Circolare Agenzie Entrate 12/E del 31/05/2024

CIRCOLARE N. 12/E





Direzione Centrale Coordinamento Normativo
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Divisione Contribuenti
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Divisione Servizi












Roma, 31 maggio 2024




OGGETTO: Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei

redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di
conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti








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INDICE

PREMESSA ..................................................................................................................... 3

1. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730
semplificato
...................................................................................................................... 3

2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera ................... 4

2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti ................................... 4

2.2. Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario ....................... 5

2.3 Individuazione del valore delle cripto-attività ................................................... 5

3. Versamenti minimi imposte sostitutive .............................................................. 6

4. Rilascio del visto di conformità ........................................................................... 7

4.1. Quadro L – Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni ................. 7

4.2. Quadro L – Sezione III - Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva
................................................................................................................................ 9

4.3. Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera ................................................ 10

4.4. Documentazione spese Superbonus al 90% ...................................................... 13

5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di
classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36”
......................... 14

6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle
certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti
.................................... 15

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PREMESSA

Con la presente circolare, attraverso lo schema della domanda-risposta

suddiviso per argomento, si evidenziano i principali aspetti di novità, che

riguardano l’anno d’imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di

assistenza fiscale (CAF). Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti

l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al

modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”) e sono

fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli

uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme

sul territorio nazionale.

1. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730

semplificato

Domanda

Considerato che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio

2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di

adempimenti tributari» (di seguito decreto Adempimenti), a partire dalle

dichiarazioni presentate nel 2024, ha esteso a tutti i contribuenti non titolari di

partita IVA la possibilità di presentare il modello 730/2024, si chiede se i

contribuenti che possiedono solo redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati

possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Risposta

Come chiarito con la circolare dell’11 aprile 2024, n. 8/E, l’articolo 2,

comma 1, del decreto Adempimenti ha inteso rendere progressivamente

accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo del

modello 730/2024. Nel provvedimento annuale del Direttore dell’Agenzia delle

entrate, che approva il modello di dichiarazione semplificato, saranno via via

individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun anno d’imposta,

possono essere dichiarate con il modello 730.

Per effetto di tale disposizione, il modello di dichiarazione semplificato può

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essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non

conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati.

A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo

d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di

redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I

o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto

d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate. A titolo

esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023

solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del

modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera

2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti

Domanda

Al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi alle

cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di

valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo

periodo, si chiede se sia corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del

Quadro W o se tali valori debbano essere indicati in due righi distinti.

Risposta

In base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “Determinazione Cripto

Attività” della circolare di liquidazione del modello 730/20241, per il calcolo

dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a

quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e

indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.


1 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024, recante
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni modelli 730/2024, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché
nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da
parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati
” – Allegato C.

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2.2. Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario

Domanda

Nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario

estero, si chiede conferma che, anche in relazione al dato di colonna 8 (valore

finale) del Quadro W del modello 730/2024, si debba fare riferimento all’esempio

di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal

contribuente, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la

compilazione del modello Redditi PF 2024, denominato “ESEMPIO: due conti

correnti presso lo stesso intermediario”.

Risposta

Si conferma che, qualora il contribuente detenga più conti correnti presso

uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto

posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del

modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza

media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2

delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.

2.3 Individuazione del valore delle cripto-attività

Domanda

In riferimento alle cripto-attività assoggettate a imposta sostitutiva deve

essere dichiarato il valore al termine di ciascun anno solare rilevato dalla

piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto. Qualora ciò non sia

possibile, tale valore può essere rilevato da analoga piattaforma in cui le medesime

cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di

mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo

di acquisto delle cripto-attività e, qualora le stesse non siano più possedute alla

data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore rilevato al termine del

periodo di detenzione (cfr. circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E).

Qualora il contribuente dichiari di non disporre della documentazione

attestante il valore delle cripto-attività possedute, si chiede di confermare se tale

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valore possa essere attestato dal possessore mediante dichiarazione sostitutiva di

atto notorio.

Risposta

Come chiarito con la circolare n. 30/E del 2023 (paragrafo 3.7.3), la base

imponibile dell’imposta sul valore delle cripto-attività “è costituita dal valore

corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare

rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di

riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-

attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime

cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori

di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al

costo di acquisto delle cripto-attività”.

Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base

imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è

oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere

eseguito unicamente in capo al contribuente.

Si evidenzia, per completezza, che il contribuente è tenuto a documentare,

su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla

base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la

citata circolare. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal

contribuente.

3. Versamenti minimi imposte sostitutive

Domanda

Nel caso di importi a debito di valore pari o inferiore a euro 12, calcolati in

colonna 8 - “Debito” - dei righi da 197 a 207 del modello 730/2024, non è chiaro

se sia dovuto il pagamento degli stessi, tramite modello F24, oppure se nulla sia

dovuto.

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In base alle istruzioni rese con il paragrafo 18.48.3.2 della circolare di

liquidazione del modello 730/2024 sembra che non sia previsto un importo minimo

di versamento in relazione al “Totale Imposta IVIE” - rigo 304 (analogamente, per

il rigo 301 per le cripto-attività e per il rigo 307 per l’IVAFE).

Ciò premesso, ipotizzando che dal modello 730/2024 emergano un credito

IRPEF di euro 1.000 e un debito IVIE di euro 5, si chiede se il contribuente debba

presentare un modello F24 a saldo zero ai fini della compensazione ovvero,

considerando l’importo minimo di versamento di euro 12, non si debba operare

alcuna compensazione.

Risposta

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello

730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.

Come chiarito, infatti, con la circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, ai paragrafi

1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE” e “2.5 Termini

e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE”, non si esegue il

versamento per il debito della singola imposta o addizionale, risultante dalla

dichiarazione dei redditi, che non superi, per ciascuna di esse, l’importo di euro

12, ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, nel caso in cui il debito d’imposta, relativo all’IVAFE,

all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività,

non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere

effettuato.

4. Rilascio del visto di conformità

4.1. Quadro L – Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni

Domanda

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, qualora nel Quadro L del

modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi

dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si chiede di conoscere quale

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documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista

abilitato.

Risposta

Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/20242 vanno indicati i valori

dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, rideterminati

ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 282 del 2002, compresi quelli edificabili e con

destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

In tale Sezione sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni

edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il

valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed

è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16

per cento entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione oppure, in caso di

rateazione, della prima delle tre previste rate annuali di pari importo.

I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei terreni posseduti alla data

del 1° gennaio 2023 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella

eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di

rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non

abbiano già presentato istanza di rimborso.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di

una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della

propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva

dovuta. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree,

deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la

corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Nello specifico, nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, è

indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di

precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3). Tale importo è oggetto

di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e


2 Denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive
Modificazioni
”.

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conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24. È

necessario, inoltre, controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base

della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente

effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i

versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.

4.2. Quadro L – Sezione III - Redditi di capitale soggetti a

imposizione sostitutiva

Domanda

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione ai dati indicati

nel rigo L8 del modello 730/2024, si chiede di conoscere quale documentazione

debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato.

Risposta

Nella Sezione III del Quadro L3 sono indicati i redditi di capitale di fonte

estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti

direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali

redditi sono soggetti a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta

a titolo d’imposta applicata in Italia ai redditi della stessa natura (articolo 18 del

TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione

sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d’imposta per le imposte eventualmente

pagate all’estero.

In particolare, in tale Sezione viene riportato il credito derivante dal

versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in

relazione ad una polizza estera, nel caso in cui la compagnia assicurativa estera si

sia avvalsa di un intermediario residente o di un rappresentante fiscale4 (rigo L8,

colonna 5).

Tale credito è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista

abilitato deve controllare e conservare la certificazione rilasciata


3 Denominata “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”.
4 Cfr. circolare del 31 ottobre 2012, n. 41/E, e risposta a interpello del 26 maggio 2020, n. 145.

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dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e

versate a tale titolo, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta

sostitutiva dovuta.

4.3. Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera

Domanda

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in presenza di crediti

d’imposta esteri indicati nel Quadro W del modello 730/2024, si chiede di

conoscere quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal

professionista abilitato e, qualora la stessa sia redatta in lingua estera, si chiede se

possano essere applicate le indicazioni fornite con riferimento alle spese sanitarie

sostenute all’estero.

Risposta

Il Quadro W5 del modello 730/2024 deve essere compilato dalle persone

fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di

natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente

dalle modalità della loro acquisizione, per l’adempimento degli obblighi di

comunicazione previsti (c.d. “monitoraggio fiscale”) ed anche per il calcolo

dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Più nel dettaglio, l’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio

fiscale prevede che nel Quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e

delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; tale obbligo sussiste anche

se il contribuente, nel corso del periodo d’imposta, ha totalmente disinvestito.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti

bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso

del periodo d’imposta non sia superiore a euro 15.000; tuttavia, si osserva che,

anche in tal caso, il Quadro W deve essere compilato qualora sia dovuta l’IVAFE.

Il Quadro W non deve essere compilato per le attività finanziarie e


5 Denominato “Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”.

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patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e

per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi

finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a

ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (in tal

caso deve essere barrata la colonna 16 “solo monitoraggio”), la Sezione I del

Quadro W non è oggetto di visto di conformità, in quanto vi è l’esonero dalla

compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Nel caso in cui, invece, siano dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle

attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e

imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), il campo relativo al credito

d’imposta (riportato nella colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore

dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il

prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità; ai

fini della verifica del credito spettante, il CAF o il professionista abilitato è tenuto

a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni

di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel

rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie

imposizioni6.


6 Si rinvia alle indicazioni e ai chiarimenti forniti con la circolare n. 28/E del 2012, in merito alla disciplina
delle imposte IVIE e IVAFE. In allegato alla medesima è, inoltre, fornito un elenco con cui sono
individuate, con riferimento agli immobili detenuti in Europa o in paesi SEE, le imposte di natura
patrimoniale, ove esistano, che danno diritto allo scomputo dall’IVIE. Sono, inoltre, individuate, a titolo di
esempio, le imposte di natura patrimoniale di alcuni Stati extra-europei, quali Stati Uniti, Russia, Argentina.
Con la medesima circolare n. 28/E del 2012 sono, inoltre, fornite indicazioni in relazione ai valori da
prendere in considerazione ai fini della dichiarazione, con particolare riguardo alle date cui si deve fare
riferimento per la rilevazione del valore da dichiarare, nonché alle modalità di conversione in euro degli
importi in valuta estera. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le imposte patrimoniali sugli
immobili, la documentazione attestante il relativo pagamento, effettuato nell’anno di riferimento, nello
Stato estero in cui è situato l’immobile, può essere individuata prendendo come riferimento la tabella 1,
colonna 3, in calce alla circolare n. 28/E del 2012, che richiama, ove esistano, le imposte patrimoniali estere
detraibili ai fini IVIE. A tale elencazione, vanno aggiunti, per completezza, per gli Stati Uniti - Real
property tax, per l’Argentina - Impuesto inmobiliario, per la Svizzera - Imposta sulla sostanza delle persone
fisiche e Imposta immobiliare, e per la Russia - Tassa sulla proprietà delle persone fisiche. Per quanto
riguarda, invece, le imposte patrimoniali versate sui prodotti finanziari ai fini IVAFE, può essere fornito
l’estratto conto o altra documentazione, rilasciata dall’intermediario finanziario, attestante il versamento
dell’imposta patrimoniale, effettuato nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le
attività finanziarie.

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Con riferimento al requisito di definitività dell’imposta versata all’estero, il

CAF o il professionista abilitato è, inoltre, tenuto ad acquisire:

? la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato

estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate;

? l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella

dichiarazione;

? una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, resa ai

sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, con cui attesti che le imposte indicate nel campo

in esame sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in

dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in

cui sono state versate.

Nel caso in cui il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione

dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo

stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del

citato articolo 47.

Non è, invece, oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della

detrazione in misura fissa (riportata nella colonna 13 della Sezione I), prevista nel

caso in cui l’immobile situato all’estero, sul quale è dovuta l’IVIE, sia adibito ad

abitazione principale. Al riguardo il contribuente può attestare che l’immobile è

adibito ad abitazione principale attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio, da questi resa ai sensi del citato articolo 47.

Se la documentazione esibita è in lingua originale si ritiene che possano

valere le stesse indicazioni fornite con riferimento agli aspetti generali delle spese

sanitarie contenute, da ultimo, nella circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, pagina

39.


Con la circolare n. 30/E del 2023, sono state fornite analoghe indicazioni e chiarimenti in merito alle cripto-
attività, in relazione ai valori da prendere in considerazione ai fini della dichiarazione e alle date cui si deve
fare riferimento per la rilevazione dei valori da dichiarare.

13

4.4. Documentazione spese Superbonus al 90%

Domanda

L’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 18 novembre

2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6

(decreto Aiuti-quater), ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1°

gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese

sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di

diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la

stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente

abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1

dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiore a euro 15.000. Ai

fini dell’apposizione del visto di conformità, in particolare, si chiede se il rispetto

del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere

attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.

Risposta

Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90 per cento, in

relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus,

avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle

unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un «reddito di

riferimento», determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del d.l. n.

34 del 2020, non superiore a euro 15.000.

Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il «reddito di

riferimento» è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare7 per un

coefficiente denominato «numero di parti».


7 Tale reddito è determinato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello
di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed
effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile; vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti
dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal

14

Ciò premesso, si ritiene che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità

in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze

attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo

47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo

familiare8, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il

«reddito di riferimento», determinato secondo le indicazioni di cui al citato comma

8-bis.1, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.

5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di

abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa

under 36”

Domanda

Si chiede se la detrazione IRPEF, prevista nella misura del 50 per cento

dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, di cui

all’articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, spetti anche nel

caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito

del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’articolo 64, comma 7, del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106.

Risposta

Il beneficio fiscale, consistente, come detto, nella detrazione IRPEF, pari al

50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza

energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo

immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al

citato articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021.


coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare, che risultino
fiscalmente a carico.
8 In particolare, nella predetta attestazione devono essere indicate le generalità dei componenti del nucleo
familiare (ivi inclusi i codici fiscali) e il rapporto di parentela/convivenza intercorrente con il contribuente.

15

Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro

integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito

d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle

certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

Domanda

In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate

della certificazione unica (CU), si chiede se sia possibile avvalersi dell’istituto del

ravvedimento operoso o debbano ritenersi confermate le indicazioni contenute

nella circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E, che escludeva l’utilizzo di tale istituto.

Risposta

Nel citato documento di prassi e in quelli successivi che a esso hanno fatto

riferimento (si vedano, ad esempio, le circolari dell’8 aprile 2016, n. 12/E, e del 7

aprile 2017, n. 8/E) è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle

CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni

precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti (si vedano le

istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi disponibili sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate), risultando non sempre compatibile con

l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472.

In merito, va evidenziato che, successivamente alla pubblicazione della

richiamata circolare, la norma sanzionatoria posta a presidio della citata

tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi

legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per

«[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento

euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se

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la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni

successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è

correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel

terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000».

Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il

termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita

graduazione del quantum sanzionatorio.

Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali

dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del

ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario,

devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata

circolare n. 6/E del 2015.

Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento

operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente

previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente

una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al

professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della

predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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