; naturalmente, nel caso in cui tale ufficio sia stato nel frattempo soppresso, la richiesta dovrà essere prodotta all'ufficio locale che ne ha assunto le funzioni.
La richiesta in parola dovrà essere presentata entro il 28 novembre 2002, novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2002 (cfr. punto n. 1.1 del provvedimento).
Quanto allo schema di domanda, i concessionari potranno utilizzare il modello riprodotto nell'allegato n. 3 della circolare n. 10 del 30 gennaio 2001, ovviamente per la sola parte di tale allegato relativa al rimborso delle spese per le procedure esecutive infruttuose e dovranno rendere le dichiarazioni di cui al punto n. 1.3 del citato provvedimento del 29 luglio u.s.; relativamente, invece, al tracciato record delle informazioni da fornire su supporto magnetico ai sensi del punto n. 1.4 del provvedimento del 29 luglio 2002, si dovrà fare integrale riferimento al tracciato di cui all'allegato n. 2 della citata circolare.
Si evidenzia, poi, alle Direzioni Regionali la necessità di impartire ai propri uffici le istruzioni operative necessarie ad assicurare che entro il termine massimo del 31 marzo 2003 le stesse Direzioni Regionali possano trasmettano all'amministrazione centrale i dati definitivi relativi agli importi da rimborsare mediante titoli di Stato ai soggetti beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 60-bis del d.lgs. n. 112/1999.
Si evidenzia, infine, che, tra le disposizioni dell'art. 60 del d.lgs. n. 112/1999 richiamate nel successivo art. 60-bis, non figura il secondo periodo del comma 5.
Ne deriva che il completamento della procedura di cui all'art. 60-bis in parola non consente di far assumere il valore di provvedimenti definitivi alle dilazioni a suo tempo concesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR 6 febbraio 1996, n. 147, agli agenti della riscossione a titolo di rimborso provvisorio delle spese per esecuzioni infruttuose oggetto della stessa procedura; ciò, in quanto, in mancanza di espressa deroga legislativa, è necessario attenersi al rigoroso rispetto del principio di integrità del bilancio dello Stato.
Pertanto, i provvedimenti di rimborso scaturenti dall'applicazione dell'art. 60-bis del d.lgs. n. 112/1999 saranno emessi al netto delle predette dilazioni, che non potranno essere "consolidate".
Queste ultime, quindi, dovranno essere mantenute, in attesa che la disponibilità di fondi sui competenti capitoli di spesa consenta di procedere alla loro revoca ed alla contestuale emissione di mandati di pagamento.
L'Ascotributi, che legge per conoscenza, è invitata a far conoscere il contenuto della presente alle aziende associate.
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