Rinnovo delle pensioni per l’anno 2005
Circolare INPS n. 2 del 11.01.2005
Si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2005. Le operazioni vengono illustrate di seguito
1. Data base delle pensioni
Come preannunciato con il messaggio n. 30009 del 28 settembre 2004, al data base centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa in materia pensionistica. Le specifiche della nuova interfaccia verranno pubblicate sul sito Intranet dell’Istituto.
1.1. Segmento GP1
Nell’area movimentazioni del segmento GP1 è stata inserita l’ora della movimentazione, che viene visualizzata nel nuovo campo GP1TMPN. Il nuovo dato consente, fra l’altro, il corretto ordinamento delle movimentazioni avvenute nella stessa giornata.
1.2. Segmento GP2
Nel segmento GP2 sono stati inseriti i seguenti nuovi dati:
GP2BM03Z
Per la memorizzazione della data di perfezionamento dei requisiti
GP2BE08
Numero di settimane a supplemento utili per il diritto
GP2BE09
Numero di settimane a supplemento utili per la misura
GP2BO09
Numero contributi settimanali esteri utili per il diritto
GP2BR08
Numero contributi settimanali esteri utili ai fini del diritto nello Stato estero
GP2BR09
Codice sospensione cautelativa dell’integrazione al minimo per compimento dell’età di pensionamento nello Stato estero (S/N)
GP2BR0A
Età da cui deve essere sospesa l’integrazione al minimo
GP2BR0B
Codice applicazione articolo 48 del Regolamento CEE n. 1408/1971 o di analoga disposizione di convenzione bilaterale (S/N)
GP2BR0CZ
Decorrenza applicazione articolo 48 del Regolamento CEE n. 1408/1971 o di analoga disposizione di convenzione bilaterale
In ognuna delle aree del segmento GP2 relative ai dati reddituali è stato inserito un nuovo campo, destinato alla memorizzazione dei “codice rilevanza” relativi alla dichiarazione. In particolare:
GP2KERIL
Nell’area GP2KE, relativa ai redditi utili per il diritto e/o la misura della pensione
GP2BLRIL
Nell’area GP2BLE, relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero
GP2KFRIL
Nell’area GP2KF, relativa ai redditi utili per i trattamenti di famiglia
GP2KMRIL
Nell’area GP2KM, relativa ai redditi utili per le maggiorazioni sociali
GP2BARIL
Nell’area GP2BA, relativa ai redditi da considerare ai fini dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo
GP2RSRIL
Nell’area GP2RS, relativa ai redditi da considerare ai fini del mantenimento dei benefici previsti dalla sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale
GP2BZRIL
Nell’area GP2BZ, relativa ai redditi da utilizzare ai fini dell’integrazione virtuale
1.3. Segmento GP3
Nel segmento GP3 sono stati inseriti i seguenti nuovi dati:
GP3EOENEDETR
Importo dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5 per cento o di non autosufficienza, erogati a titolo di fringe benefits da enti o aziende. Tali premi costituiscono, ai sensi dell’articolo 15 (ex 13 bis), comma 1, lettera f), del Tuir, un onere detraibile dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento
GP3EDETONEDETR
Detrazione d’imposta riconosciuta ai sensi dell’articolo 15 (ex 13 bis), comma 1, lettera f), del Tuir
GP3ECTRSOL
Importo del contributo annuo di solidarietà di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)
GP3EASSCTRSOL
Per i trattamenti pensionistici erogati da altri Enti: importo del trattamento da assoggettare al contributo di solidarietà
GP3CCALNAT
Codice dell’evento, per i pensionati che beneficiano della sospensione delle ritenute IRPEF a seguito di calamità naturali. Sinora il dato veniva memorizzato nel campo GP1AP46
GP3ECALNAT
Importo dell’IRPEF sospesa, per i pensionati che beneficiano della sospensione delle ritenute IRPEF a seguito di calamità naturali. Sinora il dato veniva memorizzato nel campo GP2CPEN
GP3ETRANOIRP
Importo del bonus d’ingresso o di uscita per i lavoratori già dipendenti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante con deliberazione n. 2 del 16 febbraio 2004. L’importo delle ritenute IRPEF relative al bonus viene memorizzato nel campo GP3EIRPML
GP3EONEDEDO
Importo degli oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’articolo 10 del Tuir
2. Perequazione automatica
Il decreto del 20 novembre 2004, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004, fissa nella misura dell’1,9 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2005.
Il predetto decreto conferma inoltre nella misura del 2,5 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2004 già applicato in via previsionale.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2004 e 2005 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 1.
Anche per il rinnovo dell’anno 2005 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono prese in considerazione per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata nel campo GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.
Le modalità dettagliate di individuazione e di rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla disciplina prevista dall’articolo 34 delle legge n. 448 sono illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
La perequazione nella misura del 1,9 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniuge
Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 1,9 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
3. Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
I limiti di reddito, le pensioni, gli assegni e le indennità a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati applicando dal 1° gennaio 2005 le seguenti percentuali di perequazione, come da comunicazione dell’ISTAT:
- i limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del 2,3 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 2002 – luglio 2003 e agosto 2003 – luglio 2004;
- la quota perequabile delle indennità è stata aumentata del 3,09 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2003 – luglio 2004 rispetto al periodo agosto 2002 – luglio 2003;
- le pensioni e gli assegni sono stati aumentati dell’1,9 per cento.
3.1. Indennità di frequenza
Come per l’anno 2004 le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene disposto per l’intero anno;
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.
4. Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per l’anno 2005 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
5. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2005 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati viene attribuito, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
6. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2005, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.
Per le prestazioni che a seguito della revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.
7. Assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.
Si ricorda che a partire dall’anno 2003 la tassazione viene comunque effettuata con riferimento all’importo annuo.
8. Assegni straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.
Come indicato nella circolare n. 55 dell’8 marzo 2001 e n. 94 del 3 giugno 2003, nessuna perequazione è stata attribuita all’importo in pagamento, che rimane invariato dalla decorrenza originaria.
La tassazione degli assegni straordinari di categoria VOCRED e VOCOOP è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del 2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante, sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n. 37768 del 22 novembre 2004.
9. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2005
Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2005 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.
Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
10. Aumento delle pensioni a 516,46 euro (un milione di lire) e successivi incrementi
L’incremento di cui all’articolo 38 della legge finanziaria 2002 è stato attribuito, in sede di rinnovo delle pensioni, anche ai soggetti che compiono l’età prevista nel corso dell’anno 2005 e che al 31 dicembre 2004 hanno titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno sociale o della pensione sociale utilizzando, per la determinazione dell’importo, le informazioni reddituali e, per la determinazione della decorrenza, le informazioni contributive memorizzate sugli archivi.
11. Verifica dei dati reddituali
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le funzioni della procedura QRED, illustrata con circolare n. 182 del 16 dicembre 2002.
La procedura, in presenza di redditi analitici sull’archivio reddituale ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento, ha provveduto ad aggregare i dati reddituali dichiarati dal soggetto e presenti nel Data base reddituale con quelli derivanti da pensioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), e ad elaborarli per determinare i cumuli necessari, a seconda della tipologia e della rilevanza per le varie prestazioni, memorizzandoli nell’area GP2 del data base delle pensioni.
In assenza di redditi analitici sull’archivio reddituale, la procedura QRED ha preso in esame le pensioni influenti, presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento e ne ha memorizzato l’importo nell’area GP2, nei soli casi in cui tale reddito è risultato superiore a quello già presente in archivio.
A seguito della verifica reddituale in argomento, alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2005 con un importo inferiore rispetto a quello di dicembre 2004, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo superiore, per effetto della diminuzione dei redditi. Ai pensionati titolari delle pensioni ricalcolate con una diminuzione d’importo viene inviata una apposita comunicazione, che riporta i redditi utilizzati per il ricalcolo e invita i pensionati a verificare e a comunicare immediatamente eventuali variazioni.
12. Situazioni particolari
Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2005 per alcune situazioni particolari.
12.1. Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2004 sono state poste in pagamento per l’anno 2005 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 ovvero 7 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.
In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di provvedere alla sistemazione di tutte le pensioni evidenziate come “ricostituzioni d’ufficio”: si tratta di pensioni per le quali, pur essendo in pagamento nell’importo aggiornato, devono essere determinati conguagli a credito dei pensionati (valore 4 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R) o conguagli a debito dei pensionati (valore 7 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R) o di pensioni per le quali sono assenti in archivio dati essenziali per il calcolo (valore 5 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R) e che sono quindi in pagamento con un importo non aggiornato.
12.2. Pensioni localizzate a uffici pagatori particolari
Le procedure non prevedono più, nel contesto delle operazioni di rinnovo, l’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulta sospeso.
Si raccomanda in particolare di provvedere con ogni tempestività agli adempimenti indicati nella circolare n. 59 del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le pensioni il cui pagamento è stato sospeso a seguito della segnalazione di decesso del pensionato da parte dell’ente pagatore, nonché all’accertamento dell’eventuale decesso dei titolari delle prestazioni i cui pagamenti vengono rendicontati come non riscossi.
In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di un immediato intervento.
12.3. Pensioni con importo pari a zero
Con messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero e l’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2005 con importo pari a zero. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
12.4. Assegno al nucleo familiare erogato sui trattamenti del Fondo speciale Ferrovie dello Stato
Dal 1° luglio 2005 è stata disposta la revoca dell’assegno al nucleo familiare erogato sulle pensioni a carico del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, provenienti dal Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, soppresso dall’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le quali non risultano nel data base delle pensioni i dati dei familiari che compongono il nucleo familiare. La circostanza viene evidenziata in un apposito riquadro del modello ObisM, con l’invito al pensionato a comunicare all’Istituto l’eventuale permanenza del diritto.
13. Tassazione delle pensioni
13.1. Ritenute per l’anno 2005
Le ritenute IRPEF per l’anno 2005 sono state determinate con le modalità previste dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l’anno 2003).
13.2. Ritenute sugli emolumenti a tassazione separata
Il comma 10 dell’articolo 2 della legge n. 289 citata aveva disposto che “La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.”
Dal 1° gennaio 2005 cessa pertanto la disciplina transitoria che prevedeva l’imposizione fiscale degli arretrati di pensione soggetti a tassazione separata e corrisposti nel biennio 2003-2004 con le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore fino all’anno 2002.
Gli arretrati di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2005 e relativi ad anni precedenti vengono assoggettati ad imposta con l’aliquota media determinata con le aliquote e gli scaglioni di reddito di cui all’articolo 2 della legge n. 289, secondo le modalità di applicazione al regime della tassazione separata illustrate al punto 6 della circolare n. 10/E del 15 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate (allegato 2).
13.3. Tassazione congiunta
La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura proporzionale, secondo le nuove modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate (allegato 3).
13.4. Modalità di tassazione delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite
La tassazione della quota corrisposta al beneficiario dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e dell’assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) viene effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le modalità di tassazione sono state illustrate al punto 2 del messaggio n. 84 del 12 marzo 2003.
14. Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
14.1. Addizionale regionale all’IRPEF
L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2004 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2005 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Nella Tabella n. 11 dell’allegato 1 è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.
14.2. Addizionale comunale all’IRPEF
L’elenco dei Comuni e delle aliquote da applicare per l’anno 2004 è stato prelevato dal sito www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm, alla data del 31 ottobre 2004, ed è riportato nell’allegato 4.
Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2004 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell’anno 2005. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
15. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo
Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:
- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per le pensioni non ricostituite nel corso dell’anno;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS, per le pensioni non ricostituite nel corso dell’anno;
- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli.
15.1. Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli
I dati fiscali sono stati rideterminati tenendo conto degli importi memorizzati nel corso dell’anno 2004, dalle Sedi o dalla procedura centrale di gestione dei conguagli, nei campi GP3CM01E, GP3CM02E, CP3CM03E, GP3CM04E del data base delle pensioni.
15.2. Codici di destinazione delle certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:
a) pensioni abbinate fiscalmente:
- pensioni per le quali viene emessa la certificazione:
M se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
P se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
R per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
- pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:
A se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
B se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
b) pensioni non abbinate fiscalmente:
0 se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
1 se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
5 per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
2 per le quote di pensione ai superstiti;
E per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo.
16. Contributo di solidarietà
Nel contesto delle operazioni di rinnovo è stata data applicazione all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 3 per cento sui trattamenti pensionistici d’importo superiore a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma 5, lettera d), della stessa legge.
I criteri di calcolo e le modalità di applicazione del contributo sono stati illustrati con circolare n. 160 del 16 dicembre 2004. Gli importi di pensione a partire dai quali opera il contributo sono riportati nella tabella P.1 dell’allegato 1.
17. Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2005 tutti i conguagli sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come “validati” e vengono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile e sono visualizzabili con la procedura ARTE.
Le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:
- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
- i conguagli per addizionale regionale e comunale;
- i conguagli per contributo di solidarietà.
Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.
17.1. Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato
I conguagli IRPEF a debito sono registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2005. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2005 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
17.2. Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno 2004, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2005.
Il recupero sui rimborsi IRPEF può:
- essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
- derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
17.3. Conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media (GP3PMED).
Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
- l’importo delle ritenute IRPEF viene sommato all’importo di GP8MD04E.
Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
- l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.
17.4. Conguagli di pensione non imponibile IRPEF a credito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:
- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).
17.5. Conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).
Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).
17.6. Conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).
17.7. Addizionale regionale e comunale per l’anno 2004
Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali per l’anno 2004 vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
520 Trattenuta addizionale regionale IRPEF
521 Trattenuta addizionale comunale IRPEF
17.8. Contributo di solidarietà
I conguagli relativi al contributo di solidarietà determinato per l’anno 2004 vengono recuperati in unica soluzione.
Con l’estrazione della rata mensile i conguagli vengono:
- registrati nel campo GP8MD52 con codice 522 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- sottratti all’importo in pagamento (GP8MD02E).
18. Periodicità di pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell’applicazione della perequazione.
In particolare:
- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;
- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 60,00 euro;
- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 60,00 euro.
19. Comunicazione ai pensionati
Per l’anno 2005 è stato disposto l’invio in unico plico del Mod. ObisM, del Mod. CUD 2004 e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV.
19.1. Certificato di pensione per l’anno 2005 – Modello ObisM
Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto.
Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d’imposta, quote incumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l’indicazione degli importi mensili spettanti per ogni pensione.
Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale.
E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.
Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene inviato all’indirizzo del tutore.
19.2. Comunicazione dell’importo della rata di gennaio 2005
Come già operato dall’anno 2004, anche per l’anno 2005 il Mod. ObisM non riporta le informazioni relative al pagamento di gennaio. Tali informazioni, come di consueto, vengono comunicate dagli Enti pagatori solo nel caso in cui il pagamento comprenda anche conguagli.
19.3. Certificazione dei redditi (modello CUD)
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’emissione della certificazione unica “CUD 2005”, secondo lo schema approvato con Provvedimento 15 novembre 2004 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004 (allegato 5). La certificazione deve essere consegnata agli interessati entro il 15 marzo 2005.
19.4. Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996
Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01 (allegato 6).
Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICINC01 (allegato 7).
Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Gli interessati che risiedono in Sicilia restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL: la Regione Siciliana non ha infatti ancora approvato la legge regionale di passaggio delle competenze.
Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.
20. Mandati di pagamento
I mandati di pagamento di gennaio 2005 sono stati forniti a Posteitaliane e agli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.
Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.
Allegato N.1 [in formato pdf dal sito INPS]
Allegato N.2 [vedi circolare 10/2004 Agenzia Entrate in Raccolta di Tax & Lex]
Allegato N.3 [vedi circolare 57/2003 Agenzia Entrate in Raccolta di Tax & Lex]
Allegato N.4 [in formato pdf dal sito INPS]
Allegato N.5 [vedi Provvedimento Agenzia Entrate del 15/11/04 in Raccolta di TAx & Lex]
Allegato N.6 [in formato pdf dal sito INPS]
Allegato N.7 [in formato pdf dal sito INPS]
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