Circolare INPS n. 130 del 13.11.2012

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ? art. 1, comma 60 ? Applicazione riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.

 


 

Quadro Normativo

  • d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 1, 4 (nn. 1 e 5), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42 e 116 (comma 3)
  • d.m. 8 agosto 1996 e s.m.i.: "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'Inail dal 1? gennaio 1996 per il settore agricoltura"
  • d.m. 12 dicembre 2000: " Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attivit? e relative modalit? di applicazione"
  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato e integrato dal decreto legislativo30 dicembre 2010, n. 235. Art. 5-bis: "Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche"
  • legge 3 agosto 2007, n. 123: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"
  • legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit? per favorire l'equit? e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
  • d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
  • d.m. 3 dicembre 2010: Approvazione della delibera n.79 del Presidente-Commissario straordinario dell'Inail del 21 aprile 2010, concernente la "Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre2010"
  • d.p.c.m. 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
Premessa

Tra le altre disposizioni il c.d. Protocollo sul Welfare1, prevede2 che, con effetto dal 1? gennaio 2008, Inail applica una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro. La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.

 

Ambito soggettivo di applicazione

La riduzione ? concessa alle imprese:
a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 1233.

Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:
    • sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualit? precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato all'Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);
    • hanno adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito ? soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" ovvero abbiano provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/2008 ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza4;
    • non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento ? quello che immediatamente precede l'annualit? cui si riferisce lo sconto5. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attivit? successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni "denunciati" sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non ? esclusa l'applicabilit? della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attivit? e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l'ipotesi dell'infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l'applicabilit? dello sconto.
d) non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sar? oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.

Modalit? e termini per la presentazione dell'istanza. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.
L'applicazione del beneficio ? subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione come da modello allegato.
Per l'attuazione della previsione normativa ? stato realizzato da Inail un apposto servizio telematico, da utilizzare come modalit? esclusiva6, in tutto analogo a quello previsto per lo sconto ex art. 24, del d.m. 12.12.2000 e s.m.i..
A regime l'istanza dovr? essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1? giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo. Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:
  1. collegarsi al sito www.inail.it;
  2. selezionare Registrazione;
  3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
  4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" avendo cura di scegliere il gruppo "Azienda non soggetta all'assicurazione INAIL " e, infine, cliccare su "SALVA".
L'utente che si ? registrato ricever? all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password. Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrer? sul sito www.inail.it, sportello virtuale "Punto Cliente", dove selezioner? la funzione "Ditte non Inail" ? "Anagrafica" (Nuova ditta) compiler? una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
A questo punto, verr? attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un numero di pin (4 cifre). Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, ed aver personalizzato la password, la ditta potr? accedere all'applicazione "Modulo riduzione agricoli", presente nella citata sezione "Punto Cliente".
Le aziende gi? registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura "Modulo riduzione agricoli".
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di avvalersi di un intermediario gi? autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", questi avr? la possibilit? di procedere alla presentazione dell'istanza di riduzione per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta non ? ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta ad Inail, il consulente medesimo potr? effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta come sopra descritto.
La procedura rilascia all'utente ricevuta della presentazione dell'istanza attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica. In caso di difficolt? ad eseguire le sopraindicate operazioni ? possibile ricevere assistenza contattando il Contact Center Integrato Inps/Inail al numero 803164.

 

Successivo iter istruttorio

a) Inail

A seguito della presentazione dell'istanza la procedura provveder? in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre. I provvedimenti di reiezione verranno generati in automatico dalla medesima procedura a firma del dirigente della Sede Inail competente per territorio. La lista delle domande ammesse, prodotta in automatico da procedura, verr? trasferita ad Inps che dovr? provvedere al controllo di regolarit? contributiva.
b) Inps

L'Istituto ritrasferir? ad Inail la lista definitiva delle aziende da ammettere allo sconto entro il 31 dicembre dell'anno successivo (31.12.2013 per le istanze presentate nel 2012). La tempistica ? collegata sia ai termini di pagamento dei contributi agricoli unificati che, com'? noto, devono essere pagati entro il giorno 16 del quinto mese successivo a quello di presentazione del modello DMAG/Unico trimestrale, sia alla circostanza che il controllo di regolarit? contributiva pu? essere effettuato solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno oggetto di verifica7 .

Calcolo percentuale di sconto
Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da Inps ed Inail sar? possibile individuare le aziende beneficiarie dello sconto e calcolare la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012 - che sar? fissata con successiva determina del Presidente dell'Inail - dandone comunicazione ad Inps che ammetter? a sgravio le aziende in questione, computando la percentuale comunicata da Inail nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell'annualit? successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno oggetto dello sconto8.
La riduzione contributiva verr? applicata in aggiunta ad altre riduzioni dovute alle aziende di riferimento.

 

Applicazione della riduzione per le annualit? pregresse (2008-2009-2010-2011)

Per tali annualit?, tenuto conto dell'impossibilit?, trattandosi di annualit? gi? trascorse, di operare in base a previa istanza di ammissione al beneficio, secondo quanto previsto dalla norma, si ? deciso d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali9 di applicare la riduzione d'ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio10, che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilit? di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
Allo stato si proceder? al calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualit? 2011, annualit? per la quale il computo ? possibile in quanto Inail ? in possesso di tutti i dati necessari ed ha gi? avviato le attivit? per la determinazione della aliquota di riduzione in questione, che sar? fissata sempre con provvedimento del presidente dell'Inail.
Modello per la presentazione on line dell'istanza di riduzione.


1: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit? per favorire l'equit? e la crescita sostenibili, nonch? ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007).
2: Art. 1, comma 60.
3: Ad oggi art. 14, Decreto Legislativo 9 aprile 1981 come modificato dall'art. 11, Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
4: Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24.05.2011 n. 9314.
5: Le annualit? fanno riferimento all'anno solare. Esempio: per il 2012 il biennio di riferimento ? 1? gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 / 1? gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.
6: La realizzazione del nuovo servizio telematico ? prevista nel "Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese", approvato con determina del Commissario straordinario n 216 del 5 luglio 2012.
7: Es. IV trimestre 2012, scadenza 16 giugno 2013.
8: Esempio annualit? 2012: il versamento dei contributi agricoli ad Inps si completa nel giugno 2013. Inail riceve da Inps le liste definitive nel dicembre 2013. Lo sgravio ? attribuito nel 2014.
9: Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24.05.2011, n. 9314 e del 20.09.2012, n. 13330.
10: Le annualit? fanno riferimento all'anno solare. Esempio: per il 2011 il biennio di riferimento ? 1? gennaio 2009 - 31 dicembre 2009/1? gennaio 2010 - 31 dicembre 2010. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS