Sisma Abruzzo 2009: ulteriore proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 117 del 17.08.2010
SOMMARIO: 1. sospensione contributiva 1.1 soggetti beneficiari della proroga 2. periodo contributivo oggetto di sospensione 3. modalità di sospensione 3.1 Aziende 3.2 Artigiani e Commercianti 3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995. 3.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera 3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 4.modalità di recupero contributi sospesi 5. istruzioni contabili 5.1 Contributi dovuti dalle aziende 5.2 Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali 5.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e dai committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 5.4 Contributi dovuti dalle aziende e dai lavoratori autonomi del settore agricolo
1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
L’art. 39 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (1), ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti di una platea qualificata di soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
La legge n. 122 del 30 luglio 2010 (2), di conversione del citato decreto–legge, ha modificato ed integrato l’art. 39, intervenendo in particolare ad individuare determinati soggetti ammessi alla proroga ed a sciogliere la riserva posta nell’art. 1, comma 3 dell’OPCM 3837 del 19/01/2010 e successive integrazioni, sulle modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile 2009 a giugno 2010.
1.1 soggetti beneficiari della proroga
Il novellato art. 39, al comma 1, individua quali soggetti interessati alla proroga:
1) le persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo;
2) i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 44/E del 13 agosto 2010, cap. 2, par. 2.1, ha precisato che il requisito del volume d’affari non superiore a 200.000 euro, deve essere riferito all’anno di imposta 2009 e deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa a tale anno, se presentata, ovvero, se la dichiarazione IVA non è stata presentata, il contribuente potrà desumere il superamento del limite di 200.000 euro di volume d’affari dai dati contabili in suo possesso.
Si precisa che la proroga può riguardare solo coloro che già sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti contributivi e cioè i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi, incluso il settore agricolo, nonché i committenti di collaboratori a progetto (3).
Al fine di usufruire della proroga della sospensione, i soggetti diversi dalle persone fisiche, indicati al precedente punto 2), dovranno trasmettere una dichiarazione di responsabilità - redatta ai sensi del DPR 445/2000 – attestante la realizzazione, nell’anno di imposta 2009, di un volume d’affari non superiore a € 200.000.
La citata dichiarazione dovrà essere presentata alla sede Inps competente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Al termine del periodo di proroga, l’Istituto verificherà, a livello centrale e in accordo con l’Agenzia dell’Entrate, la sussistenza dei requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
La norma espressamente prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato.
Si ricorda, infine, che le banche e le imprese di assicurazione, già escluse dalla proroga - in base all’articolo 1, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 - continuano a non essere destinatarie della sospensione contributiva. Per tali soggetti le modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009, restano quelle dettate dalla legge n. 191/2009 e cioè 60 rate costanti di cui la prima in scadenza il 16/6/2010.
2. PERIODO CONTRIBUTIVO OGGETTO DI SOSPENSIONE
I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° luglio 2010 - 15 dicembre 2010.
3. MODALITA’ DI SOSPENSIONE
Fermi restando i codici e le modalità di sospensione dettati con circolari n. 59 e 96 del 2009, ogni gestione osserverà le seguenti istruzioni.
Si precisa che la norma non dispone la sospensione degli adempimenti che dovranno, comunque, al più tardi, essere effettuati entro il 15 dicembre 2010.
3.1 Aziende con dipendenti
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza da " giugno 2010" a " ottobre 2010".
Allo scopo di fruire del prolungamento del periodo di sospensione i datori di lavoro beneficiari continueranno ad essere contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione “2Q”.
Detto codice sarà automaticamente confermato a tutti i datori di lavoro persone fisiche.
Per i datori di lavoro diversi dalle persone fisiche il codice di autorizzazione “2Q” – scaduto a giugno 2010 - sarà confermato, ricorrendo i presupposti sopra illustrati, dalla Sede dietro presentazione - da parte dei beneficiari - della dichiarazione di responsabilità di cui al punto 1.1.
Ai fini della composizione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da giugno 2010 ad ottobre 2010, le aziende interessate inseriranno nell’elemento
Il risultato dei
3.2 Artigiani e Commercianti.
La sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento Contributi sospesi
20/8/2010 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2010
16/11/2010 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2010
30/11/2010 II acconto eccedente il minimale 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di 2° acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale.
Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata, di cui al punto 1.1, sono sospesi i versamenti mensili a partire dalla scadenza del 16 luglio 2010 fino a quella del 16 novembre 2010.
Si rammenta che per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni non opera la sospensione, avendo la legge 290/2006 limitato l’ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.
3.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/9/2010 I trimestre 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini avente ad oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/07/2010 1^ rata 2010
16/09/2010 2^ rata 2010
16/11/2010 3^ rata 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
4. MODALITA’ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI.
La legge n. 122/2010, ai commi 3 bis e 3 quater, disciplina – infine - le modalità di recupero, sia della sospensione disposta da aprile 2009 a giugno 2010, sia del periodo più ampio aprile 2009 - dicembre 2010.
La ripresa della riscossione avverrà in entrambi i casi in 120 rate mensili costanti dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori. Si ricorda che l’importo della rata deve essere non inferiore ad € 50,00.
I soggetti non interessati alla proroga dettata dalla norma in esame:
- rileveranno l’ammontare dei contributi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010;
- determineranno la rata costante, suddividendo l’ammontare per 120 rate;
- inizieranno ad effettuare i versamenti dal mese di gennaio 2011.
Coloro che, invece, sono interessati alla nuova proroga:
- rileveranno l’ammontare sospeso dal 6 aprile 2009 a 15 dicembre 2010;
- determineranno la rata costante, suddividendo l’ammontare per 120 rate;
- effettueranno i versamenti dal mese di gennaio 2011.
In merito alle modalità operative, si confermano le istruzioni illustrate nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010.
Eventuali piani di ammortamento già emessi prima della conversione della norma ed inviati alle aziende ed ai lavoratori autonomi agricoli dovranno ritenersi nulli; le sedi provvederanno ad inoltrare un nuovo piano di ammortamento contenente i nuovi periodi sospesi alle aziende che abbiano già inoltrato domanda e risultino possessori dei requisiti previsti dalla conversione della norma.
Si ricorda che le rate del piano di ammortamento non pagate nei termini sono soggette all’ordinario regime sanzionatorio.
5. ISTRUZIONI CONTABILI
5.1 Contributi dovuti dalle aziende
I contributi sospesi per effetto della proroga della sospensione dei contributi di cui al D.L. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, devono essere imputati al conto esistente GPA 00/114, già istituito con circolare n. 59 del 21 aprile 2009, al quale per l’occasione viene modificata la denominazione (cfr. allegato n. 3).
Il recupero dei contributi sospesi da aprile 2009 a dicembre 2010 viene imputato in AVERE del citato conto GPA 00/114 mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.
Per l’effettuazione di tali scritture di storno e per l’aggiornamento del partitario del conto GPA 00/114, si fa rinvio alle istruzioni di cui al messaggio n. 39828 del 7.12.2004.
Attraverso le risultanze del suddetto partitario, per una più incisiva azione di recupero, al competente Ufficio amministrativo devono essere segnalate le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute.
Inoltre, si fa presente che al conto GPA 00/114 viene abbinata la causale esistente di modello FL02 10106, in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce UniEmens.
5.2 Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali
I versamenti dei contributi in argomento devono essere imputati, se versati in unica soluzione:
- per gli artigiani, ai conti esistenti GPA 52/076 (contributi entro il minimale) e GPA 52/072 (contributi oltre il minimale);
- per i commercianti, ai conti esistenti GPA 52/077 (contributi entro il minimale) e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale);
ovvero, se versati ratealmente:
- per gli artigiani, al conto esistente ARR 52/055;
- per i commercianti, al conto esistente COR 52/055.
5.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti in epigrafe va imputato al conto esistente PAR 52/020.
5.4 Contributi dovuti dalle aziende e dai lavoratori autonomi del settore agricolo
Il recupero dei contributi in epigrafe va imputato ai conti esistenti per le diverse categorie:
- GPA 54/031 per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA 54/032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA 54/033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali ( CD/CM/IAP).
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(1) Pubblicato in G.U. n. 125 del 31/5/2010 S.O. n. 114
(2) Pubblicato in G.U. n. 176 del 30/7/2010 S.O. n. 174
(3) Cfr. messaggio n. 2831/2010
Allegato n. 1
Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
Art.39 (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)
l. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.
Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."
4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa".
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto.
4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
Allegato n. 2
Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, integrato dal Decreto del Commissario delegato n.11 del 17 luglio 2009
Provincia dell’Aquila:
Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale.
Provincia di Teramo:
Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela, Tossicia, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.
Provincia di Pescara:
Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
Allegato n. 4
Prospetto riepilogativo delle scadenze sospese dal 6/4/2009 al 15/12/2010
Soggetti | Contributi sospesi | Codice | Codice |
Aziende non agricole | Per periodi paga da | 2Q | N954 |
Artigiani e commercianti | 1°-2°-3°-4° rata 2009 | ||
Liberi professionisti | 1°-2° acconto 2009 | ||
Collaboratori a progetto | per compensi corrisposti | ||
Aziende agricole | 4° 2008 | ||
Agricoli autonomi | 4° 2008; 1°-2°-3°-4° 2009; 1°-2°-3° 2010 |
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