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Circolare INPS n.114 del 31.12.2024

INDICE

1. Premessa

2. Soggetti che possono accedere all’agevolazione

3. Assetto, misura e durata dell’agevolazione

4. Condizioni di spettanza dell’agevolazione e compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

5. Coordinamento con altri incentivi

6. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione nella sezione del flusso Uniemens

7. Modalità di attribuzione dell’agevolazione ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola

8. Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto che: “Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5 -bis e 5 -ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81[1].

L’agevolazione in trattazione consiste in una riduzione temporanea pari al 68 per cento della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)[2].

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in argomento, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 63/2024, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF), e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione europea, con la decisione C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024, ha autorizzato la concedibilità della misura in esame nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, limitatamente alle imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli[3], per le quali risultano applicabili le disposizioni del Quadro Temporaneo a seguito della proroga di operatività di quest’ultimo fino al 31 dicembre 2024, disposta con Comunicazione C(2024) 3113 final del 2 maggio 2024.

Con riferimento, invece, alle imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concedibilità della misura è stata subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono indicazioni relativamente alla misura in oggetto, con riserva di fornire ulteriori istruzioni con riferimento alle imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Soggetti che possono accedere all’agevolazione

Possono accedere al beneficio in argomento tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (di seguito, GCA), compresi i datori di lavoro esercenti imprese non agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, ma iscritte alla GCA in forza di norme speciali, ossia Cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, imprese di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. (cfr. il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022) e imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile che hanno alle loro dipendenze dirigenti, quadri e impiegati (cfr. la circolare n. 166 del 29 settembre 2000).

Sono inclusi nell’ambito di applicazione del beneficio i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia full time che part-time e i rapporti di apprendistato.

3. Assetto, misura e durata dell’agevolazione

L’agevolazione in esame, valevole per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari alla riduzione del 68 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro, compresa la contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, esclusivamente con riferimento ai lavoratori che prestano la propria attività nei territori di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61/2023.

Si rammenta, inoltre, che la riduzione al 68 per cento non trova applicazione per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria. Al riguardo, infatti, il D.M. 30 gennaio 2007, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)”, all’articolo 1, comma 3, dispone che: “Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.

Si ricorda, infine, che non è oggetto di sgravio il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Condizioni di spettanza dell’agevolazione e compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la fruizione dell’agevolazione, è richiesto il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Inoltre, come evidenziato in premessa, la Commissione europea, con la decisione C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024, ha autorizzato la fruizione dell’agevolazione in favore delle imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Al riguardo, si precisa che, in base alla citata sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 280.000 euro per impresa attiva nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli;

- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2024;

- l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Con specifico riferimento al citato massimale, si precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. Pertanto, si precisa che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti di Stato, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Inoltre, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4., “Misure di aiuto di Stato adeguate”, punto 41, del Temporary Crisis and Transition Framework, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvede alla sua registrazione nel Registro SIAN e a effettuare l’accertamento tramite il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) in ordine al rispetto del massimale di concedibilità di 280.000 euro previsto dalla sezione 2.1 del TCTF.

Con riguardo, invece, alle imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per le quali trova applicazione il Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis, si rappresenta che l’importo dell’agevolazione concedibile non può superare il massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti). Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuto concedibile nel triennio di riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo dell’agevolazione in argomento, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dal citato Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831 per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

La medesima disposizione precisa che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

L’INPS provvede a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) le agevolazioni riconosciute alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e a effettuare, tramite il medesimo Registro, l’accertamento in ordine al rispetto del massimale di concedibilità di 300.000 euro previsto in materia di aiuti de minimis.

5. Coordinamento con altri incentivi

Come anticipato, l’agevolazione in trattazione consiste in una riduzione pari al 68 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2024 a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.

In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni normative.

Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi agevolati, compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, è possibile procedere al cumulo con l’agevolazione in trattazione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione in oggetto è, infine, cumulabile con le riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. A titolo esemplificativo, la misura in oggetto è cumulabile con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), o con l’esonero per le mamme lavoratrici a tempo indeterminato previsto dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della medesima legge di Bilancio 2024.

6. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione nella sezione del flusso Uniemens

Ai fini della fruizione dell’esonero in argomento, le posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 2 della presente circolare, devono fare richiesta alla Struttura territorialmente competente, tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente sul Cassetto previdenziale del contribuente, dell’attribuzione del codice autorizzazione “6V”, che assume il nuovo significato di “Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura aventi diritto alla riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101”.

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire della riduzione contributiva, devono esporre, nei flussi Uniemens di competenza del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i lavoratori per i quali spetta detta riduzione valorizzando all’interno di , , i seguenti elementi:

- nell’elemento deve essere inserito il valore “ESAS”, avente il significato di “Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura”;

- nell’elemento deve essere indicato il valore “N”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), deve essere esposto un ulteriore contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o” CF_PERS_GIU”;

- nell’elemento deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio

- nell’elemento deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare per i periodi arretrati, ossia tali che sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens sono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione “L193”, avente il significato di “Arretrati Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura”.

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento , con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a dicembre 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

7. Modalità di attribuzione dell’agevolazione ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola

L’agevolazione in argomento è attribuita d’ufficio dall’Istituto:

- con riferimento al I e al II trimestre 2024, l’agevolazione è esposta nell’estratto debitorio aziendale entro il 17 marzo 2025 al fine di consentire alle aziende di saldare il debito residuo;

- per quanto concerne il III e il IV trimestre 2024, il beneficio è invece calcolato in sede di tariffazione.

Si precisa che il riconoscimento in questione avviene in via provvisoria nelle more della verifica della sussistenza del requisito della regolarità contributiva e del mancato superamento dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato sopra indicata.

8. Istruzioni contabili

L’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2024, sopra illustrato, valevole per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, avrà la sua manifestazione contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive), con l’istituzione del seguente conto:

- GAW37259 Onere per l’esonero parziale dal versamento dei premi e contributi a favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate di cui al decreto-legge n. 61/2023, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n.63.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro con il codice evento “L193” a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite al precedente paragrafo 6.

Il conto di nuova istituzione verrà utilizzato per rilevare l’esonero spettante anche ai datori di lavoro della gestione agricola, secondo le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 7.

Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] L’ articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede che: “b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.”

[2] La riduzione non opera nei casi in cui le zone comprese nelle aree alluvionate di cui al decreto-legge n. 61/2023 ricadano nei territori montani e svantaggiati.

[3] Le attività di produzione primaria dei prodotti agricoli sono identificate dai codici ATECO da 01.10.00 a 01.50.00.

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