Circolare INPS n. 134 del 17.07.2000

Cartella unica di pagamento - Sezione INPS - Modalità di compilazione
Circolare INPS n. 134 del 17.07.2000

SOMMARIO: In concomitanza con l’invio da parte dei concessionari ai contribuenti della cartella unica di pagamento, ai sensi del D.Lgs n° 46/99, si illustrano le specifiche tecniche della stessa con riferimento alla sezione che riporta il dettaglio dei contributi INPS.

PREMESSA
Si comunica che a breve verranno notificate ai contribuenti le cartelle di pagamento, formate dai concessionari sulla base dei flussi telematici dei ruoli, riferite alle aziende a ai lavoratori autonomi extraagricoli.
Si ricorda che, qualora lo stesso contribuente sia compreso in ruoli dati in carico ai concessionari da Enti impositori diversi dall’Istituto, tutti i dati anagrafici e contabili potrebbero essere esposti in un’unica cartella di pagamento, predisposta su formato A4, compilata in fronteretro, composta da un frontespizio comune a tutti gli Enti e da una o più sezioni, contenenti gli addebiti, le istruzioni per il pagamento e le avvertenze relative alle modalità di pagamento ed ai termini di impugnazione della cartella stessa relativamente a ciascun Ente impositore.
Tenuto conto della nuova impostazione della cartella, si illustrano le specifiche tecniche della stessa con particolare riferimento alla sezione INPS contenente il dettaglio degli addebiti.
Il modello della cartella di pagamento è stato approvato con decreto 28 giugno 1999 del Ministero delle Finanze pubblicato sulla G.U. n° 173 del 26/7/99.
Per quanto riguarda la cartella contenente i contributi accertati nel settore agricolo si esprime la riserva di illustrarne le specifiche tecniche non appena verrà predisposta la relativa bozza.

1. Frontespizio della cartella unica di pagamento
Il frontespizio della cartella riporta, oltre ad alcuni elementi generici, il numero della cartella stessa, la denominazione e l’indirizzo del concessionario, i dati anagrafici,l’indirizzo e il codice fiscale del contribuente, nonché l’elenco delle somme da pagare con l’indicazione del tipo del tributo a cui le somme si riferiscono (ad es: contributi aziende; tasse e imposte indirette) e il nome dell’Ente creditore (INPS, MINISTERO DELLE FINANZE, ecc).
Viene evidenziato il totale della cartella da pagare (in lire ed in euro) entro le scadenze previste nelle "Istruzioni per pagamento".
Si fa presente che, per quanto riguarda i contributi riscossi dall’Istituto, i tipi tributo che vengono indicati nel frontespizio alla voce "Causale", a seconda della tipologia delle somme contenute nella cartella,possono essere i seguenti:
- Contributi Aziende
- Contributi SSN Aziende
- Contributi Artigiani
- Contributi Commercianti
Il tipo tributo in via informatica è stato individuato con un codice di gestione, non presente nel frontespizio ma solo alla pagina "Dati ad uso degli uffici", con una numerazione progressiva: I 01 Contributi Aziende, I 02 Contributi SSN Aziende, I 03 Contributi Artigiani, I 04 per i Contributi Commercianti.
Il frontespizio, nella parte inferiore, riporta la seguente avvertenza per il contribuente:
Se dovesse pagare dopo le scadenze previste, dovrà pagare anche:
- gli interessi di mora;
- i compensi di riscossione pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo.
Per quanto riguarda gli interessi di mora, da pagare in caso di ritardato pagamento della cartella, gli stessi sono dovuti solo all’Amministrazione Finanziaria, in base all’art. 14 del D.Lgs n. 46/99.
Per quanto riguarda invece i contributi previdenziali richiesti dall’INPS, in caso di pagamento effettuato oltre il 60° giorno, sono dovute, in sostituzione degli interessi di mora, le ulteriori somme aggiuntive in base all’art. 27 del medesimo decreto, come illustrato al paragrafo "Dettaglio degli addebiti".
Per quanto riguarda i compensi di riscossione si segnala che la percentuale indicata pari al 4,65% riguarda l’aggio a carico del contribuente, dovuto in caso di pagamento dei contributi oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella.
L’importo è a favore del concessionario.

2. Dettaglio degli addebiti
La sezione INPS ha una parte identica, per tutte le gestioni, nella quale viene indicato il nominativo e l’indirizzo della Sede che ha emesso il ruolo, nonché il numero verde al quale il contribuente si può rivolgere per ottenere delucidazioni.
Nella parte sottostante viene riportata la seguente dicitura:
"Se dovesse pagare dopo le scadenze previste, dovrà corrispondere le ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo le istruzioni riportate nella pagina "Istruzioni ricorsi INPS".
Preme ricordare che l’importo delle somme aggiuntive iscritte in cartella è stato calcolato fino alla data di formazione del ruolo, ai sensi del D.Lgs n° 326/99, art.2, lett.b).
Tale data può essere visualizzata nella stampa prodotta nella procedura di infasamento.
Se il contribuente dovesse pagare oltre la scadenza prevista dall’art. 11 del D.Lgs n° 46/99, comma 2, cioè dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, è tenuto a pagare le ulteriori somme aggiuntive, come previsto dall’art. 27 del medesimo decreto, fino ad un tetto massimo che viene indicato dopo la descrizione del contributo, nella riga "ulteriore somma aggiuntiva".
Per quanto riguarda il calcolo da effettuare, sono state date indicazioni alla pagina "Istruzioni ricorsi INPS".

Partita
Ogni partita iscritta in cartella è formata dal tipo tributo, dalla matricola dell’azienda, dal numero dell’inadempienza (per i DM) o dall’anno e numero di emissione e dall’eventuale numero della rata (per i lavoratori autonomi), e contiene la descrizione del tributo e delle relative somme aggiuntive.Se nella descrizione del tributo appare la parola residuo, significa che una parte di quel contributo risulta versato.
In caso di bilinguismo c’è apposita descrizione.
La descrizione del tributo ovviamente corrisponde alla descrizione dei codici tributo, allegati alla circolare n° 61/2000.
Si forniscono i vari esempi di partita
Per la gestione DM (vedi cartella A):
Esempio intestazione partita:
- Assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti, la matricola del contribuente, il numero dell’inadempienza ed il tipo di modello.
Descrizione del tributo
1. Il tipo di modello (DM10) con indicato nella parte sottostante il periodo di riferimento (es. residuo contributi 12/ 1998) e l’importo dovuto nella colonna "importo dovuto".
2. La dicitura "ulteriore somma aggiuntiva" con accanto l’importo;
L’importo non è stato posizionato nella colonna "importo dovuto" in quanto l’obbligo del pagamento scatta solo dopo la scadenza del 60° giorno per il pagamento del credito.
Si fa presente che è stato necessario inserire l’indicazione del tetto massimo delle sanzioni riferite al Modello DM10 sopra esposto al fine di esplicitare al contribuente l’importo massimo delle ulteriori sanzioni da pagare in caso di ritardato pagamento.
Qualora in sede di calcolo delle ulteriori somme aggiuntive dovesse scaturire una somma superiore a quella già indicata, il contribuente dovrà pagare solo l’importo riportato alla voce "ulteriore somma aggiuntiva".
Se la voce "ulteriori somme aggiuntive" non è presente, significa che il tetto delle sanzioni civili già è stato raggiunto alla data di formazione del ruolo per cui il contribuente nulla deve in più oltre le sanzioni già calcolate alla data di formazione del ruolo.
3. La somma aggiuntiva con il periodo di riferimento (12/98) e l’importo dovuto;
Le somme aggiuntive sono calcolare alla data di formazione del ruolo.
4. Sanzione Una-Tantum con il periodo di riferimento (12/98) e l’importo dovuto.
Come si evince dall’ esempio di cartella il tipo tributo e la descrizione del tributo viene ripetuta tante volte quante sono le partite dovute dal contribuente.
Si ricorda che in caso di sgravio parziale, diminuendo il carico contributivo e l’importo delle sanzioni, diminuisce anche il tetto delle somme aggiuntive.
Si fa riserva di impartire successive istruzioni al riguardo.
Le partite riportate in cartella possono essere relative, per i DM insoluti totali o parziali e per il DM rettificativo , a ciascun mese; per quanto riguarda i DMV viene invece indicato il periodo (DMV 1-12/98)
Accanto a ciascun articolo di ruolo (vedi modello DM10 oppure somme aggiuntive oppure sanzione una-tantum) viene riportato un numero progressivo che serve ad individuare esattamente il numero progressivo degli addebiti indicati in cartella e deve essere riportato dal contribuente nel bollettino di c/c in caso di pagamento parziale.
Nella cartella A) i numeri progressivi vanno da 1) a 6).
Per la gestione Artigiani (vedi cartella B)
Esempio intestazione di partita (vedi seconda partita,numero progressivo 5)
"Contributo fisso o entro il minimale dovuto alla gestione artigiani, numero di matricola, anno e numero di emissione, il numero della rata".
Descrizione del tributo
1. Contributi IVS fissi/ percentuale entro il minimale;
L’anno di competenza (1993);
Ulteriore somma aggiuntiva con l’indicazione dell’importo massimo da versare;
2. Somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il minimale e l’importo;
L’anno di competenza (1993);
Anche per la gestione Artigiani in cartella verranno indicate tante partite quante sono gli addebiti del contribuente.
Per la gestione Commercianti (cartella C)
Esempio intestazione di partita (vedi la prima partita)
"Contributi fissi o entro il minimale dovuto alla gestione commercianti, numero di matricola, anno e numero di emissione, il numero della rata".
Descrizione del tributo
1. Contributi IVS fissi/ percentuale entro il minimale;
L’anno di competenza (1991);
Non è presente la voce Ulteriore somma aggiuntiva (vedi "Particolarità nella descrizione del tributo)
2. Somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il minimale e l’importo;
L’anno di competenza (1991)
Per quanto riguarda la voce "ulteriori somme aggiuntive" valgono le considerazioni per la gestione DM
3. Particolarità nella descrizione del tributo
Per quanto riguarda le partite ART/COMM, nel caso in cui l’emissione e la rata indicata nel "tipo tributo" comprenda addebiti di competenza degli anni precedenti, la descrizione del tributo verrà ripetuta per ciascun anno di competenza.
Esempio di una partita
Tipo tributo (vedi cartella B - numeri progressivi 1-4):
Contributo fisso o entro il minimale, anno 1992-01 rata n° 01
Descrizione del tributo
1. Contributi fissi IVS/ percentuale entro il minimale;
Anno 1991 e importo dovuto;
Ulteriore somma aggiuntiva e l’importo non incolonnato;
2. Somma aggiuntiva su contributi IVS fissi o entro il minimale;
Competenza anno 1991 e importo dovuto;
3. Contributi fissi IVS/ percentuale entro il minimale;
Competenza anno 1992;
Ulteriore somma aggiuntiva e l’importo non incolonnato;
4. Somma aggiuntiva su contributi IVS fissi o entro il minimale;
competenza anno 1992 e l’ importo dovuto.
4. Collaboratori
Si segnala inoltre che, nella descrizione della partita, in caso di contributi a percentuale eccedente il minimale (potrebbe anche non esistere) appare la dicitura" "relativi al collaboratore ……." e indica che i contributi sono dovuti dal collaboratore di cui si riporta il nominativo.
5. Presenza in cartella di sole somme aggiuntive
Si segnala che nelle cartelle di pagamento potrebbero essere indicate, alla voce tributo, le sole somme aggiuntive, senza l’indicazione dei contributi ai quali le sanzioni si riferiscono.
Si fa presente al riguardo che tali sanzioni sono dovute a seguito di contributi pagati in ritardo e, pertanto, il tributo relativo ai contributi ai quali si riferiscono le sanzioni, è stata omesso.
6. Istruzioni per il pagamento
Le istruzioni di seguito illustrate sono state compilate dal concessionario e riguardano tutte le modalità di pagamento.
Quando pagare
Alla fine del dettaglio degli addebiti sono riportati: il totale della sezione (in lire o in euro), il numero delle rate, il termine di pagamento e l’indicazione che, nel caso in cui il giorno di scadenza coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, il pagamento è spostato al primo giorno lavorativo.
Dove e come pagare
Tra le istruzioni vengono indicate le modalità di pagamento che può avvenire presso gli sportelli del concessionario, oppure alla posta o in banca, utilizzando i modelli che il concessionario allegherà alla cartella.
Altre delucidazioni vengono date in caso di pagamento parziale o in caso di pagamento fuori del territorio nazionale.
In particolare, viene specificato che il pagamento parziale può essere eseguito:
- presso il Concessionario
- alla posta, tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale F35, su cui si deve indicare:
-- il numero di conto corrente postale del concessionario;
-- il numero della cartella;
-- i numeri progressivi ed i relativi importi riportati nel dettaglio degli addebiti che il contribuente vuole pagare;
-- il codice fiscale del contribuente;
-- gli eventuali diritti di notifica
7. Nella pagina "Dati identificativi della cartella "vengono elencati i dati riepilogativi, cioè:
- il numero progressivo di ciascun articolo di ruolo;
- l’anno e il numero del ruolo nel quale è stato iscritto il contributo;
- il codici tributo relativo al contributo dovuto;
- l’anno di riferimento del contributo;
- il numero di rate nel quale è stato suddiviso il contributo;
- l’importo di ciascun articolo di ruolo cioè di ciascun addebito;
- gli estremi dell’atto che corrisponde all’identificativo partita (per i DM: la tipologia del tributo individuato con il codice della gestione, la matricola del contribuente ed il numero dell’inadempienza; per gli Artigiani e Commercianti: la tipologia del tributo individuato con il codice numerico, la matricola, l’anno di emissione e il numero di rata e un numero progressivo attribuito dalla gestione)
Numero rate
Preme sottolineare che per i contributi INPS il pagamento è in un’unica soluzione per cui alla voce "rata" appare sempre 1.
Quando verrà formato il ruolo rateizzato per le dilazioni richieste dal contribuente in base a quanto stabilito dall’art. 32 del D.Lgs n° 46/99, come modificato dal D.Lgs n° 326/99, la cartella riporterà il numero delle rate della dilazione.
Anno di riferimento
Per quanto riguarda l’anno di riferimento del tributo si fa presente che provvisoriamente è stato indicato l’anno 2000, anno di formazione del ruolo.
Successivamente verrà indicato l’anno di competenza del tributo
8. Pagina Sezione Ricorsi INPS
Quando e come il contribuente può presentare ricorso contro i ruoli emessi dall’INPS
L’ultima parte della sezione INPS si chiude con le istruzioni circa le modalità dei ricorsi avverso il ruolo e le delucidazione in merito ai vari provvedimenti amministrativi.
Viene indicato:
- quando presentare il ricorso;
- a chi presentare il ricorso;
- la sospensione di pagamento disposta dal Giudice del Lavoro;
- i provvedimenti di sospensione, rimborso e sgravio;
- la richiesta di pagamento rateale;
- le modalità di calcolo delle ulteriori somme aggiuntive
Per quanto riguarda le richieste di dilazioni su cartella a breve verrà inviata apposita circolare.
Per quanto riguarda il calcolo delle ulteriori somme aggiuntive, si è ritenuto necessario indicare nel dettaglio le modalità di calcolo in quanto il contribuente, oltre che pagare direttamente allo sportello del concessionario, come sopra illustrato, può pagare alla posta o in banca.
In quest’ultimo caso, il calcolo delle somme da corrispondere deve essere fatto direttamente dal contribuente.
Il tasso di interesse da utilizzare, in caso di pagamento oltre il 60° giorno, dovrà essere quello in vigore al momento del pagamento e può essere consultato, oltre che sul sito dell’Istituto: www.inps.it., come indicato in cartella, anche attraverso le circolari dell’Istituto o attraverso i quotidiani specializzati.
Alla cartella è allegato un bollettino premarcato di pagamento per l’importo totale del credito.

9. Avvertenze
Un esemplare di cartella esattoriale, per ciascuna gestione, è stata trasmessa alle Sedi con msg. N. 135 del 28.6.2000.
Le nuove modalità di recupero crediti rappresentano una novità per tutti i contribuenti,sia in relazione alla emissione di una cartella di pagamento inviata dal concessionario per il recupero del credito sia per il fatto che la cartella potrebbe essere una cartella unica contenente, come già sopra illustrato, tributi e contributi.
Le Sedi, pertanto, dovranno fornire ai contribuenti interessati tutte le delucidazioni che si rendessero necessarie sia in merito all’imposizione contributiva che alle modalità di pagamento.
Si fa presente che le cartelle verranno notificate ai contribuenti sulla base dei flussi di cartellazione che il Consorzio Nazionale Concessionari trasmetterà alle Concessioni che,successivamente, dovranno provvedere alla stampa e alla notifica delle stesse.
Pertanto, per quanto riguarda l’attivazione del numero verde, si provvederà ad informare le Sedi quando i flussi di cartellazione predisposti dal Consorzio verranno inviati ai concessionari, tenuto conto che non è possibile stabilire con precisione i tempi di notificazione ,essendo un’attività di competenza dei concessionari stessi.

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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