Imponibilità ai fini delle contribuzioni INPS diverse dall'IVS delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle Case da gioco in relazione a periodi contributivi antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314/1997
Circolare INPS n. 102 del 24.05.2000
SOMMARIO: La questione della imponibilità ai fini delle contribuzioni INPS diverse dall'IVS delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle Case da Gioco ha dato vita nel tempo ad un consistente contenzioso amministrativo e giudiziario con riferimento ai periodi contributivi anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314/97. Al fine di dirimere detto contenzioso, si ritiene adottabile il criterio indicato dalla Corte di Cassazione, in base al quale occorre verificare se le parti abbiano inteso attribuire natura integrativa della retribuzione agli introiti suddetti.
Ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1420, gli impiegati tecnici delle Case da gioco sono iscritti, per quanto attiene l'assicurazione obbligatoria IVS, all'ENPALS.
Le contribuzioni minori relativamente agli stessi impiegati sono invece gestite dall'INPS.
In merito a queste ultime contribuzioni, e con riferimento ai periodi contributivi precedenti l'1.1.1998, in particolare, l'Istituto ha ritenuto che, in assenza di specifiche esclusioni disposte dalle norme, le mance corrisposte al personale in parola assumessero una funzione di integrazione della retribuzione.
Tale interpretazione è stata indotta dalla considerazione della sostanziale abitualità e continuità della percezione (in quanto l'elargizione delle predette mance costituisce una prassi consolidata in caso di vincita) e della esiguità delle retribuzioni tabellari normalmente fissate dalla contrattazione collettiva per questi impiegati. Ulteriori elementi a supporto di tale impostazione erano costituiti dal confronto con le retribuzioni percepite, a parità di qualifica, dagli impiegati amministrativi e dal metodo di riparto delle mance utilizzato nell'ambito delle Case da gioco, basato sulla anzianità del personale.
Tenendo conto di tali elementi le mance sono state ritenute assoggettabili a prelievo contributivo per il loro intero ammontare, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/69.
Si è peraltro dovuto registrare lo svilupparsi di un orientamento giurisprudenziale difforme dalla tesi sostenuta, orientamento che ha ricevuto conferme anche recenti e che può ormai definirsi consolidato.
La giurisprudenza, nel respingere l'interpretazione suesposta, ha ribadito nel tempo con varie sentenze il seguente orientamento: " L'uso normativo in forza del quale il giocatore è tenuto ad elargire una parte della propria vincita al croupier, e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco e con il gestore secondo percentuali predeterminate, determina l'attribuzione immediata e diretta delle relative somme a ciascuno dei beneficiari, dei quali l'"accipiens" assume la veste di mandatario; ne consegue che la quota di spettanza del singolo addetto non ha natura retributiva, per mancanza degli estremi soggettivo (provenienza dal datore di lavoro) ed oggettivo (relazione causale col lavoro prestato) - atteso che l'attribuzione delle mance dipende esclusivamente dall'iniziativa di un terzo, del tutto estraneo al rapporto, iniziativa peraltro collegata ad un evento tipicamente aleatorio, quale deve ritenersi la vincita al gioco -, e non può essere pertanto ricompresa nella base imponibile contributiva previdenziale se non nella misura in cui le parti, svincolandola alla sua fonte e finalizzandola al regolamento del rapporto di lavoro, abbiano ad essa conferito funzione di coefficiente integrativo della retribuzione, nel rispetto del minimo retributivo (sentenze della Corte di Cassazione n. 1175/1976, n. 4266/1981, n. 8598/1992, n.11502/1995).
Ancora di recente, con sentenza n. 1305 del 12.2.1997 la stessa Corte di Cassazione ha ribadito che le mance sulle vincite corrisposte ai croupier e ripartite in percentuali prefissate fra gli addetti non hanno natura retributiva in quanto di carattere aleatorio e non corrisposte dal datore di lavoro e che funzione integrativa della retribuzione può essere stabilita solo da apposito regolamento con il datore di lavoro e limitatamente a quanto in esso previsto.
A quanto fin qui detto bisogna aggiungere la considerazione che il legislatore ha previsto nell'art. 4, co.2 del D.P.R. 1420/71, la fissazione mediante apposito decreto ministeriale, sentite le OO.SS. interessate, di importi in misura fissa giornaliera o mensile in relazione alla singola Casa da gioco ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi (c.d. "punto mancia"), così evidenziando di ritenere tali importi imponibili, sia pure nei limiti indicati.
Tuttavia la previsione riguarda unicamente l'assicurazione IVS gestita dall' ENPALS, e non è stata in alcun modo estesa anche alle assicurazioni c.d. "minori" gestite dall'INPS.
Peraltro l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, pur negando in via di principio la natura retributiva degli importi percepiti a titolo di mance, afferma contestualmente che queste ultime possono acquisire funzione integrativa della retribuzione per effetto di intese contrattuali tra le parti, rendendo quindi necessario effettuare una valutazione caso per caso circa la volontà espressa dalle parti.
Sulla base di quanto fin qui esposto, acquisito altresì il parere favorevole del Comitato Prestazioni Temporanee, saranno restituiti alle Sedi interessate i ricorsi pendenti in materia.
Le Sedi provvederanno a riesaminare in via di autotutela i provvedimenti adottati sulla base dei criteri illustrati.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi