Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
Circolare INPS n. 135 del 25.07.2003
SOMMARIO: In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
Con effetto dal 1° gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Con effetto dal 1° gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Anche per l’anno 2003 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli importi da comunicare agli Enti sia per quanto riguarda la rivalutazione da applicare sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF.
1 – Comunicazioni pervenute dagli Enti.
Gli Enti erogatori di pensioni hanno provveduto ad inviare al Casellario Centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati dei trattamenti pensionistici erogati nel corso dell’anno 2002 e, a livello previsionale, quelli che saranno erogati nel corso dell’anno 2003, ai fini dell’assoggettamento all’IRPEF, nonché l’informazione relativa al diritto o meno alla rivalutazione automatica, ai fini della determinazione dell’importo complessivo rivalutabile.
Le informazioni ricevute sono state memorizzate sul Casellario Centrale dei pensionati.
A partire dall’anno 2001 la maggior parte degli Enti colloquia con il Casellario dei pensionati via Internet.
Le Sedi possono visualizzare la documentazione pubblicata per gli Enti accedendo in Intranet all'indirizzo www. inps. it, nella sezione "Servizi online" - "Per gli Enti pubblici e Previdenziali" - "Casellario pensionati".
2 – Individuazione dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto
Sulla base dei dati forniti dagli Enti il Casellario Centrale dei pensionati ha provveduto ad individuare i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e dagli altri Enti allo stesso soggetto.
3 – Conguagli di perequazione automatica a norma dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998
Anche quest’anno l’INPS, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati anche da altri Enti, ha provveduto, in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2003, a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario centrale delle pensioni per l’anno 2002. Ciò ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati derivanti dall’applicazione della perequazione congiunta ai sensi dell’articolo 34 della legge n.448 del 1998.
4 – Determinazione della ritenuta IRPEF a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 per l’anno 2003
Le ritenute IRPEF nei confronti dei titolari di più pensioni sono state determinate con le modalità riportate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998.
Al punto 12 della circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, relativa al rinnovo delle pensioni, sono state indicate le modalità di applicazione delle nuove disposizioni fiscali, contenute nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2003 e attuate con la legge 27 dicembre 2002, n. 289; inoltre nell’allegato 6 alla stessa circolare sono stati riportati esempi di calcolo di ritenute erariali per le diverse casistiche, così come erano state provvisoriamente applicate.
La deduzione per assicurare la progressività, se spettante, è stata calcolata a rinnovo sull’imponibile complessivo e ripartita in proporzione all’imponibile di ciascuna pensione, INPS e INPS e/o altri Enti.
Le detrazioni d’imposta se spettanti, sono state attribuite alla pensione o alle pensioni individuate come principali.
Con l’elaborazione dei dati pervenuti al Casellario da parte degli Enti erogatori, in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n.314 del 1997, ai fini della determinazione della ritenuta IRPEF per l’anno 2003, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, è stata calcolata sull’imponibile complessivo ed è stata applicata alla pensione o alle pensioni individuate come principali.
5 – Comunicazione agli Enti
Il Casellario Centrale dei pensionati ha inviato ad ogni Ente erogatore di trattamenti pensionistici, oltre al flusso dei dati determinati dal Casellario, la comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli Enti devono utilizzare per l’applicazione della rivalutazione e della tassazione cumulata e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato, relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione determinata dal Casellario considerando il cumulo dei trattamenti.
6 – Ricostituzione delle pensioni erogate dall’INPS
A seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario in applicazione dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998 e dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 314 del 1997, le pensioni INPS per le quali è previsto un conguaglio a credito o a debito vengono ricalcolate con la procedura centrale automatizzata di cui alla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Allegato 1
INPS
Pro t. n. 12-F/Varie/8800 Roma, 27 giugno 2003
Oggetto: Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici).
Si è proceduto all'elaborazione dei dati pervenuti al Casellario, da parte degli Enti erogatori, in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 per l'anno 2003 e dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
Le comunicazioni relative all'elaborazione effettuata saranno disponibili in INTERNET all'indirizzo www. inps. it, nella sezione "Servizi online" - "Per gli Enti pubblici e Previdenziali" - "Casellario pensionati".
Agli Enti non ancora abilitati alla trasmissione da e verso l'Istituto le comunicazioni verranno spedite tramite posta con supporto magnetico.
Con l’occasione si sollecitano tali Enti a richiedere l’apposito PIN necessario per la trasmissione e la ricezione tramite Internet dei files.
Per le specifiche della comunicazione si rimanda al "Tracciato record del flusso relativo alla elaborazione per articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 e per articolo 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448", versione 16 giugno 2003 (vers. 2003.1.0).
Per la stampa dei dati dell’elaborazione per articolo 8 è necessario scaricare dal sito la versione aggiornata del programma CAS2003 (versione 1.1.3 di luglio 2003).
1 - Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre1997, n. 314
Le istruzioni applicative relative alla disciplina dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di titolari di più trattamenti pensionistici) sono state fornite al punto 8.4 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.
Le istruzioni per l'effettuazione dei conguagli da parte di ciascun Ente erogatore, a seguito dell'elaborazione effettuata dal Casellario per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono state fornite dall'INPS con la lettera Prot. n. 12-F/Varie/6677 del 30 maggio 1998, alla quale si rimanda.
L'abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del "codice fiscale".
Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) che prevede nuove modalità di calcolo delle ritenute fiscali (in particolare l'introduzione di una deduzione dall'imponibile per assicurare la progressività dell'IRPEF) nonché nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote.
La deduzione di cui all'art. 10-bis del TUIR viene comunicata dal Casellario e deve essere attribuita dall'Ente che eroga il trattamento individuato dal Casellario come "principale".
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici erogati a soggetti residenti all'estero, per i quali è stato segnalata la "non assoggettabilità all'IRPEF in dipendenza di convenzione internazionale", considerato che detti trattamenti devono essere tassati in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, ogni Ente provvederà ad effettuare la tassazione sulle singole prestazioni, applicando le specifiche convenzioni vigenti con i vari Stati.
2 - Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Le istruzioni applicative relative alla disciplina dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici) sono state fornite con lettera Prot. n. 12-F/Varie/6800 del 18 gennaio 1999.
Le istruzioni per l'effettuazione dei conguagli da parte di ciascun Ente erogatore, a seguito dell'elaborazione effettuata dal Casellario per l'applicazione dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono state fornite dall'INPS con la lettera Prot. n. 12- F/Varie/6949 del 10 giugno 1999, alla quale si rimanda.
L'abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto al fine dell'applicazione della rivalutazione automatica è stato operato sulla base del "codice fiscale".
Nell'allegato 1 sono riportate le disposizioni vigenti in materia di aumenti per costo vita.
L'aliquota di rivalutazione comunicata dal Casellario, è determinata:
per l'anno 1999, utilizzando l'aliquota definitiva dell’1,8%;
per l'anno 2000, utilizzando l'aliquota definitiva dell’1,6%;
per l'anno 2001, utilizzando l'aliquota definitiva del 2,6%;
per l'anno 2002, utilizzando l'aliquota definitiva del 2,7%;
per l'anno 2003, utilizzando l'aliquota provvisoria del 2,4%.
L'aliquota comunicata deve essere utilizzata per tutti i trattamenti pensionistici di cui è titolare il soggetto.
3 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) e addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e articolo 6, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Viene comunicata agli Enti anche l'assoggettabilità o meno alle addizionali IRPEF (regionale e comunale).
L'assoggettabilità alle addizionali viene stabilita se l'IRPEF dovuta dal pensionato sul cumulo dei trattamenti pensionistici è superiore ad euro 10,33 annue; in tal caso ogni Ente, sull'imponibile IRPEF relativo al trattamento erogato, deve:
- effettuare in ogni caso la ritenuta per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 50 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Si ricorda che ai pensionati residenti nelle Regioni che non hanno adottato provvedimenti di modifica dell'aliquota, l'aliquota da applicare è quella prevista dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, pubblicato sulla G.U. del 15 marzo 2000, n. 62, pari allo 0,9 per cento; ai pensionati residenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria le aliquote da applicare sono quelle previste dalle rispettive leggi regionali.
- effettuare o meno la ritenuta per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione al Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre.
Le relative trattenute devono essere effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell'IRAP (decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 506).
4 - Decreto 7 agosto 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell’articolo 37 Della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (contributo di solidarietà)
Il contributo di solidarietà previsto per un periodo di tre anni dall'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è più operante a partire dall'anno 2003.
5 - Importo aggiuntivo previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 70, commi da 7 a 10.
L'elaborazione riguardante l'eventuale beneficio da corrispondere ai sensi del comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, verrà effettuata successivamente e sarà data apposita comunicazione.
Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri telefonici: 06/59054499, 06/59054511. Eventuali comunicazioni possono essere inviate a mezzo fax ai numeri 06/59054475 e 06/59054485, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo caselllariocentralepensioni@inps.it
Allegato 1
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41.
- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine dello novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
L'articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal l° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni (modificato in "due anni" dall'art. 69, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) l'indice di perequazione delle pensioni:
a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
- L'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che a decorrere dallo gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo , dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
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