CIRCOLARE N. 12/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
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Divisione Contribuenti
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Divisione Servizi
Roma, 31 maggio 2024
OGGETTO: Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di
conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti
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INDICE
PREMESSA ..................................................................................................................... 3
1. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730
semplificato ...................................................................................................................... 3
2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera ................... 4
2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti ................................... 4
2.2. Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario ....................... 5
2.3 Individuazione del valore delle cripto-attività ................................................... 5
3. Versamenti minimi imposte sostitutive .............................................................. 6
4. Rilascio del visto di conformità ........................................................................... 7
4.1. Quadro L – Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni ................. 7
4.2. Quadro L – Sezione III - Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva
................................................................................................................................ 9
4.3. Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera ................................................ 10
4.4. Documentazione spese Superbonus al 90% ...................................................... 13
5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di
classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” ......................... 14
6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle
certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti .................................... 15
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PREMESSA
Con la presente circolare, attraverso lo schema della domanda-risposta
suddiviso per argomento, si evidenziano i principali aspetti di novità, che
riguardano l’anno d’imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di
assistenza fiscale (CAF). Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti
l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al
modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”) e sono
fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli
uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme
sul territorio nazionale.
1. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730
semplificato
Domanda
Considerato che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di
adempimenti tributari» (di seguito decreto Adempimenti), a partire dalle
dichiarazioni presentate nel 2024, ha esteso a tutti i contribuenti non titolari di
partita IVA la possibilità di presentare il modello 730/2024, si chiede se i
contribuenti che possiedono solo redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati
possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Risposta
Come chiarito con la circolare dell’11 aprile 2024, n. 8/E, l’articolo 2,
comma 1, del decreto Adempimenti ha inteso rendere progressivamente
accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo del
modello 730/2024. Nel provvedimento annuale del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, che approva il modello di dichiarazione semplificato, saranno via via
individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun anno d’imposta,
possono essere dichiarate con il modello 730.
Per effetto di tale disposizione, il modello di dichiarazione semplificato può
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essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non
conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati.
A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo
d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di
redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I
o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto
d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate. A titolo
esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023
solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del
modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera
2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti
Domanda
Al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi alle
cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di
valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo
periodo, si chiede se sia corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del
Quadro W o se tali valori debbano essere indicati in due righi distinti.
Risposta
In base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “Determinazione Cripto
Attività” della circolare di liquidazione del modello 730/20241, per il calcolo
dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a
quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e
indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
1 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024, recante
“Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni modelli 730/2024, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché
nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da
parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati” – Allegato C.
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2.2. Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario
Domanda
Nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario
estero, si chiede conferma che, anche in relazione al dato di colonna 8 (valore
finale) del Quadro W del modello 730/2024, si debba fare riferimento all’esempio
di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal
contribuente, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la
compilazione del modello Redditi PF 2024, denominato “ESEMPIO: due conti
correnti presso lo stesso intermediario”.
Risposta
Si conferma che, qualora il contribuente detenga più conti correnti presso
uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto
posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del
modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza
media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2
delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.
2.3 Individuazione del valore delle cripto-attività
Domanda
In riferimento alle cripto-attività assoggettate a imposta sostitutiva deve
essere dichiarato il valore al termine di ciascun anno solare rilevato dalla
piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto. Qualora ciò non sia
possibile, tale valore può essere rilevato da analoga piattaforma in cui le medesime
cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di
mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo
di acquisto delle cripto-attività e, qualora le stesse non siano più possedute alla
data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore rilevato al termine del
periodo di detenzione (cfr. circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E).
Qualora il contribuente dichiari di non disporre della documentazione
attestante il valore delle cripto-attività possedute, si chiede di confermare se tale
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valore possa essere attestato dal possessore mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
Risposta
Come chiarito con la circolare n. 30/E del 2023 (paragrafo 3.7.3), la base
imponibile dell’imposta sul valore delle cripto-attività “è costituita dal valore
corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare
rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.
Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di
riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-
attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime
cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori
di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al
costo di acquisto delle cripto-attività”.
Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base
imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è
oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere
eseguito unicamente in capo al contribuente.
Si evidenzia, per completezza, che il contribuente è tenuto a documentare,
su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla
base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la
citata circolare. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal
contribuente.
3. Versamenti minimi imposte sostitutive
Domanda
Nel caso di importi a debito di valore pari o inferiore a euro 12, calcolati in
colonna 8 - “Debito” - dei righi da 197 a 207 del modello 730/2024, non è chiaro
se sia dovuto il pagamento degli stessi, tramite modello F24, oppure se nulla sia
dovuto.
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In base alle istruzioni rese con il paragrafo 18.48.3.2 della circolare di
liquidazione del modello 730/2024 sembra che non sia previsto un importo minimo
di versamento in relazione al “Totale Imposta IVIE” - rigo 304 (analogamente, per
il rigo 301 per le cripto-attività e per il rigo 307 per l’IVAFE).
Ciò premesso, ipotizzando che dal modello 730/2024 emergano un credito
IRPEF di euro 1.000 e un debito IVIE di euro 5, si chiede se il contribuente debba
presentare un modello F24 a saldo zero ai fini della compensazione ovvero,
considerando l’importo minimo di versamento di euro 12, non si debba operare
alcuna compensazione.
Risposta
Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello
730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.
Come chiarito, infatti, con la circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, ai paragrafi
“1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE” e “2.5 Termini
e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE”, non si esegue il
versamento per il debito della singola imposta o addizionale, risultante dalla
dichiarazione dei redditi, che non superi, per ciascuna di esse, l’importo di euro
12, ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, nel caso in cui il debito d’imposta, relativo all’IVAFE,
all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività,
non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere
effettuato.
4. Rilascio del visto di conformità
4.1. Quadro L – Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni
Domanda
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, qualora nel Quadro L del
modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si chiede di conoscere quale
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documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista
abilitato.
Risposta
Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/20242 vanno indicati i valori
dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, rideterminati
ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 282 del 2002, compresi quelli edificabili e con
destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
In tale Sezione sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni
edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il
valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed
è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16
per cento entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione oppure, in caso di
rateazione, della prima delle tre previste rate annuali di pari importo.
I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei terreni posseduti alla data
del 1° gennaio 2023 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella
eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di
rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non
abbiano già presentato istanza di rimborso.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di
una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della
propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva
dovuta. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree,
deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la
corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Nello specifico, nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, è
indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di
precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3). Tale importo è oggetto
di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e
2 Denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive
Modificazioni”.
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conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24. È
necessario, inoltre, controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base
della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente
effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i
versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.
4.2. Quadro L – Sezione III - Redditi di capitale soggetti a
imposizione sostitutiva
Domanda
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione ai dati indicati
nel rigo L8 del modello 730/2024, si chiede di conoscere quale documentazione
debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato.
Risposta
Nella Sezione III del Quadro L3 sono indicati i redditi di capitale di fonte
estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti
direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali
redditi sono soggetti a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta
a titolo d’imposta applicata in Italia ai redditi della stessa natura (articolo 18 del
TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione
sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d’imposta per le imposte eventualmente
pagate all’estero.
In particolare, in tale Sezione viene riportato il credito derivante dal
versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in
relazione ad una polizza estera, nel caso in cui la compagnia assicurativa estera si
sia avvalsa di un intermediario residente o di un rappresentante fiscale4 (rigo L8,
colonna 5).
Tale credito è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista
abilitato deve controllare e conservare la certificazione rilasciata
3 Denominata “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”.
4 Cfr. circolare del 31 ottobre 2012, n. 41/E, e risposta a interpello del 26 maggio 2020, n. 145.
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dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e
versate a tale titolo, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta
sostitutiva dovuta.
4.3. Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera
Domanda
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in presenza di crediti
d’imposta esteri indicati nel Quadro W del modello 730/2024, si chiede di
conoscere quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal
professionista abilitato e, qualora la stessa sia redatta in lingua estera, si chiede se
possano essere applicate le indicazioni fornite con riferimento alle spese sanitarie
sostenute all’estero.
Risposta
Il Quadro W5 del modello 730/2024 deve essere compilato dalle persone
fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di
natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente
dalle modalità della loro acquisizione, per l’adempimento degli obblighi di
comunicazione previsti (c.d. “monitoraggio fiscale”) ed anche per il calcolo
dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.
Più nel dettaglio, l’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio
fiscale prevede che nel Quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e
delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; tale obbligo sussiste anche
se il contribuente, nel corso del periodo d’imposta, ha totalmente disinvestito.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti
bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso
del periodo d’imposta non sia superiore a euro 15.000; tuttavia, si osserva che,
anche in tal caso, il Quadro W deve essere compilato qualora sia dovuta l’IVAFE.
Il Quadro W non deve essere compilato per le attività finanziarie e
5 Denominato “Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”.
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patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e
per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi
finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a
ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (in tal
caso deve essere barrata la colonna 16 “solo monitoraggio”), la Sezione I del
Quadro W non è oggetto di visto di conformità, in quanto vi è l’esonero dalla
compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15.
Nel caso in cui, invece, siano dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle
attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e
imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), il campo relativo al credito
d’imposta (riportato nella colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore
dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il
prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità; ai
fini della verifica del credito spettante, il CAF o il professionista abilitato è tenuto
a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni
di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel
rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie
imposizioni6.
6 Si rinvia alle indicazioni e ai chiarimenti forniti con la circolare n. 28/E del 2012, in merito alla disciplina
delle imposte IVIE e IVAFE. In allegato alla medesima è, inoltre, fornito un elenco con cui sono
individuate, con riferimento agli immobili detenuti in Europa o in paesi SEE, le imposte di natura
patrimoniale, ove esistano, che danno diritto allo scomputo dall’IVIE. Sono, inoltre, individuate, a titolo di
esempio, le imposte di natura patrimoniale di alcuni Stati extra-europei, quali Stati Uniti, Russia, Argentina.
Con la medesima circolare n. 28/E del 2012 sono, inoltre, fornite indicazioni in relazione ai valori da
prendere in considerazione ai fini della dichiarazione, con particolare riguardo alle date cui si deve fare
riferimento per la rilevazione del valore da dichiarare, nonché alle modalità di conversione in euro degli
importi in valuta estera. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le imposte patrimoniali sugli
immobili, la documentazione attestante il relativo pagamento, effettuato nell’anno di riferimento, nello
Stato estero in cui è situato l’immobile, può essere individuata prendendo come riferimento la tabella 1,
colonna 3, in calce alla circolare n. 28/E del 2012, che richiama, ove esistano, le imposte patrimoniali estere
detraibili ai fini IVIE. A tale elencazione, vanno aggiunti, per completezza, per gli Stati Uniti - Real
property tax, per l’Argentina - Impuesto inmobiliario, per la Svizzera - Imposta sulla sostanza delle persone
fisiche e Imposta immobiliare, e per la Russia - Tassa sulla proprietà delle persone fisiche. Per quanto
riguarda, invece, le imposte patrimoniali versate sui prodotti finanziari ai fini IVAFE, può essere fornito
l’estratto conto o altra documentazione, rilasciata dall’intermediario finanziario, attestante il versamento
dell’imposta patrimoniale, effettuato nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le
attività finanziarie.
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Con riferimento al requisito di definitività dell’imposta versata all’estero, il
CAF o il professionista abilitato è, inoltre, tenuto ad acquisire:
? la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato
estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate;
? l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella
dichiarazione;
? una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, resa ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con cui attesti che le imposte indicate nel campo
in esame sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in
dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in
cui sono state versate.
Nel caso in cui il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione
dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo
stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
citato articolo 47.
Non è, invece, oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della
detrazione in misura fissa (riportata nella colonna 13 della Sezione I), prevista nel
caso in cui l’immobile situato all’estero, sul quale è dovuta l’IVIE, sia adibito ad
abitazione principale. Al riguardo il contribuente può attestare che l’immobile è
adibito ad abitazione principale attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, da questi resa ai sensi del citato articolo 47.
Se la documentazione esibita è in lingua originale si ritiene che possano
valere le stesse indicazioni fornite con riferimento agli aspetti generali delle spese
sanitarie contenute, da ultimo, nella circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, pagina
39.
Con la circolare n. 30/E del 2023, sono state fornite analoghe indicazioni e chiarimenti in merito alle cripto-
attività, in relazione ai valori da prendere in considerazione ai fini della dichiarazione e alle date cui si deve
fare riferimento per la rilevazione dei valori da dichiarare.
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4.4. Documentazione spese Superbonus al 90%
Domanda
L’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 18 novembre
2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
(decreto Aiuti-quater), ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di
diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la
stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente
abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1
dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiore a euro 15.000. Ai
fini dell’apposizione del visto di conformità, in particolare, si chiede se il rispetto
del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.
Risposta
Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90 per cento, in
relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus,
avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un «reddito di
riferimento», determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del d.l. n.
34 del 2020, non superiore a euro 15.000.
Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il «reddito di
riferimento» è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare7 per un
coefficiente denominato «numero di parti».
7 Tale reddito è determinato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello
di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed
effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile; vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti
dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal
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Ciò premesso, si ritiene che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità
in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze
attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo
47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo
familiare8, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il
«reddito di riferimento», determinato secondo le indicazioni di cui al citato comma
8-bis.1, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.
5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di
abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa
under 36”
Domanda
Si chiede se la detrazione IRPEF, prevista nella misura del 50 per cento
dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, di cui
all’articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, spetti anche nel
caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito
del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’articolo 64, comma 7, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
Risposta
Il beneficio fiscale, consistente, come detto, nella detrazione IRPEF, pari al
50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza
energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo
immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al
citato articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021.
coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare, che risultino
fiscalmente a carico.
8 In particolare, nella predetta attestazione devono essere indicate le generalità dei componenti del nucleo
familiare (ivi inclusi i codici fiscali) e il rapporto di parentela/convivenza intercorrente con il contribuente.
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Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro
integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito
d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.
6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle
certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti
Domanda
In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate
della certificazione unica (CU), si chiede se sia possibile avvalersi dell’istituto del
ravvedimento operoso o debbano ritenersi confermate le indicazioni contenute
nella circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E, che escludeva l’utilizzo di tale istituto.
Risposta
Nel citato documento di prassi e in quelli successivi che a esso hanno fatto
riferimento (si vedano, ad esempio, le circolari dell’8 aprile 2016, n. 12/E, e del 7
aprile 2017, n. 8/E) è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle
CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni
precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti (si vedano le
istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi disponibili sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate), risultando non sempre compatibile con
l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
In merito, va evidenziato che, successivamente alla pubblicazione della
richiamata circolare, la norma sanzionatoria posta a presidio della citata
tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi
legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per
«[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento
euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se
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la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è
correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel
terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000».
Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il
termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita
graduazione del quantum sanzionatorio.
Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali
dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del
ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario,
devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata
circolare n. 6/E del 2015.
Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento
operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente
previsti.
Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente
una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al
professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della
predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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