Circolare Agenzia Entrate n. 85 del 26.11.2002

Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. Chiarimenti in materia di fiscalità d'impresa
Circolare Agenzia Entrate n. 85 del 26.11.2002

INDICE

Premessa
1 Determinazione del valore minimo delle partecipazioni
1.1 Decorrenza delle nuove disposizioni
1.2 Disciplina delle svalutazioni delle partecipazioni
1.3 Le novità introdotte dal decreto
1.4 Le diminuzioni patrimoniali derivanti da distribuzione di riserve di utilI
1.5 Le diminuzioni patrimoniali derivanti da perdite
2 Regime di deducibilità fiscale delle minusvalenze non realizzate
3 Modifiche alla disciplina della DIT
4 Disposizioni rivolte a società ed enti che esercitano attività assicurativa

Premessa
La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (di seguito "decreto"), convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (di seguito "legge di conversione").
In particolare le disposizioni commentate riguardano la determinazione del valore fiscale minimo delle partecipazioni, la deducibilità in quote costanti delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le modifiche alla disciplina della DIT e le peculiari misure introdotte per le società ed enti che esercitano attività di assicurazione.
Si ricorda che tali disposizioni esplicano i loro effetti anche ai fini del calcolo dell'acconto dell'IRPEG dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, la cui seconda rata, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve essere versata entro il prossimo 2 dicembre.
Come emerge dal tenore letterale dell'art. 1, comma 3, del decreto, il legislatore ha inteso connettere la rideterminazione dell'acconto "in funzione" dell'applicazione all'esercizio in corso delle nuove disposizioni in materia di reddito d'impresa.
Pertanto, l'ambito soggettivo di applicazione della norma in esame riguarda esclusivamente quei soggetti IRPEG per cui già dall'esercizio in corso alla data del 25 settembre siano operative le relative disposizioni e, con riferimento a quanto previsto dal comma 1, i soggetti il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 31 dicembre 2001 e vada a terminare dopo il 31 agosto 2002.
Al riguardo si fa presente che l'art. 1, comma 2, della legge di conversione, con una norma di natura interpretativa e con l'intento di evitare manovre finalizzate a sottrarsi all'applicazione delle nuove disposizioni, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto (svalutazione delle partecipazioni, deducibilità in quote costanti delle minusvalenze non realizzate, modifiche alla disciplina DIT), si applicano anche ai periodi di imposta "... che erano aperti al 31 agosto 2002 e per i quali, con deliberazioni assembleari adottate successivamente alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio sociale sia stato stabilito in data anteriore al 1 settembre 2002".
Il comma 3 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, prevede che l'acconto, determinato con il metodo storico, deve essere ricalcolato "assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater."
In pratica, occorre ricalcolare il reddito del periodo d'imposta precedente quello in corso (periodo d'imposta 2001, se l'esercizio coincide con l'anno solare) sulla base delle disposizioni in esame, come se queste fossero state in vigore per quel periodo, e quindi commisurare l'acconto, al reddito così rideterminato, nei modi ordinari.
In dettaglio, tali disposizioni si riferiscono:
- alla determinazione del valore fiscale minimo delle partecipazioni, comma 1, lett. a) e a-bis);
- alla deducibilità delle minusvalenze non realizzate, comma 1,lett b);
- alla determinazione dell'agevolazione DIT, comma 1, lett. c) e comma 1-bis;
- alla deducibilità della riserva sinistri delle società ed enti di assicurazione, comma 2-quater.
Sempre entro il prossimo 2 dicembre, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto, le società ed enti di assicurazione dovranno versare l'acconto dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. La misura dell'acconto è pari allo 0,25% delle riserve di cui sopra iscritte nel bilancio il cui termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

1 Determinazione del valore minimo delle partecipazioni

1.1 Decorrenza delle nuove disposizioni
Le disposizioni recate dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del decreto modificano la disciplina di determinazione del valore minimo fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Tali disposizioni si applicano a prescindere dalla entità delle partecipazioni, qualunque sia cioè la percentuale di partecipazione nel capitale della partecipata, e decorrono dal periodo d'imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002.
Come precedentemente illustrato si ricorda, peraltro, che in virtù di quanto esplicitamente previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge di conversione, le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi d'imposta " che erano aperti al 31 agosto 2002 e per i quali con deliberazioni assembleari adottate successivamente alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio sociale sia stato stabilito in data anteriore al 1 settembre 2002".

1.2 La disciplina delle svalutazioni delle partecipazioni
Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b), del TUIR, richiamato, ai fini della valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, dal successivo art. 66, commi 1-bis e 1-ter, il valore minimo cui possono essere iscritte le partecipazioni è determinato riducendo il loro valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti prima dell'acquisizione delle partecipazioni e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite.
In sostanza, il meccanismo di applicazione della norma prevede che il patrimonio netto della società partecipata, relativo all'ultimo bilancio regolarmente approvato prima della data in cui sono state acquisite le azioni o quote di partecipazione, deve essere posto a confronto con il patrimonio netto contabile della stessa società partecipata risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso in cui quest'ultimo valore risulti inferiore al primo, si è in presenza di una riduzione di patrimonio della società partecipata che può, conseguentemente, essere utilizzata dalla società partecipante per svalutare in percentuale il costo della propria partecipazione.
Si consideri il seguente esempio:
La società X acquista il 50% delle azioni della società Y, con un patrimonio netto di 100, sostenendo un costo complessivo di 500. Alla chiusura dell'ultimo esercizio, il patrimonio netto della società Y, risultato pari a 60, si è ridotto del 40%.
Dal punto di vista fiscale, la svalutazione massima consentita delle partecipazioni di Y nel bilancio di X è pari a 200, che rappresenta il 40% del costo sostenuto (500).
Si osserva, al riguardo, che la riduzione del patrimonio della società partecipata può essersi determinata sia a causa di perdite d'esercizio sia per effetto di distribuzioni di riserve di utili.
In tale ultima ipotesi, il meccanismo operativo della norma genera in capo alla partecipante, a fronte di un componente positivo per i dividendi percepiti correlati all'utile distribuito, un corrispondente componente negativo rappresentato dalla svalutazione deducibile tanto più elevato quanto maggiore è la sproporzione tra costo d'acquisto della partecipazione e patrimonio netto di riferimento (nell'esempio prima riportato, se il costo della partecipazione fosse stato di 600 anziché 500, la svalutazione consentita, a fronte della stessa riduzione di patrimonio (40%), sarebbe stata pari a 240 anziché a 200).

1.3 Le novità introdotte dal decreto.
Con l'introduzione dell'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni di cui citato art. 61, comma 3, lettera b), del TUIR, non si tiene più conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti:
- dalla distribuzione di riserve di utili;
- dalle perdite prodotte dalla società partecipata a partire dallo stesso esercizio di decorrenza delle nuove disposizioni in commento, per la parte riferibile alle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali e agli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.
E' il caso di sottolineare che, mentre la rideterminazione delle perdite della partecipata (indotta dalle nuove disposizioni) non riguarda quelle prodottesi in esercizi anteriori a quello in corso alla data di decorrenza delle nuove regole (anteriori cioè all'esercizio 1-1/31-12-2002, se coincidente con l'anno solare), la "sterilizzazione" delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili riguarda tutte le distribuzioni intervenute successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio anteriore all'acquisto delle partecipazioni.
Le finalità perseguite dal legislatore con le modifiche in commento sono di carattere antielusivo. In particolare, attraverso la sterilizzazione delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili, si vuole impedire la "monetizzazione" del credito d'imposta attribuito con i dividendi stessi ed eliminare, contemporaneamente, anche in termini assoluti, ogni effetto svalutativo ricollegabile alla corrispondente diminuzione del patrimonio netto della partecipata.
Inoltre, viene impedito al soggetto partecipante di beneficiare, ai fini fiscali, di una svalutazione della partecipazione per effetto di una perdita della società partecipata che trovi causa, in tutto o in parte, in costi imputati a conto economico a titolo di ammortamento dell'avviamento o di accantonamenti fiscalmente indeducibili.

1.4 Le diminuzioni patrimoniali derivanti da distribuzione di riserve di utili
Ai fini della determinazione della svalutazione fiscalmente deducibile, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto, come modificato dalla legge di conversione, fa esclusivo riferimento alle "diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili".
L'espresso richiamo alle riserve di utili fa ritenere, innanzitutto, che ai fini dell'applicazione della nuova disciplina non assuma rilevanza la distribuzione diretta dell'utile di esercizio non accantonato a riserva.
Ai fini della determinazione della svalutazione fiscalmente deducibile, la norma in esame contiene una generica previsione di irrilevanza delle "diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili.
La finalità della norma si ricollega anche all'esigenza di evitare che un soggetto possa operare una svalutazione della partecipazione conseguente ad una distribuzione di riserve di utili che, sebbene comporti una diminuzione contabile del patrimonio netto della partecipata, non ha alcuna incidenza sul valore effettivo della partecipazione.
La norma in esame deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore del patrimonio netto della società partecipata, non si deve tenere conto di quelle distribuzioni di utili che hanno generato una diminuzione patrimoniale rispetto al patrimonio esistente alla data di acquisto della partecipazione. Pertanto rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in esame, tutte le distribuzioni di utili che hanno generato una diminuzione patrimoniale e non soltanto le distribuzioni di riserve di utili operate dalla partecipata in misura eccedente rispetto agli utili conseguiti o accantonati successivamente all'acquisto della partecipazione.
Per rendere più agevole la comprensione del meccanismo applicativo della norma, si consideri il caso di una partecipazione, acquisita nel periodo di imposta X, in una società che nel corso degli ultimi esercizi abbia effettuato distribuzioni di riserve di utili.

Esempio n.1:

società partecipata

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
Patrimonio netto esercizio precedente (1) 100 110 100
Risultato di esercizio 10 0 (2) -10
Distribuzione utili 0 10
Patrimonio netto dell'esercizio 110 100 90

(1) patrimonio netto dell'esercizio precedente all'acquisto della partecipazione
(2) perdita non influenzata da quote di ammortamento dell'avviamento ed accantonamenti non deducibili

partecipante

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
valore fiscale della partecipazione all'inizio del periodo d'imposta 1000 1000 1000
valore fiscale minimo 1000 1000 900
Svalutazione 0 0 100

Nell'esercizio X + 2 la società partecipata ha registrato una riduzione patrimoniale pari a 10 (P. N. iniziale 100 - P. N. finale 90) ossia del 10 per cento del P.N. iniziale. Conseguentemente, la società partecipante potrà iscrivere in bilancio la sua partecipazione per un valore non inferiore a 900, posto che la riduzione patrimoniale della società partecipata è la conseguenza diretta di una perdita gestionale pienamente rilevante ai fini della determinazione della svalutazione deducibile e non della distribuzione di riserve di utili intervenuta nel periodo d'imposta X + 1. In tale esercizio, infatti, il patrimonio della società partecipata non aveva subito alcuna riduzione patrimoniale.

Esempio n. 2:

società partecipata

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
Patrimonio netto esercizio precedente (1) 100 100 100
Risultato di esercizio 10 10 0
Distribuzione utili 10 10 10
Patrimonio netto dell'esercizio 100 100 90

(1) patrimonio netto dell'esercizio precedente all'acquisto della partecipazione

partecipante

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
valore fiscale della partecipazione all'inizio del periodo d'imposta 1000 1000 1000
valore fiscale minimo 1000 1000 1000
Svalutazione 0 0 0

In questo caso, ai fini della determinazione del valore minimo della partecipazione non si deve tener conto della riduzione patrimoniale subita dalla società partecipata in quanto direttamente conseguente alla distribuzione di riserve di utili deliberata nel periodo d'imposta X + 2.
Ne consegue che la svalutazione fiscalmente deducibile per la società partecipante sarà pari a zero, posto che il P. N. di 90 dell'esercizio X + 2, reintegrato di 10 (distribuzione di riserve di utili), è esattamente uguale al P. N. iniziale.
Alle stesse conclusioni interpretative si deve giungere con riferimento all'esempio che segue, in cui la società partecipante ha svalutato la partecipazione in conseguenza di una riduzione patrimoniale derivante da una distribuzione di riserve di utili in un periodo d'imposta anteriore a quello in cui trovano applicazione le disposizioni del decreto.

Esempio n. 3:

La società partecipante non ha effettuato alcuna svalutazione in un periodo d'imposta anteriore a quello in cui trovano applicazione le disposizioni del decreto.

società partecipata

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
Patrimonio netto esercizio precedente (1) 100 80 100
Risultato di esercizio -20 20 0
Distribuzione utili 0 20
Patrimonio netto dell'esercizio 80 100 80

(1) patrimonio netto dell'esercizio precedente all'acquisto della partecipazione

partecipante

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
valore fiscale della partecipazione all'inizio del periodo d'imposta 1000 1000 1000
valore fiscale minimo 800 1000 1000
Svalutazione 0 0 0

Nel periodo d'imposta X + 2, la partecipante non potrà operare alcuna svalutazione della partecipazione poiché la riduzione patrimoniale intervenuta nel periodo d'imposta X + 2 è interamente imputabile alla distribuzione di riserve di utili.

Esempio n. 4:

società partecipata

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
Patrimonio netto esercizio precedente (1) 100 80 80
Risultato di esercizio 0 0 (2) -20
Distribuzione utili 20 0 0
Patrimonio netto dell'esercizio 80 80 60

(1) patrimonio netto dell'esercizio precedente all'acquisto della partecipazione
(2) perdita non influenzata da quote di ammortamento dell'avviamento ed accantonamenti non deducibili

partecipante

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
valore fiscale della partecipazione all'inizio del periodo d'imposta 1000 800 800
valore fiscale minimo 800 800 800
Svalutazione 200 0 0

Nel periodo d'imposta X + 2 la riduzione patrimoniale della partecipata di 40 deve essere sterilizzata dalla distribuzione di riserve di utili effettuata nel periodo d'imposta X, pari a 20. Pertanto, il valore minimo della partecipazione sarà di 800. Considerato che la partecipante ha già operato una svalutazione di 200 nel periodo d'imposta X, questa non potrà ulteriormente svalutare la partecipazione pur in presenza di una perdita d'esercizio pienamente rilevante ai sensi del decreto.

Esempio n. 5:

società partecipata

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
Patrimonio netto esercizio precedente (1) 100 100 90
Risultato di esercizio 10 0 (2) -10
Distribuzione utili -10 -10
Patrimonio netto dell'esercizio 100 90 80

(1) patrimonio netto dell'esercizio precedente all'acquisto della partecipazione
(2) perdita non influenzata da quote di ammortamento dell'avviamento ed accantonamenti non deducibili

partecipante

periodo d'imposta
X
periodo d'imposta
X + 1
periodo d'imposta
X + 2
valore fiscale della partecipazione all'inizio del periodo d'imposta 1000 1000 1000
valore fiscale minimo 1000 900* 900
Svalutazione 0 0 100

(*) Alla diminuzione patrimoniale non è conseguita la svalutazione della partecipazione prima dell'entrata in vigore del decreto.

Nell'esempio che precede si può osservare come la riduzione patrimoniale di 20 è dovuta, per 10, alla distribuzione di utili nel periodo d'imposta X + 1 e, per i restanti 10, alla perdita del periodo d'imposta X + 2.
Ciò comporta che, nonostante il patrimonio netto della società partecipata sia diminuito del 20 per cento rispetto a quello ante acquisto, la svalutazione ammissibile è limitata al 10 per cento, in quanto non si deve tenere conto della distribuzione di utili effettuata nel periodo d'imposta X + 1.

1.5 Le diminuzioni patrimoniali derivanti da perdite
Secondo le nuove disposizioni introdotte dal decreto, al fine di determinare il valore minimo delle partecipazioni, le perdite d'esercizio della società partecipata devono essere rideterminate non tenendo conto:
1. delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
2. degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.
La rideterminazione delle perdite della partecipata riguarda, è il caso di precisare, quelle prodotte a partire dallo stesso esercizio di decorrenza delle disposizioni recate dal decreto che innovano la deducibilità delle svalutazioni presso il soggetto partecipante.
Conseguentemente, la predetta rideterminazione si applica anche agli esercizi richiamati dal citato comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione precedentemente richiamato (esercizi aperti al 31 agosto 2001 e interessati da delibere assembleari che ne abbiano anticipato il termine di chiusura).
La norma, come si è detto, ha finalità antielusive e vuole impedire che alcuni costi fiscalmente indeducibili per la partecipata, ma in grado di generare una perdita civilistica in capo ad essa, si traducano, in capo alla partecipante, in un costo di diversa natura (svalutazione della partecipazione) che potrebbe assumere rilievo fiscale.
In riferimento alla prima fattispecie, attenendosi al dato letterale della norma, che si riferisce alle "quote dell'avviamento indeducibili ai fini fiscali", deve ritenersi che la corrispondente sterilizzazione di riduzione patrimoniale operi solo nel caso in cui nel bilancio della partecipata risulti iscritta una posta a titolo di avviamento il cui costo non sia fiscalmente riconosciuto.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, concernente, come si è visto, gli "accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili", si ritiene che con tale formulazione il legislatore abbia inteso riferirsi, in via generale, a tutti i costi imputati a conto economico a titolo di accantonamenti a fondi per rischi e oneri non ammessi in deduzione ai fini della disciplina del reddito di impresa. Rientrano, dunque, nell'ambito applicativo della disposizione sia gli accantonamenti per rischi e oneri diversi da quelli espressamente ammessi dalla normativa fiscale, sia gli accantonamenti ammessi da tale normativa (cfr artt. da 70 a 73 e 103 del Tuir) ma stanziati in misura eccedente a quella fiscalmente consentita.
Ai fini della determinazione del valore minimo della partecipazione, la "sterilizzazione" della diminuzione patrimoniale subita dalla società partecipata, derivante da distribuzione di riserve di utili o da perdite prodotte da quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali e da accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili, si applica solo nei confronti della partecipante diretta e, quindi, non alle successive eventuali svalutazioni anche se riconducibili alle medesime cause.
Da quanto precede emerge che rimangono rilevanti agli effetti della svalutazione della partecipazione da parte del socio partecipante altri elementi del conto economico diversi da quelli sopra indicati ancorché non riconosciuti fiscalmente quali ad esempio gli ammortamenti di cespiti diversi dall'avviamento e le rettifiche di valore dei beni. Inoltre dal dato letterale della norma emerge che l'analisi delle poste che assumono o meno rilievo va condotta con riguardo alla società direttamente partecipata.
Evidentemente nella volontà di evitare nell'ipotesi di partecipazione a catena una ricostruzione che presenterebbe notevoli difficoltà operative.
Ciò in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento, che riferendosi esclusivamente ai costi per ammortamento dell'avviamento e per accantonamenti non deducibili fiscalmente esclude l'applicazione delle stesse regole alle svalutazioni di partecipazioni imputate a conto economico e fiscalmente irrilevanti (in tutto o in parte).
Tuttavia, tenendo presenti le finalità di carattere anti elusivo perseguite dal legislatore, si ritiene che resti fermo per l'ufficio il potere, in forza dell'art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 di disconoscere gli eventuali vantaggi (in termini di svalutazioni di partecipazioni dedotte) qualora si ravvisino elementi elusivi nella strutturazione del gruppo societario e, in particolare, nella interposizione di società partecipate intermedie al solo scopo di ottenere effetti amplificativi delle svalutazioni deducibili.
Nel caso di partecipazioni in società non residenti, per l'individuazione delle diminuzioni patrimoniali legate ai componenti negativi indeducibili fiscalmente, sopra esaminati, la norma rinvia all'art. 127-bis comma 6 secondo periodo del Tuir. Questa rimanda, a sua volta, per la determinazione del reddito della controllata estera, in generale, alla disciplina del reddito di impresa contenuta nello stesso testo unico. Si ritiene, pertanto, che ai fini dell'applicazione della nuova disciplina in relazione a partecipazioni estere, valgano in linea generale le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi.

2. Regime di deducibilità fiscale delle minusvalenze non realizzate
La lettera b) del comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che ai soli fini fiscali le "minusvalenze non realizzate, relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi".
La decorrenza della disposizione è analoga a quella individuata nel precedente paragrafo.
Diversamente dalle disposizioni recate dalla lett. a) dello stesso comma 1 dell'art. 1, quella della lett. b) in oggetto riguarda tutte le partecipazioni immobilizzate e, quindi, anche quelle negoziate.
Si intendono minusvalenze non realizzate tutte quelle che derivano dalla valutazione dei titoli o quote di partecipazione. Di conseguenza, la norma non si applica solo nel caso di minusvalenze effettivamente realizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del TUIR.
E' chiaro che tale regime cessa di trovare applicazione nel caso in cui le minusvalenze siano effettivamente realizzate prima del quarto periodo di imposta successivo a quello di iscrizione.
Valga, al riguardo, il seguente esempio:
Partecipazione iscritta al valore di 1000
Svalutazione (deducibile ex d.l. 209/2002) 500
Quota annuale deducibile in 5 periodi d'imposta 100
Prezzo di cessione della partecipazione nel corso del secondo periodo d'imposta successivo a quello di iscrizione della minusvalenza 400
Minusvalenza da realizzo deducibile: (*) 400
(*) Minusvalenza realizzata (pari a 1000-400=600) - Minusvalenza già dedotta nei primi due esercizi (pari a 200).

In altri termini, sotto il profilo civilistico, la minusvalenza da realizzo è nell'esempio pari a 100. Sotto il profilo fiscale, invece, essendo il valore di riferimento del bene pari a 800 (valore iniziale di 1000 al netto delle quote di minusvalutazione già dedotte), la minusvalenza da realizzo deducibile è pari a 400.

3. Modifiche alla disciplina della DIT
La disciplina di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997, concernente l'assoggettamento ad aliquota agevolata della parte di reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, è stata oggetto di ulteriori modifiche di carattere restrittivo per opera della lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del provvedimento in esame e del successivo comma 1-bis, inserito nello stesso articolo 1 dalla legge di conversione.
Va, innanzitutto, precisato che le modifiche recate dalle predette disposizioni si riferiscono, in via generale, a tutti i contribuenti che potenzialmente possono fruire della DIT; come si vedrà, peraltro, alcune di esse assumono rilievo solo per i soggetti Irpeg.
Occorre inoltre ricordare che il regime limitativo introdotto dalla richiamata lettera c) del comma 1, dell'articolo 1, è alternativo a quello introdotto dal comma 1-bis: il contribuente può, dunque, optare per l'applicazione delle modifiche che determinano, con riferimento alla propria situazione specifica, un maggior vantaggio in termini di beneficio finale.
Ciò premesso, si illustrano di seguito i contenuti dei due regimi alternativi di applicazione della DIT.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame stabilisce, in particolare, che ai fini della applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, " non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto" e " la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali".
Per effetto della prima di tali regole limitative, dunque, alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 - c.d. base DIT - non si rende applicabile l'incremento previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
Conseguentemente, la base DIT come modificata anche per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 383 del 2001, non potrà essere incrementata del 40 per cento.
Per effetto della seconda regola che, invece, interessa la generalità dei soggetti, ai fini del calcolo della quota di reddito imponibile assoggettata ad aliquota ridotta del 19 (ovvero del 7 per cento), la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 del d. Lgs. n. 466 del 1997, è pari al saggio degli interessi legali, che a partire dal 1 gennaio 2002 è fissato nella misura del 3 per cento. Si ritiene, che in caso di variazione del tasso nel corso del periodo di imposta, per il calcolo della quota di reddito assoggettabile ad aliquota ridotta debba farsi riferimento alla misura del tasso legale vigente al momento della chiusura dell'esercizio.
Tale regola vale anche ai fini del versamento dell'acconto ove commisurato al dato storico; a questo riguardo è opportuno ricordare - con riferimento ai soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare - che alla data del 31 dicembre 2001 la misura del saggio degli interessi legali era pari al 3,5 per cento.
In alternativa al regime limitativo recato dalla citata lettera c) del comma 1, dell'articolo 1, il successivo comma 1-bis prevede che " resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997 è ridotto in misura corrispondente ai conferimenti;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società quotate di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento".
La prima delle riportate regole introduce, un'ulteriore tipologia di "sterilizzazione" della base DIT che si aggiunge a quelle di carattere permanente ovvero temporaneo, già contemplate dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 466 del 1997.
Stante l'analogia con la fattispecie prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo 2, si ritiene che la nuova fattispecie dia luogo ad una sterilizzazione di carattere temporaneo della base DIT e, in quanto tale, suscettibile di essere riassorbita qualora l'incremento degli investimenti in partecipazioni venga a ridursi nel o nei periodi di imposta successivi.
Ai fini dell'applicazione in concreto della nuova regola, deve farsi riferimento al valore complessivo delle partecipazioni così come risultante dal bilancio civilistico relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996 e porlo a raffronto con lo stesso dato risultante dal bilancio relativo all'esercizio di applicazione della DIT.
In presenza di operazioni straordinarie, occorrerà tener conto anche del valore delle partecipazioni delle diverse società interessate alla operazione. Ad esempio, in caso di fusione, la società incorporante, nel determinare la consistenza delle partecipazioni iniziali, aggiungerà al valore delle proprie partecipazioni l'ammontare complessivo iniziale delle partecipazioni detenute dalla società incorporata come risultante dal bilancio di quest'ultima relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Come si è visto, la norma prevede espressamente che l'incremento delle consistenze delle partecipazioni non determina la sterilizzazione della base DIT qualora lo stesso derivi da conferimenti in denaro già sottoposti alla previsione dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997. Si tratta dei conferimenti effettuati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 a favore di società (residenti) controllate o divenute tali a seguito del conferimento stesso ovvero controllate dallo stesso soggetto controllante il soggetto conferente.
Il motivo di tale esclusione risiede evidentemente nella necessità di evitare una duplice penalizzazione per il conferente, dato che i conferimenti in questione danno già luogo per tale soggetto ad una decurtazione della base DIT, oltretutto di carattere permanente. In sede applicativa, si ritiene che tale previsione comporti che l'eventuale incremento della consistenza delle partecipazioni, determinato secondo i criteri sopra illustrati, debba essere, fino a concorrenza, neutralizzato per un corrispondente importo di conferimenti assoggettati, ai fini della DIT, alla regola del citato art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997.
La seconda modifica che caratterizza il regime limitativo previsto dal comma 1-bis del provvedimento in esame è quella che reintroduce ai soli fini dell'Irpeg la regola per cui, dalla applicazione della disciplina DIT, non può comunque derivare l'abbattimento della aliquota complessiva al di sotto di una determinata soglia minima. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte, l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 466/97 non può determinare un'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo 466/97, al 22 per cento.
La disposizione che reintroduce il limite della aliquota media nulla prevede, a differenza della corrispondente disposizione contenuta nell'originaria disciplina del decreto legislativo n. 466 del 1997, in relazione alla ipotesi in cui, proprio per effetto del limite dell'aliquota media, si determini un eccedenza di imponibile dell'anno non assoggettabile ad aliquota agevolata. La mancata riproduzione della disposizione che in precedenza sanciva espressamente il diritto al riporto di tale eccedenza deve ritenersi indicativa della volontà del legislatore odierno di non consentire il riporto in questione. Ciò vale, peraltro, esclusivamente in relazione all'eventuale quota di imponibile del periodo d'imposta di decorrenza delle nuove disposizioni e di quelli successivi per le quali non sia possibile fruire del beneficio DIT a causa del vincolo dell'aliquota media.
Così come si è visto in precedenza per le modifiche recate dalle lett. a) e b) in tema di svalutazioni delle partecipazioni, le modifiche alla disciplina della DIT assumono rilievo, per i soggetti Irpeg, anche ai fini dell'acconto, nel senso di influenzare il calcolo del dato storico valevole ai fini dell'acconto relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche. Più precisamente, in sede di determinazione dell'acconto, relativo all'esercizio 2002, parametrato all'imposta relativa all'esercizio 2001, il beneficio DIT eventualmente fruito in relazione a tale periodo dovrà essere ricalcolato alla luce delle modifiche introdotte dalla citata lett. c) del comma 1 del provvedimento in esame ovvero del citato comma 1-bis dello stesso art. 1.
Va, peraltro, precisato, che la scelta effettuata in sede di acconto fra uno dei due regimi modificativi della DIT non vincola l'impresa a ripetere la medesima scelta anche in sede di saldo.

4. Disposizioni rivolte a società ed enti che esercitano attività assicurativa.
L'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla legge di conversione, reca, ai commi da 2 a 2-quater, disposizioni rivolte alle società ed agli enti che esercitano attività assicurativa. In particolare:
* I commi 2 e 2 bis introducono un prelievo a titolo di acconto commisurato all'entità delle riserve matematiche dei rami vita;
* Il comma 2-quater prevede limitazioni alla deducibilità della variazione della riserva sinistri dei rami danni.
Il comma 2 stabilisce, in particolare, che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento da applicare sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, escluse quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
Per effetto del comma 2-bis, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 25 settembre 2002 (data di entrata in vigore del d.l. 209 in esame), tale imposta è dovuta nella misura dello 0,52 per cento delle predette riserve iscritte nel relativo bilancio.
Le imposte dovute per effetto delle predette disposizioni sono versate entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Relativamente al primo periodo di applicazione della norma in esame è dovuto un acconto delle imposte relative a tale periodo, da versare entro il 30 novembre 2002, pari allo 0,25 per cento delle riserve della stessa tipologia di quelle soggette a tassazione, iscritte nel bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione sia scaduto anteriormente al 25 settembre 2002.
Le imposte versate costituiscono credito di imposta da utilizzare, a far data dal 1 gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: trattasi delle ritenute applicabili sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e dell'imposta sostitutiva da applicare sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR.
Ai fini dell'identificazione delle riserve da assoggettare a tassazione, si ritiene che rientrino nella base imponibile le riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive. Ciò in quanto, come detto, le somme versate costituiscono sostanzialmente un anticipo delle predette ritenute e imposte sostitutive da applicare sui rendimenti compresi in tali riserve, quando verranno erogate le relative prestazioni.
Tale considerazione giustifica peraltro l'esclusione delle riserve relative a contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, in quanto le relative prestazioni non sono soggette a tassazione, nonché ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-quater del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme pensionistiche individuali, di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in quanto i rendimenti, cioè il risultato netto maturato, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento in ciascun periodo d'imposta.
Devono ritenersi, altresì, escluse le polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in quanto anche i rendimenti di tali polizze sono soggetti in ciascun anno ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
Tenuto conto che le prestazioni relative ai contratti cui si riferiscono le riserve soggette all'imposta in esame sono erogate dall'assicuratore anche in caso di riassicurazione, sono escluse dall'imposta le riserve dei rami vita iscritte nel bilancio dai riassicuratori.
Il comma 2-ter prevede che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi e che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.
Il comma 2-quater dispone, in deroga all'art. 103 del TUIR - che consente alle imprese esercenti attività di assicurazione di dedurre, ai fini della determinazione del reddito, gli accantonamenti destinati alle riserve tecniche obbligatorie, fino alla misura massima stabilita a norma di legge - un parziale differimento nella deducibilità della variazione della riserva sinistri dei rami danni. Trattasi della riserva che, in base all'art. 33 del citato decreto legislativo n. 173 del 1997, viene costituita dalle imprese di assicurazione iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché delle relative spese di liquidazione.
In particolare, il citato comma 2-quater limita la deducibilità della variazione di tale riserva (iscritta nella voce I.4.c) dello schema di conto economico contenuto nel predetto decreto legislativo), per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, nella misura del novanta per cento, considerando componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva.
L'importo non deducibile nell'esercizio, pari in sostanza al 5 per cento della variazione, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS