Circolare INPS n. 111 del 17.10.2005

Convenzione tra l’INPS e l’Associazioni Pensionati Autonomi (ASSOPENSIONATI) ai sensi dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972 n. 485, per la riscossione delle quote sindacali su pensione. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 111 del 17.10.2005

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ASSOPENSIONATI, per la riscossione dei contributi associativi su pensioni

In data 29 settembre 2005 il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una convenzione (all. 1) con l’Associazione Pensionati Autonomi (Assopensionati), per la riscossione dei contributi su pensione dovuti dagli iscritti.
Di seguito si chiariscono i punti più significativi della convenzione.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA
L’art. 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. Per rispondere ad una esigenza di trasparenza riprende letteralmente il contenuto dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972 n. 485:
hanno diritto, infatti, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta quindi confermato che l’art. 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
L’art. 2 dispone che la delega debba essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto (all.2), in cui sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del d. lgs. 196/03. La delega dovrà essere controfirmata dal responsabile locale dell’Assopensionati.
A tal fine è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS siano comunicati in forma scritta alle strutture periferiche dell’Istituto a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali dall’Assopensionati.

DECORRENZA DELEGA
L’art. 3 prevede che la nuova delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia entro tre mesi dalla loro presentazione.
Pertanto le deleghe rilasciate da persone già titolari di pensione, devono essere presentate da parte dell’Assopensionati alla sede dell’INPS che ha in carico la pensione stessa e produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione.
Le deleghe controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS all’associazione sindacale, con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede in caso di contestazione, dell’avvenuta prestazione.
Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio ciascuna Struttura periferica, consegnerà alla struttura locale dell’Assopensionati:
- l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate riferito alle deleghe presentate nel trimestre precedente, per le deleghe non attivate dovrà essere precisato il motivo della mancata attivazione;
- l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione;
l’elenco di coloro che hanno presentato revoca.

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.
E’ comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Sede periferica procederà all’acquisizione della revoca che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Sede stessa.
Rispetto alle convenzioni precedenti è stata apportata una modifica all’art. 3 della convenzione che riguarda le revoche che pervengono direttamente all’INPS: per queste infatti non sussiste più, per la Sede, l’obbligo di avvisare l’Organizzazione sindacale della comunicazione di revoca, preventivamente all’acquisizione della revoca stessa.

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega è infatti stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti;
0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 5,6,7,8, e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione generale e l’Assopensionati.

ESONERO DA RESPONSABILITA’
Con l’articolo 10 della convenzione l’Assopensionati esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto nelle controversie conseguenti alla contestazione sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l’Assopensionati si obbliga a ristorare l’INPS stesso di ogni effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

RAPPORTI A LIVELLO LOCALE
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche dell’associazione sindacale saranno intrattenuti dal responsabile dei rapporti con l’utenza al quale i rappresentanti dell’associazione stessa dovranno fare riferimento per risolvere ogni eventuale problematica.
I problemi che non trovino soluzione in tale sede saranno rappresentati a livello centrale per l’esame da parte della Direzione Generale e delle strutture nazionali dell’Assopensionati.

CODICE INPS
Il codice INPS assegnato all’Assopensionati è il seguente: B3

ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell’ASSOPENSIONATI, sono stati istituiti i seguenti conti:
GPA 25/154 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
GPA 27/154 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/154 dovrà, naturalmente, essere movimentato a partire dall’esercizio 2006.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente da questa Direzione generale.

Nell’allegato n. 3 vengono riportati i conti sopra citati.

Allegato 1

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI AUTONOMI (ASSOPENSIONATI) PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SU PENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485.

L'anno 2005 , il giorno 29 del mese di settembre , in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e l’Assopensionati, nella persona del Presidente Giustino Verrocchio;

visti:

- la deliberazione n. 323 del 14/09/2005;
- l’articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione interessata;
- il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;
- la nota n. 13217 del 20.07.05, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1
I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali all’ASSOPENSIONATI, stipulante la seguente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sul proprio trattamento di pensione.

Art.2
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'art.1, avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'INPS, sentite le Organizzazioni sindacali dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale del Sindacato che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Associazione, a ciò abilitati, dovranno essere segnalati per iscritto alle Strutture periferiche INPS competenti per territorio.

Art.3
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS, che ha in carico la pensione stessa.
La delega, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, nonché quella presentata in concomitanza di domanda di pensione, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico la pensione.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura territoriale dell'INPS procederà all'acquisizione della revoca stessa, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione.
Nel caso in cui il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell'effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS.
Ogni delega successiva produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

Art.4
La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione - compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1. 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2. 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD
3. 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD .
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.
La misura del contributo sindacale deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega.
La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione.

Art.5
L'INPS versa all’Associazione acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.
Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l’entità degli acconti da corrispondere all’ASSOPENSIONATI è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti all’Organizzazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle pensioni, di cui al precedente art.1, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.

Art.6
All’Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle pensioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.
La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle pensioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.
Con l'atto, di cui al successivo articolo 11, saranno stabiliti i mesi nei quali saranno corrisposti gli acconti. La valuta relativa sarà quella di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5.

Art.7
I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all’Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati. Entro il secondo anno di validità della presente convenzione, le parti riconsidereranno la data prevista al primo comma per l'effettuazione dei conguagli.

Art.8
L’ASSOPENSIONATI si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002.
E' a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.

Art.9
Le rimesse monetarie all’Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla sede centrale della Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all’Associazione.

Art.10
L'INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettate alle ritenute sindacali e la organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l’Associazione esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.

Art.11
L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'Organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.).
La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'Autorità Garante della "privacy".

Art.12
La presente convenzione decorre dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2005. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno a decorrere dall’1 gennaio 2006, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro il 30 giugno di ogni anno.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE DELL’ASSOPENSIONATI
Avv. Gian Paolo Sassi Giustino Verrocchio

Allegato 2

DELEGA

_l_sottoscritt_________________________nat__a_____________(prov__)
il________________cod.fiscale_____________________
titolare di pensione INPS cat______n. ______________Sede di_________________________
residente a ________________(prov_____) via______________________
cap_________, iscritto al sindacato________________________________

DELEGA L’INPS

in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972 n. 485, a riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stessa.

In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata alla Sede INPS che ha in carico la pensione.

La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima – esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
- 0,50 % sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dal d. lgs. 196/03, l’informativa sul “trattamento”:
1) consente il loro “trattamento” per le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
2) consente che gli stessi siano comunicati all’INPS;
3) consente all’INPS il “trattamento” dei dati medesimi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con la Associazione suindicata;
4) non consente quanto indicato ai punti___________

Data____________________ Firma___________________


Timbro del Sindacato
________________________
(firma del responsabile sindacale)

Allegato 3

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