Circolare INPS n. 170 del 09.10.2000

Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 ''Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno 2000''
Circolare INPS n. 170 del 09.10.2000

SOMMARIO: Il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 "Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno 2000", prevede, all’articolo 1, variazioni alle ritenute IRPEF effettuate sulle pensioni per l’anno 2000 ed il rimborso, entro il mese di novembre, delle ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000. Tale rimborso sarà disposto unitamente alla rata di pensione in pagamento il 1° dicembre 2000. Il decreto prevede inoltre la rideterminazione dell’acconto IRPEF per l’assistenza fiscale. L’acconto che sarà trattenuto sulla rata di novembre è calcolato nella nuova misura.

1 – Variazioni che riguardano le pensioni
Il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, (allegato 1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000 recante misure urgenti in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e accise, contiene modifiche alla disciplina della tassazione delle pensioni per l’anno 2000.
In particolare l’articolo 1 prevede modifiche agli scaglioni di reddito e agli importi delle detrazioni.
Il comma 1 prevede la variazione delle aliquote per scaglioni di reddito, elevando lo scaglione al quale viene applicata l’aliquota del 18,5 % da 15 milioni a 20 milioni.
Il comma 2 prevede modifiche alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente.
Il comma 3 prevede che i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 1 in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000, e che, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.
Il comma 4 prevede che per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'IRPEF, dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento e che i sostituti d'imposta che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare tale disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

2 – Ricalcolo dell’acconto per l’assistenza fiscale
Con riferimento a quanto previsto dal comma 4 del decreto in esame, per i pensionati che hanno richiesto l’assistenza fiscale sia direttamente all'INPS che tramite le strutture CAF si è provveduto a ridurre d'ufficio il secondo acconto IRPEF.
L’acconto è stato rideterminato in modo da assicurare che la somma di quanto già eventualmente trattenuto con il primo acconto e di quanto trattenuto con il secondo corrispondesse all'87% anziché al 92% del conguaglio d’imposta relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 1999.
Pertanto la seconda o unica rata di acconto trattenuto sulla rata di novembre 2000 è calcolata in conformità al decreto in esame.
Nessun ricalcolo è stato effettuato per i casi in cui i pensionati hanno richiesto variazioni dell’acconto.

3 – Ricalcolo delle ritenute IRPEF per l’anno 2000
In applicazione di quanto previsto al comma 3, con la rata di pensione in pagamento dal 1° dicembre 2000, si procederà alla restituzione delle ritenute IRPEF operate nel corso dell’anno 2000:
- in misura pari a quanto trattenuto, se si tratta di importo inferiore a lire 350.000;
- in misura pari a lire 350.000, per importi di trattenute pari o superiori a tale cifra.
Le modalità operative utilizzate per la determinazione di tale acconto e gli aggiornamenti del data base delle pensioni e dell’archivio CONGUAGLI formeranno oggetto di successiva comunicazione.
In occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2001, in sede di effettuazione delle operazioni di conguagli per la determinazione della certificazione fiscale a consuntivo, si procederà al ricalcolo dell’IRPEF per l’anno 2000 secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 1. Il rimborso delle ulteriori differenze IRPEF sarà effettuato con la prima rata 2001.
Le tabelle per il calcolo delle ritenute IRPEF aggiornate con tali variazioni sono riportate in allegato 2.
In allegato 3 sono riportati prospetti con le differenze IRPEF determinate sulle diverse fasce di reddito.

4 – Attività delle Sedi
Prima dell’inizio delle operazioni di determinazione dell’acconto per la restituzione delle ritenute IRPEF operate nel 2000, previsto per il 16 ottobre 2000, le Sedi dovranno provvedere all’acquisizione delle variazioni dei codici di detrazione d’imposta e al calcolo delle ricostituzioni d’ufficio, relative a variazioni d’imposta che risultano memorizzate sull’archivio di Sede.
Ciò anche al fine di evitare la determinazione di rimborsi di imposta non dovuti.

Allegato 1 (Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 Pubblicato sulla G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000)

Allegato 2

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2000
Nuove Tabelle da utilizzare per l’anno 2000

1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA

Reddito

Aliquota percentuale

Correttivo da detrarre

fino a 20.000.000

18,5

-

da 20.000.001

fino a 30.000.000

25,5

1.400.000

da 30.000.001

fino a 60.000.000

33,5

3.800.000

da 60.000.001

fino a 135.000.000

39,5

7.400.000

da 135.000.001 in poi

45,5

15.500.000

2 - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA

Reddito

Aliquota percentuale

Correttivo da detrarre

fino a 1.666.666

18,5

-

da 1.666.667

fino a 2.500.000

25,5

116.666

da 2.500.001

fino a 5.000.000

33,5

316.666

da 5.000.001

fino a 11.250.000

39,5

616.666

da 11.250.001 in poi

45,5

1.291.666

3 - DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito annuo

Importo annuo

Importo mensile

Fino a 12.000.000

2.220.000

185.000

Da 12.000.001

Fino a 12.300.000

2.100.000

175.000

Da 12.300.001

Fino a 12.600.000

2.000.000

166.666

Da 12.600.001

Fino a 15.000.000

1.900.000

158.333

Da 15.000.001

Fino a 15.300.000

1.750.000

145.833

Da 15.300.001

Fino a 15.600.000

1.600.000

133.333

Da 15.600.001

Fino a 15.900.000

1.450.000

120.833

Da 15.900.001

Fino a 16.000.000

1.330.000

110.833

Da 16.000.001

Fino a 17.000.000

1.260.000

105.000

Da 17.000.001

Fino a 18.000.000

1.190.000

99.166

Da 18.000.001

Fino a 19.000.000

1.120.000

93.333

Da 19.000.001

Fino a 30.000.000

1.050.000

87.500

Da 30.000.001

Fino a 40.000.000

950.000

79.166

Da 40.000.001

Fino a 50.000.000

850.000

70.833

Da 50.000.001

Fino a 60.000.000

750.000

62.500

Da 60.000.001

Fino a 60.300.000

650.000

54.166

Da 60.300.001

Fino a 70.000.000

550.000

45.833

Da 70.000.001

Fino a 80.000.000

450.000

37.500

Da 80.000.001

Fino a 90.000.000

350.000

29.166

Da 90.000.001

Fino a 90.400.000

250.000

20.833

Da 90.400.001

Fino a 100.000.000

150.000

12.500

Da 100.000.001 in poi

100.000

8.333

4 – ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata all’età e al periodo di pensione nell’anno.
La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Età

Reddito annuo

Importo annuo

Importo mensile

< 75

Fino a 9.400.000

190.000

15.833

< 75

Da 9.400.001

Fino a 18.000.000

120.000

10.000

> 75

Fino a 9.400.000

430.000

35.833

> 75

Da 9.400.001

Fino a 18.000.000

360.000

30.000

> 75

Da 18.000.001

Fino a 18.500.000

180.000

15.000

> 75

Da 18.500.001

Fino a 19.000.000

90.000

7.500

4 - DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Reddito annuo

Importo annuo

Importo mensile

Fino a 30.000.000

1.057.552

88.129

Da 30.000.001

Fino a 60.000.000

961.552

80.129

Da 60.000.001

Fino a 100.000.000

889.552

74.129

Da 100.000.001 in poi

817.552

68.129

5 - DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO

Importo annuo

Importo mensile

Figli o altre persone a carico di un solo contribuente

408.000

34.000

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.
Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio (non gestita per il momento dalle procedure INPS)

Allegato 3

TABELLE DI CONFRONTO TRA VECCHIA E NUOVA TASSAZIONE
PER L’ANNO 2000

Per poter effettuare il raffronto tra la vecchia e la nuova tassazione 2000 sono state calcolate le ritenute erariali nette sul limite massimo di ciascuna fascia, interessata sia da variazione di aliquota, sia da variazione delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente e ulteriore detrazione.
Sono inoltre stati inseriti alcuni limiti di reddito utili per il raffronto.

1 – Vecchia imposta 2000

Reddito annuo

aliquota

correttivo

detrazioni

Tassa annua

Fino a 9.100.000

18,5

1.750.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

Fino a 9.300.000

18,5

1.650.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

Fino a 9.400.000

(limite detassazione per <75 anni)

18,5

1.550.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

Fino a 10.325.000

(limite detassazione per >75 anni)

18,5

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


240.125
0

Fino a 12.000.000

18,5

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


550.000
310.000

Fino a 12.300.000

18,5

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


605.500
365.500

Fino a 12.600.000

18,5

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


661.000
421.000

Fino a 15.000.000

18,5

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.105.000
865.000

Fino a 15.300.000

25,5

1.050.000

1.400.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.331.500
1.091.500

Fino a 15.600.000

25,5

1.050.000

1.300.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.508.000
1.268.000

Fino a 15.900.000

25,5

1.050.000

1.200.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.684.500
1.444.500

Fino a 16.000.000

25,5

1.050.000

1.050.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.860.000
1.620.000

Fino a 17.000.000

25,5

1.050.000

1.050.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


2.115.000
1.875.000

Fino a 18.000.000

25,5

1.050.000

1.050.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


2.370.000
2.130.000

Fino a 18.500.000

25,5

1.050.000

1.050.000
+180.000 (>75)

2.617.500
2.437.500

Fino a 19.000.000

25,5

1.050.000

1.050.000
+90.000 (>75)

2.745.000
2.655.000

Fino a 20.000.000

25,5

1.050.000

1.050.000

3.000.000

Fino a 30.000.000

25,5

1.050.000

1.050.000

5.550.000

Fino a 40.000.000

33,5

3.450.000

950.000

9.000.000

Fino a 50.000.000

33,5

3.450.000

850.000

12.450.000

Fino a 60.000.000

33,5

3.450.000

750.000

15.900.000

Fino a 60.300.000

39,5

7.050.000

650.000

16.118.500

Fino a 70.000.000

39,5

7.050.000

550.000

20.050.000

Fino a 80.000.000

39,5

7.050.000

450.000

24.100.000

Fino a 90.000.000

39,5

7.050.000

350.000

28.150.000

Fino a 90.400.000

39,5

7.050.000

250.000

28.408.000

Fino a 100.000.000

39,5

7.050.000

150.000

32.300.000

Fino a 135.000.000

39,5

7.050.000

100.000

46.175.000

Da 135.001.000

45,5

15.150.000

100.000

46.175.455

2 - Nuova imposta 2000

Reddito annuo

aliquota

correttivo

detrazioni

Tassa annua

Fino a 12.000.000

(limite detassazione per <75 anni)

18,5

2.220.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)

0

Fino a 12.300.000

18,5

2.100.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


55.500
0

Fino a 12.600.000

(limite detassazione per >75 anni)

18,5

2.000.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


211.000
0

Fino a 15.000.000

18,5

1.900.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


755.000
515.000

Fino a 15.300.000

18,5

1.750.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


960.500
720.500

Fino a 15.600.000

18,5

1.600.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.166.000
926.000

Fino a 15.900.000

18,5

1.450.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.371.500
1.131.500

Fino a 16.000.000

18,5

1.330.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.510.000
1.270.000

Fino a 17.000.000

18,5

1.260.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.765.000
1.525.000

Fino a 18.000.000

18,5

1.190.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


2.020.000
1.780.000

Fino a 18.500.000

18,5

1.120.000
+180.000 (>75)

2.302.500
2.122.500

Fino a 19.000.000

18,5

1.120.000
+90.000 (>75)

2.395.000
2.305.000

Fino a 20.000.000

18,5

1.050.000

2.650.000

Fino a 30.000.000

25,5

1.400.000

1.050.000

5.200.000

Fino a 40.000.000

33,5

3.800.000

950.000

8.650.000

Fino a 50.000.000

33,5

3.800.000

850.000

12.100.000

Fino a 60.000.000

33,5

3.800.000

750.000

15.550.000

Fino a 60.300.000

39,5

7.400.000

650.000

15.768.500

Fino a 70.000.000

39,5

7.400.000

550.000

19.700.000

Fino a 80.000.000

39,5

7.400.000

450.000

23.750.000

Fino a 90.000.000

39,5

7.400.000

350.000

27.800.000

Fino a 90.400.000

39,5

7.400.000

250.000

28.058.000

Fino a 100.000.000

39,5

7.400.000

150.000

31.950.000

Fino a 135.000.000

39,5

7.400.000

100.000

45.825.000

Da 135.001.000

45,5

15.500.000

100.000

45.825.455

3 – Differenze tra vecchie e nuove imposte

Reddito annuo

Detrazioni old

Tassa annua

Detrazioni new

Tassa annua

Differenze

Fino a 9.100.000

1.750.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

2.220.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

Fino a 9.300.000

1.650.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

2.220.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

Fino a 9.400.000

(limite detassazione per <75 old)

1.550.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

2.220.000
+190.000 (<75)
+430.000 (>75)

0

Fino a 10.325.000

(limite detassazione. per >75 old)

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


240.125
0

2.220.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)

0


-240.125
0

Fino a 12.000.000

(limite detassazione. per <75 anni new)

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


550.000
310.000

2.220.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)

0


-550.000
-310.000

Fino a 12.300.000

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


605.500
365.500

2.100.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


55.500
0


-550.000
-365.500

Fino a 12.600.000

(limite detassazione per >75 new)

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


661.000
421.000

2.000.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


211.000
0


-450.000
-421.000

Fino a 15.000.000

1.550.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.105.000
865.000

1.900.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


755.000
515.000


-350.000
-350.000

Fino a 15.300.000

1.400.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.331.500
1.091.500

1.750.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


960.500
720.500


-371.000
-371.000

Fino a 15.600.000

1.300.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.508.000
1.268.000

1.600.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.166.000
926.000


-342.000
-342.000

Fino a 15.900.000

1.200.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.684.500
1.444.500

1.450.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.371.500
1.131.500


-313.000
-313.000

Fino a 16.000.000

1.050.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.860.000
1.620.000

1.330.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.510.000
1.270.000


-350.000
-350.000

Fino a 17.000.000

1.050.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


2.115.000
1.875.000

1.260.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


1.765.000
1.525.000


-350.000
-350.000

Fino a 18.000.000

1.050.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


2.370.000
2.130.000

1.190.000
+120.000 (<75)
+360.000 (>75)


2.020.000
1.780.000


-350.000
-350.000

Fino a 18.500.000

1.050.000
+180.000 (>75)

2.617.500
2.437.500

1.120.000
+180.000 (>75)

2.302.500
2.122.500

-315.000
-315.000

Fino a 19.000.000

1.050.000
+90.000 (>75)

2.745.000
2.655.000

1.120.000
+90.000 (>75)

2.395.000
2.305.000

-350.000
-350.000

Fino a 20.000.000

1.050.000

3.000.000

1.050.000

2.650.000

-350.000

Fino a 30.000.000

1.050.000

5.550.000

1.050.000

5.200.000

-350.000

Fino a 40.000.000

950.000

9.000.000

950.000

8.650.000

-350.000

Fino a 50.000.000

850.000

12.450.000

850.000

12.100.000

-350.000

Fino a 60.000.000

750.000

15.900.000

750.000

15.550.000

-350.000

Fino a 60.300.000

650.000

16.118.500

650.000

15.768.500

-350.000

Fino a 70.000.000

550.000

20.050.000

550.000

19.700.000

-350.000

Fino a 80.000.000

450.000

24.100.000

450.000

23.750.000

-350.000

Fino a 90.000.000

350.000

28.150.000

350.000

27.800.000

-350.000

Fino a 90.400.000

250.000

28.408.000

250.000

28.058.000

-350.000

Fino 100.000.000

150.000

32.300.000

150.000

31.950.000

-350.000

Fino 135.000.000

100.000

46.175.000

100.000

45.825.000

-350.000

Da 135.001.000

100.000

46.175.455

100.000

45.825.455

-350.000

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS