Circolare Agenzie Entrate 17/E del 29/07/2024

CIRCOLARE N. 17/E







Direzione Centrale Coordinamento Normativo













Roma, 29 luglio 2024



OGGETTO: Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

(legge di bilancio 2024) – Regime fiscale delle plusvalenze da
cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed
enti non residenti















2

INDICE

PREMESSA ..................................................................................................................... 3

1. Tratti generali della disposizione ........................................................................ 3

2. Ambito soggettivo ................................................................................................. 5

3. Ambito oggettivo ................................................................................................... 9

4. Modalità di determinazione del capital gain .................................................... 13

3

PREMESSA

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di bilancio 2024), tra

le altre disposizioni, con il comma 59 dell’articolo 1, ha apportato modifiche al

regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società

ed enti commerciali non residenti.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per

garantirne l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni

di cui al comma sopra citato.

Resta fermo che per la disciplina fiscale delle plusvalenze da realizzo delle

partecipazioni si rinvia, nei limiti di quanto compatibile, ai precedenti documenti

di prassi dell’Agenzia delle entrate.

Preme, infine, rilevare che i chiarimenti relativi alla disposizione in

commento non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro

le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.

1. Tratti generali della disposizione

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 20241 introduce

il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi

(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle


1 L’articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2024 stabilisce che all’articolo 68 del TUIR «sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al
comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla
corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze
l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in
uno Stato
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato
scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società»;
b) al comma 5, le parole: «diverse da quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da
quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,
».

4

plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del

TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d.

“redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano

conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società

in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di

lavoratore dipendente.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR (di seguito anche solo

comma 2-bis) contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da

cessione di partecipazioni qualificate2, prevedendo, in particolare, che le

plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate

fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le

caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società

ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente

all’accordo sullo Spazio economico europeo3 e che siano ivi soggetti a un’imposta

sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i

requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui

all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze

da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze

derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti

commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile

organizzazione, come meglio declinato nel paragrafo successivo.


2 L’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR definisce «qualificate» le partecipazioni, i diritti o i titoli,
qualora rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea
ordinaria superiore al due o al venti per cento ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al cinque o al venticinque per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in un
mercato regolamentato o di altre partecipazioni. Per una puntuale individuazione della qualifica si rinvia
alla circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E.
3 Si segnala che, sebbene la norma faccia riferimento a soggetti residenti in uno Stato appartenente allo
Spazio economico europeo «che consente un adeguato scambio di informazioni», per quanto precisato con
la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 1.2.3, non risultano, allo stato, Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo che non soddisfano i requisiti di trasparenza richiesti.

5

Con tale estensione viene superato il possibile contrasto del regime

previgente relativo alle plusvalenze con le libertà fondamentali sancite dal Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come precisato più volte dalla

giurisprudenza sia unionale4 sia nazionale5.

Con l’intervento normativo in argomento si intende, pertanto, garantire il

rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina unionale, uniformando il

trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno

Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo a quello

proprio dei soggetti residenti.

2. Ambito soggettivo

Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, con espresso

riferimento alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67,

diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di

cui al comma 4», individua:

− la misura di rilevanza fiscale delle stesse;

− la modalità di calcolo della plusvalenza assoggettabile a tassazione

in presenza di concorso di eventuali altre plusvalenze e minusvalenze aventi

medesima natura;

− il limite temporale di riporto delle eccedenze delle minusvalenze,

nell’ipotesi in cui le stesse siano superiori alle relative plusvalenze.

Il secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene,

invece, l’individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle

disposizioni di cui al primo periodo, costituito dalle «cessioni di partecipazioni

qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1

dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73,


4 Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 novembre 2009, C-540/07, in materia di
dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri o in Stati aderenti all’Accordo SEE, soggetti a
un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti.
5 Da ultimo, Cassazione civile, sezione V, sentenza 25 settembre 2023, n. 27267, con riguardo alla
plusvalenza da cessione di partecipazione in società italiana, realizzata da società residente in Francia, priva
di stabile organizzazione.

6

comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico

europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a

un’imposta sul reddito delle società».

L’ambito soggettivo di applicazione della norma è individuato, pertanto,

nelle «società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi

di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato

appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente

un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito

delle società».

Si ritiene che la locuzione «soggetti a un’imposta sul reddito delle società»,

unitamente al riferimento a «società ed enti commerciali», limiti l’ambito

soggettivo di applicazione dell’articolo in commento alle società ed enti

commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza6,

con esclusione, quindi, dei soggetti non commerciali, dei soggetti non residenti

persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie

(vale a dire, in linea di principio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche

normative locali, società di persone, associazioni, trust).

La limitazione appare coerente con il principio ispiratore della riforma

fiscale di cui all’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, che conduce,

nell’ambito dell’IRES, alla tassazione della ricchezza al momento della

produzione7 e ritiene sostanzialmente neutre le successive manifestazioni

reddituali, vale a dire la percezione del dividendo o della plusvalenza da parte del

socio.

Il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione,

per quanto concerne l’argomento in disamina, sarebbe costituito da utili già


6 Si ritiene, in via esemplificativa, che possano avvalersi del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR i
soggetti esteri che siano assoggettati a una o più delle imposte sul reddito delle società elencate nell’allegato
I, parte B, della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 e successive modificazioni, concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
7 Cfr. Cassazione civile, sentenza n. 27267 del 2023, paragrafo 4.2.1.

7

conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o

sconteranno le imposte presso il soggetto che li ha prodotti8.

In definitiva, considerato che la normativa italiana ha stabilito la sostanziale

irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze da parte

dei soggetti IRES commerciali residenti, il comma 2-bis in commento, al fine di

assicurare il medesimo trattamento fiscale ai soggetti non residenti, UE e SEE

(come sopra identificati), ha previsto, per questi ultimi, la medesima sostanziale

irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di

partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,

lettera f), del TUIR9.

Il riferimento del comma 2-bis alla soggezione all’imposta sul reddito delle

società deve essere, pertanto, inteso nel senso che le società e gli enti commerciali

di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, citati dal comma 2-bis, siano

da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti UE e SEE che:

1) siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non

imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;

2) siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella

propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti

commerciali.


8 Cfr. circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, con la quale si osserva che “il regime di esenzione delle plusvalenze
e la parziale esclusione da imposizione dei dividendi rappresentano due aspetti della riforma del sistema
fiscale, tra loro funzionalmente connessi. La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni
costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, (…). Sia il dividendo che la
plusvalenza originano, infatti, da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in capo al soggetto che
li ha prodotti (società partecipata) considerando fiscalmente neutre, attraverso la previsione
dell’esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi. L’assunto da cui
muove l’istituto della esclusione da imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione delle
plusvalenze si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla
circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da
utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in
via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti
”.
9 Resta fermo che la rilevanza fiscale in Italia delle cessioni di partecipazioni deve essere valutata anche in
considerazione dell’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal
nostro Paese.

8

La norma in esame, inoltre, stabilisce che i predetti soggetti devono essere

residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio

economico europeo (SEE) che consente un adeguato scambio d’informazioni.

La norma in commento precisa, inoltre, che i soggetti destinatari della

disciplina di cui al comma 2-bis devono essere privi di una stabile organizzazione

nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta. Tale esclusione

è dovuta alla circostanza che il reddito della stabile organizzazione in Italia di un

soggetto non residente (a cui concorre l’eventuale plusvalenza da cessione di una

partecipazione qualificata), ai sensi dell’articolo 152 del TUIR, è determinato «in

base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della

Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto

economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i

soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche (...)».

In attuazione del disposto normativo sopra riportato, quindi, la plusvalenza

realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione

qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption,

ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, laddove tale partecipazione sia contabilmente e

funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.

Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il

soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in

cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia

contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa

appartiene.

I requisiti soggettivi fin qui descritti, unitamente ai requisiti oggettivi

analizzati nel prosieguo, devono essere verificati al momento in cui si realizza

l’effetto traslativo della cessione delle partecipazioni, indipendentemente

dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto10.

Resta ferma, al ricorrere dei relativi presupposti, la facoltà dell’Amministrazione


10 Cfr. circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, e, da ultimo, risposta a interpello 16
novembre 2021, n. 782.

9

finanziaria di contestare la natura abusiva, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge

27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente), delle

operazioni di cessione di partecipazioni di cui al comma 2-bis.

3. Ambito oggettivo

In base alle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 68

del TUIR, al ricorrere del requisito soggettivo, il regime di tassazione ivi previsto

si applica alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67,

diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di

cui al comma 4», il cui realizzo risulti da «cessioni di partecipazioni qualificate

aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87»

(c.d. capital gain).

Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma in commento

sono, pertanto, quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del

TUIR, ove, al primo periodo, sono considerati redditi diversi «le plusvalenze

realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate» e, al

secondo periodo, si dispone che costituisce «cessione di partecipazioni qualificate

la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra

partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5,

escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui

all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), (…), qualora le partecipazioni, i diritti

o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto

esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una

partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,

secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre

partecipazioni».

Restano ferme le esclusioni disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c),

del TUIR, con riguardo alle associazioni professionali residenti (articolo 5, comma

3, lettera c, del TUIR) e agli enti non commerciali residenti (articolo 73, comma 1,

lettera c, del TUIR).

10

Le plusvalenze in argomento, peraltro, ai sensi del primo periodo del

comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, devono essere «diverse da quelle derivanti

dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4» del

medesimo articolo.

L’esclusione delle società semplici, analogamente alla medesima

esclusione operata dall’articolo 87, comma 1, del TUIR, avviene in quanto le stesse

non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui

alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR (esercizio da parte della

società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo

55 del TUIR), necessario al fine di rientrare nell’ambito applicativo del comma 2-

bis. Il regime fiscale in esame non trova, quindi, applicazione in relazione a

plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti a

esse equiparati dall’articolo 5 del TUIR11.

Sono, inoltre, escluse – salva dimostrazione della sussistenza dell’esimente

– mediante richiamo al comma 4 dell’articolo 6812, le plusvalenze derivanti da


11 Cfr. circolare n. 36/E del 2004, pag. 14.
12 Il comma 4 dell’articolo 68 del TUIR dispone che le «plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma
9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche
a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del
rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a
formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione
integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata
nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista
dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole,
la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai
fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque
periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante

11

partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati

o territori a regime fiscale privilegiato.

Le cessioni di partecipazioni, che rilevano ai fini della disposizione in

commento, concernono sia le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati sia

le partecipazioni non quotate e, pertanto, per l’individuazione di quelle da

assumersi «qualificate», si deve far riferimento alle percentuali di partecipazione

dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al

capitale o al patrimonio, disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

Non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, quei

titoli per i quali non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma in esame; si

pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni convertibili, le quali non fruiscono

dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo

potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Resta inteso che le

cessioni di diritti e di titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni

(i.e. opzioni e warrants), qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87 del

TUIR, rientrano nell’ambito d’applicazione del comma 2-bis. Al riguardo, si rinvia

a quanto già precisato con la circolare n. 36/E del 2004.

Rilevano, invece, ai fini del comma 2-bis, le plusvalenze assimilate13 a

quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma

1, lettera c), ultimo periodo, del TUIR, se realizzate mediante la cessione di:

1) strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44

del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR

(contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza), qualora il


causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del
comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo
da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato
».
13 L’articolo 87, comma 3, del TUIR estende l’ambito di applicazione oggettivo del regime delle
plusvalenze esenti anche a strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera
a), e a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all’articolo 109, comma
9, lettera b).

12

valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al cinque per

cento o al venticinque per cento del valore del patrimonio netto contabile

risultante dall’ultimo bilancio approvato14 prima della data di stipula del

contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in

mercati regolamentati o di altre partecipazioni15.

Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36/E del

2004, tale estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il

trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di

associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti,

qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati

dell’emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le

caratteristiche dell’apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di

associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità

di funzione economica tra gli strumenti e i contratti, di cui al comma 3 dell’articolo

87, e le partecipazioni in società ed enti.

Il regime fiscale in esame si applica alle «cessioni di partecipazioni

qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1

dell’articolo 87». Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni

qualificate, dunque, poste in essere dai soggetti sopra individuati, godono del

regime in esame ove sussistano i requisiti16 fissati dall’articolo 87, comma 1,

lettere a), b), c) e d), del TUIR.

Al riguardo, si rinvia alle circolari n. 36/E del 2004 e 29 marzo 2013, n.

7/E; di seguito, sono illustrati, pertanto, solo gli aspetti che assumono una specifica

rilevanza in relazione al comma 2-bis.


14 Qualora l’associante sia una società di persone nel regime ex articolo 66 del TUIR, il valore dell’apporto
è determinato in base alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 47.
15 L’articolo 67, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR prevede, inoltre, che per le «plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le
condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere
dal valore dell’apporto
».
16 Così come declinati anche dai restanti commi dell’articolo 87 del TUIR.

13

In particolare, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87

richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle

immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di

possesso. Posto che tale condizione deve essere verificata con riferimento a bilanci

redatti da soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero in Stati

appartenenti allo Spazio economico europeo, si possono verificare le seguenti

ipotesi. Qualora siano soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si

ritiene che trovi applicazione, in tal caso, il principio sancito all’articolo 85,

comma 3-bis, del TUIR, per il quale si considerano immobilizzazioni finanziarie

gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Al riguardo,

atteso il venir meno dell’obbligo di separata indicazione delle attività possedute

per la negoziazione, per effetto dell’introduzione dell’IFRS 9, si ritiene estensibile

la previsione di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 10 gennaio 201817, con cui è stabilito che la classificazione di tali attività

come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti

contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di

approvazione del bilancio.

Con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili

locali, purché lo stesso sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE, si ritiene che

possa considerarsi valida, ai fini della norma in commento, la classificazione delle

partecipazioni in esso adottata.

4. Modalità di determinazione del capital gain

Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di

partecipazioni qualificate, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR prevede


17 Cfr. decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, rubricato «Disposizioni di
coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n.
2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della
base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38
», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19.

14

che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro

ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle

relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze

l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento

dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a

condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».

Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile

a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento

dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare

corrispondente (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della

medesima categoria.

L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato

in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di

realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque

per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il

quarto. Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata

indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le

minusvalenze stesse sono state realizzate.

Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b),

introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste

dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5

dell’articolo 68 del TUIR.

Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di

legge di bilancio 202418, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa

distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che

rientrano nell’ambito del comma 2-bis. Ne deriva che le minusvalenze conseguenti


18 Cfr. relazione illustrativa all’A.S. n. 926, pagina 86.

15

alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili

esclusivamente dalle relative plusvalenze.

Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano

per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono

esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti

dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio

2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi

d’imposta precedenti relative alle altre masse.

Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità

anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del ventisei per

cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre

1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge

27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Il citato comma 2 dell’articolo

5, al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo

dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4

dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati

in Paesi a fiscalità privilegiata).

A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti

integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una

determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni

effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta

consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le

plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime


19 L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che i «redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies)
del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo
i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento
[ndr. attualmente 26 per cento ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dell’articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205].
L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale
o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4, dell’articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la
dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell’articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell’articolo 87 del medesimo testo unico.
(…)».

16

fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al

comma 2-bis in commento20.

Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano

state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del

1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora

inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia

di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.

Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi,

in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione,

queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle

“soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta,

deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare

l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)


20 Cfr. l’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR e la circolare n. 165 del 1998.
21 Avvenute anch’esse con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024.

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