Nuovi indirizzi operativi riguardanti il contenzioso giudiziario medico-legale
Circolare INPS n. 121 del 01.07.2003
Il Coordinamento Generale Medico-Legale, d’intesa con il Coordinamento Generale Legale ed in collaborazione con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, ha realizzato una procedura informatica che consente lo scambio di informazioni sul contenzioso tra area legale e medico-legale in attuazione della delibera del C.d.A. n. 289 del 13 novembre 2001, la quale riconosce nell’integrazione operativa tra uffici amministrativi, legali e medico-legali una opportunità per meglio affrontare i problemi del contenzioso giudiziario dell’Istituto.
Le verifiche di questi ultimi anni hanno rivelato che una delle principali ragioni di soccombenza dell’Istituto - nelle controversie aventi per oggetto le prestazioni di invalidità-inabilità - è strettamente correlata con la mancata partecipazione del sanitario dell’Istituto alle operazioni peritali, dovuta alla omessa tempestiva acquisizione delle notizie relative al luogo e al momento di inizio delle operazioni peritali.
La costruzione di un sistema informatico che consente un costante e continuo flusso di informazione tra area legale ed area medico-legale garantisce una strategia di difesa puntuale ed efficace e fornisce nel contempo una immagine di efficienza e professionalità dell’Istituto.
Si richiama, in proposito, la circolare n.225 del 2.11.1984, che ha segnato le linee guida alle quali i medici legali dell’Ente devono impostare la propria attività professionale.
Partecipazione dei medici alle operazioni di consulenza.
La necessità di garantire l’efficacia della difesa tecnica dell’Istituto tramite l’attività dei medici dipendenti in qualità di consulenti tecnici di parte è necessaria premessa di una corretta dialettica processuale.
Le modificazioni intervenute negli ultimi anni nell’assetto organizzativo degli uffici legali INPS e degli Uffici Giudiziari suggerisce un aggiornamento dei criteri operativi a suo tempo definiti.
Pertanto, si richiama l’attenzione sulla necessità di una tempestiva comunicazione:
a) del nome del CTU designato;
b) della data di inizio delle operazioni peritali;
c) del luogo di svolgimento di dette operazioni.
Il principio generale prevede che la responsabilità del contenzioso medico-legale afferisca al CML che ha curato la gestione in via amministrativa della pratica quale specifico patrimonio di quella struttura, e ciò sia per la conoscenza della materia del contendere che per la disponibilità del fascicolo sanitario.
Solo quando le operazioni peritali dovessero svolgersi a considerevole distanza dal CML, per sopperire alla elevata onerosità economica ed organizzativa di ripetute e frequenti trasferte (come nel caso del contenzioso di II grado), sarà possibile delegare a sanitari di un altro CML la difesa tecnica dell’Istituto, tramite tempestivi accordi tra i rispettivi dirigenti medico-legali di II livello.
Resta fermo che l’ufficio legale incaricato della difesa in giudizio, dovrà comunicare le precedenti informazioni di cui al punto a), b) e c), al CML di pertinenza territoriale del periziando.
Si tenga presente che la mancata segnalazione al CML di pertinenza dei dati sulle operazioni peritali ostacola l’inserimento del CTP dell’Istituto nell’iter accertativo già iniziato pregiudicandone il diritto di difesa.
L’attivazione della sopra menzionata procedura informatica servirà ad assicurare una migliore gestione di tutte le informazioni necessarie alla programmazione ed alla verifica.
Pertanto, l’ufficio legale competente provvederà al tempestivo inserimento nella procedura SISCO dei dati sopra indicati; dati che diverranno, in tal modo, immediatamente leggibili per il dirigente medico-legale di II livello responsabile del pertinente CML, il quale segnalerà il nominativo del medico designato come CTP all’ufficio legale.
D’altra parte la presenza del consulente tecnico dell’Istituto risulta necessaria, non solo all’inizio delle operazioni peritali, ma anche nell'eventualità di loro prosecuzione, stante la necessità di acquisire i risultati degli accertamenti che siano stati disposti in occasione della visita medico-legale e di discutere con il CTU gli aspetti valutativi inerenti al caso.
Il medico-legale dell’Ente dovrà prender nota della obiettività clinico-strumentale emersa, valutando con particolare attenzione la dinamica evolutiva del complesso invalidante qualora questo si discosti, per efficienza menomativa, da quello in essere nel corso della fase amministrativa.
A tale scopo, è stato predisposto un nuovo modulo di raccolta dati (in allegato), la cui struttura è funzionale alla futura informatizzazione degli elementi clinici emersi nel corso degli accertamenti tecnici giudiziali, utile per la eventuale integrazione degli stessi nel "fascicolo sanitario elettronico".
Altre incombenze dei medici nominati consulenti tecnici di parte.
Il ruolo poliedrico dei consulenti tecnici medico-legali dell’Istituto comporta non solo la partecipazione alle operazioni di consulenza, ma anche la stesura di pareri in merito alla opportunità di resistenza in giudizio, ovvero alla congruità dell’operato del CTU, con possibilità di essere direttamente chiamati ad illustrare, in udienza, le tesi sostenute.
E’ pertanto necessario che, all’ufficio legale e nei tempi che questo segnalerà utili, vengano forniti:
a) elaborati scritti contenenti pareri circa la opportunità della resistenza in giudizio, sia in I, sia in II grado;
b) elaborati scritti volti a segnalare le incongruenze diagnostiche e/o valutative nelle quali eventualmente sia incorso il CTU, da depositare in Cancelleria, a cura dell’ufficio legale, prima dell’emissione della sentenza.
In merito al precedente punto b), si noti che ben altro valore processuale hanno i semplici rilievi dei consulenti tecnici delle parti prospettati nel corso degli accertamenti (e dei quali il consulente tecnico del giudice mostri di aver tenuto conto, replicandovi se del caso, nella stesura della relazione scritta), rispetto ad argomentate e specifiche censure mosse alla consulenza e ritualmente acquisite in veste di note controdeduttive.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio in virtù del quale, quando i rilievi all'operato del consulente tecnico sono stati avanzati dopo il deposito della relazione (e non hanno avuto risposta, quindi, in tale relazione), il giudice, che ritenga di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi, se gli argomenti sono specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati quei rilievi.
Tale attività, ovviamente, presuppone la necessità di acquisire rapidamente, ed in ogni caso prima della sentenza del giudice, copia della relazione della consulenza tecnica d’ufficio. Si ribadisce, pertanto, la necessità che a cura degli Uffici legali si provveda a ritirare le relazioni peritali depositate e ad inviarle tempestivamente ai sanitari addetti al contenzioso. Si precisa che dovrà essere espresso per iscritto anche il giudizio concorde con l’operato del CTU.
In caso di iniziale soccombenza dell'Ente, inoltre, un puntuale ed efficace raccordo tra uffici legali e medici risulta necessario per l'eventuale proposizione in tempi utili del giudizio di appello. Infatti, anche se il giudice di II grado ha il potere di disporre il rinnovo della consulenza del CTU, peraltro non sindacabile in sede di legittimità, si osserva che tale facoltà viene giudizialmente esercitata sulla base e in considerazione di pareri medico-legali puntuali e circostanziati formulati dai consulenti delle parti, anche in veste di mere "allegazioni tecniche difensive".
Ulteriori compiti dei medici.
Giova precisare gli altri compiti dei medici dell’Istituto, relativamente alla materia in oggetto:
1) selezione e trasmissione (in copia) all’Ufficio legale di ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo sanitario e ritenuta utile alla migliore difesa delle ragioni dell’Istituto;
2) periodico inserimento dei dati relativi all’andamento del contenzioso giudiziario medico-legale svolto sul territorio, al fine di realizzare, per tutto l’ambito nazionale, un sistema di verifica del concreto atteggiarsi del fenomeno che risponda a criteri di attualità, di economicità e di completezza. Funzione, questa, da svolgersi a cura dei medici referenti per i distinti CML, secondo le indicazioni e le istruzioni fornite dall’Area Contenzioso Giudiziario del Coordinamento Generale Medico-Legale;
3) verifica, in ambito regionale, della puntualità e della esaustività dei dati statistici di cui al precedente punto, con riconoscimento degli eventuali punti di crisi ed attuazione delle misure idonee alla loro risoluzione, di concerto con i responsabili dei singoli CML e del C.G.M.L.
Accentramento delle visite peritali.
Risulta evidente che la dispersione delle operazioni peritali presso studi di consulenti tecnici d'ufficio situati anche a notevole distanza dai CML, unitamente alla convocazione degli assicurati in orari incompatibili con il servizio, è circostanza che rende complessa la partecipazione alle operazioni di consulenza e spesso vanifica il diritto ad una puntuale difesa.
A tale proposito si dovrà consentire ai medici il recupero orario e riconoscere le relative indennità per gli spostamenti e l’impiego di tempo necessari alle attività di consulenza effettuata fuori dall’Istituto.
Per tale motivo, non possono che essere giudicati in termini del tutto favorevoli quei provvedimenti dell'autorità giudiziaria - adottati in risposta a specifiche istanze mosse da dirigenti provinciali dell'Istituto – tesi all'accentramento delle visite peritali presso i CML dell'INPS ovvero in appositi locali posti a disposizione dagli stessi tribunali.
Tale procedura, già a suo tempo sollecitata con la circolare n.225 del 1984 - nella quale si segnalavano «i vantaggi conseguibili da tale linea organizzativa, la quale semplifica al massimo l'impegno applicativo dei sanitari dell'Istituto e della controparte e al tempo stesso permette l'assidua presenza del sanitario dell'Istituto all'atto delle visite» - ha trovato pratica attuazione in un limitato numero di casi, dovendosi tuttora rilevare che i medici INPS si trovano ad interagire con realtà geografiche sfavorevoli, spesso nell'ambito di un'intera provincia.
In tal senso, i Direttori di sede sono imputati a prendere gli opportuni contatti con i responsabili degli uffici giudiziari e i Presidenti dei Consigli dell’Ordine dei Medici affinché si realizzi sull’intero territorio nazionale il modulo organizzativo sopra illustrato.
SISTEMA AUTOMATIZZATO
In attuazione di quanto sopra dettagliato, è stato realizzato un sistema automatizzato articolato in due aree:
1. Interconnessione della procedura di gestione del Contenzioso Legale dell'Istituto (SISCO) con i dati del sanitario riguardanti le consulenze tecniche d'ufficio.
2. Realizzazione di una nuova procedura Intranet interconnessa con la procedura del Contenzioso (SISCO) per la gestione automatizzata, da parte dei Centri Medico Legali, dell'iter delle operazioni peritali.
In tal modo i Centri medico-legali potranno gestire direttamente i dati relativi alle date di inizio delle operazioni peritali ed i nomi dei CTU (consulente tecnico d’ufficio) fissate in sede giudiziaria per ogni singola causa.
Il nuovo sistema permette una efficace e tempestiva acquisizione da parte dei vari CML delle informazioni relative al contenzioso eliminando completamente lo scambio di informazioni cartacee tra gli uffici Legali e i Centri Medico-Legali e consentendo di conoscere e gestire l’iter processuale sia a livello legale che a livello sanitario.
E’ stata tra l’altro realizzata, a supporto del sistema, una procedura per la rilevazione di dati statistici per la verifica delle attività da parte della Direzioni Centrali competenti.
Area Legale- Gestione Contenzioso Legale
Realizzata in ambiente AS400: permette di utilizzare ulteriori funzioni inserite nella procedura SISCO.
Modalità operative:
° nel pannello GESTIONE DEFINIZIONE l’inserimento, a partire dai dati della causa, delle informazioni relative alla data di inizio operazioni peritali ed al nome del CTU; per l’inserimento di tale nominativo posizionare il cursore nel campo PROF e operare secondo una delle due modalità di seguito dettagliate:
1. digitando i primi 4 caratteri del nome del Professionista, la procedura completerà in automatico il campo con il nominativo corretto prelevato dalla tabella dei Professionisti; qualora vi fossero dei sinonimi, la procedura li visualizzerà consentendo all’operatore di selezionare quello di interesse; se nell’elenco non fosse presente il nominativo ricercato, premendo il tasto F5 sarà possibile inserirlo;
2. premendo il tasto funzione F1 si ottiene l’elenco dei Professionisti presenti in tabella: l’operatore potrà selezionare quello da inserire; qualora il Professionista non fosse presente in elenco sarà possibile inserirne il nominativo premendo il tasto F5;
inseriti tutti i dati richiesti, premere il tasto INVIO: sarà visualizzato il pannello Acquisizione/Variazione Dati Sanitari;
° nel pannello ACQUISIZIONE/VARIAZIONE DATI SANITARI:
- verifica della correttezza della sede amministrativa inserita (e all’occorrenza la sua modifica)
- completamento dei dati da inserire: ora perizia, indirizzo ….
Al fine di indirizzare ai Centri Medico Legali competenti le rispettive informazioni, è necessario che gli operatori amministrativi degli uffici legali inseriscano correttamente, nel pannello ACQUISIZIONE/VARIAZIONE DATI PRATICA, il codice relativo alla sede amministrativa competente *per l’operazione peritale tecnica d’ufficio richiesta. In particolare, tale attività dovrà essere effettuata con maggiore attenzione nelle provincie in cui gli uffici legali sono accentrati nella sede provinciale.
La procedura propone, in automatico, il codice della sede amministrativa di competenza della pratica; qualora fosse necessario variarla, l’operatore potrà digitare i caratteri iniziali dell’identificativo di sede: la procedura in automatico visualizzerà tutte le sedi contenenti, nella propria denominazione, i caratteri inseriti.
Qualora fosse necessario variare successivamente i dati SANITARI, si potrà visualizzare il pannello Acquisizione/Variazione Dati Sanitari posizionando il cursore nel campo VISITA CTU e premendo il tasto funzione F1.
Di seguito si ha l’elenco degli oggetti AS400 relativi alla versione aggiornata della procedura SISCO:
Nome | Tipo Oggetto | Versione |
PLGSL01 | Programma | 5/11/02 |
PLGSL02 | Programma | 5/11/02 |
PLGSL03 | Programma | 5/11/02 |
PLGMC0T | Programma | 5/11/02 |
ALGSNSAN | Archivio Fisico | |
LLGSNS01 | File Logico | |
PTLGSN01 | Data Area | 31/10/02 |
MLGSN01 | Mappa | 24/10/02 |
Area Medico-Legale- Gestione Iter Operazioni Peritali:
Realizzata in ambiente WEB, consente:
° la VISUALIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI partecipazione alle OPERAZIONI PERITALI di un medico di sede: ad ogni nuova apertura della procedura, nella mappa principale, ogni sede troverà visualizzato l’elenco delle visite CTU di propria pertinenza trasmesso dall’ufficio Legale.
In tal modo ciascun Dirigente medico-legale di 2° Livello potrà adeguatamente programmare l’attività dei medici della propria sede.
° GESTIONE ITER: la procedura gestisce l’iter delle attività medico-legali, tra cui:
dati relativi alle operazioni peritali (date, medico, …)
diagnosi
giudizio medico-legale.
Per attivare la procedura selezionare, nella intranet dell’Istituto:
° AREA MEDICA
° CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE
In allegato si riporta il manuale utente contenente le istruzioni più dettagliate relative alle modalità operative.
Per ulteriori chiarimenti contattare:
Per il Coordinamento Generale Medico Legale
Dott. Cavalli Andrea
Tel. 06 5905 7335
Dott. Gianfelice Mauro
Tel. 06 5905 7338
Sig. Rizzotti Maurizio
Tel. 06 5905 7998
Dott. Braca Antonio
Tel. 06 5905 3154
Dott.ssa Angeletti Patrizia
Tel. 06 5905 7058
Sig. Colonnella Tomassino
Tel. 0736 294328
In caso di malfunzionamenti della procedura si prega di inviare un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: Contenziososanitario@Inps.it
Allegato N.1
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi