Circolare INPS n.112 del 30.12.2024

INDICE

1. Premessa

2. Modalità di riscossione. Assegnazione Codice Tributo. Compilazione del modello F24

3. Misura del contributo

4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens

5. Riversamento e controlli.Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma 3, della convenzione

6. Fornitura dati

7. Costi e fatturazione

8. Clausola di salvaguardia

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

10. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 26 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIN.PMI (di seguito, anche Ente), sulla base dello schema convenzionale adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente stesso (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24

L’EBIN.PMI affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento. La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.

il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “EBPM”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto dell’Ente con la risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.

In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in oggetto, devono indicare, in sede di compilazione del modello F24 distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “EBPM”nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;

- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;

- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente, secondo le modalità e le tempistiche descritte nel successivo paragrafo 5.

È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in argomento.

3. Misura del contributo

La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

L’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente; inoltre, quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo.

4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:

  1. in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “EBPM”;
  2. in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
  3. l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.

5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma 3, della convenzione

L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmense nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.

L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.

Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmensa cui il versamento è collegato.

La percentuale residua trattenuta, pari al 2%, viene riversata, previo conguaglio con quanto dovuto dall’Ente all’Istituto per le voci di costo di cui al successivo paragrafo 7 sub b) e sub d), all’esito delle attività descritte nel medesimo paragrafo.

In relazione a tale trattenuta effettuata dall’Istituto, la misura viene concretamente applicata secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, il cui contenuto si intende completamente richiamato.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla convenzione, le quote versate a titolo di contributo per l’Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del datore di lavoro e devono essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte dello stesso.

Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.

Le rimesse monetarie sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario intestato all’Ente, che provvede a comunicare il relativo codice IBAN all’Istituto, secondo le modalità telematiche dallo stesso indicate.

L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Ente conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultimo del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell’Ente nei confronti dell’INPS, che viene effettuata attraverso la procedura “Durc on line”. In caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva” o nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. A seguito di regolarizzazione o definizione positiva dell’accertamento istruttorio, il riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell’Istituto.

Si precisa che l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse monetarie dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

6. Fornitura dati

I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenuti nel flusso UniEmensrelativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.

Le modalità di fornitura e le specifiche tecniche-operative con cui i suddetti dati sono resi disponibili all’Ente saranno oggetto di apposita successiva comunicazione.

7. Costi e fatturazione

Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l’Ente corrisponde all’Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:

a) 7.200,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;

b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;

c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all’Ente, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati;

d) il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite modello F24 in base alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Il costo di cui alla lettera a) è stato corrisposto e fatturato all’atto della stipula della convenzione.

Il costo di cui alla lettera b), riferito a ogni anno civile o frazione di esso, e il costo di cui alla lettera d), che sarà determinato successivamente alla comunicazione del costo e alla fatturazione del servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate all’INPS, sono conguagliati con la percentuale del 2% trattenuta dall’Istituto sui versamenti mensili, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di recuperare la somma dovuta, l’Istituto comunica all’Ente, tramite posta elettronica certificata (PEC), l’importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo deve essere versato dall’Ente mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all’INPS, contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale: “denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.

Il costo di cui alla lettera c) è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore dell’Ente nel periodo di riferimento.

L’Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle suddette lettere b), c) e d), in ragione delle risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi ricorrenti di gestione, i costi di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di revisione annuale anche in funzione:

- del numero di soggetti che sottoscriveranno la convenzione;

- della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a favore del singolo Ente;

- degli adeguamenti delle procedure informatiche che si renderanno necessarie per la corretta gestione delle procedure.

A tale fine, l’Istituto procede a una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, assumendo tali dati come elementi per l’eventuale rideterminazione dei costi suddetti.

L’eventuale variazione dei costi è oggetto di apposita comunicazione all’Ente, a seguito della quale quest’ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla convenzione entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione.

Si precisa che è a carico dell’Ente ogni altro onere inerente alla convenzione.

L’Istituto provvede a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento eseguito dai creditori dell’Ente sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.

Si precisa che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della convenzione, l’Istituto comunica all’Ente la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.

La convenzione si intende altresì risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio, laddove l’Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall’INPS, degli importi a debito residui relativi ai costi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.

La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della convenzione o di recesso, ha effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici procedurali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione nel caso in cui l’Ente sia sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Le comunicazioni inerenti alla cessazione anticipata e/o alla sospensione degli effetti della convenzione sono effettuate tramite PEC.

10. Istruzioni contabili

Come illustrato al precedente paragrafo 2, con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è attribuito a ogni Ente bilaterale sottoscrittore della convenzione di cui allo schema adottato con la citata determinazione commissariale n. 71/2023 un codice contributo da utilizzare nel modello F24 da parte dei datori di lavoro per il versamento dei contributi destinati al finanziamento degli Enti in argomento.

Al versamento eseguito dai datori di lavoro tramite il modello F24, fa seguito il trasferimento delle risorse finanziarie all'INPS sul conto corrente di Tesoreria, con la correlata rendicontazione SOGEI, dei flussi informativi relativi ai dati presenti nel modello F24 presentata dagli Enti "convenzionati" agli istituti di credito. L'elaborazione di quanto riscosso dall'INPS, con la rendicontazione SOGEI dei flussi informativi rilevati nei modelli F24, permette alla procedura contabile di rilevare la riscossione in argomento.

Per quanto sopra rappresentato, con riferimento a tutte le convenzioni di cui alla citata determinazione commissariale n. 71/2023, compresa quella in oggetto, le riscossioni a titolo di contributi per gli Enti bilaterali verranno attribuite, nell'ambito della procedura gestionale, identificata per il sistema contabile dal codice "EB-Enti bilaterali", al seguente conto di servizio, appositamente istituito e caratterizzato da partitario amministrativo e dalla causale di cassa "17092":

- GPA54107 - "Accrediti provvisori per la riscossione dei contributi versati dai datori di lavoro di pertinenza degli Enti bilaterali- da ripartire".

Con l'imputazione al suddetto conto GPA54107 il sistema contabile genera automaticamente un biglietto SC7/24, con numero univoco per l'identificazione in contabilità di somme finanziarie aggregate e, nella piattaforma dei flussi informativi, dei dati analitici che verranno, pertanto, messi a disposizione di "EB" dalla procedura "DEU".

A seguito della verifica, a cura della procedura amministrativo-gestionale, per le somme ritenute oggetto di successivo riversamento all'Ente bilaterale, interverrà la ripartizione dell'incasso mediante il trasferimento al sistema contabile del flusso telematico automatizzato, con biglietto contabile, come di seguito strutturato (per il Codice di procedura: "EB" - Enti Bilaterali):

SEDE XXXX

Tipo Documento: "6B"

NUM_DOC: "0000000001" - ripartizione

- GPA54107 (dare), per la chiusura dell'SC7/24 generato all'atto del versamento;

- GPA25896 (avere), che rileva l'entrata a favore degli Enti bilaterali;

- GPA35896 (dare), che rileva l'uscita in favore degli Enti bilaterali;

- GPA18XXX (avere), conti di debito per ogni Ente bilaterale.

Pertanto, i conti di debito GPA18XXX (avere), cui è associata la causale di cassa F.C. "21810”, accoglieranno le somme risultanti dalla ripartizione contabile, disponibili per il riversamento dei contributi riscossi agli Enti bilaterali da parte della competente procedura.

In relazione alle somme riscosse per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti o inesistenti, come previsto dall'articolo 5 della convenzione, le stesse saranno trattenute e incamerate a titolo di recupero crediti contributivi da parte della procedura che in sede di ripartizione genererà il seguente biglietto contabile così tipizzato:

SEDE XXXX

Tipo Documento: "6B"

NUM_DOC: "0000000011" - ripartizione per inadempienza contributiva

- GPA54107 (dare), per la chiusura dell'SC7/24 generato all'atto del versamento;

- GPA25896 (avere), che rileva l'entrata a favore degli Enti bilaterali;

- GPA35896 (dare), che rileva l'uscita in favore degli Enti bilaterali;

- GPA18XXX (avere), conti di debito per ogni Ente bilaterale;

- GPA18XXX (dare), per le somme che non possono essere riversate agli Enti bilaterali;

- GPA54051 (avere), incameramento per inadempienze contributive delle aziende - art.5 convenzione.

La procedura di ripartizione delle riscossioni, infatti, provvede a fornire al sistema contabile la rilevazione dell’evento e contestualmente assicura il trasferimento del flusso informativo alla procedura dedicata a eseguire il riversamento centralizzato delle somme spettanti a ciascun Ente bilaterale, mediante il sistema dei pagamenti accentrati gestiti in convenzione con la Banca d'Italia, al netto dei conguagli per il rimborso dei costi spettanti all'Istituto, nelle modalità previste al precedente paragrafo 7.

Ai fini della contabilizzazione del riversamento agli Enti detta procedura centralizzata provvederà alla automatica chiusura in dare dei conti di debito della serie GPA18XXX mediante imputazione del lotto telematico al conto di debito appositamente dedicato e di nuova istituzione, cui è egualmente associata la causale di cassa "21810":

- GPA10302 – Debito verso gli Enti Bilaterali convenzionati con l'Istituto per contributi riscossi per loro conto per pagamenti accentrati presso Banca d'Italia con procedura centralizzata.

Il recupero di tutte le spese a rimborso elencate all'articolo 7 della convenzione, come illustrate nel paragrafo 7 della presente circolare (lettere a), b), c) e d), per lo svolgimento delle attività di servizio connesse alla convenzione, poste a carico degli Enti convenzionati, dovrà essere imputato al conto in uso GPA24228 - "Rimborso spese di servizi vari per conto di altri enti", istituito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 maggio 2024, per accogliere tutte le entrate provenienti da servizi resi a terzi in seguito a stipula di convenzioni.

Per i casi previsti dall'articolo 7, comma 5, della convenzione, per il quale il conguaglio non abbia consentito di recuperare l'intera somma spettante all’Istituto, dovuta a titolo di rimborso, è istituito il seguente nuovo conto, corredato da partitario contabile, ai fini dell'accertamento del relativo credito:

-GPA06344 - Entrate Varie - Credito verso gli Enti Bilaterali per il recupero di spese per servizi svolti per loro conto.

Premesso quanto sopra, recante l’insieme delle istruzioni contabili valide per tutte le convenzioni stipulate in adesione allo schema adottato con la determinazione commissariale n. 71/2023, in riferimento alla convenzione in oggetto con EBIN-PMI, ai fini della contabilizzazione del riversamento a favore dell’Ente medesimo, a cura della procedura a ciò dedicata, viene istituito il conto di debito appositamente dedicato:

- GPA18321 – Debito per contributi verso "EBIN.PMI - Ente Bilaterale nazionale per le piccole e medie imprese"- EBPM, riscossi per suo conto.

In allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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