Circolare INPS n. 145 del 19.07.2001

Operazione RED. Elaborazione dei modelli reddituali telematici
Circolare INPS n. 145 del 19.07.2001

SOMMARIO: Completato il rientro dei modelli reddituali “telematici” viene ora effettuata l’elaborazione delle dichiarazioni per la memorizzazione sul data base delle pensioni degli importi reddituali aggiornati, per il ricalcolo delle pensioni e la comunicazione ai pensionati dell’esito dell’elaborazione. Vengono descritte le modalità

Con circolare n. 193 del 2 novembre 1999 sono state fornite le indicazioni relative all’operazione RED, posta in essere in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 259 dell’8 settembre 1999, per la richiesta dei dati relativi agli anni 1996, 1997 e 1998.
Con circolare 120 del 26 giugno 2000 è stata messa a disposizione delle Sedi la procedura che consente l’acquisizione, con modalità analoghe a quelle utilizzate dai CAF e dai professionisti, delle dichiarazioni reddituali pervenute alle Sedi.
Con messaggio n. 495 del 19 dicembre 2000 (allegato 1) sono state indicate le modalità di invio delle lettere di sollecito ai pensionati che non avevano provveduto a fornire tali dichiarazioni sulla base della precedente richiesta. Con messaggio n. 2 del 4 gennaio 2001 (allegato 2) sono state fornite ulteriori precisazioni sull’operazione di sollecito.
Come termine per la restituzione delle dichiarazioni da parte dei pensionati è stato previsto il 31 marzo 2001 (messaggio n. 3 del 5 gennaio 2001 - allegato 3) mentre come termine per la trasmissione all’INPS dei dati da parte dei soggetti convenzionati è stato stabilito il 30 aprile.
Risultano rientrate, a seguito dei solleciti, complessivamente circa 7.200.000 dichiarazioni.
Con successiva comunicazione saranno fornite le indicazioni per le attività da espletare per la gestione delle situazioni per le quali le dichiarazioni reddituali non risultano rientrate neanche dopo il sollecito.
Per le situazioni per le quali le dichiarazioni reddituali risultano pervenute sono attualmente in corso le seguenti fasi di elaborazione:
- aggiornamento del data base delle pensioni con i dati reddituali dichiarati dagli interessati, integrati con quelli delle pensioni presenti sul Casellario centrale;
- ricalcolo delle pensioni;
- comunicazione agli interessati.
Di seguito sono descritte le modalità seguite dalle procedure e le attività che devono essere effettuate dalle Sedi.

1 - Aggiornamento dell’archivio delle pensioni

L’operazione propedeutica all’elaborazione delle pensioni è il caricamento sul data base delle pensioni dei dati trasmessi dai soggetti convenzionati e dalle Sedi INPS, integrati con i dati presenti sul Casellario centrale delle pensioni e influenti per le diverse prestazioni.

1.1 - Modalità di aggiornamento

L’aggiornamento del data base delle pensioni viene effettuato aggregando i redditi dichiarati a seconda delle rilevanze per le quali sono stati richiesti ed integrandoli con gli importi delle pensioni memorizzate sul Casellario, forniti da CASRED, per il titolare, il coniuge ed i figli, se i loro redditi sono influenti. Gli importi dei redditi così determinati aggiornano, a seconda dei casi, i campi GP2KE (redditi per integrazione al minimo, per integrazione dell’assegno di invalidità e per l’applicazione dei commi 41 e 42, dell’articolo 1, della legge n. 335/1995), GP2KF (redditi per trattamenti di famiglia), GP2KM (redditi per maggiorazione sociale), sostituendo gli anni eventualmente già presenti in archivio, per i soli campi GP2KE e GP2KM.
Nei casi in cui, successivamente all’emissione della richiesta RED, le Sedi abbiano acquisito in tali ultimi campi dati reddituali anche per anni successivi al 1998, la procedura non effettua alcun aggiornamento per i dati già presenti in archivio.

1.2 - Aggiornamento dei dati di GP2KE, GP2KF e GP2KM

L’aggiornamento dei dati reddituali viene effettuato con riferimento alla rilevanza per la quale è stato emesso il modello e vengono memorizzati, a seconda della stessa, i dati di GP2KE (rilevanze 1, 3, 4, 11 e 12), di GP2KF (rilevanza 9 e 10) e di GP2KM (rilevanza 5) .
Le situazioni “anomale” evidenziate dalla presenza di un reddito dichiarato nel rigo 10 (trattamenti pensionistici del titolare e/o del coniuge non evidenziate dal Casellario) non vengono aggiornate e saranno segnalate alle Sedi perché verifichino i dati anagrafici dei soggetti.
Nell’allegato 5 sono riportate le modalità di aggiornamento ed i controlli effettuati, per ognuna delle rilevanze interessate.
L’aggiornamento dei dati reddituali viene effettuato a lotti di 100.000 pensioni. Non appena completato tale aggiornamento il lotto di pensioni viene passato al calcolo con la procedura di ricostituzione di cui alla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Le operazioni di ricalcolo sono iniziate il giorno 6 luglio 2001. Le Sedi pertanto possono già visualizzare le pensioni nel frattempo variate.

2 - Ricalcolo delle pensioni

Le procedure di ricalcolo seguono percorsi diversi a seconda che i nuovi dati reddituali non comportino nessuna variazione degli importi delle pensioni, oppure comportino variazioni in aumento o in diminuzione e a seconda che la variazione comporti anche la determinazione di conguagli per i periodi pregressi o solo la variazione degli importi delle rate future.

2.1 - Pensioni che non variano

Nei casi in cui i nuovi dati reddituali non comportano nè variazione degli importi delle rate future né conguagli per i periodi precedenti, le procedure provvedono a memorizzare il valore “1” - VERIFICA DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - in GP1AE02 e la data in GP1AE01.
Nessun altra variazione è prevista sull’archivio pensioni.
Viene memorizzata l’informazione sull’archivio della procedura DIARIO con il codice:
0250 - RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - LA PENSIONE NON VARIA

Viene predisposta la comunicazione Mod RispostaRED A, che viene inviata ai pensionati con POSTEL.

2.2 - Pensioni che variano in aumento e/o con conguaglio a credito

Nei casi in cui i nuovi dati reddituali comportano la variazione in aumento dell’importo delle rate future e/o conguagli a credito per i periodi precedenti, le procedure provvedono a ricostituire la pensione, ad aggiornare il data base delle pensioni con i nuovi dati, a memorizzare il valore “C” - RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - in GP1AE02 e la data in GP1AE01.
Le procedure di ricostituzione determinano inoltre il conguaglio che viene memorizzato sull’archivio CONGUAGLI con le consuete modalità. Le Sedi dovranno provvedere a definire e a validare tali conguagli, utilizzando la procedura ARTE.
Viene memorizzata l’informazione sull’archivio della procedura DIARIO con i seguenti codici :

0251 RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO VARIATI DAL MM/AAAA IN AUMENTO SENZA ARRETRATO
0254 RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. LA PENSIONE VARIA SOLO PER IL PASSATO CON ARRETRATO
0255 RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO VARIATI DAL MM/AAAA IN AUMENTO CON ARRETRATO

Vengono predisposte apposite comunicazioni inviate ai pensionati con POSTEL: Mod. RispostaRED-D, per le situazioni di cui al codice 251, Mod. RispostaRED-B, per le situazioni di cui al codice 254, Mod. RispostaRED-C, per le situazioni di cui al codice 255.
La rata di pensione aggiornata in aumento sarà posta in pagamento a partire dal mese di settembre 2001 per le pensioni ricalcolate prima della predisposizione dei pagamenti di settembre, a partire dal mese di ottobre per quelle ricalcolate successivamente.

2.3 - Pensioni che variano in diminuzione e/o con conguaglio a debito

Nei casi in cui i nuovi dati reddituali comportano la variazione in diminuzione degli importi delle rate future e/o conguagli a debito per i periodi precedenti, le procedure agiscono con una nuova modalità che consente di determinare l’importo dell’indebito senza aggiornare il data base delle pensioni.
Le procedure:
- effettuano il ricalcolo della pensione sulla base dei dati reddituali aggiornati;
- determinano l’importo del conguaglio a debito relativo al periodo fino al 31 ottobre 2001;
- predispongono i dati per la comunicazione al pensionato;
- inseriscono il flag “3” in GP1AF05K per evidenziare la pensione e non consentirne la ricostituzione fino al completamento dell’elaborazione dei dati reddituali;
- memorizzano, in apposito archivio, la chiave della pensione per predisporre la ricostituzione a partire dalla rata di novembre 2001.
Viene memorizzata l’informazione sull’archivio della procedura DIARIO con i seguenti codici :

0252

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN DIMINUZIONE SENZA INDEBITO

0256

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN DIMINUZIONE CON ARRETRATO

0257

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - IMPORTO IN PAGAMENTO INVARIATO. CONGUAGLIO A DEBITO PER I PERIODI PRECEDENTI: PENSIONE L. m ZZ.ZZZ.ZZZ; TRATTAMENTI DI FAMIGLIA L. m ZZ.ZZZ.ZZZ

0258

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - IMPORTI IN IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN AUMENTO. CONGUAGLIO A DEBITO PER I PERIODI PRECEDENTI: PENSIONE L. m ZZ.ZZZ.ZZZ; TRATTAMENTI DI FAMIGLIA L. m ZZ.ZZZ.ZZZ

0259

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN DIMINUZIONE. CONGUAGLIO A DEBITO PER I PERIODI PRECEDENTI: PENSIONE L. m ZZ.ZZZ.ZZZ; TRATTAMENTI DI FAMIGLIA L. m ZZ.ZZZ.ZZZ

Vengono predisposte apposite comunicazioni inviate ai pensionati con POSTEL, Mod. RispostaRED-F, per le situazioni di cui al codice 252, Mod. RispostaRED-G, per le situazioni di cui al codice 256, Mod. RispostaRED-E, per le situazioni di cui al codice 257, Mod. RispostaRED-J, per le situazioni di cui al codice 258, . Mod. RispostaRED-H, per le situazioni di cui al codice 259.
Per le pensioni per le quali si verifica tale situazione, la comunicazione viene inviata ai pensionati in anticipo rispetto al momento da cui opera la riduzione della pensione per consentire loro di verificare la situazione e di comunicare alla Sede di competenza gli eventuali dati reddituali a rettifica.
In particolare, la comunicazione verrà inviata agli interessati entro il mese di agosto mentre la pensione sarà posta in pagamento nell’importo ridotto a partire dal rateo di novembre. Nel caso che i pensionati rettifichino i dati in precedenza dichiarati, le Sedi dovranno acquisire con immediatezza, e comunque entro il 10 settembre 2001, i nuovi dati reddituali, utilizzando la procedura di acquisizione dei modelli reddituali di cui alla circolare n. 120 del 2000 ed effettuando le eventuali rettifiche anagrafiche con la procedura ARCA, per consentire alle procedure centrali di provvedere alla ricostituzione della pensione in tempo utile per il pagamento della rata di novembre nella misura esattamente dovuta.
La ricostituzione delle pensioni in argomento sarà effettuata nella seconda quindicina del mese di settembre 2001.
Al momento della ricostituzione saranno effettuati i consueti aggiornamenti degli archivi.
Nei casi in cui la ricostituzione determinerà conguagli a credito, gli stessi saranno memorizzati sull’archivio CONGUAGLI, mentre nei casi in cui la ricostituzione determinerà conguagli a debito, le procedure provvederanno ad aggiornare le rate a partire dal 1° novembre 2001 e ad inserire il flag di ricostituzione d’ufficio per la successiva determinazione e memorizzazione dell’importo del conguaglio a debito relativo al periodo anteriore al 1° novembre 2001.
Saranno elaborate per novembre anche le ricostituzioni delle pensioni con un conguaglio a debito relativo agli anni precedenti ed una variazione in aumento relativa ai mesi futuri.

3 - Gestione dei conguagli a credito

Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, effettuando eventuali compensazioni, e alla validazione dei conguagli a credito con la procedura ARTE (vedi punto 2.2).

4 - Gestione dei conguagli a debito

L’importo dei conguagli a debito, determinato dalle procedure centrali con le modalità descritte al punto 2.3, viene segnalato agli interessati a mezzo lettera raccomandata inviata con POSTEL.
Si fa riserva di istruzioni per la memorizzazione e per la gestione dei conguagli a debito.

5 - Pensioni scartate dal calcolo

Per le pensioni che non possono essere ricostituite perché i dati memorizzati in archivio non ne consentono il ricalcolo, viene memorizzata l’informazione sull’archivio della procedura DIARIO con il codice:

0253 VERIFICA AUTOMATICA DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. NON POSSIBILE RICOSTITUIRE

Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione di tali pensioni con PGM 480 integrando e/o correggendo i dati necessari.

6 - Assegni di invalidità scaduti e non confermati

Con messaggio n. 193 del 13 luglio 2001 (allegato 4) le Sedi sono state nuovamente interessate alla sistemazione degli assegni di invalidità scaduti e non confermati.
Gli assegni in questione non saranno ricostituiti per effetto dei nuovi dati reddituali; l’informazione sarà memorizzata sull’archivio della procedura DIARIO con il codice:

0261 VERIFICA AUTOMATICA DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. NON POSSIBILE RICOSTITUIRE

Le Sedi dovranno provvedere alla sistemazione di tali assegni.

7 - Procedura DIARIO

In allegato 6 sono riepilogati i codici con i quali vengono memorizzate sugli archivi della procedura DIARIO le chiavi delle pensioni interessate all’operazione RED.
Le Sedi dovranno listare le situazioni per le quali è stato determinato un conguaglio a credito del pensionato (codici 0251, 0254 e 0255) e provvedere con urgenza alla gestione con la procedura ARTE di tali conguagli, per consentirne la riscossione in occasione del pagamento della rata di settembre o ottobre 2001.
Le Sedi potranno inoltre listare le situazioni per le quali è stato determinato un conguaglio a debito del pensionato (codici 0252, 0256, 0257, 0258 e 0259).
Dovranno essere inoltre listate le situazioni per le quali sono previsti interventi delle Sedi per la sistemazione (codici 0253 e 0261); per tali posizioni le Sedi dovranno acquisire i dati necessari per la ricostituzione.

8 - Comunicazione ai pensionati dell’esito dell’elaborazione

Come già fatto presente, a tutti i pensionati interessati all’operazione RED verrà inviata tramite POSTEL comunicazione dell’esito dell’elaborazione effettuata a seguito delle dichiarazioni reddituali.
In particolare ai pensionati per i quali si determinerà una diminuzione dell’importo in pagamento, la comunicazione sarà inviata con due mesi di anticipo rispetto alla data da cui sarà pagata la rata rideterminata.

9 - Acquisizione dei dati a rettifica

Eventuali dichiarazioni reddituali a rettifica presentate dai pensionati a seguito della comunicazione di diminuzione della pensione dovranno essere acquisite dalle Sedi con la massima celerità con la procedura AS/400 di cui alla circolare n. 120 del 2000.
Con tale procedura dovranno inoltre essere acquisiti eventuali dichiarazioni reddituali non trasmesse o pervenute dopo il prelievo dei dati per l’aggiornamento della prima elaborazione.
Tali dati saranno utilizzati per un ulteriore aggiornamento dei dati reddituali prima del ricalcolo delle pensioni individuate con variazione in diminuzione e/o con conguaglio a debito.

10 - Aggiornamento DS78

Per le pensioni per le quali vengono memorizzati i dati reddituali e viene effettuato il ricalcolo verrà aggiornato l’archivio locale DS78 con le consuete modalità.
Vengono riportati i seguenti literal:

GP1AE01 = 6

AGGIORNAMENTO DA MODELLI REDDITUALI 96-98

Se GP1AE02 = 1

VERIFICA DA DICHIARAZIONE REDDITUALE 96-98

Se GP1AE02 = C

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE 96-98

Se GP1AF05K = 3

RICOSTITUZIONE A DEBITO DA NOVEMBRE 2001 PER DICHIARAZIONE REDDITUALE

11 - Front office e Call Center

Le Sedi porranno la massima cura nell’offrire ai pensionati ogni assistenza e notizia utile in ordine alle operazioni che sono state effettuate sui trattamenti pensionistici, utilizzando a tal fine le informazioni memorizzate negli archivi di cui ai punti precedenti.
Le linee seguite per lo svolgimento dell’operazione sono state portate a conoscenza degli Enti di Patronato e dei sindacati dei pensionati a livello centrale.
Le Sedi sono invitate a dare la massima diffusione, a livello locale, al contenuto della presente circolare.
L’informazione dovrà essere rivolta, oltre che agli Enti di Patronato e ai sindacati dei pensionati, anche ai pensionati attraverso gli organi di stampa, secondo le disponibilità locali, facendo in particolare presente le modalità seguite nel ricalcolo delle pensioni.
Sulle lettere che verranno inviate ai pensionati, il cui testo sarà trasmesso con successiva comunicazione, è riportata l’informazione relativa all’attivazione del Call Center, al quale gli interessati possono chiedere chiarimenti anche per questa particolare operazione.

Allegato 1

Messaggio n. 495 del 19 dicembre 2000

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Oggetto: Modelli reddituali “telematici”. Emissione dei solleciti

Con circolare n. 193 del 2 novembre 1999 è stata illustrata l’operazione modelli reddituali “telematici” effettuata con la collaborazione dei CAF e degli altri soggetti abilitati (consulenti del lavoro, dottori e ragioneri commercialisti, consulenti tributari).
Con circolare n. 120 del 26 giugno 2000 è stata rilasciata la procedura di acquisizione con AS/400 da parte delle Sedi.
A seguito della verifica delle dichiarazioni acquisite, sia da parte dei CAF e dei soggetti abilitati che da parte delle Sedi, sono state individuate le posizioni per le quali la dichiarazione non risulta pervenuta e sono in corso di spedizione con il sistema POSTEL i solleciti ai pensionati per i quali la dichiarazione non risulta pervenuta.
Sono stati inviate circa 1.700.000 lettere di sollecito.
Non vengono emessi solleciti, oltre che, ovviamente, per le pensioni nel frattempo eliminate, anche per le pensioni per le quali i dati reddituali risultano comunque memorizzati in archivio.
La comunicazione “Sollecito RED” con la quale il pensionato viene sollecitato alla compilazione della dichiarazione presso un CAF o uno dei soggetti abilitati è riportata in allegato 1.
Nella comunicazione viene evidenziato che anche il pensionato che non possiede altri redditi oltre le pensioni deve rilasciare la dichiarazione.
E’ inoltre precisato che, nel caso in cui la dichiarazione non venga rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione del sollecito, le prestazioni correlate al reddito saranno ricalcolate ritenendo superati i limiti previsti.
La comunicazione di sollecito contiene un allegato recante il codice a barre con i dati della/e pensione/i e del pensionato e il Mod. TIPOx sul quale sono indicate le tipologie di reddito che devono essere dichiarate.
Sulla lettera inviata ai pensionati è inoltre riportato un apposito box nel quale è indicata la possibilità di chiedere informazioni anche al Call Center che risponderà a tutte le domande di carattere generale e che trasmetterà alle Sedi, se del caso, le segnalazioni ricevute.
Per consentire ai pensionati di provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e per risolvere eventuali situazioni particolari i Direttori di Area e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno stipulato la convenzione.
Le Sedi avranno inoltre cura di informare dell’invio del “Sollecito RED” gli Enti di Patronato operanti sul territorio.

Allegato1.1

Sollecito RED

INPS

Sede di

Al Sig……………………………
…………………………………..
……………………………….

Oggetto: Comunicazione dei redditi. Sollecito

Gentile Signore/a

Non risulta ancora pervenuta la Sua dichiarazione, conseguente alla richiesta RED, a Lei già inviata in precedenza.

Le ricordo che alcune prestazioni sono pagate dall’INPS in un importo che varia in relazione all’ammontare dei redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, in alcuni casi, dai figli.
Le prestazioni legate ai redditi sono, per esempio, le integrazioni al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali sulle pensioni, gli assegni di invalidità, i trattamenti di famiglia, ecc. Per questi tipi di prestazioni i pensionati debbono comunicare ogni anno la misura dei redditi posseduti personalmente e dal nucleo familiare.
Anche Lei deve inviare tale comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente sollecito, in quanto titolare delle sottoelencate prestazioni, sulle quali influiscono i redditi.

Pensione categoria VO numero 10025400 gestita dalla Sede INPS di Roma
integrata al trattamento minimo

Pensione categoria SO numero 20045900 gestita dalla Sede INPS di Roma EUR
sulla quale sono in pagamento trattamenti di famiglia

Altre pensioni

Lei ha anche le pensioni
INPS categoria…….. numero……………. Sede……………..
INPDAP……………………………………

Il coniuge è titolare delle pensioni

INPS categoria…….. numero……………. Sede……………..
Fondo Pensioni BNL……………………………………

Il coniuge e i figli carico sono titolari delle pensioni

INPS categoria…….. numero……………. Sede……………..
Fondo Pensioni BNL……………………………………

Altri redditi

Per facilitarLe il compito di comunicare i redditi Le invio alcuni moduli che offrono la traccia dei redditi da dichiarare. Deve dichiarare solo i redditi diversi dalle pensioni sopra indicate. Dei redditi delle pensioni infatti terrà direttamente conto l’INPS in sede di verifica della Sua intera posizione reddituale.
Le preciso che la dichiarazione va presentata anche nel caso in cui Lei non abbia altri redditi oltre quelli delle pensioni indicate.

A chi si presenta la dichiarazione

L’INPS adotta una procedura che rende più semplice la dichiarazione evitandoLe di fare calcoli e possibili errori.
Sono a Sua disposizione Centri di assistenza fiscale (CAF), consulenti tributari, consulenti del lavoro e ragionieri commercialisti che l’assisteranno gratuitamente nel classificare e nel dichiarare i redditi che si aggiungono a quelli delle pensioni indicate su questa lettera. Per ottenere la massima precisione Le consiglio di utilizzare i documenti in Suo possesso, quali il modello 730, il modello 740, il modello fiscale UNICO, il modello CUD, ecc. in modo che i CAF e i professionisti sopraindicati possano “attestare la conformità” della dichiarazione e trasmetterla direttamente in via telematica agli uffici INPS, senza ulteriori fastidi per Lei.
Ricordi di consegnare anche il foglio qui allegato che contiene in “codice” i Suoi dati identificativi e quelli riferiti alla pensione.

Assistenza gratuita e completa

La presentazione della dichiarazione reddituale ai CAF, ai consulenti tributari, ai consulenti del lavoro e ai ragionieri commercialisti è l’unico adempimento che Le viene richiesto. Infatti sono i soggetti sopraindicati ad assumere il compito di trasmettere i dati all’INPS.

Se non perviene la Sua dichiarazione

Qualora la Sua dichiarazione non pervenga neppure dopo questo sollecito, gli uffici ricalcoleranno la prestazione, ritenendo superati i limiti di reddito degli anni per i quali è richiesta la dichiarazione.
Confido nella Sua collaborazione ed invio cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Trizzino

Per ogni eventuale chiarimento Lei può telefonare al numero 16464 Un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie. INPSInforma 16464: la previdenza è in linea

Allegato 2

Messaggio n. 2 del 4 gennaio 2001

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE

Oggetto: Modelli reddituali “telematici”. Emissione dei solleciti

A seguito dell’invio ai pensionati percettori di prestazioni correlate al reddito dei solleciti di cui al messaggio n. 495 del 19 dicembre 2000 si sono evidenziati dei problemi per la cui soluzione si forniscono le seguenti indicazioni.

1 - Modalità di individuazione delle pensioni per le quali sono stati emessi i solleciti

Si precisa, innanzitutto, che i solleciti sono stati emessi sulla base della situazione d’archivio risultante alla data del 20 ottobre 2000, confrontando le chiavi delle pensioni per le quali sono state richieste le dichiarazioni reddituali ai pensionati con le dichiarazioni memorizzate negli archivi INPS trasmesse dai CAF, dai soggetti abilitati e dalle Sedi.
Sono state poi controllate, sul data base, le pensioni per le quali non risultavano pervenute le dichiarazioni verificando che le stesse non fossero eliminate o, se vigenti, non fossero stati già memorizzati i redditi richiesti.
I solleciti emessi sono relativi alle pensioni vigenti che, dopo i predetti controlli, sono risultate prive, alla predetta data del 20 ottobre 2000, dei dati reddituali relativi agli anni richiesti.
Eventuali dichiarazioni pervenute dai CAF o dai professionisti o acquisite dalle Sedi in data successiva non sono state prese in considerazione ai fini dell’emissione della lettera di sollecito ma saranno ovviamente considerate all’atto dell’elaborazione generalizzata delle pensioni interessate all’operazione RED.

2 - Dichiarazioni rilasciate dai pensionati e non pervenute all’INPS

Alcuni pensionati si sono rivolti agli sportelli delle Sedi INPS e al Call Center facendo presente di essere in possesso del Mod. CERT. RED rilasciato da un CAF o da un soggetto abilitato e di avere ugualmente ricevuto il sollecito.
Sono state effettuate verifiche in merito alle segnalazioni pervenute ed è stata accertata l’inesistenza sugli archivi INPS dei dati delle dichiarazioni reddituali per le quali i pensionati in questione sono in possesso del Mod. CERT. RED.

3 - Riapertura della trasmissione dei dati

Al fine di ovviare agli inconvenienti rilevati, a partire dal giorno 8 gennaio 2001, sarà resa nuovamente disponibile per i CAF ed i soggetti abilitati la procedura per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni reddituali.
In tal modo potranno essere immediatamente trasmesse le dichiarazioni rese dai pensionati e non ancora inviate all’INPS.

4 - Attività delle Sedi e del Call Center

Nel frattempo le Sedi ed il Call Center dovranno informare i pensionati in possesso di Mod. CERT. RED che si presentano o che telefonano che nessuna ulteriore dichiarazione deve essere da loro rilasciata.
E’ opportuno che le Sedi prendano comunque nota delle pensioni interessate e del CAF o del professionista che ha rilasciato il Mod. CERT RED, per poter effettuare le verifiche di cui al successivo punto 6.
Il Call Center raccoglierà le segnalazioni pervenute dai pensionati in possesso di Mod. CERT. RED e provvederà a compilare la scheda informatica di cui al messaggio n. 151 del 19 ottobre 2000, inserendovi, oltre ai riferimenti delle pensioni, anche i dati del CAF o del professionista. La scheda non sarà inviata alla Sede competente ma sarà inserita in uno specifico archivio al quale accederà la Direzione Centrale per le Prestazioni.

5 - Segnalazione alle Sedi delle dichiarazioni mancanti

Una volta completato da parte dei CAF, dei soggetti abilitati e delle Sedi, il rientro delle dichiarazioni, comprese ovviamente quelle che non erano state rese e che saranno rese a seguito del sollecito, le procedure centrali provvederanno a individuare le pensioni per le quali ancora non risulta pervenuta la dichiarazione reddituale e a segnalare tali situazioni alle Sedi interessate per gli ulteriori adempimenti che saranno comunicati in seguito.

6 - Procedura di consultazione e di acquisizione

La procedura di acquisizione rilasciata con circolare n. 120 del 26 giugno 2000 è tuttora disponibile per le Sedi che possono pertanto anche acquisire direttamente eventuali dichiarazioni rese dai pensionati.
La procedura di consultazione è stata aggiornata e visualizza, per i modelli per i quali è stata emessa la lettera di sollecito, il codice stato uguale a “R”.
A partire dall’8 gennaio l’archivio dei modelli reddituali sarà aggiornato, tempestivamente e sistematicamente, con le dichiarazioni trasmesse dai CAF e dai soggetti abilitati e le Sedi potranno pertanto verificare se nel frattempo le dichiarazioni rese e risultanti dal Mod. CERT. RED siano pervenute all’Istituto.

7 - Informativa ai pensionati

I Direttori di Area e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima diffusione a livello locale delle indicazioni contenute nel presente messaggio, con particolare riferimento ai pensionati in possesso del Mod. CERT. RED i quali non dovranno rilasciare comunque una ulteriore dichiarazione.

Allegato 3

Messaggio n. 3 del 5 gennaio 2001

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE

L’operazione RED ha preso avvio con l’invio delle lettere di richiesta dei dati reddituali che si è svolta nel periodo dal novembre 1999 al gennaio 2000.
Sono state inviate circa 7.500.000 richieste a circa 6.700.000 destinatari, in quanto circa 800.000 destinatari sono titolari di più prestazioni legate al reddito.
Le operazioni di acquisizione da parte dei soggetti convenzionati (CAF e professionisti convenzionati) hanno consentito il rientro di circa l’80 per cento delle dichiarazioni richieste.
Per le operazioni di aggiornamento degli archivi con i dati delle dichiarazioni pervenute e di ricalcolo delle prestazioni in pagamento, si è stabilito di attendere il rientro di tutte le dichiarazioni, per effettuare un’unica e completa elaborazione, riguardante tutti i pensionati, anche al fine di evitare disparità di trattamento.
Si è provveduto a predisporre l’emissione di circa 1.700.000 lettere di sollecito con le modalità già portate a conoscenza con i precedenti messaggi n. 495 del 19 dicembre 2000 e n. 2 del 4 gennaio 2001, per i pensionati per i quali non risultano memorizzati i dati reddituali richiesti.
I solleciti sono stati inviati nel corso del mese di dicembre 2000 con l’invito ai pensionati a presentare la dichiarazione entro 60 giorni. Considerato che, in concomitanza delle festività natalizie, vi sono difficoltà per i pensionati a recarsi presso i soggetti abilitati, si comunica che sarà possibile presentare le dichiarazioni fino al 31 marzo 2001.
E’ comunque importante per i pensionati, che non hanno ancora presentato la dichiarazione, provvedervi al più presto per consentire agli uffici di pagare, ove ne ricorrano i requisiti, il pagamento degli aumenti previsti dalla legge finanziaria 2001, per i quali è necessario disporre di dati reddituali aggiornati.

Allegato 4

Messaggio n. 193 del 13 luglio 2001

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Oggetto: Assegni di invalidità scaduti e non confermati

Al punto 4 della circolare n. 211 del 18 dicembre 2000 sono state portate a conoscenza delle Sedi le modalità utilizzate in occasione del rinnovo per l’anno 2001 per gli assegni di invalidità.
Si ricorda che sono stati rinnovati con gli importi aggiornati, gli assegni di invalidità i cui titolari hanno compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Si sollecitano le Sedi, per i titolari che hanno perfezionato i relativi requisiti, ad eliminare gli assegni di invalidità e a liquidare le pensioni di vecchiaia.
Gli assegni con scadenza anteriore al 1° maggio 2001 sono stati rinnovati con gli importi aggiornati fino al 30 aprile 2001 e azzerati a partire dal 1° maggio 2001, mentre sono stati azzerati a partire dal mese successivo alla data di scadenza gli importi per gli assegni con scadenza successiva al 30 aprile 2001.
Risultano ad oggi presenti sugli archivi numerosi assegni di invalidità scaduti per i quali non è memorizzata la conferma.
Si sollecitano le Sedi a confermare, se esistono le condizioni, con la procedura REVSAN, gli assegni in argomento o ad eliminare gli assegni per i quali non è stata presentata domanda di conferma o la stessa è stata respinta.
Nel caso in cui venga acquisita, con la procedura REVSAN, la conferma, la Sede deve immediatamente provvedere all’attivazione della ricostituzione che le procedure inseriscono d’ufficio sia in EAD75 che sull’archivio 25. Eventuali scarti per assenza dei dati reddituali rilevanti ai fini dell’applicazione della incumulabilità di cui al comma 42 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995, possono essere corretti utilizzando le informazioni acquisite con i Mod. RED (consultabili con l’apposita procedura), integrati dai dati delle pensioni rilevate dal Casellario utilizzando la procedura CASRED.
La lista aggiornata degli assegni di invalidità i cui titolari hanno compiuto l’età della vecchiaia e quelli degli assegni scaduti e non confermati viene predisposta mensilmente all’attivazione dell’opzione 5, subopzione 1, del PGM 4444 e può essere ristampata utilizzando la subopzione 2.

Allegato 5

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE DELLE PENSIONI

1 - Aggiornamento di GP1

Al momento dell’aggiornamento del data base delle pensioni con i dati reddituali viene memorizzato in

GP1AE01

la data di aggiornamento

GP1AE02

il codice 6

Per le pensioni eliminate per trasferimento (GP1AM01 = 5) le procedure provvedono ad aggiornare la nuova pensione.

2 - Aggiornamento di GP2

Per tutte le rilevanze considerate vengono sommati ai redditi dichiarati gli importi delle pensioni forniti da CASRED.
Inoltre per tutte le registrazioni di aggiornamento che vengono effettuate sul data base delle pensioni vengono inseriti in GP2KE11 seguenti valori

GP2KE11

1° byte = 7 2° byte = 4 3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 4° e 5° byte = 0 6° e 7° byte = 99

2.1 -

Aggiornamento per la rilevanza 1 (integrazione al minimo pensioni con decorrenza anteriore al 1/94 diverse dall’assegno di invalidità)

Per le pensioni interessate alla rilevanza 1 è previsto l’aggiornamento di GP2KE, con i redditi del titolare.

Campi aggiornati

Righi del modello RED considerati per il titolare

Righi del modello RED considerati per il coniuge

Rilevanza 1

GP2KE09 (anno al quale si riferisce il reddito) GP2KE10 (reddito del titolare in migliaia di lire) GP2KE11(codici reddito del pensionato) GP2KE13 (reddito delle pensioni ai superstiti, fornito da CASRED, registrato come di cui del valore di GP2KE10, solo per le pensioni ai superstiti - è necessario per la rilevanza11)

1, 2, 3, 8, 9, 15, 17, 19, 20, 21

Nessun rigo

Non è rilevante il codice dello stato civile.

2.2 - Aggiornamento per la rilevanza 3 (integrazione dell’assegno di invalidità)

Per le pensioni interessate a rilevanza 3 è previsto l’aggiornamento di GP2KE, con i redditi del titolare e del coniuge.

Campi aggiornati

Righi del modello RED considerati per il titolare

Righi del modello RED considerati per il coniuge

Rilevanza 3

GP2KE09 (anno al quale si riferisce il reddito) GP2KE10 (reddito del titolare in migliaia di lire) GP2KE11(codici reddito del pensionato) GP2KE12 (reddito del coniuge in migliaia di lire) GP2KE13 (somma dei righi 1, 3 e 15 del solo titolare = reddito da lavoro del titolare, rappresenta un di cui del valore di GP2KE10, è necessario per la rilevanza 12)

1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21

1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Lo stato civile è rilevante, se assente viene previsto uno scarto. Se presente stato civile di coniugato e sono assenti i redditi del coniuge, viene previsto uno scarto.

2.3 - Aggiornamento per la rilevanza 4 (integrazione al minimo pensioni con decorrenza successiva al 12/93 diverse dall’assegno di invalidità)

Per le pensioni interessate a rilevanza 4 è previsto l’aggiornamento di GP2KE, con i redditi del titolare e del coniuge.

Campi aggiornati

Righi del modello RED considerati per il titolare

Righi del modello RED considerati per il coniuge

Rilevanza 4

GP2KE09 (anno al quale si riferisce il reddito) GP2KE10 (reddito del titolare in migliaia di lire) GP2KE11(codici reddito del pensionato) GP2KE12 (reddito del coniuge in migliaia di lire) GP2KE13 (reddito delle pensioni ai superstiti, fornito da CASRED, da registrare come di cui del valore di GP2KE10, solo per le pensioni ai superstiti - serve per la rilevanza 11)

1, 3, 8, 15, 19, 20, 21

1, 3, 8, 15, 19, 20, 21

Lo stato civile è rilevante, se assente viene previsto uno scarto. Se presente stato civile di coniugato e sono assenti i redditi del coniuge, viene previsto uno scarto.

2.4 - Aggiornamento per la rilevanza 5 (maggiorazione sociale)

Per le pensioni interessate a rilevanza 5 è previsto l’aggiornamento di GP2KM, con i redditi del titolare e del coniuge.

Campi aggiornati

Righi del modello RED considerati per il titolare

Righi del modello RED considerati per il coniuge

Rilevanza 5

GP2KM51 (anno al quale si riferisce il reddito) GP2KM5A (decorrenza di validità del reddito) GP2KM52 (numero componenti il nucleo) GP2KM53 (reddito del titolare in migliaia di lire) GP2KM54 (reddito del coniuge in migliaia di lire) GP2KM72 decorrenza stato civile GP2KM71 codice stato civile

1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28

1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Di norma le pensioni con rilevanza 5 sono interessate anche da rilevanza 1 o 3 o 4.
E’ previsto il controllo che il totale dei redditi dichiarati per la rilevanza 5 non possa essere inferiore a quello dichiarato per la rilevanza 1 o 3 o 4.
Lo stato civile è rilevante, se assente viene previsto uno scarto. Se presente stato civile di coniugato e sono assenti i redditi del coniuge, viene previsto uno scarto.

2.5 - Aggiornamento per le rilevanze 9 e10 (trattamenti di famiglia)

Per le pensioni interessate a rilevanza 9 o 10 è previsto l’aggiornamento di GP2KF, con i redditi del titolare, del coniuge e dei figli.

Campi aggiornati

Righi del modello RED considerati per il titolare

Righi del modello RED considerati per il coniuge

Rilevanze 9 e 10

GP2KF01 (anno al quale si riferisce il reddito) GP2FM70 (decorrenza dalla quale il reddito rileva) GP2KF03 (reddito del nucleo in migliaia di lire) GP2KG07 (reddito del titolare in migliaia di lire di cui di GP2KF03) GP2KF02 (codice tipo reddito: P se il reddito del nucleo è costituito solo da reddito del pensionato e tale reddito è costituito per almeno l’70% da reddito da lavoro dipendente o da pensioni (1) F se il reddito del nucleo è costituito da reddito del pensionato e dei familiari e tale reddito è costituito per almeno l’70% da reddito da lavoro dipendente o da pensioni (1) Q se il reddito del nucleo è costituito solo da reddito del pensionato e tale reddito non è costituito per almeno l’70% da reddito da lavoro dipendente o da pensioni (1) G se il reddito del nucleo è costituito da reddito del pensionato e dei familiari e tale reddito non è costituito per almeno l’70% da reddito da lavoro dipendente o da pensioni (1) GP2KM73 (numero componenti il nucleo) GP2KM71 (codice stato civile)

1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28

1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28

(1) Il reddito da lavoro dipendente è costituito dalla somma di tutte le pensioni fornite da CASRED e dai redditi dichiarati nel rigo 1.

Lo stato civile è rilevante, se assente viene previsto uno scarto. Se presente stato civile di coniugato e sono assenti i redditi del coniuge, viene previsto uno scarto.
Per le rilevanze 9 e 10 viene fatta la valutazione sui redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte che rilevano solo se superiori a lire 2.000.000. I redditi esenti considerati sono costituiti, per la verifica dei 2.000.000, dalla somma data da CASRED delle pensioni non assoggettabili IRPEF e dai redditi dichiarati nel rigo 14. Se l’importo complessivo dei redditi esenti è inferiore a 2.000.000 tali redditi non si considerano. Se l’importo complessivo dei redditi esenti è superiore a 2.000.000 tali redditi si considerano per intero e devono essere sommati per intero al reddito da registrare in GP2KF03 e/0 GP2KG07. Devono essere ripartiti per la verifica dell’70%: i redditi da pensione sono da computare con i redditi da lavoro dipendente, i redditi del rigo 14 costituiscono altri redditi.

2.5.1 - Presenza nel nucleo di inabili

Nel caso in cui per l’ultimo anno memorizzato in archivio prima dell’aggiornamento con i nuovi dati reddituali sia presente un valore significativo nel campo GP2KM75 (valori previsti da 1 a 5), tale valore viene riportato su tutti gli anni che vengono registrati in aggiornamento.

2.5.2 - Controllo del requisito del carico per il coniuge

Per la rilevanze 10 viene effettuato questo controllo:
se è presente tra i dichiaranti il coniuge e il suo reddito (comprensivo delle pensioni restituite da CASRED) è maggiore di lire 11.138.4000 per l’anno 1996 o di lire 11.583.600 per l’anno 1997 o di lire 11.791.200 per l’anno 1998 (la condizione va verificata per ogni anno), e sul GP3 del coniuge il campo GP3CK04 contiene il valore 2 (diritto al trattamento di famiglia) e il campo GP3CK02 contiene il valore 999999 (familiare vigente).

Queste situazioni saranno segnalate alle Sedi per i necessari controlli.

2.6 - Aggiornamento per la rilevanza 11 (Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995)

Per le pensioni interessate a rilevanza 11 è previsto l’aggiornamento di GP2KE, con i redditi del titolare..

Campi aggiornati

Righi del modello RED considerati per il titolare

Righi del modello RED considerati per il coniuge

Rilevanze 11

GP2KE09 (anno al quale si riferisce il reddito) GP2KE10 (reddito del titolare in migliaia di lire) GP2KE11(codici reddito del pensionato) GP2KE13 (reddito delle pensioni ai superstiti, fornito da CASRED, da registrare come di cui del valore di GP2KE10, solo per le pensioni ai superstiti)

1, 3, 8, 15, 19, 20, 21

Nessun rigo

Riguarda solo le pensioni ai superstiti non integrate al minimo: codice importo diverso da 2 o 3. Non sono interessate le pensioni con codice importo S.

2.7 - Aggiornamento per la rilevanza 12 (Incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995)

Per le pensioni interessate a rilevanza 12 è previsto l’aggiornamento di GP2KE, con i redditi del titolare.

Campi aggiornati

Righi del modello RED considerati per il titolare

Righi del modello RED considerati per il coniuge

Rilevanze 12

GP2KE09 (anno al quale si riferisce il reddito) GP2KE10 (reddito del titolare in migliaia di lire) GP2KE11(codici reddito del pensionato) GP2KE12 (reddito del coniuge in migliaia di lire) GP2KE13 (somma dei righi 1, 3 e 15 del solo titolare = reddito da lavoro del titolare, rappresenta un di cui del valore di GP2KE10)

1, 3, 15

Riguarda solo gli assegni di invalidità non integrati al minimo: codice importo diverso da 2 o 3.

Allegato 6

Codici DIARIO e tipo lettera

Codice

Descrizione

Tipo lettera

0250

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - LA PENSIONE NON VARIA (sia se ricostituita senza variazione né conguaglio sia se non calcolata perché la variazione dei redditi è ininfluente)

A

0251

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO VARIATI DAL MM/AAAA IN AUMENTO SENZA ARRETRATO

D

0252

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN DIMINUZIONE SENZA INDEBITO

F

0254

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. LA PENSIONE VARIA SOLO PER IL PASSATO CON ARRETRATO

B

0255

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO VARIATI DAL MM/AAAA IN AUMENTO CON ARRETRATO

C

0256

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE. IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN DIMINUZIONE CON ARRETRATO

G

0257

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - IMPORTO IN PAGAMENTO INVARIATO. CONGUAGLIO A DEBITO PER I PERIODI PRECEDENTI: PENSIONE L. m ZZ.ZZZ.ZZ9; TRATTAMENTI DI FAMIGLIA L. m ZZ.ZZZ.ZZ9

E

0258

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - IMPORTI IN IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN AUMENTO. CONGUAGLIO A DEBITO PER I PERIODI PRECEDENTI: PENSIONE L. m ZZ.ZZZ.ZZ9; TRATTAMENTI DI FAMIGLIA L. m ZZ.ZZZ.ZZ9

J

0259

RICOSTITUZIONE DA DICHIARAZIONE REDDITUALE - IMPORTI IN PAGAMENTO DA VARIARE DAL MM/AAAA IN DIMINUZIONE. CONGUAGLIO A DEBITO PER I PERIODI PRECEDENTI: PENSIONE L. m ZZ.ZZZ.ZZ9; TRATTAMENTI DI FAMIGLIA L. m ZZ.ZZZ.ZZ9

H

0253

VERIFICA AUTOMATICA DA DICHIARAZIONE REDDITUALE NON POSSIBILE: RICOSTITUIRE” (pensioni scartate dal calcolo).

0261

VERIFICA AUTOMATICA DA DICHIARAZIONE REDDITUALE NON POSSIBILE: RICOSTITUIRE” (per Assegni di Invalidità non confermati con codice importo = 0).

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