Sommario:
INDICE:
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e campo di applicazione
3 Beneficiari
4 Tipologia di prestazioni
4.1 Assegno ordinario
4.1.1 Condizioni di accesso
4.1.2 Causali
4.1.3 Importo
4.1.4 Durata
4.1.5 Criteri di priorità e tetto aziendale
4.1.6 Contribuzione correlata
4.1.7 Contributo addizionale
4.1.8 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
4.2 Prestazioni integrative della NASpI
4.2.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
4.2.2 Contribuzione correlata
4.2.3 Finanziamento delle prestazioni integrative
4.2.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
4.2.5 Disciplina della prestazione: requisiti, compatibilità e cumulo
4.2.6 Regime fiscale
4.3. Contributi ai programmi formativi
4.3.1 Condizioni e modalità d'accesso
4.3.2 Misura
4.3.3 Durata
4.3.4 Presentazione della domanda
4.4 Assegno straordinario
4.4.1 Contributo straordinario
4.4.2 Contribuzione correlata all'assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
4.4.3Domande ed esposizione dei conguagli per il finanziamento di programmi formativi. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato "Fondo di solidarietà del Trentino" (d'ora in avanti "Fondo"), è stato istituito dal decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 1° giugno 2016, n. 96077.
Con la circolare n. 197 dell'11 novembre 2016 è stato illustrato il regolamento del Fondo e sono state fornite le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione, alle modalità di versamento dei contributi e alla disciplina della prestazione di assegno ordinario.
Con il decreto interministeriale 103593 del 9 agosto 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze (Allegato n. 1), d'ora in avanti "Decreto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, è stato recepito l'accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con il quale è stato convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo.
Con la presente circolare si illustra il nuovo regolamento del Fondo, la cui disciplina, che modifica ed integra il precedente quadro normativo, è entrata in vigore il 27 ottobre 2019, quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Finalità e campo di applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto, il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale né in quella dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, a prescindere dalla consistenza dell'organico.
Ai sensi del successivo comma 7, il Fondo ha le seguenti finalità:
a) assicurare l'assegno ordinario per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare prestazioni integrative rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
c) prevedere assegni straordinari;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi.
In relazione ai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, si rappresenta che l'originario assetto previsto dal decreto istitutivo n. 96077/2016 non è stato modificato dalla novella normativa oggetto della presente circolare.
Si rammenta, a tal proposito, che in relazione ai suddetti datori di lavoro (le cui posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "7V") continua a permanere il medesimo obbligo di versamento della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo, introdotto - nella misura dello 0,45% calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti - dal predetto decreto istitutivo e avente decorrenza dal periodo di paga in corso alla data della sua entrata in vigore (agosto 2016).
Pertanto, nel merito, si rinvia alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 197/2016 (cfr. i paragrafi 2.2 e 14)
3. Beneficiari
Innovando rispetto al precedente requisito di 90 giorni, l'attuale Decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 e seguenti, prevede che le prestazioni del Fondo siano destinate ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva interessata dalla richiesta di prestazione, di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la data della domanda di prestazione.
Per il calcolo dell'anzianità di effettivo lavoro di un lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto o in caso di trasferimento d'azienda, si deve tener conto del periodo d'impiego presso l'attività appaltata o presso l'imprenditore alienante.
Ai sensi del successivo comma 11 sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.
4. Tipologia di prestazioni
Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto il Fondo provvede:
a) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria, con l'esclusione delle intemperie stagionali, e straordinaria;
b) all'erogazione di tutele integrative, in termini d'importo e di durata, delle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni;
d) all'erogazione di contributi per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
4.1 Assegno ordinario
4.1.1 Condizioni di accesso
Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto, l'accesso all'assegno ordinario è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Inoltre, il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue (articolo 6, comma 10). Tale ultimo requisito non è richiesto in caso di assegni ordinari con causale COVID-19, come stabilito conl'apposita deliberazione n. 8886/2020 del Comitato amministratore del Fondo stesso.
All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria.
Il lavoratore che svolge attività lavorativa, autonoma o subordinata, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Nei casi di concomitante attività lavorativa il regime di cumulabilità totale o parziale è disciplinato dalla circolare n. 130/2010.
4.1.2 Causali
Il Decreto, all'articolo 6, comma 9, prevede che l'assegno ordinario possa essere richiesto per le causali in materia d'integrazione salariale ordinaria, con l'eccezione delle intemperie stagionali, e straordinaria, di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.
Pertanto, la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa può essere causata da eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori, oppure dovuta a riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà.
I criteri di valutazione delle domande di assegno ordinario sono quelli previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016, n. 94033, adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Per le causali relative all'emergenza da COVID-19 è necessario fare riferimento alle circolari n. 47/2020, 84/2020, 115/2020 e 139/2020.
4.1.3 Importo
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, l'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione d'integrazione salariale, anche in relazione ai massimali, ed è ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84%, che rimane nella disponibilità del Fondo.
L'assegno ordinario, dunque, è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali previsti dall'articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, che per l'anno 2020, al netto della summenzionata riduzione del 5,84%, è pari a € 939,89, per retribuzioni inferiori o uguali a € 2.159,48, e a € 1.129,66, per retribuzioni superiori a € 2.159,48 (cfr. la circolare n. 20/2020).
Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
4.1.4 Durata
Come stabilito dall'articolo 6, comma 2, del Decreto, l'assegno ordinario è corrisposto per una durata massima di 13 settimane per singola domanda e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile per unità produttiva.
Tale limite viene elevato dal Decreto fino a 52 settimane complessive nel biennio mobile qualora l'intervento sia richiesto per la causale di contratto di solidarietà.
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 104 settimane a ritroso dalla fine dell'ultima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
Per ciascuna unità produttiva la prestazione non può comunque superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile. A tal fine si evidenzia che l'articolo 6, comma 3, del Decreto, non fa salvo il disposto di cui all'articolo 22, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, che, in tema di durata massima della prestazione, prevede che, per la parte non eccedente i 24 mesi, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà è computata nella misura della metà.
Conseguentemente, ai fini della durata massima della prestazione, l'assegno ordinario per la causale del contrato di solidarietà è computato per intero.
4.1.5 Criteri di priorità e tetto aziendale
Il Decreto, innovando rispetto al precedente, non prevede alcun tetto aziendale; al comma 11 dell'articolo 6 è previsto altresì che, qualora le risorse non siano sufficienti ad accogliere le domande di assegno ordinario, il Comitato amministratore può stabilire i criteri e le modalità per assegnarle; qualora, inoltre, un datore di lavoro acceda ripetutamente all'assegno ordinario, il Comitato può dare la precedenza all'accoglimento delle richieste presentate per la prima volta da altri datori di lavoro.
4.1.6 Contribuzione correlata
L'articolo 6, comma 4, del Decreto prevede che, per i periodi di erogazione degli assegni ordinari di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Fondo versi alla gestione previdenziale d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
A tale proposito, per l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa, che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile, si rinvia alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Infatti, posto che all'assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (articolo 30 del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del lavoratore interessato tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Si rammenta, per completezza, che detta aliquota di finanziamento della gestione pensionistica verrà computata tenendo conto dell'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2020 è pari a € 103.055,00.
4.1.7 Contributo addizionale
In caso di ricorso all'assegno ordinario erogato dal Fondo è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
A tal proposito si evidenzia, per completezza, che la previsione secondo la quale la misura del contributo addizionale, per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio, veniva elevata all'8% delle retribuzioni perse dal lavoratore, è stata espunta dalla nuova formulazione del Decreto. Pertanto, il predetto contributo è dovuto, costantemente, nella misura del 4% a prescindere dalla durata dell'assegno ordinario.
La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. Dette indicazioni tecniche sono state fornite, con specifico riferimento al Fondo di solidarietà in oggetto, con la circolare n. 170/2017, cui si rinvia integralmente.
4.1.8 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, per accedere alla prestazione di assegno ordinario le aziende devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la circolare n. 201/2015, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Direzione provinciale di Trento. Le istruzioni per la presentazione delle domande di assegno ordinario sono state fornite con il messaggio n. 327/2017.
Una volta deliberata la concessione dell'intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Direzione provinciale di Trento rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per le operazioni di conguaglio/rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro, alla fine di ogni periodo di paga, o per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati in caso d'insolvenza del datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all'azienda e rese disponibili all'interno del cassetto bidirezionale.
Si rammenta che il D.lgs n. 148/2015 ha introdotto termini perentori per il conguaglio o per le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell'articolo 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; per i Fondi s'intende la data dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS. Con la circolare n. 170/2017 sono state fornite le istruzioni operative per consentire il conguaglio degli importi anticipati dai datori di lavoro.
Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015, in materia di CIG, e il messaggio n. 209/2017).
4.2 Prestazioni integrative della NASpI
4.2.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto, il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e di durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di perdita del posto di lavoro.
Ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, i beneficiari sono i lavoratori che hanno compiuto 58 anni d'età senza aver ancora maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato ed i lavoratori stagionali. Il Fondo, a decorrere dal giorno successivo al termine di godimento della NASpI, eroga ai predetti lavoratori privi di occupazione e che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata:
a) nel caso in cui alla data di cessazione del rapporto di lavoro abbiano già compiuto 58 anni: una prestazione di durata pari ad un mese e d'importo pari a quello dell'ultima NASpI percepita;
b) nel caso in cui abbiano lavorato con la qualifica di stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data della domanda e per i quali la durata della NASpI non abbia superato i 4 mesi: una prestazione di durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI, in ogni caso non superiore a un mese, e d'importo pari all'ultima NASpI percepita.
4.2.2 Contribuzione correlata
Per i periodi di percezione delle prestazioni integrative della NASpI, l'articolo 8, comma 5, dispone che il Fondo provvede al versamento, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183/2010. In merito alle modalità di determinazione della contribuzione correlata, si rinvia alle indicazioni già fornite al paragrafo 4.1.6 della presente circolare.
Il periodo di corresponsione delle suddette prestazioni integrative è contrassegnato da un apposito codice di contribuzione utilizzato direttamente dall'archivio di "Disoccupazione/mobilità" in corrispondenza del trattamento informatizzato e dalla procedura "UNEX" per l'esposizione del periodo stesso nell'estratto conto degli interessati.
4.2.3 Finanziamento delle prestazioni integrative
L'articolo 12, comma 2, del Decreto prevede che per l'utilizzo delle prestazioni integrative il Comitato amministratore del Fondo può proporre un contributo integrativo a carico dell'ultimo datore di lavoro.
Le prestazioni in argomento sono erogate in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nel limite di un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nonché dell'eventuale contributo integrativo di cui all'articolo 12, comma 2, e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 6, del Decreto, assegnate al fondo di riserva di esercizio nell'importo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dal Comitato amministratore, riferito all'anno precedente l'inizio della prestazione, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro.
4.2.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
Per l'accesso alla prestazione integrativa le aziende devono presentare domanda esclusivamente in via telematica indirizzata al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Direzione provinciale di Trento.
Il servizio per l'invio telematico della domanda di assegno integrativo è disponibile nel portale INPS www.inps.it. È accessibile dalla scheda descrittiva della prestazione, denominata "Assegno integrativo", reperibile tramite la funzione "Cerca" presente nella pagina principale. Nella scheda prestazione, in alto a destra, occorre cliccare il pulsante "Accedi al Servizio" e poi inserire le relative credenziali di accesso.
Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l'invio telematico delle domande, nonché per l'allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione "Area di download".
L'azienda, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare "Fondo Trentino", allegando un prospetto con i dati analitici dei lavoratori, che costituisce parte integrante della domanda. Nella domanda non deve essere indicato l'importo della prestazione in quanto lo stesso è stimato in automatico dall'Istituto in base ai dati forniti dall'azienda.
Completata l'acquisizione della domanda e confermato l'invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Con successivo apposito messaggio sarà comunicato il rilascio in produzione della procedura d'invio delle domande in argomento.
Una volta deliberata la prestazione integrativa si procederà al pagamento del trattamento integrativo con le stesse modalità della NASpI.
4.2.5 Disciplina della prestazione: requisiti, compatibilità e cumulo
Presupposto per accedere alla prestazione integrativa di durata è che permanga lo stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della prestazione ordinaria. Pertanto, non potranno accedere alla prestazione in argomento quei lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione della NASpI, nonché quelli che abbiano ottenuto la corresponsione anticipata dell'indennità di NASpI a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità.
Alla prestazione integrativa si applica la medesima disciplina prevista per la prestazione ordinaria che viene integrata, ossia la NASpI, con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché al regime della sospensione e della decadenza.
4.2.6 Regime fiscale
La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli articoli 12 e 13 del TUIR su richiesta dell'interessato.
4.3. Contributi ai programmi formativi
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del Decreto, il Fondo può prevedere contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
La prestazione è disciplinata all'articolo 10; con la delibera n. 18, assunta dal Comitato amministratore del Fondo in data 15 ottobre 2019 (Allegato n. 2), sono state fornite le istruzioni operative.
4.3.1 Condizioni e modalità d'accesso
Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto, i contributi al finanziamento di programmi formativi sono erogati nel quadro di processi di qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. L'accesso a tali contributi è subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo.
Tale comunicazione preventiva al Fondo deve essere inviata, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it.
La medesima comunicazione dovrà essere inviata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, a quelle territoriali e ne dovrà essere allegata copia al momento dell'invio della domanda.
L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), presuppone, di norma, l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali. Tuttavia, l'accesso ai programmi formativi è permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene richiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.
4.3.2 Misura
Il contributo al finanziamento delle ore destinate all'intervento formativo è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati moltiplicato per il numero di ore di formazione, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali, dell'Unione europea o della Provincia autonoma di Trento. La riduzione si applica solo qualora tali ultimi finanziamenti siano stati calcolati anch'essi sulla base della retribuzione lorda dei lavoratori interessati.
La delibera n. 18/2019 dispone che il contributo al finanziamento non possa superare l'importo di 10 euro l'ora, rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente.
4.3.3 Durata
Previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali, nei casi di crisi aziendale e contestuale dichiarazione di esuberi che possano portare a licenziamenti collettivi per riduzione di personale ovvero a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, la prestazione può essere autorizzata, per ogni datore di lavoro, per un massimo di 13 settimane in un biennio mobile.
In assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo, questo può finanziare interventi per una durata massima di 40 ore di formazione nell'anno solare per ciascun lavoratore coinvolto nel programma formativo.
4.3.4 Presentazione della domanda
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell'azienda, il periodo in cui si è svolta la formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione, l'importo totale da finanziare, la data dell'accordo sindacale o del contratto collettivo territoriale di tipo settoriale o intersettoriale, la dichiarazione di eventuali altri finanziamenti ricevuti con eventuale dichiarazione che gli stessi sono stati calcolati sulla base della retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori coinvolti.
Alla domanda deve essere allegata la copia dell'accordo aziendale oppure deve essere indicato il riferimento al contratto collettivo territoriale.
Le domande possono essere presentate solo a consuntivo, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui è terminato l'intervento formativo e per gli importi effettivamente spesi.
La presentazione della domanda avviene esclusivamente in via telematica alla Direzione provinciale di Trento non oltre il sesto mese dalla data di conclusione dell'intervento formativo o dalla data dell'accordo se successiva.
Il Comitato amministratore prende in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Le istruzioni operative utili per la presentazione della domanda sono state fornite con la circolare n. 122/2015.
4.4 Assegno straordinario
L'articolo 9 del decreto interministeriale n. 103593/2019 non ha apportato modifiche alla disciplina dell'assegno straordinario già dettata dall'articolo 8 del decreto interministeriale n. 96077/2016.
Sull'argomento si confermano pertanto integralmente le disposizioni impartite con la circolare n. 62 del 16 marzo 2017.
4.4.1 Contributo straordinario
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie, di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a), del Decreto, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata nella misura prevista dal citato articolo 40 della legge n. 183/2010.
Si rammenta che il versamento della provvista anticipata deve essere effettuato con le modalità dettagliate con il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.
4.4.2 Contribuzione correlata all'assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
L'ammontare del contributo straordinario è determinato, come anticipato, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Di seguito si riportano, per completezza, le istruzioni già dettagliatamente esposte nella circolare n. 62/2017, riguardanti il versamento della contribuzione correlata che, secondo le ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.
Ai fini dell'esposizione e della denuncia sul modello Uniemens dei lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, all'interno dell'elemento
Nell'elemento
Per i lavoratori percettori dell'assegno straordinario del Fondo dovrà essere sempre valorizzato l'elemento
Nell'elemento
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all'interno dell'elemento
Per consentire l'esatta assegnazione dei dati in estratto conto sarà, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura "X" l'elemento
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà, nel DM2013virtuale ricostruito dalla procedura, il codice "M162", che ha il significato di "Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà del Trentino a carico dei datori di lavoro".
4.4.3 Domande ed esposizione dei conguagli per il finanziamento di programmi formativi. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Per tutte le istanze di finanziamento di programma formativo, le aziende richiedenti o i loro consulenti/intermediaridovranno associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall'apposita funzione. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri fondi e non deve essere utilizzato per l'esposizione degli eventi su Uniemens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS competente rilascia conforme autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell'azienda.
I datori di lavoro valorizzeranno nell'elemento
5. Istruzioni contabili
Con la circolare n. 197 dell'11 novembre 2016 è stata istituita la gestione contabile rappresentativa del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento, a cui verrà integrata la denominazione con l'indicazione: "D.I. n. 103593 del 9 agosto 2019".
In ordine agli assegni ordinari erogati direttamente dall'Istituto ai soggetti beneficiari e alla riscossione dei contributi di finanziamento, si evidenzia che i conti di rilevazione sono stati istituiti con la citata circolare n. 197 dell'11 novembre 2016; i conti di rilevazione delle prestazioni qualificate come assegni ordinari, i cui oneri sostenuti dai datori di lavoro sono conguagliati tramite Uniemens, e quelli per la contribuzione addizionale, sono stati istituiti con la circolare n. 170 del 15 novembre del 2017.
Con la circolare n. 62 del 16 marzo 2017 sono state disciplinate invece le prestazioni riguardanti l'erogazione degli assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, la contribuzione correlata agli stessi e la contribuzione straordinaria a copertura degli oneri.
In linea con le modalità operative attuali, gli assegni straordinari del Fondo sono erogati previo versamento della provvista mensile anticipata dai datori di lavoro con le modalità illustrate dal messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020, richiamato nel paragrafo 6.4.1. La rilevazione contabile delle provviste avverrà sul conto GPA54110, di servizio alla procedura conferente che effettuerà la ripartizione delle riscossioni pervenute.
In tale contesto, si procede alla integrazione della denominazione dei conti, già istituiti nelle richiamate circolari, con i riferimenti al D.I. n. 103593/2019.
Con la presente circolare si procede ad istituire i conti di registrazione delle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 2, erogate direttamente ai beneficiari, che avrà la seguente denominazione:
TNR30121- Tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e art. 8 del D.I. n. 103593 del 09 agosto 2019, corrisposte direttamente.
I debiti nei confronti dei beneficiari per le prestazioni integrative della NASpI andranno contabilizzati al nuovo conto TNR10121, secondo i consueti schemi utilizzati per il pagamento diretto dalla procedura automatizzata.
Le ritenute erariali da applicare alle prestazioni in argomento andranno imputate al conto esistente GPA27009.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio, "3247" - Somme non riscosse dai beneficiari - Prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, D.I. n. 103593/2019 - TNR.
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in oggetto che, al termine dell'esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si farà riferimento al conto di nuova istituzione TNR10133.
Eventuali recuperi delle prestazioni dovranno essere contabilizzati al conto di nuova istituzione TNR24121, abbinato nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", al codice bilancio per l'occasione istituito "1191" - Recupero di prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, del D.I. n. 103593/2019- TNR.
Presumibili partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al conto in uso, TNR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.
Anche in questo caso, il codice bilancio "1191" dovrà essere utilizzato per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
L'articolo 8, comma 5, del D.I. n. 103593/2019 dispone che per tutto il periodo di percezione della prestazione integrativa della NASpI, il Fondo trasferisca la contribuzione correlata alla gestione di appartenenza del lavoratore interessato. L'onere verrà rilevato al conto TNR32144, di nuova istituzione, a favore delle gestioni di iscrizione dei lavoratori, ai conti di entrata già esistenti della serie XXX22NNN.
Le indicazioni per la rilevazione contabile della contribuzione straordinaria prevista dall'articolo 12, comma 2, a copertura delle prestazioni integrative di cui all'articolo 8, saranno fornite unitamente a quelle amministrative che indicheranno le modalità di riscossione.
Infine, con riferimento alla rilevazione contabile degli eventi ammnistrativi riferiti ai programmi formativi evidenziati nel flusso Uniemens con il codice "L110", da parte delle aziende che accedono al relativo finanziamento e che utilizzano il sistema del conguaglio dei contributi, si istituiscono i nuovi conti:
- TNR30110, per l'imputazione dell'onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza degli anni precedenti;
- TNR30170, per l'imputazione dell'onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza dell'anno in corso.
I citati conti verranno gestiti in via automatizzata da parte della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM.
Si riportano, nell'Allegato n. 3, le variazioni al piano dei conti.
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