Circolare INPS n. 159 del 15.12.2010

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione italiana autonoma dei piccoli imprenditori del commercio, artigianato, turismo, trasporto, edilizia, attività del terziario, liberi professionisti (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 159 del 15.12.2010

SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla CONFIMPRENDITORI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS

In data 01 settembre 2010 fra l’INPS e la Confimprenditori è stata stipulata una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti alla stessa Confederazione tramite flusso UNIEMENS.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
La riscossione dei contributi in questione avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La Confederazione stipulante si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.Lg.vo n.196 del 30.06.03, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
E' a carico della Confimprenditori, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, mediante l’utilizzo dell’ F24.
Relativamente al costo, si precisa che è stato definito con determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 in euro 1,37 per riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo flusso Uniemens.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie alla Confimpreditori dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Le rimesse oggetto della convenzione dovranno essere versate sul conto corrente, che verrà comunicato con successivo messaggio.
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte della Confimprenditori, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Circa le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle aziende aderenti alla Confimprenditori, a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W220”.
Nel flusso UNIEMENS, le aziende nell’elemento dovranno validare il nuovo codice causale “W220” avente il significato di "Ass. Contr. Confimprenditori" e il relativo .
I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice “W220”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA 25/243.
Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso la Confimprenditori, predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA 35/243 a GPA 11/243
per un importo pari a quello evidenziato nel citato conto GPA 25/243.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/243 e GPA 35/243 devono costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i conti GPA 25/243 e GPA 35/243 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
La procedura stessa provvede ad emettere, in triplice copia, una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Copia di detta distinta deve essere inviata alla Confimprenditori contestualmente al versamento delle somme ad essa spettanti; una copia deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità ed una copia deve rimanere agli atti del competente Ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere versate alla sopra citata Confederazione al netto del rimborso spese di cui al primo comma dell’art. 5 della convenzione in oggetto e dell’IVA relativa nonché nel rispetto del termine previsto dal secondo comma dell’art. 6 della convenzione stessa.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/243, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA 24/042) e dell’IVA relativa (AVERE del conto GPA 24/025), per l’effettuazione del servizio in argomento.
Gli adempimenti relativi al rimborso delle spese di cui al secondo comma dell’art. 5 della convenzione in trattazione sono curati direttamente dalla Direzione Generale.
L’eventuale saldo del suddetto conto GPA 11/243, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Confimprenditori apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi, relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende di cui sopra; l’ammontare delle somme corrisposte nonché l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenuto sui contributi riscossi.
Qualora i contributi in argomento risultino indicati nei flussi UNIEMENS con saldo totalmente o parzialmente insoluto, dovranno essere eseguiti i previsti adempimenti ai fini dell’attuazione di quanto precisato all’art. 4 della convenzione.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i sopracitati conti GPA 11/243, GPA 25/243 e GPA 35/243, di nuova istituzione.

Allegato n. 1

CONVENZIONE FRA L’INPS E LA CONFIMPRENDITORI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.

L'anno 2010 il giorno 01 del mese di settembre, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale Rappresentante legale,
e
La Confimprenditori, nella persona del Rappresentante legale,
visto:
· la determinazione n. 40 del 25.06.2010;
· l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
· il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
· il D. Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
· le note n. 15/IV/0007203 del 29.03.2010 e n. 24/VII/0007543 del 13.04.2010, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
considerato
· che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,
si conviene quanto segue:

Art.1
La Confimprenditori affida all’INPS, che accetta, l’esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte all’Associazione stessa.

Art. 2
La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

Art. 3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, la Confimprenditori provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
L’Associazione stipulante si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.Lg.vo n. 196 del 30.06.03, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell’INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

Art. 4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo di denuncia.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare sulla denuncia l’importo della quota stessa.
E’ escluso, per l’INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

Art. 5
I costi del servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale, sono stabiliti con determinazione n. 29 del 4 marzo 2009, cioè:
· Riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo Mod. DM10: € 1.37.
E' a carico della Confimprenditori, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, mediante l’utilizzo dell’ F24.
La Confimprenditori si impegna ad accettare le decisioni di cui al comma precedente.

Art.6
L’INPS corrisponderà all’Associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi, né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce contributive, elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese, di cui al precedente art. 5.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell’INPS forniranno alla Confimprenditori – Sede nazionale – per le denunce contributive elaborate in ciascun mese, un elenco delle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dei modd. DM10 incassati, le Agenzie INPS trasmetteranno all’Associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l’ammontare dei contributi incassati risultanti dalle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle somme corrisposte di cui al primo comma;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.

Art. 7
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS è esonerato – e la Confimprenditori lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’art.1 e verso i terzi e verso chicchessia derivante dall’applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti all’attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale, dovranno essere instaurati direttamente tra l’Associazione stipulante e le imprese interessate.
In particolare, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie all’Associazione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art. 8
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione, sono a carico dell’Associazione.

Art. 9
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte della Confimprenditori, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:

Il Presidente dell’INPS Il Rappresentante legale della Confimprenditori

Allegato n. 2
(omesso)

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