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Circolare INPS n. 113 del 24.05.2001

Assistenza fiscale prestata dall’INPS: gestione delle risultanze contabili ed elaborazioni dei conguagli
Circolare INPS n. 113 del 24.05.2001

SOMMARIO: Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF

1 - Modelli 730/2001 presentati dai pensionati all'INPS

L'INPS, con messaggio n. 15 del 15 gennaio 2001 (allegato 1), ha confermato anche per l’anno 2001 l'effettuazione dell'assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti.
Come da norma, le Sedi hanno ricevuto i modelli 730/2001 compilati fino al 30 aprile 2001 e devono ora provvedere alla loro acquisizione con le procedure aggiornate già disponibili su AS/400.
Nella fase di acquisizione dovrà essere utilizzata la massima attenzione al fine di evitare errori che possano far incorrere l’Istituto nelle sanzioni stabilite dalla circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate (allegato 2).
Si fa presente che sono in fase di ultimazione i test delle procedure per l'elaborazione, la trasmissione al sistema centrale dei dati acquisiti e per la stampa della copia delle dichiarazioni Mod. 730 e dei prospetti di liquidazioni Mod. 730/3 che saranno rese disponibili nei prossimi giorni.
Si ricorda che copia del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 dev'essere consegnato o fatto pervenire agli interessati entro il 15 giugno 2001
All'atto della consegna, va richiamata l'attenzione del contribuente, nello spirito di collaborazione con l'Istituto, a segnalare, effettuato il confronto tra il modello 730 dallo stesso compilato e il Mod. 730-3 elaborato dalla procedura, eventuali discordanze di dati, trattandosi peraltro di avvertenze previste in maniera specifica dalla predetta circolare n. 31/E/2001, al punto 2.2.
Ove il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) debba essere spedito all'interessato, lo stesso deve essere corredato di una lettera che contenga le stesse raccomandazioni di cui al punto precedente.
Se il contribuente rileva errori nella sua dichiarazione, quindi errori a lui imputabili che comportino un maggior credito o un minor debito, lo stesso può presentare dichiarazione integrativa, entro il 31 ottobre, al CAF, anche se la prima dichiarazione è stata presentata dal sostituto d'imposta. Si sottolinea che l'eventuale rimborso deve essere limitato esclusivamente alle somme relative all'annualità di produzione del reddito (2000) e non può riguardare le rate d'acconto per il 2001.
Nel caso, invece, in cui l'errore comporti un debito d'imposta, il contribuente dovrà sanare la sua posizione mediante il modello Unico. Resta confermato che i conguagli conseguenti all'elaborazione del modello 730 originario devono comunque essere effettuati.
Se gli eventuali errori riscontrati sono attribuibili al soggetto che presta l'assistenza fiscale possono essere corretti soltanto mediante elaborazione di un nuovo modello 730-3 (e comunicati al sostituto se elaborato dal CAF) in tempo utile per consentire la gestione dei conguagli entro il periodo d'imposta (31 dicembre 2001). Qualora dalla correzione scaturisca un ritardo nel versamento, vanno applicati gli interessi dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40% mensile per il differito pagamento.
Entro il 30 settembre 2001 devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria in via telematica i prospetti di liquidazione, modelli 730-3.
Entro il 31 gennaio 2002 devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria in via telematica i prospetti di liquidazione, modelli 730-3 rettificativi.

2 - Modalità di trasmissione delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF.

I CAF, come indicato nella circolare 31/E del 23 marzo 2001 (allegato 2) emanata dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere entro il 20 giugno 2001 al sostituto d'imposta le risultanze contabili e, per i soggetti amministrati dall'INPS, tale trasmissione deve essere telematica.
Nessuna struttura periferica dell’Istituto può pertanto accettare le risultanze contabili della dichiarazioni "Modello 730-4" e dovrà immediatamente restituire al CAF che le ha inviate eventuali risultanze pervenute con altre modalità.
Le risultanze contabili pervenute in via telematica, se conformi al tracciato stabilito dal provvedimento del 25 gennaio 2001 di approvazione delle dichiarazioni Mod. 730 e dei prospetti di liquidazioni Mod. 730/3 dell'Agenzia delle Entrate, saranno memorizzate sull’apposito archivio centrale.
Le procedure centrali provvederanno all’abbinamento con le prestazioni erogate dall'Istituto.
I CAF, accedendo al sito WEB www.ucs.inps.it con le previste modalità, possono visualizzare lo stato dei files inviati e quello della singola risultanza contabile. Le modalità operative sono descritte nell’allegato 3.

3 - Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni erogate dall’INPS e gestione degli scarti

E' opportuno, per le aree metropolitane, che le Sedi regionali INPS stabiliscano una distribuzione delle posizioni collegando ad ogni CAF una struttura locale per evitare che tutte le posizioni non abbinate vengano segnalate alla Sede provinciale; la modalità di distribuzione dovrà essere tempestivamente comunicata alle strutture centrali, (fax 0659053058), per consentire l’adeguamento dei programmi.

3.1 - Risultanze contabili abbinate

Le risultanze contabili segnalate dai CAF vengono abbinate con le prestazioni vigenti e in pagamento e per le quali l'INPS è sostituto d’imposta.
Non è previsto l’abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l’INPS non è sostituto d'imposta: AS, PS e INVCIV.

3.2 - Risultanze contabili non abbinate

3.2.1 - Risultanze contabili di soggetti non presenti negli archivi

Le posizioni che non hanno trovato abbinamento con prestazioni in essere nel 2001, saranno segnalate con codice di scarto N alla Sede INPS nella cui provincia risiede la struttura locale del CAF che ha gestito la dichiarazione.
Dopo aver verificato l’insussistenza di un rapporto di sostituzione, le Sedi dovranno immediatamente chiudere la posizione, segnalando la situazione sugli archivi centrali, che possono essere visualizzati anche dai CAF, tramite WEB, con le modalità analoghe a quelle utilizzate per la trasmissione e descritte nel manuale allegato 3. Nessun ulteriore adempimento per la comunicazione ai CAF è a carico delle Sedi.
Nei casi in cui il mancato abbinamento derivi dal fatto che il soggetto è memorizzato negli archivi INPS con dati anagrafici non corretti, le Sedi dovranno immediatamente, utilizzando la procedura ARCA, aggiornare i dati. Le procedure centrali provvederanno ad effettuare l’abbinamento.
Le modalità operative per le Sedi sono riportate nel manuale, che sarà reso disponibile sul sito dell'Assistenza Fiscale.

3.2.2 - Risultanze contabili di soggetti titolari di prestazioni cessate o in situazioni particolari

Le risultanze contabili di soggetti titolari di prestazioni cessate o in situazioni particolari vengono segnalate alle Sedi di competenza, con il relativo codice scarto.
Qualora successivamente alla presentazione della dichiarazione, si interrompa il rapporto di sostituzione (cessazione della prestazione o decesso del titolare), la posizione non può essere restituita al CAF ma il sostituto d’imposta deve gestire il conguaglio o l'interruzione dell'assistenza fiscale, secondo quanto precisato nella circolare 31/E dell'Agenzia delle Entrate (allegato 2), al punto 4.2 (casi particolari) informandone il contribuente o i suoi eredi.
Se dal risultato contabile della liquidazione scaturisce un credito per il contribuente, il relativo importo dev'essere rimborsato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso del credito non deve essere invece effettuato in caso di decesso del contribuente.
Per segnalare alle procedure centrali che deve comunque essere effettuata l’assistenza fiscale per la prestazione scartata, la Sede dovrà inserire, con l’apposita funzione, la prestazione per la quale l’INPS è sostituto d’imposta per l’anno 2001 o provvedere, nel caso in cui il mancato abbinamento derivi dal fatto che il soggetto è memorizzato negli archivi INPS con dati anagrafici non corretti, aggiornare i dati utilizzando la procedura ARCA.
I codici di scarto previsti sono:

Codice C

contitolare cessato prima del 1° agosto 2001

Codice E

pensione eliminata

Codice P

pensione localizzata presso ufficio pagatore di sede

Codice S

pensione per la quale risultano già predisposti i pagamenti fino alla rata 12

pensione di importo molto basso

Questi scarti devono essere gestiti dalle Sedi con le modalità previste al punto 5 - Situazioni per le quali non vengono gestiti i conguagli con procedura automatizzata. La puntuale e corretta gestione da parte delle Sedi degli scarti in questione consente di evitare scarti in fase di elaborazione.

4 - Modalità di gestione dei conguagli su pensioni

4.1 - Modalità generali

Le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 20 giugno, saranno effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2001 in modo da permettere una eventuale rateizzazione fino a quattro rate.
I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del pensionato, vengono gestiti come un unico “gruppo” di conguagli e in modo da poter essere compensati tra di loro; la rateizzazione sarà effettuata, se richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tener conto della seconda rata d’acconto, sia a debito del contribuente.
In caso di rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive, gli interessi dello 0,5 per cento mensile.
Nel caso in cui l’importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell’interesse dello 0,4 per cento mensile.

4.2 - Conguagli a credito dei pensionati

Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i conguagli vengono elaborati sulla rata di agosto 2001 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato come “semestrale” o “annuale”.

4.3 - Conguagli a debito dei pensionati

Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2001 fino a capienza della rata stessa.
Il recupero dei conguagli a debito viene disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Per la determinazione del cumulo vengono presi in considerazione gli importi mensili delle pensioni e vengono esclusi eventuali conguagli a credito del pensionato, precisando che trattasi di importi a credito non collegati con l'assistenza fiscale.

4.4 - Priorità dei conguagli a debito

I conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero; vengono effettuati dopo che dalla pensione sono già stati detratti eventuali i conguagli per sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale dell’anno 2000, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, ecc.

5 - Situazioni per le quali non vengono gestiti i conguagli con procedura automatizzata

5.1 - Posizioni non elaborate

Non potranno essere effettuati i conguagli derivanti da assistenza fiscale nelle seguenti situazioni:
- il soggetto è titolare solo di PS, AS e/o INVCIV, pensioni esenti dall'IRPEF, in quanto l’INPS non ha, nei confronti di tali soggetti, la figura di “sostituto d’imposta”; al contrario, nei casi in cui il soggetto sia titolare di più pensioni, le trattenute saranno effettuate sul cumulo delle pensioni, incluse PS, AS e/o INVCIV;
- le pensioni risultano eliminate per decesso o per altri motivi, diversi dal trasferimento ad altra Sede (GP1AM01 uguale a 1, 3, 4 o 6 ). Nei casi in cui la pensione risulti trasferita ad altra Sede la procedura provvede a gestire i conguagli sulla nuova pensione. Nel caso in cui la pensione venga trasformata in un trattamento con nuovo numero di certificato (ad esempio, assegno di invalidità trasformato in pensione di vecchiaia) il conguaglio viene effettuato sulla nuova pensione nel solo caso in cui la Sede abbia acquisito con la procedura di liquidazione, le informazioni relative alla pensione di provenienza;
- il codice fiscale del dichiarante non risulta presente in alcuna anagrafica dei soggetti titolari o contitolari di pensione (GP3CB08 con GP3CB09 pari a T o C);
- il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata su cui viene effettuato il conguaglio (il valore di GP3CK02 non deve essere inferiore al valore della rata da pagare);
- il dichiarante è un contitolare al quale viene corrisposto il pagamento scisso della sua quota di pensione (piano di recupero Z9 o M7);
- il dichiarante è beneficiario di assegno alimentare o divorzile;.
- il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede diverso da 999 (ELB, ELI, ecc.)
Le posizioni, per le quali non viene effettuato il conguaglio sulla rata di pensione, saranno visualizzabili dalle Sedi, tramite la funzione “GESTIONE ESITI ELABORAZIONI CENTRALI”, alla quale si accede selezionando l’opzione 04 - FUNZIONI DI PROCEDURA dal menu della procedura ASSISTENZA FISCALE residente su sistema dipartimentale AS/400.
Tale funzione prevede anche la stampa della lista delle suddette posizioni.

5.2 - Attività delle Sedi

Le Sedi dovranno operare in modo da facilitare l'eventuale conguaglio sulle rate successive, se possibile, ovvero dare comunicazione agli interessati nei casi in cui non siano gestibili i conguagli.
Nel caso di conguagli effettuati manualmente le Sedi avranno cura di seguire le scadenze previste per i conguagli determinati dalle procedure.
In particolare le Sedi dovranno:
- restituire le risultanze contabili ai CAF, nei casi in cui l'INPS non è sostituto d'imposta per il 2001 (titolare solo di pensione AS, PS e/o INVCIV ovvero dichiarante con pensione cessata prima del 1° gennaio 2001);
- comunicare agli eredi gli importi non conguagliati, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE, nei casi in cui il titolare della pensione risulti deceduto;
- sistemare i dati anagrafici in ARCA nei casi in cui il conguaglio non sia stato gestito per la presenza di dati anagrafici errati;
- predisporre, il pagamento degli eventuali crediti, incluse le somme derivanti dal modello integrativo, se già pervenuto, a decorrere dal mese di agosto, per i titolari di pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per i contitolari cessati o con in pagamento la quota scissa (M7 e Z9) e per i beneficiari di assegni alimentari (M6) o divorzili (M4). Le operazioni effettuate vanno segnalate tramite la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI, notificando gli eventuali importi a debito, incluso l'importo del secondo o unico acconto IRPEF da pagare a novembre, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE. Si precisa che il pagamento deve essere disposto solo nei casi in cui il totale dei conguagli, escluso il secondo acconto, se non ancora scaduto, sia a credito del pensionato.
Gli importi trattenuti, fuori dalle procedure automatizzate, dovranno essere comunicati entro il giorno 5 del mese successivo, con le consuete modalità, alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa fiscale, affinchè questa provveda entro il 15 dello stesso mese al versamento dei relativi importi in Tesoreria.
Se entro la fine dell'anno non è possibile trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni, devono essere comunicati con lettera al sostituito, da far pervenire entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci previste nel modello 730-3. Gli importi dovranno essere versati autonomamente dall'interessato al fisco entro e non oltre il mese di gennaio, maggiorati degli interessi nella misura dello 0,40 per cento mensile, considerando nel computo anche il mese di gennaio.

5.3 - Precisazioni per l’interruzione dell’assistenza fiscale

Nel caso di decesso del pensionato la Sede non dovrà effettuare alcun conguaglio e operare con l'INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE al fine di far risultare il credito non rimborsato sul modello CUD.
Il credito non rimborsato può essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 agosto 1973, n. 602 ovvero hanno facoltà, in alternativa, di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 agosto 1973, n. 602.
Qualora vengano rilevate delle incongruenze nel modello 730 presentato, gli eredi del contribuente possono presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Le Sedi pertanto non devono accettare richieste di restituzione del modello 730/2001 presentato dal de cuius.
Si precisa che, nei casi di conguagli a debito del contribuente, cessato per causa diversa dal decesso, qualora si preveda che entro fine anno vengano posti in pagamento arretrati a favore del contribuente lo stesso può chiedere che vengano effettuati i conguagli con l’applicazione dell’interesse dello 0,4 mensile. In tali casi la Sede dovrà farsi rilasciare apposita richiesta scritta e non dovrà effettuare l'interruzione dell'assistenza fiscale o, se già effettuata, dovrà operare per cancellarla.

6 - Consultazione dei dati relativi ai conguagli effettuati

I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, anche sulle successive rate, saranno memorizzati in GP8MD50, con i codici riportati nell’allegato 4.
Nei casi in cui i conguagli a debito siano recuperati su più pensioni a pagamento unificato, verrà registrata su ogni pensione la quota di recupero effettuato.
Non è più prevista la memorizzazione del codice movimentazione “C” in GP1AE02.
Non è previsto alcun aggiornamento dell’archivio locale delle pensioni DS78.

7 - Comunicazione ai pensionati

Come già previsto per l’assistenza fiscale effettuata nell’anno 2000, e come previsto per la generalità dei conguagli, i pensionati riceveranno dall’Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento.
Nei casi in cui il recupero derivante dall’assistenza fiscale sia superiore all’importo netto della rata delle pensioni spettanti per il mese di agosto, il pensionato riceverà, come per l’anno 2000, tramite POSTEL la comunicazione, allegato 5.

8 - Variazioni da effettuare sulle pensioni interessate all’assistenza fiscale

E’ necessario porre particolare attenzione alla gestione di alcune tipologie di variazione che interessano le pensioni con conguagli da assistenza fiscale.

8.1 - Variazione del codice fiscale

Nel caso in cui debba essere variato il codice fiscale di un pensionato, la Sede dovrà verificare che per il pensionato non sia in gestione un conguaglio per assistenza fiscale. Ciò al fine di evitare l’interruzione delle trattenute, in caso d'incapienza o di rateizzazione, o la duplicazione dei conguagli, nei casi in cui il CAF abbia trasmesso una nuova risultanza con il nuovo codice fiscale.
Da quest'anno visualizzando ARCA verrà segnalata la presenza dell'eventuale dichiarazione o risultanza contabile abbinata.

8.2 - Eliminazione della pensione

Le Sedi dovranno, al momento dell’eliminazione di una pensione sulla quale è stata operata l’assistenza fiscale, verificare se i conguagli non fossero contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto.
La nuova procedura di eliminazione, rilasciata con circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2000, verificherà la presenza di conguagli per l’assistenza fiscale per i soggetti titolari o contitolari della pensione e ne visualizzerà l’informazione. La Sede dovrà provvedere a gestire i conguagli con le modalità sopra riportate.
Nel caso in cui il conguaglio sia stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto, ma non riscossa da questi, deve comunque essere considerato come effettuato se si tratta di conguaglio a debito e la rata di pensione verrà messa in pagamento per il suo importo netto in occasione del pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Se invece si tratta di somma a credito, qualora non ci sia richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d'imposta già messo in pagamento in favore dell'interessato e da lui non riscosso, dovrà, a cura dell'Istituto essere restituito al Fisco. Tale situazione e l'importo da versare al Fisco, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Area Normativa Fiscale.

Le Sedi avranno cura di informare i CAF circa le modalità con le quali vengono effettuati i conguagli e, considerata la delicatezza della materia, di prestare la massima attenzione nella gestione delle operazioni collegate all’assistenza fiscale.

Allegato 1

Messaggio n. 15 del 12 gennaio 2001

Oggetto: Assistenza fiscale da svolgere nell’anno 2001

Premessa

In considerazione dell’importanza che l’assistenza fiscale riveste nella costruzione di un sistema fiscale al servizio dei cittadini che ha avuto inizio con la costituzione del Casellario centrale delle pensioni e che ha consentito la tassazione unificata di tutti i trattamenti pensionistici, l’Istituto, anche per l’anno 2001, presterà l’assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. Ciò avvalendosi della facoltà riservata ai sostituti d’imposta dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

1 - Riferimenti normativi

Si richiamano qui di seguito i principali provvedimenti normativi concernenti l’assistenza fiscale nonché quelli emanati in materia nell’anno 2000, ad integrazione del quadro di riferimento per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’attività dei sostituti d’imposta.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 12;
Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in esecuzione della delega di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, norma che integra il decreto legislativo n.241 del 1997, recando, come si è detto, disposizioni concernenti la facoltà riservata ai sostituti d’imposta di prestare l’assistenza fiscale ai propri sostituiti;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (articoli 13 e 14);
Circolare n. 238/E del 22 dicembre 2000 con la quale il Ministero delle Finanze,oltre a fornire risposte ai quesiti pervenuti, chiarisce alcuni aspetti relativi alla esecuzione dei conguagli e alla rettifica dei dati contenuti nel modello 730. In particolare, i chiarimenti concernono detrazioni, oneri e redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 (G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000), convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354 (G.U. n. 280 del 30 novembre 2000) recante misure urgenti in materia di imposta delle persone fisiche e di accise.

2 - Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta

Le strutture dell’Istituto operanti sul territorio provvederanno, come per il passato, ad informare con i mezzi più idonei, i pensionati, i dipendenti e i percettori di prestazioni interessati all’assistenza fiscale da parte dell’Istituto.
Si rammenta che per l’effettuazione dell’assistenza fiscale non è richiesta la preventiva prenotazione. Tuttavia, tenuto conto del notevole incremento dell’afflusso registrato negli anni precedenti, le Sedi provvederanno a pianificare l’attività da svolgere al fine di ridurre al minimo il disagio degli utenti.
Come di consueto, con successive comunicazioni, verranno portate a conoscenza le modalità operative per lo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Allegato 2

CIRCOLARE N. 31/E Agenzia delle Entrate

Allegato 3

INPS

ASSISTENZA FISCALE 2001

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MOD. 730-4

1 - Note a carattere generale.

Sulla base degli ottimi risultati ottenuti nelle operazioni dell’assistenza fiscale 2000, anche quest’anno l’INPS riceve dai CAF il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4 in modalità telematica.
Come disciplinato al punto 3.2 della circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 31/E del 23 marzo 2001 (Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale prestata dai CAF), l’INPS adotta in via esclusiva il sistema di trasmissione telematica per l’invio da parte dei CAF dei modelli 730-4, ordinari e integrativi.
Tale sistema, che nel corso dell’anno 2000 ha permesso la trasmissione via INTERNET di oltre tre milioni di dichiarazioni all’INPS, si inquadra in un processo più ampio di innovazione tecnologica che l’Istituto ha adottato e sperimentato con lusinghiero successo nell’ambito dei servizi di comunicazione on line con una vasta platea di utenti (CAF, professionisti, enti della Pubblica Amministrazione centrale e locale).
Per quanto riguarda le modalità di invio telematico dei modelli 730-4/2001, non vi sono innovazioni sostanziali rispetto al modello adottato nell’anno precedente: per la trasmissione dei dati, i CAF abilitati utilizzano i certificati rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria per “Fisco Telematico” e i componenti di sicurezza (autenticazione, crittografia, firma digitale e verifica della firma digitale) messi a disposizione dall'Istituto, al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, l’autenticità e il non ripudio delle informazioni trasmesse a web server INPS, all’indirizzo telematico www.ucs.inps.it .
L’Istituto mette, inoltre, a disposizione il programma di controllo delle forniture dei modelli 730-4/2001 che i CAF devono installare sulle proprie stazioni di lavoro e utilizzare per la verifica propedeutica degli invii telematici.
Da quest’anno, il predetto programma è abilitato per il controllo degli invii destinati dai CAF ad altri sostituti della Pubblica Amministrazione, che aderiscono al sistema di trasmissione telematica del risultato contabile dell’assistenza fiscale (Ministero del Tesoro ed Ente Ferrovie).
La documentazione e il programma di controllo necessari per l’operazione sono disponibili per i CAF nella pagina dedicata all’assistenza fiscale, pubblicata all’interno dei “Servizi per utenti registrati” del sito web www.inps.it .

2 - Indicazioni tecnico-organizzative.

Si ricorda ai CAF che le risposte agli invii telematici sono di due tipi: una ricevuta di trasmissione, che notifica in tempo reale l’avvenuta ricezione del file inviato, e una ricevuta applicativa, differita di ventiquattro ore dalla data di comunicazione, che notifica lo stato e l’esito delle elaborazioni delle posizioni contenute all’interno della fornitura.
Si raccomanda, pertanto, ai CAF di verificare con frequenza e puntualità lo stato elaborativo corrispondente alla forniture trasmesse via Internet, accedendo con le consuete modalità in sicurezza alle pagine dedicate ai risultati applicativi: è comunque consigliata la consultazione periodica degli stati elaborativi, in quanto suscettibili di variazioni a seguito di interventi interattivi da parte delle Sedi e delle Agenzie dell’Istituto.
Il riscontro e il prelievo dei risultati delle elaborazioni nelle relative pagine web costituiscono a tutti gli effetti la “ricevuta di consegna” dei modelli 730-4.
Sulla base dei risultati applicativi prelevati dal sito web, i CAF devono adottare tutte le azioni necessarie per la verifica e per l’eventuale sistemazione delle posizioni che non sono gestibili dall'Istituto a seguito delle elaborazioni centrali (mancati abbinamenti per sostituto diverso dall’INPS e per non corrispondenza del codice fiscale).
A tal fine si ribadisce che i CAF ricevono comunicazioni sullo stato delle posizioni trasmesse unicamente dalle pagine web: per agevolare gli utenti, l’INPS mette a disposizione una guida e un manuale operativo dedicati alla lettura e alle gestione delle risposte applicative.
Nel caso in cui risultino trasmesse più dichiarazioni per lo stesso soggetto da CAF diversi, viene elaborata soltanto quella pervenuta cronologicamente per prima, mentre le successive sono scartate: per modificare tale situazione, il contribuente o il CAF deve presentare istanza scritta presso una struttura territoriale dell’Istituto, richiedendo l’annullamento della dichiarazione non valida.
Con le medesime modalità è possibile richiedere l’annullamento di modelli 730-4 già trasmessi, in tutti quei casi in cui il CAF ha la necessità di richiedere la cancellazione di posizioni inviate.
Gli eventi individuati dalle elaborazioni dei pacchetti inviati, sono notificati alla struttura decentrata del CAF trasmittente e alla Sede INPS competente per territorio mediante comunicazione informatica, per le conseguenti attività di sistemazione, correzione o sospensione degli effetti dell’assistenza fiscale.
In ogni caso è opportuno e necessario, soprattutto nel rispetto delle scadenze normative, che i CAF si avvalgano dell’assistenza e della collaborazione delle Sedi e delle Agenzie dell’INPS presenti sul territorio.
Al fine del miglioramento del servizio di comunicazione, si ritiene utile l’adozione di particolari accorgimenti tecnici che, alla luce dell’esperienza dell’anno precedente, hanno conseguito apprezzabili risultati sul piano organizzativo, quali:
- la segnalazione dei dati dell’ufficio periferico del CAF nei campi da 16 a 21 del record di tipo “0” della fornitura inviata (record di testa);
- la differenziazione dei file di trasmissione per area geografica di provenienza dei modelli 730-4;
- l’utilizzo del codice di individuazione del soggetto, riportato nei modelli CUD emessi dall'INPS, nei campi disponibili del record di tipo 1 della fornitura (per la definizione dei campi aggiuntivi nel record 1, si invitano gli utenti alla consultazione del tracciato telematico pubblicato nella pagina web dedicata all’assistenza fiscale).
A carattere più generale, si consiglia agli utenti del servizio telematico l’adozione del sistema di trasmissione decentrato, che ha dato i migliori risultati per i CAF che operano con tale modalità operativa: in tal senso, l’Ufficio dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze ha dato la propria disponibilità per il rilascio di ulteriori certificati ai CAF che ne fanno richiesta.
Viene raccomandato con particolare attenzione di evitare la spedizione ripetuta di file contenenti le stesse posizioni già precedentemente trasmesse: tale fenomeno, piuttosto ricorrente per questa e altre applicazioni web, denota un utilizzo non corretto dello strumento di comunicazione e delle procedure da parte degli utenti, un’occupazione inutile di spazio fisico sul server di ricezione e un appesantimento del processo di elaborazione delle dichiarazioni. Le conseguenze di questo modo di operare, oltre che incrementare i costi sostenuti dall’INPS per l’operazione, determinano un sensibile degrado del servizio.
A tal fine si invitano i CAF a seguire le seguenti indicazioni:
- utilizzare l’invio di forniture di modelli 730-4 ordinari di tipo normale (campo 5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”) esclusivamente per il primo invio del risultato contabile; posizioni già inviate in precedenza e ritrasmesse con identica indicazione (campo 5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”), sono automaticamente scartate come duplicate; pertanto, per le posizioni riferite allo stesso soggetto, non sono ammessi plurimi invii senza la connotazione di fornitura rettificativa nel campo 6 del record di tipo “0”;
- utilizzare esclusivamente forniture di rettifica (campo 6 del record di tipo “0” = 1) per l’invio di posizioni contenenti variazioni nei dati di conguaglio fiscale;
- le posizioni inviate come rettifiche, per essere ammesse, devono avere un precedente invio trasmesso come modello 730-4 ordinario di tipo normale.

3 - Scadenze e operazioni di conguaglio.

La citata circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 31/E del 23 marzo 2001, al punto 4.1, dispone che “I sostituti d’imposta, ai fini del conguaglio sulle retribuzioni, devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale, nonché di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2001”.
In tal senso si ribadisce che, con riferimento ai soggetti pensionati, l’ultima rata di pagamento dell’anno, compresa la tredicesima mensilità, viene erogata alla scadenza del primo giorno del mese di dicembre.
Pertanto, gli invii del risultato contabile da parte dei CAF, comprese le forniture di rettifica e di integrazione, devono necessariamente pervenire prima di tale scadenza, oltre la quale non è più possibile effettuare ulteriori operazioni di conguaglio venendo meno qualsiasi effetto di pagamento nel corso dell’anno 2001.
Si ricorda che in questo anno l’Istituto, come tutte le altre Amministrazioni, è fortemente impegnato nelle attività preparatorie per il passaggio alla moneta unica europea alla data del 1° gennaio 2002.
In considerazione di questo notevole impegno dell’INPS, che vede coinvolte la quasi totalità delle risorse dell’Istituto nel processo di conversione delle banche dati, delle procedure e delle applicazioni, si ritiene utile un richiamo alla scrupolosa osservanza delle scadenze dell’assistenza fiscale, con particolare riguardo:
- 20 giugno 2001, data entro la quale il CAF deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato della dichiarazione “Mod. 730-4” per le conseguenti operazioni di conguaglio;
- 15 novembre 2001, data entro la quale il CAF deve far pervenire il “Mod. 730-4 - integrativo” al sostituto d’imposta per il conguaglio a credito sulla pensione erogata nel mese di dicembre.

Allegato 4

Codice numerico su GP8MD50

Descrizione

201

Saldo IRPEF da modello 730/2001 a credito

202

Addizionale Regionale dichiarante da modello 730/2001 a credito

203

Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da .modello 730/2001 a debito

204

Primo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2001 a debito

205

Secondo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2001 a debito

206

Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730/2001 a debito

207

Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730/2001 a debito

208

Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2001 a debito

209

Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730/2001 a debito

210

Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730/2001 a debito

211

Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730/2001 a debito

212

Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730/2001 a debito

213

Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2001 a debito

214

Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730/2001 a debito

215

Addizionale regionale coniuge da modello 730/2001 a credito

216

Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730/2001 a debito

217

Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730/2001 a debito

218

Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2001 a debito

219

Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2001 a debito

220

Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2001 a debito

221

Addizionale comunale dichiarante da modello 730/2001 a credito

222

Addizionale comunale coniuge da modello 730/2001 a credito

223

Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante a debito

224

Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge a debito

225

Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante a debito

226

Interessi incapienza addizionale comunale coniuge a debito

227

Saldo IRPEF da modello 730/2001 a debito

228

Addizionale Regionale dichiarante da modello 730/2001 a debito

229

Addizionale regionale coniuge da modello 730/2001 a debito

230

Addizionale comunale dichiarante da modello 730/2001 a debito

231

Addizionale comunale coniuge da modello 730/2001 a debito

232

Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2001 a credito

233

Primo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2001 a credito

234

Secondo acconto IRPEF dichiarante da modello 730/2001 a credito

235

Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730/2001 a credito

236

Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730/2001 a credito

237

Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2001 a credito

238

Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730/2001 a credito

239

Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730/2001 a credito

240

Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730/2001 a credito

241

Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730/2001 a credito

242

Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730/2001 a credito

243

Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730/2001 a credito

244

Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730/2001 a credito

245

Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730/2001 a credito

246

Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2001 a credito

247

Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2001 a credito

248

Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730/2001 a credito

249

Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante a credito

250

Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge a credito

400

Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante a credito

401

Interessi incapienza addizionale comunale coniuge a credito

451

Primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a debito

452

Interessi per rateizzazione primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a credito

453

Interessi per incapienza primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a debito

454

Secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a debito

455

Interessi per incapienza secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a debito

456

Primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a credito

457

Interessi per rateizzazione primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a debito

458

Interessi per incapienza primo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a credito

459

Secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a credito

460

Interessi per incapienza secondo acconto IRPEF coniuge da modello 730/2001 a credito

Allegato 5

INPS

SEDE DI …………..
INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROV.

Cognome e Nome Pensionato
Indirizzo
Cap Comune Prov.

OGGETTO: Conguagli fiscali sui trattamenti pensionistici (mod. 730/2001)

Gentile Signore (Signora),

a seguito delle operazioni di assistenza fiscale, riportate nel modello 730-3 relativo ai redditi del 2000 (che Le è stato inviato dal soggetto al quale si è rivolto (rivolta)) risultano a Suo carico conguagli che assorbono l’intero importo netto del Suo trattamento (dei Suoi trattamenti).
Per questo motivo spiace comunicarLe che la pensione spettante (le pensioni spettanti) per il mese di agosto non verrà posta (non verranno poste) in pagamento.
Le ricordo che gli uffici dell’INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA

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