CIRCOLARE N. 3/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 16 febbraio 2024
OGGETTO: Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge
30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “legge di bilancio 2024”), nel decreto-
legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”), e nel decreto-
legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “decreto Salva-infrazioni”).
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INDICE
PREMESSA ........................................................................................................... 3
1. MISURE CONCERNENTI L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 4
1.1 Innalzamento delle aliquote IVA su alcuni prodotti per l’infanzia e per
l’igiene femminile ................................................................................................... 4
1.2 Proroga dell’aliquota IVA agevolata in relazione alle cessioni di pellet ..... 6
1.3 Sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’unione
europea – riduzione del valore minimo dei beni ceduti ........................................ 7
1.4 Adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o successiva voltura di
autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di
San Marino ............................................................................................................. 9
2. INNALZAMENTO DELL’ALIQUOTA DELL’IVAFE SUI PRODOTTI
FINANZIARI DETENUTI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE
PRIVILEGIATO ................................................................................................. 13
3. MISURE CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO ..................... 15
3.1 Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti
sportivi dilettantistici ............................................................................................ 15
3.2 Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per
ragioni di lavoro ................................................................................................... 17
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PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per
garantirne l’uniformità di azione, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte
indirette contenute:
- nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito “legge di bilancio 2024”),
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
- nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 (di seguito “decreto Anticipi”), recante «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili»;
- nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito “decreto Salva-infrazioni”), recante
«Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione
europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano».
La legge di bilancio 2024 introduce, in particolare, all’articolo 1, commi 45,
46, 77 e 93, varie disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto.
Si forniscono, inoltre, chiarimenti in merito all’innalzamento, previsto
all’articolo 1, comma 91, lettera b), della legge di bilancio 2024, dell’aliquota
dell’imposta di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il decreto Anticipi prevede, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di
registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici.
Si illustra, altresì, la portata delle novità introdotte con l’articolo 2 del decreto
Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro
4
in misura agevolata – c.d. agevolazione “prima casa” – previsti per gli acquirenti che
si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Per una sistematica trattazione degli argomenti, le previsioni normative in
commento sono state suddivise, pertanto, nelle relative aree tematiche, sulla base del
contenuto che le caratterizza.
L’illustrazione di tali disposizioni tiene conto, fra l’altro, della documentazione
parlamentare, con particolare riguardo alle relazioni e ai dossier della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.
1. MISURE CONCERNENTI L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1.1. Innalzamento delle aliquote IVA su alcuni prodotti per l’infanzia e per
l’igiene femminile
Con l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, viene prevista una
modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e
per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo
dell’aliquota ridotta al 5 per cento.
Nel dettaglio, la norma1 dispone, in primo luogo, l’abrogazione dei numeri 1-
quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
1 L’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024 prevede quanto segue:
«Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota
del 5 per cento, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) sono abrogati;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota
del 10 per cento:
1) il numero 65) è sostituito dal seguente:
«65) latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia,
condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in
misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02)»;
2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti:
5
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “decreto IVA”), i quali
assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento, rispettivamente:
- determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile,
quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali2;
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella
prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni
alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per
l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al
minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli.
La norma in argomento interviene, altresì, nella Parte III della suindicata
Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti
ad aliquota IVA del 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento):
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella
prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto,
anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.
L’articolo 1, comma 45, inoltre, con l’introduzione dei numeri 114.1) e 114.2)
nella medesima Parte III della Tabella A, dispone l’applicazione della suindicata
aliquota al 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento) anche per i prodotti
«114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette
mestruali;
114.2) pannolini per bambini».
2 Si rappresenta che l’articolo 32-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, aveva introdotto l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento
per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili, secondo la norma UNI.EN 13432:2002,
nonché per quelli lavabili e per le coppette mestruali. Tale regime è stato successivamente ridefinito
dall’articolo 1, comma 72, lettera a), n. 1), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), a
decorrere dal 1° gennaio 2023, il quale ha previsto l’applicazione dell’anzidetta aliquota ridotta in relazione a
tutti gli assorbenti e tamponi, anche non compostabili, oltre che alle coppette.
6
assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali,
nonché per i pannolini per bambini.
Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i
seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria,
pari al 22 per cento.
1.2. Proroga dell’aliquota IVA agevolata in relazione alle cessioni di pellet
Con l’articolo 1, comma 46, della legge di bilancio 2024 viene disposta una
proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10 per cento in relazione al
pellet di legno, che interessa, nel dettaglio, i mesi di gennaio e febbraio 2024.
La disciplina agevolata in oggetto, inizialmente prevista per il solo anno 2023,
è stata introdotta dall’articolo 1, comma 733, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(legge di bilancio 2023), in deroga a quanto disposto dal n. 98) della Tabella A, Parte
III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che esclude esplicitamente il pellet dall’ambito
di applicazione dell’aliquota IVA al 10 per cento, prevista per la legna da ardere4.
Dal 1° marzo 2024, pertanto, la cessione di pellet di legno, di cui al suindicato
n. 98), tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
3 Con l’articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato disposto che, in «deroga al numero
98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per
l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota
del 10 per cento».
4 Ai sensi del n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, nello specifico, l’aliquota IVA
del 10 per cento trova applicazione per le cessioni di «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine;
cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet». Tale disposizione recepisce il n. 22) dell’Allegato III
alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che include la «legna da ardere» tra i beni alla
cui cessione può essere applicata un’aliquota d’imposta ridotta (fino al 1° gennaio 2030).
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1.3. Sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione
europea – riduzione del valore minimo dei beni ceduti
Il comma 77 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, al fine di sostenere la
ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello
internazionale dell’attrattività turistica italiana, interviene sull’articolo 38-quater del
DPR n. 633 del 1972, prevedendo la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa)
del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare – da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea –
effettuate, a decorrere dal 1° febbraio 2024, a favore di soggetti domiciliati o residenti
fuori della medesima Unione europea, al di sopra del quale la cessione può avvenire
senza pagamento d’imposta5. Come noto, l’agevolazione di cui trattasi può essere
riconosciuta con due modalità alternative, ossia: immediata, in sede di cessione,
emettendo fattura senza applicazione dell’IVA;
- differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata
all’acquirente beneficiario, tramite rimborso della stessa.
5 In ragione dell’intervento normativo di cui sopra, l’articolo 38-quater del DPR n. 633 del 1972, nella sua
formulazione in vigore dal 1° febbraio 2024, stabilisce che le «cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto,
superiore a 70 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del
territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale
disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità
entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato
al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di
altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di
uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata
restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo
comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati
fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente
l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante
annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25».
8
In linea generale, pertanto, in forza dell’intervento normativo in esame e fermi
restando – per tutto ciò che non concerne il limite di 70 euro – i chiarimenti già forniti
in materia (si veda, da ultimo, la risoluzione n. 60/E del 12 ottobre 2022), si evidenzia
che:
1) beneficiari dell’esenzione sono persone fisiche che, indipendentemente dalla
cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale6 in un Paese situato fuori del
territorio doganale dell’Unione europea;
2) non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei
soggetti passivi cedenti (ad esempio, commercianti al minuto in locali aperti al
pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può
eseguire il rimborso in luogo del cedente7;
3) i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore,
restando escluse dal beneficio fiscale in esame le prestazioni di servizi;
4) per verificare il superamento della soglia di 70 euro occorre fare riferimento
al valore indicato in fattura. Al riguardo, l’articolo 48 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 stabilisce che il «valore aggregato
di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura,
rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente». Il
valore aggregato, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli
stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (i.e. compravendite avvenute in
momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura;
6 L’articolo 147, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE chiarisce che per «indirizzo permanente o residenza
abituale» si intende, ai fini della presente agevolazione, il «luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta
d’identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui
territorio è effettuata la cessione».
7 Cfr., al riguardo, l’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale le «operazioni
di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo degli istituti di
pagamento di cui all’articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
9
5) la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata
tramite il sistema OTELLO8 – “Online tax refund at exit: light lane optimization”,
nell’attuale versione 2.0 che ha dato attuazione a quanto previsto nell’articolo 4-bis
del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, n. 54088 del 22 maggio 2018) -
con emissione di una fattura in formato elettronico9;
6) non sono ammesse “modalità che non consentano di rispettare
puntualmente i requisiti richiamati (...)”, volte, in particolare, a ottenere comunque il
rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia
superiore a 70 euro, IVA inclusa10.
1.4. Adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o successiva voltura di
autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla
Repubblica di San Marino
Con l’articolo 1, comma 93, della legge di bilancio 2024 è stato aggiunto
all’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 26211, il comma 9-ter, il quale
stabilisce che, «ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come
provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63312, si applicano le disposizioni di cui ai
8 Il sistema OTELLO 2.0 ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Si veda, al riguardo, quanto
stabilito con la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle
entrate, n. 54088 del 22 maggio 2018.
9 L’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 dispone che, a partire dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture
«relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità
elettronica».
10 Cfr., in tal senso, il principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 2 dicembre 2019.
11 Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
12 Gli Stati compresi all’articolo 71 del DPR n. 633 del 1972 sono lo Stato della Città del Vaticano e la
Repubblica di San Marino.
10
commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma».
La norma in commento, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del
commercio dei veicoli, ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i
veicoli di provenienza unionale, di cui ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n.
262 del 2006, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla
Repubblica di San Marino.
In particolare, il comma 9 dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 200613 prevede che
la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla
contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun
veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima
cessione all’interno del territorio dello Stato14.
Il successivo comma 9-bis del predetto articolo 1 – introdotto dall’articolo 9
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157 – attribuisce all’Agenzia delle entrate la competenza a
effettuare la verifica dell’esistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo del
versamento dell’IVA tramite modello F24 prescritto dal precedente comma 9,
prevendo che, a tal fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
siano stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica15.
13 Il comma 9 dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006 stabilisce che, «ai fini dell’immatricolazione o della
successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto
intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento
unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare
dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni».
14 Cfr. la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007.
15 Il comma 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006 stabilisce che la «sussistenza delle condizioni di
esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall’Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta
verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
11
In attuazione del citato comma 9-bis è stato emanato il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato in data 17 luglio 2020 (prot. n
265336/2020), con il quale – oltre a integrare il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018 (prot. n. 2018/84332)16, concernente la
definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la
presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e
motoveicoli di provenienza unionale – sono stati individuati, tra l’altro, “i termini e le
modalità della verifica da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento di cui all’art. 1 comma 9 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi
identificativi”), ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto
intracomunitario a titolo oneroso”17.
lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018».
16 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018, prot. n. 2018/84332, rubricato
“Definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze
connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria”, tra l’altro:
- individua le tipologie di istanze che devono essere esibite all’ufficio;
- definisce la competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia delle entrate in materia;
- stabilisce l’obbligo di esibizione della documentazione in originale per le istanze relative
all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria acquistati in regime speciale IVA
dei beni usati o per essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.
17 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2020, prot. n. 265336/2020, disciplina,
tra l’altro:
- le ipotesi di esclusione dal versamento dell’IVA con “F24 Versamenti con elementi identificativi”;
- le modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti
di autoveicoli e motoveicoli usati di provenienza comunitaria rientranti nel regime IVA dei beni usati di cui
all’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85.
- le modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti
di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria destinati a essere utilizzati come beni strumentali
all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;
- le modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti
di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione europea, fuori dall’esercizio di
imprese, arti e professioni;
- i termini della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento “F24 Versamenti
con elementi identificativi”.
12
Anteriormente alle modifiche in esame, la procedura di cui ai commi 9 e 9-bis
dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006 riguardava solo gli acquisti qualificabili come
acquisti di veicoli di provenienza comunitaria.
Le immatricolazioni di veicoli importati, a loro volta, sono disciplinate da
specifiche procedure tese a verificare l’assolvimento dell’IVA all’atto
dell’importazione.
Con riferimento al comma 93 in commento, dalla relazione illustrativa emerge,
tuttavia, che sono state riscontrate frodi IVA connesse ad alcune specifiche tipologie
di importazione e, in particolare, alla compravendita di veicoli provenienti dalla
Repubblica di San Marino.
Come noto, infatti, in assenza di una barriera doganale fisica tra l’Italia e la
Repubblica di San Marino, le modalità di assolvimento dell’IVA previste, in via
generale, in caso di introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni provenienti
da detta Repubblica – in ottemperanza al decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 21 giugno 202118, emanato in attuazione dell’articolo 71 del decreto IVA –
sono quelle disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto da ultimo
citato, i quali stabiliscono, in alternativa, che:
- l’IVA dovuta dal cessionario sia applicata direttamente in fattura e sia
pagata all’operatore sammarinese, il quale la versa all’ufficio tributario, che entro
quindici giorni trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi
delle fatture corrispondenti a tali versamenti19;
18 Il decreto ministeriale 21 giugno 2021 è rubricato “Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei
rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino”.
19 Cfr. articolo 7 del decreto ministeriale 21 giugno 2021.
13
- l’assolvimento dell’imposta avvenga tramite il meccanismo
dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del
DPR n. 633 del 197220.
Dalla relazione illustrativa risulta che, nelle operazioni di cessione di veicoli
provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e introdotti nello Stato
italiano, la modalità di assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo
dell’inversione contabile si presta alla realizzazione di operazioni in frode all’IVA,
attraverso l’interposizione fittizia di soggetti che omettono il versamento dell’imposta
dovuta.
Per contrastare la pratica sopra descritta, il legislatore, con la norma in
commento, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, ha ora esteso agli
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, provenienti dallo Stato della
Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino l’ambito applicativo dell’obbligo
di versamento dell’IVA con il modello “F24 Elementi identificativi” e di verifica delle
condizioni di esclusione da detto versamento di cui, rispettivamente, ai commi 9 e 9-
bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006.
La disciplina delle modalità e dei termini di attuazione della disposizione in
esame è demandata a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate21.
2. INNALZAMENTO DELL’ALIQUOTA DELL’IVAFE SUI PRODOTTI
FINANZIARI DETENUTI IN STATI O TERRITORI A REGIME
FISCALE PRIVILEGIATO
L’articolo 1, comma 91, lettera b), della legge di bilancio 2024 eleva al 4 per
mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) di cui
20 Cfr. articolo 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2021.
21 Cfr. l’articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge di bilancio 2024.
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all’articolo 19, comma 1822, del d.l. n. 201 del 2011 dovuta in relazione ai prodotti
finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato23.
Con la modifica in argomento, al citato articolo 19 è aggiunto il comma 20-bis,
ai sensi del quale «l’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per
mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati
o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 1999». Giova ricordare che sono soggetti passivi dell’IVAFE le
persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi
dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia24. Si tratta
dei medesimi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo
4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, mediante la compilazione del
quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.
A decorrere dal 2024 l’aliquota da applicare sul valore dei prodotti finanziari
per calcolare l’IVAFE dovuta è, pertanto, stabilita nella misura del 4 per mille annuo,
solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale
22 Il citato comma 18 istituisce «un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di
risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato», prevedendo, altresì, che, a
decorrere dal 2023, «in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte I della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-
attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma
18-bis del presente articolo».
23 Si tratta degli Stati e dei territori individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4
maggio 1999 e successive modifiche, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Si evidenzia, in
proposito, che, per effetto delle modifiche apportate allo stesso dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 20 luglio 2023, a partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera è eliminata dall’elenco degli Stati o territori
a regime fiscale privilegiato.
24 Si veda il comma 18-bis dell’articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, introdotto dall’articolo 1, comma 710, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale «soggetti passivi dell’imposta di cui al comma 18 sono i
soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227». Tale ultima disposizione prevede che le «persone fisiche, gli
enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5» del TUIR «residenti in Italia
che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria (…)».
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privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per
mille annuo25.
3. MISURE CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO
3.1. Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti
sportivi dilettantistici
L’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), del decreto Anticipi proroga al 30 giugno
2024 le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1-quater, e 12, comma 2-bis, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che esplicavano la loro efficacia fino al 31
dicembre 2023.
L’articolo 7, comma 1-quater, del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede che tutte le
associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche adeguino i
propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I (che ricomprende gli articoli
da 6 a 12), del medesimo decreto. L’eventuale difformità comporta l’inammissibilità
della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n.
36 del 2021 stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data
normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di
adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle
disposizioni del presente decreto».
Si ritiene, in merito, che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui
all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, siano da ricomprendere nel regime di
25 Si veda l’articolo 19, comma 20, del d.l. n. 201 del 2011.
26 Comma inserito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120.
27 L’articolo 7 del d.lgs. n. 36 del 2021, così come modificato dall’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), del
decreto-legge n. 145 del 2023, prevede che «1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si
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esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie
previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:
- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle
istituzionali (articolo 9)28;
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo
11)29.
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono
essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la
forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi
da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle
associazioni.
1-bis. Laddove gli enti (…) abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa
sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività
dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto; (…)
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di
cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Le
associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo
I entro il 30 giugno 2024».
28 L’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede che le «associazioni e le società sportive
dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e
strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (…)».
29 L’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede che è fatto divieto «agli amministratori delle
associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva
associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».
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3.2. Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per
ragioni di lavoro
L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis,
posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari
per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del
2 per cento) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di
abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti
che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro30.
La novella normativa è volta anche a superare la procedura di infrazione n.
2014/4075 della Commissione Europea, secondo la quale la nota II-bis), comma 1,
lettera a), primo periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR31, attuava una
discriminazione, fondata sulla nazionalità, nei confronti dei cittadini di altri Stati UE.
Risultavano, infatti, esclusi dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non
intendessero stabilirsi in Italia32.
30 La nota II-bis, comma 1, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede che,
ai «fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case
di abitazione non di lusso (…), devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel
territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza
o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito
all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni,
nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento
(…)».
31 La citata nota II-bis, nella precedente formulazione prevedeva, alla lettera a) del comma 1, che l’immobile
dovesse essere «ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero,
se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia
acquistato come prima casa sul territorio italiano (…)».
32 Cfr. la relazione tecnica al disegno di legge n. 755 di «Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno
2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da
procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».
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Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto
ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, oggetto
di contestazione33.
Tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in
esame le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa
formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione
previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi
tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve
sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per
ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto
dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in
questione;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il
medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto
dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende
ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza
remunerazione34. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della
residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della
propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in
senso continuativo;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in
cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività35 prima del
trasferimento.
33 Cfr. la relazione illustrativa al disegno di legge n. 755.
34 Cfr., in tal senso, le circolari n. 1/E del 2 marzo 1994 e n. 19/E del 1° marzo 2001.
35 Si veda la nota n. 34.
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Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le
condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati
nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis,
mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la
propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato36.
Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente sia in caso di fruizione
dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, sia in
sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla
vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto,
fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è
necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione
principale37. Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione
dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono
all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale
prescrizione.
Si rammenta, infine, che l’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle
imposte ipotecaria e catastale, è fruibile, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge
21 novembre 2000, n. 342, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per
successione o donazione38.
La disciplina in esame, introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, trova applicazione in
relazione alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata
36 Cfr., in tal senso la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005.
37 Come previsto, di regola, ai sensi del comma 4 della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima,
allegata al TUR.
38 L’articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000 prevede che le «imposte ipotecaria e catastale sono
applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni,
quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi,
sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione».
20
norma39; al momento dell’apertura della successione, pertanto, devono sussistere i
requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame40.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
39 Al fine di stabilire quale normativa sia applicabile al caso concreto, occorre far riferimento al momento
dell’apertura della successione (cfr. le sentenze della Corte di Cassazione n. 2305 del 16 aprile 1981 e n. 4012
del 2 aprile 1992).
40 Cfr., in tal senso, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11101 del 27 aprile 2021.
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